Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.V.G. 1014/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1014/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. NICOLINI ORETTA, e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via
P. Verri, 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Borgo Priolo, in data 19/05/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A, n. 1, dell'anno 2018;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ai Persona_1 Persona_2
genitori;
2) La casa familiare sita a Stefanago (PV) rimane assegnata alla signora che vi Parte_2 risiederà con i figli minori;
si dà atto che il sig. si è già trasferito altrove e ha già preso Parte_1 con sé i propri effetti personali;
5375720065917410 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dal giugno 2026.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1
le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag. 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I figli rimarranno con la madre dal martedì al venerdì e con il padre dal sabato al lunedì, quando, la mattina del lunedì il padre porterà i figli all'asilo/scuola e la madre li andrà a prendere al termine delle lezioni.
6) Salvo impedimenti, il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, e il giorno del compleanno di ciascun bambino verrà trascorso dai genitori insieme con i figli.
7) Le vacanze estive e invernali verranno concordate fra i genitori secondo necessità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 19/05/2018, in Borgo Parte_2
Priolo (atto n.1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 18/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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