Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00235/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2022, proposto da CI De NA, nella qualità di unica erede della sig.ra SI De NA, morta il 14.2.2021, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Petrone, PEC petrone.luigi1@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto in Potenza Via Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
-dell’atto prot. n. 28862 del 23.9.2022 (notificato con pec di pari data 23.9.2022), con il quale il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata ha espresso parere contrario sulla domanda di autorizzazione paesaggistica del 29.12.2016, di variante al Piano di Lottizzazione De NA, recepito dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato dal Comune di Rotonda con Del. C.C. n. 8 del 16.3.2016;
-della nota prot. n. 12818 del 21.10.2022 (notificata con pec di pari data 21.10.2022), con il quale il Soprintendente della Basilicata ha disatteso l’istanza ex art. 146, comma 10, D.Lg.vo n. 42/2004 della sig.ra CI De NA del 7.10.2022;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. 2314 del 9.3.2020 (notificata il 12.3.2020: cfr. al riguardo l’epigrafe ed il terzo capoverso di pag. 6 del ricorso) il Soprintendente di Potenza, dopo aver richiamato la nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. 8482 del 10.9.2019, aveva espresso, ai sensi dell’art. 146, comma 7, D.Lg.vo n. 42/2004, parere negativo sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, presentata il 29.12.2016 dall’amministratore di sostegno della sig.ra SI De NA, proprietaria del 91% delle aree ricomprese nel Piano di Lottizzazione De NA e con il consenso dell’altro lottizzante (proprietario della particella n. 378), di variante al predetto Piano di Lottizzazione De NA, recepito dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato dal Comune di Rotonda con Del. C.C. n. 8 del 16.3.2016, attesochè ribadiva e faceva proprio il parere contrario già espresso dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, emanato il 20.3.2019 e confermato il 24.1.2020, “in quanto la lottizzazione presentata non risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico nella scheda 43.10, limitando il perimetro di attuazione alla sola parte a valle della viabilità realizzata (proprietà De NA) e non già all’intero perimetro riportato nella richiamata scheda” (la scheda 43.10 del Regolamento Urbanistico prevede, con espresso riferimento al Piano di Lottizzazione De NA: 1) che, “in conseguenza di una modifica del tracciato della viabilità interna, si rende necessaria una modifica planimetrica del disegno dei lotti non ancora realizzati, a parità di parametri urbanistici”; 2) la “conferma” delle “previsioni insediative già approvate, consentendo l’attuazione delle parti non ancora realizzate della lottizzazione, a parità di parametri urbanistici, ferme restando le prescrizioni della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, rese in sede di Conferenza di Pianificazione”; 3) i seguenti parametri urbanistici: altezza massima 10,5 m.; indice di fabbricabilità di 2,129 mc./mq.; distanza dai confini e dalle strade di 5 m.; e distanza dalle pareti finestrate di 10 m.), rilevando anche che “inoltre la lottizzazione non deve seguire le linee delle proprietà catastali, ma avere un impianto più organico che riproduca le tipologie edilizie tipiche del luogo”.
L’amministratore di sostegno della sig.ra SI De NA ha impugnato il predetto parere negativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con Ricorso n. 279/2020, che è stato accolto da questo Tribunale con la Sentenza n. 755 del 22.11.2021, in quanto il Soprintendente di Potenza aveva espresso esclusivamente valutazioni di carattere urbanistico e non aveva considerato le osservazioni, presentate dalla parte ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo; con assorbimento delle altre censure, in quanto era stata ritenuta inutile l’acquisizione dei pareri negativi, emanati dalla Commissione regionale per il Paesaggio del 20.3.2019 e del 24.1.2020, richiamati nell’impugnata nota prot. n. 2314 del 9.3.2020, della nota della Regione Basilicata prot. n. 125562 del 24.7.2019, citata nel preavviso di rigetto prot. n. 8482 del 10.9.2019.
Dopo il passaggio in giudicato della predetta Sentenza TAR Basilicata n. 755 del 22.11.2021:
-il Soprintendente della Basilicata con atto prot. n. 7510 del 20.6.2022 ha rilevato che, “ai fini della tutela paesaggistica”, non vi erano “motivi ostativi alla variante” del Piano di Lottizzazione De NA, recepito dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato dal Comune di Rotonda con Del. C.C. n. 8 del 16.3.2016, proposta dall’amministratore di sostegno della dante causa della sig.ra CI De NA con la suddetta domanda di autorizzazione paesaggistica del 29.12.2016, specificando che tale “parere riguarda la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela paesaggistica di competenza di questa Amministrazione, mentre nulla è detto sulla conformità alla normativa urbanistica vigente”, con la puntualizzazione che erano “fatte salve le verifiche di ammissibilità da parte della Regione Basilicata”;
-il Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata con atto prot. n. 28862 del 23.9.2022 (notificato con pec di pari data 23.9.2022) ha espresso parere contrario sulla suddetta domanda di autorizzazione paesaggistica del 29.12.2016, di variante al Piano di Lottizzazione De NA, recepito dal Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato dal Comune di Rotonda con Del. C.C. n. 8 del 16.3.2016, attesochè: 1) “gli strumenti urbanistici e le loro varianti sono sottoposti a parere paesaggistico ai sensi dell’art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993 e non dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 che è riferito unicamente alla realizzazione di manufatti”; 2) la variante al predetto Piano di Lottizzazione, proposta con la domanda del 29.12.2016, “risulta fortemente impattante sul territorio, in quanto: l’ubicazione dei lotti segue la proprietà catastale e non un disegno complessivo ed organico che è la finalità precipua del Piano di Lottizzazione che supera l’edificazione diretta”; “il Piano di Lottizzazione proposto non è riferito all’intera area così come prescritto dal regolamento Urbanistico vigente del Comune di Rotonda”; specificando che “eventuale nuova proposta dovrà essere elaborata in modo da eliminare le criticità evidenziate nel richiamato parere regionale e quindi proporre un disegno organico dell’intera area oggetto di lottizzazione proponendo tipologie edilizie che s’integrino con il tessuto edilizio preesistente”;
-con nota prot. n. 12818 del 21.10.2022 (notificata con pec di pari data 21.10.2022) il Soprintendente della Basilicata ha disatteso l’istanza ex art. 146, comma 10, D.Lg.vo n. 42/2004 della sig.ra CI De NA del 7.10.2022, attesochè “non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 146, comma 10, D.Lg.vo n. 42/2004”, in quanto ha condiviso il predetto parere contrario del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata prot. n. 28862 del 23.9.2022, nella parte in cui rileva che “gli strumenti urbanistici e le loro varianti sono sottoposti a parere paesaggistico ai sensi dell’art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993 e non dell’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 che è riferito unicamente alla realizzazione di manufatti”.
La sig.ra CI De NA con il presente ricorso, notificato il 21.11.2022 e depositato il 6.12.2022, ha impugnato:
1) il suddetto parere contrario del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata prot. n. 28862 del 23.9.2022, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993, in quanto anche il parere paesaggistico sugli strumenti urbanistici e le loro varianti risulta disciplinato dall’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, e da ciò discende la natura vincolante del parere della Soprintendenza, statuita dal comma 5 dello stesso art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004;
2) la predetta nota del Soprintendente della Basilicata prot. n. 12818 del 21.10.2022, deducendo l’erroneità commessa dal Soprintendente, perché ha condiviso la suddetta tesi del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, secondo cui i citati art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993 e 146 D.Lg.vo n. 42/2004 disciplinano due autonomi procedimenti amministrativi.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 5.4.2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato, in quanto l’art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993 e l’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 disciplinano due autonomi procedimenti amministrativi.
Infatti, l’art. 3, lett. d), L.R. n. 50/1993 statuisce che “gli Uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere sui Piani Urbanistici attuativi e loro varianti”, che comprendono zone tutelate paesaggisticamente, la cui istruttoria veniva effettuata da un’apposita Commissione regionale, di cui faceva parte il Soprintendente della Basilicata o un suo delegato, il cui parere non era vincolante (l’art. 27 L.R. n. 59/2021, entrato in vigore il 17.12.2021, ha abrogato gli artt. 2 e 4 della L.R. n. 50/1993 ed ha modificato l’art. 3 della L.R. n. 50/1993, sostituendo le parole “la Commissione per la Tutela del Paesaggio esprime” con le parole “gli Uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono”), fermo restando che ai sensi dell’art. 145, comma 3, D.Lg.vo n. 42/2004 le previsioni dei Piani Paesaggistici e delle prescrizioni d’uso dei provvedimenti delle dichiarazioni di notevole interesse paesaggistico ex artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 141 bis D.Lg.vo n. 42/2004 prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi degli strumenti urbanistici, solo se contengono previsioni peggiorative della tutela del paesaggio rispetto a quelle stabilite dal Piano Paesistico (cfr. ex multis C.d.S Sez. IV Sent. n. 4778 dell’8.7.2019, che ha riformato la Sentenza TAR Basilicata n. 541 del 7.8.2018).
Mentre l’art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 disciplina i progetti dei “proprietari, possessori o detentori” degli immobili, siti in aree tutelate paesaggisticamente, che introducono nel paesaggio modifiche visibili (cfr. comma 1), che devono essere assentiti con l’autorizzazione paesaggistica, la quale “costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio” (cfr. comma 4, primo periodo), e sulla quale “si pronuncia la Regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente” (cfr. comma 5, primo periodo), che “assume natura obbligatoria non vincolante nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Piano Paesaggistico, dopo l’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici ex artt. 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lett. b), c) e d), dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 o dopo la positiva verifica da parte del Ministero della Cultura, su richiesta della Regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici (cfr. comma 5, primo periodo).
Pertanto, poiché nella fattispecie in esame, relativa alla proposta di variante di un Piano di Lottizzazione, il parere del Soprintendente prot. n. 7510 del 20.6.2022 non è vincolante, anche perché con tale parere lo stesso Soprintendente ha fatto espressamente “salve le verifiche di ammissibilità da parte della Regione Basilicata”, e la ricorrente non ha censurato con specifiche e puntuali censure le motivazioni, espresse dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata nell’impugnato parere contrario prot. n. 28862 del 23.9.2022, ostative all’approvazione della proposta variante al Piano di Lottizzazione di cui è causa, il ricorso in esame non può essere accolto.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di lite, liquidate in dispositivo; mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, con riferimento al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Regione Basilicata, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila); spese compensate nei confronti dell’Amministrazione statale resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO