Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3248/2023, avente ad oggetto: proprietà e promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti SABRINA Parte_1 C.F._1
MOLTENI ed EMILIANO TORCHIA del Foro di Como, presso il cui studio in Olgiate Comasco (CO)
– Via Giovanni Tarchini n. 11 è elettivamente domiciliata, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.: ), LB MO (C.F.: Controparte_1 C.F._2
e (C.F.: ), tutti rappresentati e C.F._3 CP_2 C.F._4 difesi dall'Avv. MATTEO GRITTI del Foro di Como, presso il cui studio in Menaggio (CO) – Via
Stoppani n. 16 sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti - come da fogli separati che di seguito si riportano integralmente – e sugli scritti difensivi depositati ex artt. 281 quinquies – 189 c.p.c.:
NOTE SCRITTE CONTENENTI LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I difensori di parte attrice con il presente atto precisano le proprie
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
IN VIA PRELIMINARE: dato atto che come evidenziato da entrambi i consulenti di parte in sede di osservazioni e come riconosciuto dallo stesso CTU non è tutt'ora possibile stabilire correttamente quale sia il confine, tanto da rendersi necessario un ulteriore sopralluogo già concordato con il CTU e le parti per il 7 ottobre sui luoghi di causa;
dato atto altresì che la problematica concerne l'accertamento dei confini e non l'eventuale apposizione di termini;
previa revoca dell'ordinanza 18/09/2024, fissare udienza in presenza convocando il Consulente
Tecnico di Ufficio a chiarimenti e con facoltà dei Consulenti di Parte di parteciparvi;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi siti in Garzeno (CO), Loc.
Monte Zeda di proprietà di (foglio n. 9, particelle n. 21691 e n. 17109) e del fondo sito in Parte_1
Garzeno (CO), Loc. Monte Zeda di proprietà di , e Controparte_1 CP_2 CP_3
(foglio n. 9, particella n. 17119);
IN PUNTO SPESE: con condanna al pagamento delle spese oltre Generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Olgiate Comasco, 2 ottobre 2024 Avv. Sabrina Molteni Avv. Emiliano Torchia
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER I CONVENUTI
I convenuti all'udienza del 18.09.2024 prendevano atto e condividevano le conclusioni del CTU peraltro confermative della loro posizione.
Il Giudice con ordinanza 18.09.2024, stabiliva che ..contrariamente alla prospettazione di parte attrice, il CTU ha risposto al quesito circa l'individuazione del confine tra le proprietà (qui di interesse) – ed ha ritenuto la causa matura per la decisione invitando le parti semmai Pt_1 CP_1 in ottica conciliativa a procedere alle operazioni suggerite dal perito, ovvero l'individuazione dei punti in loco sulla base dell'elaborato grafico finale1. (n.d.r. nota a piè di pagina: 1 …triangolazioni da effettuarsi con bindella metrica e paline riportando in loco le misure (quote) dei punti di confine rispetto a punti fissi…….univocamente rilevati da entrambi i CTP ed individuati nel sopracitato elaborato (ALLEGATO 7 elaborato grafico finale).
Ciò posto atteso che le risultanze dell'elaborato finale del CTU all. 7, sono ad oggi però contestate dalla attrice, risulta infruttuosa ogni diponibilità già data dai convenuti.
Tanto doverosamente premesso si precisano come di seguito, sia in merito che in istruttoria, le proprie conclusioni
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con pagina 2 di 6 riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
-nel merito: alla luce di quanto in premessa, accertata la proprietà del mappale 17119 in capo ai convenuti, Voglia il Tribunale determinare il confine tra lo stesso e quello dell'attrice, in considerazione di tutte le argomentazioni sopra svolte e tenuto comunque conto delle porzioni da sempre detenute in possesso dai convenuti.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, 15% spese generali ed oneri di legge, oltre al riconoscimento risarcitorio in via equitativa ex art. 96 c.p.c., di una somma comunque non inferiore ai costi tecnici che i convenuti dovranno affrontare, tenuto conto di tutte le premesse in atti.
- in via istruttoria, prova per testi ed interpello:
1. Vero che la porzione di terreno che mi si rammostra nella documentazione fotografica - sub all. 1-12
e da 5 a 10, è da almeno trent'anni utilizzata dal sig. ; Controparte_1
2. Vero che i confini tra il mappale 17119 e il 21691, da sempre rispettati tra le due proprietà, sono indicati dai cippi lapidei che mi si rammostrano sub all. da 5 a 10;
3. Vero che dal maggio 2022 la signora sulle porzioni di terreno che mi si rammostrano, Parte_1 così come da docc. fotografica sub all. 1 e 12 e da 5 a 10, taglia sporadicamente l'erba e toglie i pali posti sopra i cippi lapidei dal sig. ; Controparte_1
4. Vero che dal mese di maggio 2022 il fratello dell'attrice o la sorella o il di lei Pt_2 Pt_3 marito sig. , effettuano sporadici sfalci dell'erba sulla parte di terreno di cui al CP_4
documento fotografico che mi si rammostra sub all. 1 - 12;
5. Vero che nel giugno 2022 , unitamente alla sorella , provvedeva allo sfalcio Parte_1 Pt_3 dell'erba della porzione di terreno che mi si rammostra sub. all. 1 e 12;
6. Vero che nel luglio 2023 il fratello di , , provvedeva allo sfalcio dell'erba Parte_1 Tes_1 della porzione di terreno che mi si rammopstra sub allegati 1 e 12;
7. Vero che dopo il maggio 2022, ho sentito la sig.ra attaccare verbalmente il sig. Parte_1 [...]
intimandogli di togliere i pali di confine posti sopra i cippi lapidei di cui alle foto che mi si CP_1
rammostrano sub all. da 5 a 10;
8. Vero che nell'estate del 2022 venivo incaricato dal sig. di verificare il confine del Persona_1
mappale 17119 in località Zeda Comune di Garzeno per problemi sorti con la confinante , Parte_1
proprietaria anche del mappale 17109, con riferimento alla porzione di terreno rappresentata nella foto che mi si rammostra sub all. 1-12;
9. Vero che nelle date del 26.08.2022 e 2.09.2022 effettuavo sopralluoghi in località Zeda redigendo le perizie che mi si rammostrano sub all. 3, ed il cui contenuto confermo;
10. Vero che dalle misurazioni effettuate i confini rispetto alle rivendicazioni del confinante erano pagina 3 di 6 errate di 24,5 metri in difetto per il mappale come da documenti nn. 3 e 1 e da 5 a 12 che mi si CP_1
rammostrano;
11. Vero che durante i sopralluoghi del 26.08 e del 2.09.2022 fu il Sig. a mostrarmi i Controparte_1
cippi direzionali di confine del mappale 17119, dallo stesso dissotterrati, che mi si rammostrano nelle foto sub. all. 5,6,7,8,9,10, sormontati da paletti dallo stesso piantati;
12. Vero che il cippo a monte del mappale 17119 è stato rimosso o sotterrato per le opere di riempimento realizzate dalla signora per la formazione della piazzola di parcheggio auto Parte_1
come da foto che mi si rammostra sub all. 1
13. Vero che i pali di confine posti sopra i cippi lapidei venivano continuamente divelti dall'attrice e rimessi dal sig. CP_1
Si chiede l'interrogatorio formale della sig.ra sul capitolo 3,5,13. Parte_1
Si indicano quali testimoni:
- Geom in Stazzona Fraz. Loro n. 75 sui capitoli nn. 3,8,9,10,11,12; Tes_2
- Via San Iorio n. 55, Garzeno capitoli da 1 a 7, 11,12,13 Testimone_3
- Via Parrocchiale 15, Garzeno capitoli da 1 a 7, 11, 12,13; Testimone_4
- , Via San Iorio 55, Garzeno capitoli da 1 a 7, 11,12,13 Testimone_5
- Via Roma n. 36 Germasino, Gravedona ed Uniti, capitoli da 1 a 7, 11,12,13; Tes_6
- Via Regina 5, Gravedona ed Uniti, capitoli da 1 a 7, 11,12,13; Testimone_7
Con osservanza.
Como, 4 ottobre 2024 Avv. Matteo Gritti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e per l'accertamento e la declaratoria dell'esatto CP_1 CP_3 CP_2
confine dei fondi siti in Garzeno (CO), Loc. Monte Zeda di proprietà di (foglio n. 9, Parte_1
particelle n. 21691 e n. 17109) e del fondo sito in Garzeno (CO), Loc. Monte Zeda di proprietà di
, e (foglio n. 9, particella n. 17119). Controparte_1 CP_2 CP_3
A fondamento della sua domanda, parte attrice allegava e documentava (i) di essere proprietaria dei fondi siti in Garzeno – Località Monte Zeda censiti al foglio n. 9, particelle n. 21691 e n. 17109 (docc.
1 e 2); (ii) la proprietà del fondo sito il Garzeno – Località Monte Zeda censito al foglio n. 9, particella n. 17119 in capo ai convenuti (doc. 3); (iii) che tra le parti fosse controversa l'esatta CP_1
individuazione del confine;
circostanza attestata dallo scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali già durante l'estate del 2022 (docc. 5 e 6); (iv) l'esito infruttuoso della procedura di mediazione incardinata avanti all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Como n. 478/2022
pagina 4 di 6 (docc. 7e 8).
Si costituivano i convenuti i quali, pur contestando espressamente le condotte di turbative a loro ascritte, aderivano alla domanda di accertamento assumendo che l'attrice avrebbe versato in atti una relazione (a firma Geom. che attestava i confini dai medesimi da sempre rivendicati. Pt_4
Alla prima udienza indicata in citazione del 6.03.2024 falliva ogni tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, di tal ché con ordinanza resa in pari data, sulle istanze istruttorie avanzate con memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate da entrambe le parti, quest'ultimo ammetteva le prove documentali offerte e procedeva ad accertamento tecnico tramite CTU come da quesiti ivi formulati.
Esaurita l'istruttoria tecnica in termini (cfr. anche ordinanza in data 2.06.2024 in atti) e considerata la causa matura per la decisione, all'udienza del 18.09.2024 il Giudice fissava l'udienza di remissione della causa in decisione per il giorno 4.12.2024 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. disponendo che detta udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Preliminarmente, si osserva che parte attrice ha espressamente rinunciato – negli scritti difensivi conclusivi – all'istanza formulata in via preliminare in sede di precisazione delle conclusioni, stante l'avvenuto sopralluogo in data 7.10.2024 come da nota depositata dal CTU il successivo 11.10.2024; inoltre sull'istanza istruttoria di prova orale – per interpello di parte attrice e per testimoni - riformulata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni - se ne ribadisce la superfluità al fine del decidere, come già evidenziato con ordinanza in data 6.03.2024.
Nel merito, l'accertamento tecnico esperito tramite CTU ex art. 950, comma 2, c.c. ha consentito di individuare l'esatto confine tra le proprietà – come risulta dalla relazione peritale Pt_1 CP_1 depositata in termini il 18.07.2024 dalla Geom. all'uopo nominata e incaricata - Persona_2
relazione qui richiamata per relationem completa, corretta ed esaustiva, nonché dell'accertamento effettuato in loco – alla presenza delle parti e dei rispettivi CC.TT.PP. i quali hanno sottoscritto per adesione il verbale – e di apposizione dei cippi topografici di confine;
risultanze di cui all'elaborato depositato dalla C.T.U. l'11.10.2024 – anch'esso qui richiamato per relationem per costituire parte integrante dell'odierna decisione -.
Ciò premesso, deve affermarsi che l'esatto confine tra le proprietà delle parti – oggetto del presente giudizio – è quello individuato nell'Allegato 7 della relazione peritale finale depositata il 18.07.2024 e come da atto ricognitivo in loco di cui al verbale del CTU del in data 7.10.2024 e depositato l'11.10.2024, sottoscritto personalmente dalle parti.
L'esito del giudizio, la necessità dell'azione giudiziaria atteso il perdurante conflitto circa l'esatta pagina 5 di 6 determinazione del confine de quo ed il comportamento processuale di entrambe le parti inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra di esse delle spese di lite, nonché a porre definitivamente a carico di entrambe, in via solidale tra loro, le spese di CTU.
Quanto, infine, alle domande avanzate da entrambe le parti di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'altra in ragione del comportamento processuale improntato ad ambiguità e contraddittorietà che entrambe le parti si attribuiscono reciprocamente, si osserva che esse sono immeritevoli di accoglimento, non risultando che alcuna di esse abbia agito o resistito in mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che l'esatto confine dei fondi siti in Garzeno (CO) - Loc. Monte Zeda di proprietà di (foglio n. 9, particelle n. 21691 e n. 17109) e del fondo sito in Garzeno Parte_1
(CO) - Loc. Monte Zeda di proprietà di , e Controparte_1 CP_3 CP_2
(foglio n. 9, particella n. 17119) è quello individuato nell'Allegato 7 della relazione
[...]
peritale finale depositata il 18.07.2024 e come da atto ricognitivo in loco di cui al verbale del CTU del in data 7.10.2024 e depositato l'11.10.2024, sottoscritto personalmente dalle parti;
atti e documenti qui richiamati per relationem per costituire parte integrate anche del dispositivo della presente sentenza;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
3. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale, le spese di CTU.
Così deciso in Como, il 2 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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