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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con gli Avv. Ostillio e Galiuti Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Ciaccia Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 2.5.24, la ricorrente in epigrafe - premesso di essere stato assunta da in data 21.6.07 e di essere, infine, stato assunta CP_2
nell'ottobre 2020 dalla società in house della a Controparte_1 seguito di procedura di internalizzazione in applicazione della c.d. “Clausola sociale”
- esponeva che non aveva mantenuto il medesimo trattamento economico in godimento presso la ma riceveva un trattamento inferiore e che comunque CP_2 lo stesso non era adeguato alle mansioni effettivamente svolte, essendo la stessa stata erroneamente inquadrata nel liv B pur svolgendo attività inquadrabili nel liv. C.
Chiedeva pertanto la conservazione del trattamento stipendiale precedentemente in godimento nonché l'inquadramento nel liv C dall'ottobre 2020, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 13971,47 quali differenze retributive maturate. Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso stante Controparte_1 la correttezza del proprio operato.
All'udienza odierna, escussi i testi addotti, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In particolare la ricorrente lamenta che non vi sia stata la conservazione del trattamento stipendiale precedentemente in godimento presso la con ciò CP_2 violando la clausola sociale di cui all'art.50 Codice appalti nonché l'art.30 LR Puglia
4/2010.
Con la sentenza n. 68/2011 la Corte Costituzionale ha scrutinato la legittimità costituzionale dell'art. 30 L.R. Puglia n. 4/2010, nella parte in cui “consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in quanto contrasterebbe con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale – art. 18 del decreto legge 12 luglio
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e art. 19 del d.l. n. 78 del 2009 – che impone “il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché
l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti”. Ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., essendo imposta l'assunzione a tempo indeterminato pur in assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento ed essendovi altresì eccedenza tra l'obbligo ed i limiti temporali dell'affidamento del servizio. Per quel che maggiormente interessa, la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha ritenuto che la disposizione impugnata, “al comma 1 dell'art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale», in quanto non si limita a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l'«assunzione a tempo indeterminato» del personale già
«utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto”. Tale pronuncia rileva anche nel caso oggetto di odierno scrutinio, poiché orienta l'interpretazione della disposizione di legge regionale, nella parte in cui essa fa riferimento alla “garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”. S'impone, in particolare, la piena assimilazione tra l'istituto previsto dalla normativa regionale e la clausola sociale come risultante dalla legge statale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È infatti rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale proposta contrattuale al riguardo, anche attraverso il cd. progetto di assorbimento, introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida ANAC n. 13 (Approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019). Ciò, in attuazione del principio - applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale - secondo cui “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore”. Principio attuato anche dalla giurisprudenza amministrativa sul versante dei trattamenti economici da riservare ai dipendenti, nella misura in cui la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere alle medesime condizioni il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, “ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi deiriassorbiti in modo adeguato e congruo”. 4 Non sussiste quindi l'obbligo - assoluto o automatico - di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche (Consiglio di Stato Sez. V, 12/09/2019, n. 6148). L'appaltatore subentrante non è pertanto obbligato ad assumere tutto il personale in forza al gestore uscente, né lo stesso ha l'obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Invero, l'onere di riassorbimento del personale, oggetto della clausola sociale, è legittimo solo se alla stessa viene attribuita un'interpretazione che rispetti le scelte organizzative dell'imprenditore (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/01/2020, n.
389). Ad opinare diversamente, anche per il tramite delle previsioni della legge regionale, quest'ultima finirebbe con imporre minore apertura dei servizi alla concorrenza e maggiori costi, così però ponendosi in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale in tema di operatività dell'art. 97 Cost.. In questa direzione, del resto, si è già ripetutamente osservato che “la clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, <> (così l'art. dell'art. 29, comma 3, del d. lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e quella dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l'organigramma dell'appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. III,
09/12/2015, n. 5598) e che, con specifico riferimento all'art. 30, comma 1, L.R.
Puglia n. 4/2010, l'obbligo di assoluto ed automatico mantenimento del medesimo rapporto di lavoro intercorrente con la impresa uscente è contrario rispetto a quanto sancito dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. III, 05/04/2013, n.
1896, riguardante la possibilità di assumere a tempo determinato dipendenti già a tempo indeterminato dell'impresa uscente). E' opportuno, infatti, ribadire che è rimessa all'operatore economico subentrante la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale "proposta contrattuale" al riguardo, anche attraverso il cd. "progetto di assorbimento", effettivamente introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida Anac n. 13 (cfr., in proposito,
Cons. Stato, Sez. V, 01/09/2020, n. 5338); il che vale a escludere che dalla clausola sociale possa 5 derivare sic et simpliciter un obbligo in capo al concorrente d'inquadrare il lavoratore con lo stesso livello d'anzianità già posseduto (Consiglio di
Stato, Sez. V, 02/11/2020, n. 6761). Come visto, infatti, nell'ambito di un contemperamento di interessi contrapposti ed in attuazione della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., l'istituto della clausola sociale non può garantire al lavoratore lo stesso trattamento economico precedentemente vantato in forza di un differente contratto collettivo nazionale di lavoro ed a tale principio, di rango primario, non può sfuggire la previsione di legge regionale per cui è causa, pena la sua illegittimità costituzionale. Non a caso, altre disposizioni di legge regionale (art. 12 bis L.R. Calabria n. 26/2007) implicanti la garanzia delle condizioni “economiche e contrattuali già in essere” sono state applicate dalla giurisprudenza sul rilievo che le medesime contenevano un riferimento espresso alla compatibilità “con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti” e, comunque, in fattispecie in cui rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato erano stati tramutati, in applicazione
(rectius in violazione) della clausola sociale, in rapporti di apprendistato, con conseguente pregiudizio per la conservazione del posto del lavoro (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2019, n. 3885)”.. In ultimo, come affermato da CdS
6761/2020: …la clausola sociale non comporta “alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo… Cfr. ancora l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico
(Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; cfr. anche Id., 16 gennaio 2020, n. 389)”.
Dovendosi ritenere che quanto dappresso rilevato altresì valga con riferimento alla specifica vicenda litigiosa che viene in rilievo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere sotto questo profilo.
Tuttavia la domanda non riguarda esclusivamente il mantenimento del medesimo trattamento economico già in godimento ma anche il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al profilo di inquadramento presso sin dall'assunzione, ossia nell'ottobre 2020. CP_1
In particolare la ricorrente rivendica il superiore livello economico C, ossia l'inquadramento quale impiegata di concetto ccnl aiop anziché impiegata d'ordine.
Dalla prova è emerso come la ricorrente si sia occupata di predisporre atti di gara relativi ad apparecchiature e arredi, quindi alla predisposizione di disciplinari di gara allegati al disciplinare di gara stessa e anche di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla aggiudicazione delle gare stesse sino alla stipula del contratto e di tutte le altre attività che si svolgono fino alla stipula del contratto. Ad esempio, come ha riferito il teste per tutte le gare relative a un finanziamento di Tes_1
70 milioni di euro di cui l' è stata beneficiaria, per acquisto di numerosissime apparecchiature, per il presidio il responsabile unico del procedimento era Pt_2 stato nominato dalla dall' nella persona dell'ingegnere , con Parte_3 Per_1 stesura dei capitolati e tutti gli atti di gara in seno all'area tecnica con appunto l'ausilio della signora , espressamente individuata dalla Parte_1 Parte_4 quale referente l'area del patrimonio per seguire tutte queste procedure di gara.
Normalmente la ricorrente lavora per l'Area patrimonio, ricevendo le direttive dal
Dott. , dirigente asl. Lo stesso escusso come teste ha confermato le mansioni Per_2 svolte dalla ricorrente come quelle indicate nella comparsa di costituzione oltre le ulteriori, che lo stesso le assegna nella sua qualità di direttore di area e che consistono nel caricamento degli atti di gara sulla piattaforma eprocurement denominata empulia. Il caricamento degli atti in piattaforma non è attività meramente automatica in quanto richiede a colui il quale sta operando un grado di conoscenza degli atti e della piattaforma che non può qualificare l'attività del lavoratore come di mero inserimento dati. Tutti i testi escussi sostanzialmente hanno confermato l'attività svolta dalla ricorrente nei medesimi termini.
Resta dunque da verificare se tale attività sia inquadrabile nel livello B o nel livello C.
Ritiene questo giudice che la differenza tra i due livelli stia nel livello delle capacità richieste che nel livello B sono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, mentre nel livello C sono capacità elevate per l'espletamento delle attribuzioni. Ebbene la ricorrente occupandosi non solo del mero inserimento di dati nella piattaforma Empulia o di attività di segreteria e protocollazione, ma altresì di predisporre i disciplinari di gara e tutti gli atti connessi, ha certamente un livello di capacità tecniche elevato. Del resto è vero che opera sotto le direttive dei Dirigenti, che ovviamente firmano gli atti in prima persona, ma è anche vero che l'autonomia e la responsabilità sono limitate in entrambi i livelli, in particolare per il livello C “ secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo”. Peraltro il controllo di altro personale per il livello C è meramente eventuale, sicchè non rileva che nel caso di specie non vi sia stato.
Pertanto certamente va riconosciuto alla ricorrente il superiore livello contrattuale con decorrenza da luglio 2021, atteso che il ccnl AIOP art.15 prevede che in caso di svolgimento di mansioni superiori le stesse diventino definitive solo dopo il decorso di nove mesi. Pertanto decorrendo il maggior trattamento stipendiale solo dal luglio
2021 va detratta dai conteggi la somma di € 2755,04, relativa alle mensilità precedenti. Peraltro i conteggi della ricorrente sono errati atteso che la stessa qualifica come scatti di anzianità quello che è il superminimo assorbibile, così qualificato nella stessa lettera di assunzione, pari ad € 66,17 al mese. Lo stesso appunto essendo assorbibile nell'incremento retributivo dovuto al livello contrattuale superiore non può essere conteggiato, ma va detratto dal dovuto.
Vanno dunque detratti dai conteggi ulteriori € 2314,90. Infine la ricorrente chiede gli scatti di anzianità, che tuttavia non sono previsti dal CCNL nazionale AIOP ex art.56 ccnl. Vanno detratti allora dai conteggi effettuati dalla ricorrente ulteriori € 5885,00.
Pertanto la somma dovuta dalla resistente a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire sino al marzo 2024 ammonta ad € 3016,53. Le spese possono essere integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, dichiarato il diritto della ricorrente al superiore inquadramento contrattuale nel livello C con decorrenza dal luglio 2021, condanna la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive nella misura di € 3016,53 sino al marzo 2024, oltre accessori come per legge;
rigetta il ricorso per il resto;
spese compensate
Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con gli Avv. Ostillio e Galiuti Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Ciaccia Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: differenze retributive
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 2.5.24, la ricorrente in epigrafe - premesso di essere stato assunta da in data 21.6.07 e di essere, infine, stato assunta CP_2
nell'ottobre 2020 dalla società in house della a Controparte_1 seguito di procedura di internalizzazione in applicazione della c.d. “Clausola sociale”
- esponeva che non aveva mantenuto il medesimo trattamento economico in godimento presso la ma riceveva un trattamento inferiore e che comunque CP_2 lo stesso non era adeguato alle mansioni effettivamente svolte, essendo la stessa stata erroneamente inquadrata nel liv B pur svolgendo attività inquadrabili nel liv. C.
Chiedeva pertanto la conservazione del trattamento stipendiale precedentemente in godimento nonché l'inquadramento nel liv C dall'ottobre 2020, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 13971,47 quali differenze retributive maturate. Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso stante Controparte_1 la correttezza del proprio operato.
All'udienza odierna, escussi i testi addotti, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In particolare la ricorrente lamenta che non vi sia stata la conservazione del trattamento stipendiale precedentemente in godimento presso la con ciò CP_2 violando la clausola sociale di cui all'art.50 Codice appalti nonché l'art.30 LR Puglia
4/2010.
Con la sentenza n. 68/2011 la Corte Costituzionale ha scrutinato la legittimità costituzionale dell'art. 30 L.R. Puglia n. 4/2010, nella parte in cui “consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di società, aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative, in quanto contrasterebbe con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale – art. 18 del decreto legge 12 luglio
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e art. 19 del d.l. n. 78 del 2009 – che impone “il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche alle società pubbliche affidatarie di servizi, nonché
l'adeguamento, da parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale fissate per le amministrazioni controllanti”. Ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., essendo imposta l'assunzione a tempo indeterminato pur in assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento ed essendovi altresì eccedenza tra l'obbligo ed i limiti temporali dell'affidamento del servizio. Per quel che maggiormente interessa, la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha ritenuto che la disposizione impugnata, “al comma 1 dell'art. 25 cit., introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale», in quanto non si limita a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, ma stabilisce in modo automatico e generalizzato l'«assunzione a tempo indeterminato» del personale già
«utilizzato» dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto”. Tale pronuncia rileva anche nel caso oggetto di odierno scrutinio, poiché orienta l'interpretazione della disposizione di legge regionale, nella parte in cui essa fa riferimento alla “garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”. S'impone, in particolare, la piena assimilazione tra l'istituto previsto dalla normativa regionale e la clausola sociale come risultante dalla legge statale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È infatti rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale proposta contrattuale al riguardo, anche attraverso il cd. progetto di assorbimento, introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida ANAC n. 13 (Approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019). Ciò, in attuazione del principio - applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale - secondo cui “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore”. Principio attuato anche dalla giurisprudenza amministrativa sul versante dei trattamenti economici da riservare ai dipendenti, nella misura in cui la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere alle medesime condizioni il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, “ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi deiriassorbiti in modo adeguato e congruo”. 4 Non sussiste quindi l'obbligo - assoluto o automatico - di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche (Consiglio di Stato Sez. V, 12/09/2019, n. 6148). L'appaltatore subentrante non è pertanto obbligato ad assumere tutto il personale in forza al gestore uscente, né lo stesso ha l'obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro. Invero, l'onere di riassorbimento del personale, oggetto della clausola sociale, è legittimo solo se alla stessa viene attribuita un'interpretazione che rispetti le scelte organizzative dell'imprenditore (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/01/2020, n.
389). Ad opinare diversamente, anche per il tramite delle previsioni della legge regionale, quest'ultima finirebbe con imporre minore apertura dei servizi alla concorrenza e maggiori costi, così però ponendosi in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale in tema di operatività dell'art. 97 Cost.. In questa direzione, del resto, si è già ripetutamente osservato che “la clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, <> (così l'art. dell'art. 29, comma 3, del d. lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e quella dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l'organigramma dell'appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. III,
09/12/2015, n. 5598) e che, con specifico riferimento all'art. 30, comma 1, L.R.
Puglia n. 4/2010, l'obbligo di assoluto ed automatico mantenimento del medesimo rapporto di lavoro intercorrente con la impresa uscente è contrario rispetto a quanto sancito dalla Corte Costituzionale (Consiglio di Stato, Sez. III, 05/04/2013, n.
1896, riguardante la possibilità di assumere a tempo determinato dipendenti già a tempo indeterminato dell'impresa uscente). E' opportuno, infatti, ribadire che è rimessa all'operatore economico subentrante la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale "proposta contrattuale" al riguardo, anche attraverso il cd. "progetto di assorbimento", effettivamente introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee guida Anac n. 13 (cfr., in proposito,
Cons. Stato, Sez. V, 01/09/2020, n. 5338); il che vale a escludere che dalla clausola sociale possa 5 derivare sic et simpliciter un obbligo in capo al concorrente d'inquadrare il lavoratore con lo stesso livello d'anzianità già posseduto (Consiglio di
Stato, Sez. V, 02/11/2020, n. 6761). Come visto, infatti, nell'ambito di un contemperamento di interessi contrapposti ed in attuazione della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., l'istituto della clausola sociale non può garantire al lavoratore lo stesso trattamento economico precedentemente vantato in forza di un differente contratto collettivo nazionale di lavoro ed a tale principio, di rango primario, non può sfuggire la previsione di legge regionale per cui è causa, pena la sua illegittimità costituzionale. Non a caso, altre disposizioni di legge regionale (art. 12 bis L.R. Calabria n. 26/2007) implicanti la garanzia delle condizioni “economiche e contrattuali già in essere” sono state applicate dalla giurisprudenza sul rilievo che le medesime contenevano un riferimento espresso alla compatibilità “con la gestione efficiente dei servizi, con l'organizzazione d'impresa e con la normativa vigente sugli appalti” e, comunque, in fattispecie in cui rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato erano stati tramutati, in applicazione
(rectius in violazione) della clausola sociale, in rapporti di apprendistato, con conseguente pregiudizio per la conservazione del posto del lavoro (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2019, n. 3885)”.. In ultimo, come affermato da CdS
6761/2020: …la clausola sociale non comporta “alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo… Cfr. ancora l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico
(Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; cfr. anche Id., 16 gennaio 2020, n. 389)”.
Dovendosi ritenere che quanto dappresso rilevato altresì valga con riferimento alla specifica vicenda litigiosa che viene in rilievo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere sotto questo profilo.
Tuttavia la domanda non riguarda esclusivamente il mantenimento del medesimo trattamento economico già in godimento ma anche il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al profilo di inquadramento presso sin dall'assunzione, ossia nell'ottobre 2020. CP_1
In particolare la ricorrente rivendica il superiore livello economico C, ossia l'inquadramento quale impiegata di concetto ccnl aiop anziché impiegata d'ordine.
Dalla prova è emerso come la ricorrente si sia occupata di predisporre atti di gara relativi ad apparecchiature e arredi, quindi alla predisposizione di disciplinari di gara allegati al disciplinare di gara stessa e anche di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla aggiudicazione delle gare stesse sino alla stipula del contratto e di tutte le altre attività che si svolgono fino alla stipula del contratto. Ad esempio, come ha riferito il teste per tutte le gare relative a un finanziamento di Tes_1
70 milioni di euro di cui l' è stata beneficiaria, per acquisto di numerosissime apparecchiature, per il presidio il responsabile unico del procedimento era Pt_2 stato nominato dalla dall' nella persona dell'ingegnere , con Parte_3 Per_1 stesura dei capitolati e tutti gli atti di gara in seno all'area tecnica con appunto l'ausilio della signora , espressamente individuata dalla Parte_1 Parte_4 quale referente l'area del patrimonio per seguire tutte queste procedure di gara.
Normalmente la ricorrente lavora per l'Area patrimonio, ricevendo le direttive dal
Dott. , dirigente asl. Lo stesso escusso come teste ha confermato le mansioni Per_2 svolte dalla ricorrente come quelle indicate nella comparsa di costituzione oltre le ulteriori, che lo stesso le assegna nella sua qualità di direttore di area e che consistono nel caricamento degli atti di gara sulla piattaforma eprocurement denominata empulia. Il caricamento degli atti in piattaforma non è attività meramente automatica in quanto richiede a colui il quale sta operando un grado di conoscenza degli atti e della piattaforma che non può qualificare l'attività del lavoratore come di mero inserimento dati. Tutti i testi escussi sostanzialmente hanno confermato l'attività svolta dalla ricorrente nei medesimi termini.
Resta dunque da verificare se tale attività sia inquadrabile nel livello B o nel livello C.
Ritiene questo giudice che la differenza tra i due livelli stia nel livello delle capacità richieste che nel livello B sono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, mentre nel livello C sono capacità elevate per l'espletamento delle attribuzioni. Ebbene la ricorrente occupandosi non solo del mero inserimento di dati nella piattaforma Empulia o di attività di segreteria e protocollazione, ma altresì di predisporre i disciplinari di gara e tutti gli atti connessi, ha certamente un livello di capacità tecniche elevato. Del resto è vero che opera sotto le direttive dei Dirigenti, che ovviamente firmano gli atti in prima persona, ma è anche vero che l'autonomia e la responsabilità sono limitate in entrambi i livelli, in particolare per il livello C “ secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo”. Peraltro il controllo di altro personale per il livello C è meramente eventuale, sicchè non rileva che nel caso di specie non vi sia stato.
Pertanto certamente va riconosciuto alla ricorrente il superiore livello contrattuale con decorrenza da luglio 2021, atteso che il ccnl AIOP art.15 prevede che in caso di svolgimento di mansioni superiori le stesse diventino definitive solo dopo il decorso di nove mesi. Pertanto decorrendo il maggior trattamento stipendiale solo dal luglio
2021 va detratta dai conteggi la somma di € 2755,04, relativa alle mensilità precedenti. Peraltro i conteggi della ricorrente sono errati atteso che la stessa qualifica come scatti di anzianità quello che è il superminimo assorbibile, così qualificato nella stessa lettera di assunzione, pari ad € 66,17 al mese. Lo stesso appunto essendo assorbibile nell'incremento retributivo dovuto al livello contrattuale superiore non può essere conteggiato, ma va detratto dal dovuto.
Vanno dunque detratti dai conteggi ulteriori € 2314,90. Infine la ricorrente chiede gli scatti di anzianità, che tuttavia non sono previsti dal CCNL nazionale AIOP ex art.56 ccnl. Vanno detratti allora dai conteggi effettuati dalla ricorrente ulteriori € 5885,00.
Pertanto la somma dovuta dalla resistente a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire sino al marzo 2024 ammonta ad € 3016,53. Le spese possono essere integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, dichiarato il diritto della ricorrente al superiore inquadramento contrattuale nel livello C con decorrenza dal luglio 2021, condanna la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive nella misura di € 3016,53 sino al marzo 2024, oltre accessori come per legge;
rigetta il ricorso per il resto;
spese compensate
Taranto, 9.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE