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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13527/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13527/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
DO attore - opponente e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Controparte_1 P.IVA_1
Signori convenuta - opposta
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Angelica Castellani, compaiono: per parte attrice l'avv. Deborah De Nunzio in sostituzione dell'avv. DO;
per parte convenuta l'avv. Giorgia Costa in sostituzione dell'avv. Azzini.
Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e . Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Costa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. De Nunzio precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale di replica del 2.4.2025.
L'avv. Costa ribadisce la tardività del deposito della conclusionale avversaria del 2.4.2025 come da precedente verbalizzazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DIBRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13527/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
DO attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Controparte_1 P.IVA_1
Signori convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della procuratrice speciale società qualificandosi Controparte_1 Parte_2
cessionaria - in virtù di atto di cessione di crediti del 13.12.2018, con decorrenza dal 1.7.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b. (come da avviso pubblicato in
G.U. n. 78 del 4.7.2019) - dei crediti già vantati da (incorporante l'originaria concedente CP_2
Ing Lease Italia s.p.a.) in relazione ai contratti di leasing oggetto della predetta operazione di cartolarizzazione, tra cui il contratto di locazione finanziaria per immobili n. 105975, stipulato in data
3.3.2009 tra l'allora Ing Lease Italia e il dott. titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Farmacia al Santo di Russe EA O”, risolto ex artt. 1456 c.c. e 18 delle condizioni generali di contratto dalla società di leasing con lettera del 5.10.2022, in seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria, ha agito in via monitoria nei confronti del predetto ex utilizzatore, ai pagina 2 di 7 fine di ottenere ingiunzione di pagamento per l'importo di € 41.961,13 oltre Iva a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria dei mesi da marzo 2022 a ottobre 2022, nonché di spese di incasso, spese di insoluto, spese assicurative e spese anticipate dalla concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'utilizzatore, il tutto oltre interessi di mora e spese di procedura.
Il g. des. ha accolto la domanda e, con decreto n. 3445/2023 del 26.9.2023, ha ingiunto al signor quale titolare della impresa individuale suddetta, il pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
della somma di € 41.961,13, oltre interessi e spese di procedura.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo la
“indeterminatezza e indeterminabilità” della procura conferita da in favore di , CP_1 Parte_2
il mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale dell'opposta, la “nullità del decreto ingiuntivo opposto perché avente ad oggetto gli stessi fatti per quali è già pendente avanti il medesimo Tribunale azione di accertamento negativo del credito (R.G. n. 7446/2022, G.I. Dott. Carlo Bianchetti)”; di tale azione l'attore ha riportato le proprie conclusioni e (parzialmente) deduzioni, sostenendo che “le somme cui l'odierno opponente ha diritto siano ben maggiori di quella ingiunta” (cfr. atto di citazione, pag. 8). In ragione dell'asserito rapporto di litispendenza/continenza ha chiesto a questo giudice di revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, “sostanziandosi in una vera e propria domanda riconvenzionale, da ritenersi irrituale, tardiva ed inammissibile, che avrebbe invero dovuta essere spiegata, nei modi e termini di rito, nel litispendente giudizio” (cfr. atto di citazione, pag. 9)
Si è costituita in giudizio contestando puntualmente le avversarie doglianze e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Differita con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza di comparizione indicata in citazione, le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il g.i. ha respinto le eccezioni pregiudiziali di nullità della procura speciale e di litispendenza, disattendendo altresì l'eccezione di mancato esperimento della mediazione, non rientrando il contratto di leasing tra i contratti finanziari o bancari richiamati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (come chiarito da Cass. n. 15200/2018). Sul rilievo, quindi, che il rapporto intercorrente tra la l'odierno giudizio e quello iscritto al n. r.g. 7466/2022 “appare paragonabile a un rapporto di continenza (art. 39, secondo comma, c.p.c.), che si verifica non solo qualora due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche allorquando tra le cause sussista un rapporto di interdipendenza tale per cui, in riferimento al medesimo titolo negoziale siano prospettate domande contrapposte o in relazione di
pagina 3 di 7 alternatività, caratterizzate da una coincidenza anche solo parziale delle “causae petendi” (cfr. Cass.
n. 3924/2000; Cass. S.U. n. 10011/2001; con riferimento all'esistenza di un rapporto di continenza nel caso in cui la parte verso la quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo avanti a un giudice differente prima che il ricorso e il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, cfr. Cass. S.U. n. 23456/2021)” e ritenuta l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.c., il g.i. ha rimesso gli atti al presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.
Con successiva ordinanza del 18.6.2024, il g.i. “visto il provvedimento presidenziale di riassegnazione, rilevato che per mera svista non si è dato atto della circostanza, allegata dalla difesa convenuta sin dalla seconda memoria integrativa, che all'esito del giudizio introdotto al n. r.g. 7446/2022, il giudice ha emesso sentenza con cui ha rigettato tutte le domande proposte dall'odierno opponente
(condannandolo altresì al rilascio dell'immobile in favore di , con conseguente Controparte_3 impossibilità di disporre l'eventuale riunione dei procedimenti connessi;
rilevato che, a contestazione del credito vantato in questa sede dalla convenuta, l'opponente si è limitato a riportare le allegazioni poste a fondamento della domanda di accertamento negativo già rigettata in prime cure all'esito del summenzionato giudizio r.g. n. 7446/2022;
ritenuto che
allo stato non ricorrano elementi per giungere
a conclusioni differenti da quelle espresse nella predetta sentenza (cfr. doc. 15 di parte convenuta)”, ha concesso provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, fissando per il 17.4.2025 udienza ex art. 189
c.p.c. per la rimessione della causa in decisione con termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Depositati tali scritti, nessuno è comparso alla predetta udienza, sicché il giudice ha pronunciato i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviando la causa alla successiva udienza del 29.4.2025; ivi le parti sono comparse, insistendo nelle rispettive difese e conclusioni;
il g.i. ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e contestuale decisione.
Vanno, in primo luogo, confermate le determinazioni assunte in punto di validità della procura speciale conferita da ad , il cui oggetto risulta sufficientemente determinato e CP_1 Parte_2
ricomprende, in relazione ai crediti cartolarizzati ivi menzionati, tutte le attività necessarie o opportune per la gestione, amministrazione, incasso, riscossione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti poi descritti, con la possibilità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in relazione alle predette attività.
Deve altresì confermarsi che nelle controversie in materia di locazione finanziaria il procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda (cfr. da ultimo Cass. n.
35476/2022), sicché anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente risulta destituita di fondamento.
pagina 4 di 7 Nel merito, la titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta è documentalmente provata dall'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 78/2019
(cfr. doc. 9 di parte opposta), ove vengono indicate le categorie di crediti ceduti da in CP_2 favore di correlata all'operazione di scissione tra e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
(ora , di cui costituisce la società veicolo, emergendo in particolare Controparte_3 CP_1 dall'atto di scissione prodotto da parte opposta sub doc. 8 ove risultano evidenziati il numero di contratto (105975) e il relativo immobile (Padova, Via del Santo).
L'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta non può essere posta in dubbio, avendo prodotto in giudizio, come si è visto: CP_1
- l'atto di scissione parziale da a (cfr. doc. 8); CP_2 Controparte_3
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale che reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, il che consente di individuare in maniera precisa e senza incertezze i crediti oggetto di cessione, tra cui rientra quello oggetto di lite, trattandosi di credito derivante dal mancato pagamento di canoni di leasing finanziario per contratti stipulati con Ing Lease Italia s.p.a., in cui l'importo finanziato è stato erogato prima dell'1 luglio 2019, espressi in euro e regolati dalla legge italiana, in cui l'utilizzatore non sia consumatore, l'immobile locato non sia una centrale fotovoltaica o comunque altra centrale di energia rinnovabile e non sia stato ricollocato sul mercato prima delle ore 23:59 del 31 ottobre 2017 (cfr. estratto G.U. n. 78/2019, sub doc. n. 9 di parte convenuta);
- la lettera con la quale la cedente ha comunicato all'utilizzatore che il credito riveniente dal contratto di leasing stipulato inter partes sarebbe stato ceduto a e che il contratto di leasing e il CP_1
relativo immobile sarebbero stati trasferiti in capo a (cfr. docc. 14 e 18). CP_3
I suddetti elementi, globalmente considerati, fondano la prova dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione tra i rapporti ceduti del credito oggetto del presente giudizio senza che fosse necessaria
- peraltro in mancanza di specifica e tempestiva eccezione - la produzione del contratto di cessione.
Passando, da ultimo, all'esistenza ed entità del credito vantato dalla convenuta opposta, è pacifico, in quanto non oggetto di specifica eccezione, che in seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore, il contratto di leasing oggetto di causa si sia risolto in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, di cui si è avvalsa la società concedente mediante lettera raccomandata del 5.10.2022 (cfr. doc. 3 di parte opposta).
Non avendo ottenuto il rilascio spontaneo dell'immobile, la società concedente ha depositato dinanzi al
Tribunale di Brescia un ricorso ex art. 281-decies c.p.c., con il quale ha chiesto, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, che fosse ordinato all'utilizzatore di rilasciare l'immobile già oggetto di leasing, libero da cose e/o persone, anche interposte, in favore della pagina 5 di 7 legittima proprietaria (Tribunale di Brescia – r.g. n. 10810/2023 – cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Tale procedimento, previa conversione del rito sommario nel rito ordinario, è stato riunito a quello instaurato dall'odierno opponente per l'accertamento negativo del credito, iscritto dinanzi a questo stesso Tribunale al n. r.g. 7446/2022.
È documentale che all'esito di tale giudizio, il Tribunale di Brescia abbia emesso la sentenza n.
1776/2024, con la quale ha rigettato tutte le domande proposte dal dott. condannandolo altresì Pt_1
al rilascio dell'immobile in favore di oltreché al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di quest'ultima (cfr. doc. 15 di parte opposta). In difetto della proposizione di appello, la predetta sentenza è passata in giudicato (cfr. doc. 19 di parte opposta).
Ne consegue che tutte le eccezioni in questa sede poste a fondamento della contestazione del credito vantato dalla convenuta, in quanto coincidenti con i profili di nullità parziale fatti valere dal AU nel giudizio di accertamento negativo conclusosi con integrale rigetto, vanno ritenute coperte dal giudicato che ha definitivamente sancito la legittimità della intervenuta risoluzione, anche sul presupposto della piena validità del contratto.
Peraltro, in merito al preciso credito azionato in monitorio da e derivante dal mancato CP_1
pagamento da parte del dott. delle fatture (puntualmente elencate in atti) concernenti canoni Pt_1 scaduti e spese di competenza dell'utilizzatore, non sono state formulate dalla difesa opponente specifiche contestazioni, sicché il credito, ben documentato, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i., (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Farmacia al Santo di AU EA O” nei confronti di in persona Controparte_1
della procuratrice speciale società Italia s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. 3445/2023 del Pt_2
26.9.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13527/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
DO attore - opponente e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Controparte_1 P.IVA_1
Signori convenuta - opposta
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Angelica Castellani, compaiono: per parte attrice l'avv. Deborah De Nunzio in sostituzione dell'avv. DO;
per parte convenuta l'avv. Giorgia Costa in sostituzione dell'avv. Azzini.
Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e . Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Costa precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. De Nunzio precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale di replica del 2.4.2025.
L'avv. Costa ribadisce la tardività del deposito della conclusionale avversaria del 2.4.2025 come da precedente verbalizzazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DIBRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13527/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
DO attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Marina Controparte_1 P.IVA_1
Signori convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della procuratrice speciale società qualificandosi Controparte_1 Parte_2
cessionaria - in virtù di atto di cessione di crediti del 13.12.2018, con decorrenza dal 1.7.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b. (come da avviso pubblicato in
G.U. n. 78 del 4.7.2019) - dei crediti già vantati da (incorporante l'originaria concedente CP_2
Ing Lease Italia s.p.a.) in relazione ai contratti di leasing oggetto della predetta operazione di cartolarizzazione, tra cui il contratto di locazione finanziaria per immobili n. 105975, stipulato in data
3.3.2009 tra l'allora Ing Lease Italia e il dott. titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Farmacia al Santo di Russe EA O”, risolto ex artt. 1456 c.c. e 18 delle condizioni generali di contratto dalla società di leasing con lettera del 5.10.2022, in seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria, ha agito in via monitoria nei confronti del predetto ex utilizzatore, ai pagina 2 di 7 fine di ottenere ingiunzione di pagamento per l'importo di € 41.961,13 oltre Iva a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria dei mesi da marzo 2022 a ottobre 2022, nonché di spese di incasso, spese di insoluto, spese assicurative e spese anticipate dalla concedente, ma contrattualmente di spettanza dell'utilizzatore, il tutto oltre interessi di mora e spese di procedura.
Il g. des. ha accolto la domanda e, con decreto n. 3445/2023 del 26.9.2023, ha ingiunto al signor quale titolare della impresa individuale suddetta, il pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
della somma di € 41.961,13, oltre interessi e spese di procedura.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo la
“indeterminatezza e indeterminabilità” della procura conferita da in favore di , CP_1 Parte_2
il mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di titolarità attiva e di legittimazione attiva e processuale dell'opposta, la “nullità del decreto ingiuntivo opposto perché avente ad oggetto gli stessi fatti per quali è già pendente avanti il medesimo Tribunale azione di accertamento negativo del credito (R.G. n. 7446/2022, G.I. Dott. Carlo Bianchetti)”; di tale azione l'attore ha riportato le proprie conclusioni e (parzialmente) deduzioni, sostenendo che “le somme cui l'odierno opponente ha diritto siano ben maggiori di quella ingiunta” (cfr. atto di citazione, pag. 8). In ragione dell'asserito rapporto di litispendenza/continenza ha chiesto a questo giudice di revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, “sostanziandosi in una vera e propria domanda riconvenzionale, da ritenersi irrituale, tardiva ed inammissibile, che avrebbe invero dovuta essere spiegata, nei modi e termini di rito, nel litispendente giudizio” (cfr. atto di citazione, pag. 9)
Si è costituita in giudizio contestando puntualmente le avversarie doglianze e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Differita con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza di comparizione indicata in citazione, le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il g.i. ha respinto le eccezioni pregiudiziali di nullità della procura speciale e di litispendenza, disattendendo altresì l'eccezione di mancato esperimento della mediazione, non rientrando il contratto di leasing tra i contratti finanziari o bancari richiamati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (come chiarito da Cass. n. 15200/2018). Sul rilievo, quindi, che il rapporto intercorrente tra la l'odierno giudizio e quello iscritto al n. r.g. 7466/2022 “appare paragonabile a un rapporto di continenza (art. 39, secondo comma, c.p.c.), che si verifica non solo qualora due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche allorquando tra le cause sussista un rapporto di interdipendenza tale per cui, in riferimento al medesimo titolo negoziale siano prospettate domande contrapposte o in relazione di
pagina 3 di 7 alternatività, caratterizzate da una coincidenza anche solo parziale delle “causae petendi” (cfr. Cass.
n. 3924/2000; Cass. S.U. n. 10011/2001; con riferimento all'esistenza di un rapporto di continenza nel caso in cui la parte verso la quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo avanti a un giudice differente prima che il ricorso e il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, cfr. Cass. S.U. n. 23456/2021)” e ritenuta l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.c., il g.i. ha rimesso gli atti al presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.
Con successiva ordinanza del 18.6.2024, il g.i. “visto il provvedimento presidenziale di riassegnazione, rilevato che per mera svista non si è dato atto della circostanza, allegata dalla difesa convenuta sin dalla seconda memoria integrativa, che all'esito del giudizio introdotto al n. r.g. 7446/2022, il giudice ha emesso sentenza con cui ha rigettato tutte le domande proposte dall'odierno opponente
(condannandolo altresì al rilascio dell'immobile in favore di , con conseguente Controparte_3 impossibilità di disporre l'eventuale riunione dei procedimenti connessi;
rilevato che, a contestazione del credito vantato in questa sede dalla convenuta, l'opponente si è limitato a riportare le allegazioni poste a fondamento della domanda di accertamento negativo già rigettata in prime cure all'esito del summenzionato giudizio r.g. n. 7446/2022;
ritenuto che
allo stato non ricorrano elementi per giungere
a conclusioni differenti da quelle espresse nella predetta sentenza (cfr. doc. 15 di parte convenuta)”, ha concesso provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, fissando per il 17.4.2025 udienza ex art. 189
c.p.c. per la rimessione della causa in decisione con termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Depositati tali scritti, nessuno è comparso alla predetta udienza, sicché il giudice ha pronunciato i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviando la causa alla successiva udienza del 29.4.2025; ivi le parti sono comparse, insistendo nelle rispettive difese e conclusioni;
il g.i. ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale e contestuale decisione.
Vanno, in primo luogo, confermate le determinazioni assunte in punto di validità della procura speciale conferita da ad , il cui oggetto risulta sufficientemente determinato e CP_1 Parte_2
ricomprende, in relazione ai crediti cartolarizzati ivi menzionati, tutte le attività necessarie o opportune per la gestione, amministrazione, incasso, riscossione e recupero (giudiziale o stragiudiziale) dei crediti poi descritti, con la possibilità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. in relazione alle predette attività.
Deve altresì confermarsi che nelle controversie in materia di locazione finanziaria il procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda (cfr. da ultimo Cass. n.
35476/2022), sicché anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente risulta destituita di fondamento.
pagina 4 di 7 Nel merito, la titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta è documentalmente provata dall'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 78/2019
(cfr. doc. 9 di parte opposta), ove vengono indicate le categorie di crediti ceduti da in CP_2 favore di correlata all'operazione di scissione tra e Controparte_1 CP_2 Controparte_4
(ora , di cui costituisce la società veicolo, emergendo in particolare Controparte_3 CP_1 dall'atto di scissione prodotto da parte opposta sub doc. 8 ove risultano evidenziati il numero di contratto (105975) e il relativo immobile (Padova, Via del Santo).
L'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta non può essere posta in dubbio, avendo prodotto in giudizio, come si è visto: CP_1
- l'atto di scissione parziale da a (cfr. doc. 8); CP_2 Controparte_3
- l'estratto della Gazzetta Ufficiale che reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, il che consente di individuare in maniera precisa e senza incertezze i crediti oggetto di cessione, tra cui rientra quello oggetto di lite, trattandosi di credito derivante dal mancato pagamento di canoni di leasing finanziario per contratti stipulati con Ing Lease Italia s.p.a., in cui l'importo finanziato è stato erogato prima dell'1 luglio 2019, espressi in euro e regolati dalla legge italiana, in cui l'utilizzatore non sia consumatore, l'immobile locato non sia una centrale fotovoltaica o comunque altra centrale di energia rinnovabile e non sia stato ricollocato sul mercato prima delle ore 23:59 del 31 ottobre 2017 (cfr. estratto G.U. n. 78/2019, sub doc. n. 9 di parte convenuta);
- la lettera con la quale la cedente ha comunicato all'utilizzatore che il credito riveniente dal contratto di leasing stipulato inter partes sarebbe stato ceduto a e che il contratto di leasing e il CP_1
relativo immobile sarebbero stati trasferiti in capo a (cfr. docc. 14 e 18). CP_3
I suddetti elementi, globalmente considerati, fondano la prova dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione tra i rapporti ceduti del credito oggetto del presente giudizio senza che fosse necessaria
- peraltro in mancanza di specifica e tempestiva eccezione - la produzione del contratto di cessione.
Passando, da ultimo, all'esistenza ed entità del credito vantato dalla convenuta opposta, è pacifico, in quanto non oggetto di specifica eccezione, che in seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore, il contratto di leasing oggetto di causa si sia risolto in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto, di cui si è avvalsa la società concedente mediante lettera raccomandata del 5.10.2022 (cfr. doc. 3 di parte opposta).
Non avendo ottenuto il rilascio spontaneo dell'immobile, la società concedente ha depositato dinanzi al
Tribunale di Brescia un ricorso ex art. 281-decies c.p.c., con il quale ha chiesto, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, che fosse ordinato all'utilizzatore di rilasciare l'immobile già oggetto di leasing, libero da cose e/o persone, anche interposte, in favore della pagina 5 di 7 legittima proprietaria (Tribunale di Brescia – r.g. n. 10810/2023 – cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Tale procedimento, previa conversione del rito sommario nel rito ordinario, è stato riunito a quello instaurato dall'odierno opponente per l'accertamento negativo del credito, iscritto dinanzi a questo stesso Tribunale al n. r.g. 7446/2022.
È documentale che all'esito di tale giudizio, il Tribunale di Brescia abbia emesso la sentenza n.
1776/2024, con la quale ha rigettato tutte le domande proposte dal dott. condannandolo altresì Pt_1
al rilascio dell'immobile in favore di oltreché al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore di quest'ultima (cfr. doc. 15 di parte opposta). In difetto della proposizione di appello, la predetta sentenza è passata in giudicato (cfr. doc. 19 di parte opposta).
Ne consegue che tutte le eccezioni in questa sede poste a fondamento della contestazione del credito vantato dalla convenuta, in quanto coincidenti con i profili di nullità parziale fatti valere dal AU nel giudizio di accertamento negativo conclusosi con integrale rigetto, vanno ritenute coperte dal giudicato che ha definitivamente sancito la legittimità della intervenuta risoluzione, anche sul presupposto della piena validità del contratto.
Peraltro, in merito al preciso credito azionato in monitorio da e derivante dal mancato CP_1
pagamento da parte del dott. delle fatture (puntualmente elencate in atti) concernenti canoni Pt_1 scaduti e spese di competenza dell'utilizzatore, non sono state formulate dalla difesa opponente specifiche contestazioni, sicché il credito, ben documentato, deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i., (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Farmacia al Santo di AU EA O” nei confronti di in persona Controparte_1
della procuratrice speciale società Italia s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. 3445/2023 del Pt_2
26.9.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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