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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini ConIGliere
Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 673 del Ruolo Generale dell'anno
2024.
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Segna, con domicilio eletto presso lo studio in Verona (VR), Piazza R.
Simoni n. 38.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 P_
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Lorenzo Dalla Rosa con domicilio eletto presso lo studio in Verona (VR), Via
Lungadige Capuleti n. 1/A.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 623/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 13/3/2024.
Causa decisa nella camera di conIGlio del 3/4/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello: Riformare la sentenza del Tribunale di Verona, Sezione III Civile, in persona del
Giudice dott. Francesco Chiavegatti, n. 623/2024, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 7408/2021, pubblicata il 13.03.2024 e notificata il 15.03.2024 e, per l'effetto In via preliminare:
- Ai sensi dell'art. 283 cpc sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti già dedotti, in particolare in relazione all'odiosa ed ingiusta condanna ex art. 614 bis cpc, giacchè la IGnora ha diritto di Parte_1 passaggio e di manovra sulla strada in questione;
In via principale: Accogliere le conclusioni della parte convenuta in primo grado e, per l'effetto:
- Rigettare le domande formulate dagli attori di primo grado perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni emerse in corso di causa (e del resto dimostrate tramite la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali) ed anche perché qualsiasi modifica della sede stradale è in contrasto con le previsioni urbanistiche del di SE (del resto recepite nella documentazione CP_3 progettuale degli attori ); Parte_2
In via subordinata e riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte della IGnora , della servitù di passaggio sul fondo Parte_1 di proprietà adibito a strada, identificato al Catasto Parte_2
Fabbricati e Terreni Comune di SE, foglio 1, mappale 27 (sub da 1 a 14), intestato a C.F.: , residente in [...] C.F._3
Leonardo da Vinci 5/A, 31044 Montebelluna (TV) e , C.F. Controparte_1
, residente in [...] meglio C.F._2 identificata nella documentazione prodotta, per avere la IGnora Parte_1 mantenuto il possesso della servitù di passaggio e manovra sulla strada in questione in modo continuato e non interrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente
- Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto diritto reale di servitù in favore del fondo di proprietà della IGnora (così Parte_1 identificato: Catasto Fabbricati Comune di SE, foglio 1, part. 370 sub da 1 a 9; foglio 1 part. 992 sub 2 e 3; foglio 1 part. 1212 sub da 1 a 4; Catasto Terreni
Comune di SE, foglio 1, part. 593 e foglio 1, part. 1621) ed a carico del fondo di proprietà dei IGnori e (così Controparte_2 Controparte_1 identificato: Catasto Fabbricati e Terreni Comune di SE, foglio 1, mappale 27 (sub da 1 a 14).
In ogni caso:
- Accertare e dichiarare che l'area oggetto di causa è e deve rimanere adibita a strada. Sempre in ogni caso:
- Con vittoria di spese, compensi di causa e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata
1) Respingersi l'appello proposto e, conseguentemente, le domande avanzate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2) Confermarsi la sentenza di prime cure del Tribunale di Verona, comunque accogliendo le domande proposte in primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel presente atto, l'inesistenza di diritti reali in favore della proprietà della IGnora , così censita: Parte_1
a) Catasto Fabbricati - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 370 sub 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 5, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 370 sub 9, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 992 sub 2, categoria C/6, classe 6, consistenza 22 mq, rendita € 76,13; 992 sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.251,12
pag. 2/11 In proprietà esclusiva;
b) Catasto Fabbricati - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 1212 sub 1, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, rendita € 37,96; 1212 sub 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, rendita € 37,96; 1212 sub 3, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 1212 sub 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita € 30,37; c) Catasto Terreni - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 593, qualità seminativo arboreo, classe 3, consistenza 273 mq, RD € 1,55 RD € 1,19;
proprietà per 5000/1000 Parte_1
proprietà per 500/1000 in regime di separazione dei beni;
Parte_1
d) Catasto Terreni - Comune di SE (VR), fg. 1 part. 1621, qualità seminativo arboreo, classe 3, consistenza 1.273 mq, RD € 7,18 RA € 5,59. Ditte intestatarie catastali
: proprietà per 9/36 Parte_1
: proprietà per 9/36 Prospero Srl: proprietà per 500/1000; Parte_3
e) Catasto Fabbricati, Fg. 1, Mappale 992 n. 2 e 3, in proprietà esclusiva;
Ed a carico della proprietà dei IGnori (c.f. Controparte_2
) e (c.f. ), in C.F._3 Controparte_1 C.F._2 particolare quella attualmente identificata al Catasto Terreni del Comune di SE (VR), Foglio 1, Mappale 27 (sub. da 1 a 14);
- Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel presente atto, l'inesistenza di alcun diritto in capo ad di transito, pedonale e carraio, sulla proprietà Parte_1 degli attori;
- Conseguentemente, condannarsi la IG.ra all'immediata cessazione di Parte_1 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori, nonché ordinarsi alla medesima di non porre in essere alcun transito sulla proprietà degli attori;
- in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto che precede, condannare la IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di Parte_1 una penale di € 250,00, per ogni illegittimo passaggio posto in essere e/o a quella diversa somma che verrà determinata dal giudice, sulla base del proprio potere discrezionale di cui all'art. 614 bis comma 2° c.p.c. Respingersi e/o comunque dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avversa, in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite oltre iva, c.p.a. e spese generali 15%” 3) con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge. Si reiterano, per quanto necessario e nella misura in cui non abbiamo trovato ammissione in primo grado, le richieste istruttorie già formulate:
--- Disporsi, ove ritenuto necessario, CTU tecnico descrittiva della proprietà delle parti, sulla base della documentazione notarile in atti o di quella che egli potrà recuperare presso i pubblici registri, incaricando il perito di ricostruire i passaggi di proprietà, le divisioni e modifiche catastali poste in essere nel tempo;
descriva inoltre il perito lo stato dei luoghi, accertando gli eventuali diritti in capo ai soggetti parti del presente giudizio in relazione al fondo per cui è causa. Come CTP si indica sin d'ora il geom. Controparte_4
--- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e prova per testi, sui seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che la IG.ra prima, nonché la IG.ra e la CP_5 Parte_1
pag. 3/11 famiglia della stessa (e in precedenza i suoi danti causa) poi, a partire dagli anni '80 e/o comunque anche anteriormente, si sono limitati ad utilizzare, per la manovra e parcheggio dei propri mezzi meccanici, la porzione di corte antistante la loro proprietà (individuata in colore rosso nella foto aerea che si rammostra al teste, doc. 16 di parte attrice)?
2) Vero che la IG.ra e la sua famiglia hanno sempre parcheggiato i Parte_1 propri mezzi nella porzione di fondo avanti la loro proprietà, senza eseguire alcuna manovra e/o transito in fronte all'attuale proprietà , prima Controparte_6 intestata a (individuata in colore giallo nella foto aerea che si rammostra Per_1 al teste, doc. 16 di parte attrice)?
3) Vero che gli attori e loro danti causa hanno utilizzato la parte di area antistante la loro proprietà come parcheggio personale a partire dall'inizio degli anni '80?
4) Vero che nella porzione di fondo individuata in colore giallo erano giornalmente parcheggiate anche le autovetture in proprietà dei soggetti risiedendi nel condomionio (attualmente) di proprietà dei IG.ri ? CP_7
5) Vero che la parte di area antistante la proprietà attorea, sin dal momento in cui è sorto il fabbricato successivamente demolito e ricostruito dagli odierni attori, è stata destinata a zona di parcheggio e sosta degli automezzi dei proprietari, automezzi i quali sono stati giornalmente ivi posizionati?
6) Vero che ho eseguito la perizia che mi viene rammostratata e che ne confermo in toto il contenuto? Come testi si indicano: geom. da Verona, Controparte_4
da SE, da SE, Persona_2 Persona_3 CP_8
da SE, da SE, da SE,
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6
e da SE, da SE.
[...] Controparte_9 Persona_7 Si chiede comunque l'abilitazione alla prova contraria rispetto i capitoli ex adverso formulandi e formulati, testi indicati in atti.
- Si ribadisce l'eccezione di tardività del deposito della documentazione allegata alla terza memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. avversa per le motivazioni già esposte nella nota per la trattazione scritta datata 16.9.2022 e/o comunque in giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, e Controparte_1
, proprietari nel Comune di SE (VR) del fondo censito al Controparte_2
C.F., fg.
1. Mapp. 27 da 1 a 14 e al C.T. fg. 1 mapp. 1759, convenivano in giudizio proprietaria del fondo limitrofo, per sentire accertata e Parte_1 dichiarata l'inesistenza di qualunque diritto sul fondo di parte attrice, con condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa, a non effettuare alcun transito sulla proprietà attorea e al pagamento di € 250,00 ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione.
1.1. Esponeva parte attrice:
- la convenuta rivendicava un inesistente diritto di servitù di passo, pedonale e carraio, a favore della sua proprietà ed a carico del fondo attoreo, sullo spazio antistante i fabbricati residenziali corrispondente al mappale 27;
- dai titoli di acquisto della sua proprietà meglio descritti negli atti e nella relazione tecnica allegati, aggiungeva parte attrice, ed in particolare come da atto del notaio Per_ del 1970 risulta costituita una servitù di transito in favore del mappale 27/d, ora 595 appartenente ai IGnori ed antistante a quello poi pervenuto a CP_7
pag. 4/11 parte attrice, per consentire l'accesso alla via pubblica con un percorso largo 10 metri ed a carico del fondo poi pervenuto alla convenuta, invece, confinante con la via pubblica e con autonomo accesso;
- successivamente, evidenziavano gli attori, con atto del notaio del Per_9
10/1/1981 vendeva il mappale 27/a a (ora 27 di CP_5 Persona_10 proprietà ) e che con atto di permuta in data 2/10/2017 del Controparte_6 notaio con i IGnori , veniva acquistata la proprietà esclusiva Per_11 CP_7 del mappale 1579, corrispondente all'area antistante il fondo degli attori, con cessazione della servitù di transito, sulla parte ceduta, in favore del fondo degli stessi IGnori;
CP_7
- sostenevano, pertanto, gli attori di avere interesse ad eliminare incertezze e a far cessare lo stato di turbativa del pieno diritto di godimento alla parte antistante il proprio immobile residenziale per la “continua ed arbitraria rivendicazione, da parte della IG.ra della titolarità di un diritto di servitù pedonale e Parte_1 carraio”, non avendo la convenuta alcun utilità nel transitare sul fondo dell'attrice posto alla fine del percorso in oggetto neanche per inversione di marcia, essendo la larghezza sempre la stessa.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande ed esponendo: Parte_1
- la convenuta e gli attori “sono proprietari di immobili, tra loro confinanti… l'accesso dalla via pubblica, via San Martino, ad entrambe le proprietà, come, del resto, al fabbricato di proprietà frontistante il fondo dei IGnori CP_7
– ,…avviene tramite una strada privata lunga circa 75 m. e P_ CP_1 larga 10 m. I frontisti sono proprietari del tratto di strada antistante i loro fondi. Su tale percorso, quindi, ogni fondo gode e, allo stesso tempo, è gravato da una servitù di passaggio a favore degli altri”; Per_
- aggiungeva parte convenuta che “Nell'atto del Notaio con il quale la IGnora (dante causa dell'odierna convenuta) ha alienato alle CP_5 IGnore e (danti causa dei IGnori ) l'allora CP_10 CP_11 CP_7 mappale 27 d (ora mappale n. 595) si precisa che detta strada insisterà sui mappali nn. 27b e 27a, quest'ultimo oggi di proprietà attorea”, e dunque, salvo la possibilità di parcheggio longitudinale, la strada poteva e può essere utilizzata per tutta la sua lunghezza e larghezza “anche per eventuali manovre di inversione di marcia da parte della stessa IGnora e/o dei familiari e/o di visitatori e/o degli Pt_1 altri comproprietari”;
- con domanda riconvenzionale chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, mappale 27, nella parte adibita a strada.
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova per testi, così disponeva:
1) Accerta e dichiara l'inesistenza in capo alla convenuta, , n.q. di Parte_1 proprietaria degli immobili indicati a pag. 2 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem, di alcun diritto di transito, pedonale e carraio, sulla proprietà degli attori per come indicata ai punti a e b dell'atto di citazione pag. 1 qui richiamato per relationem;
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, , all'immediata Parte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori in relazione agli immobili indicati a pag. 1 dell'atto di citazione,
pag. 5/11 nonché ad astenersi dal porre in essere alcun transito sulla proprietà degli attori così identificata;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, , ex art. 614 bis Parte_1 c.p.c., in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto che precede, al pagamento di una penale di € 250,00, per ogni illegittimo passaggio o inadempimento posto in essere;
4) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 587,50 per esborsi ed in € 8.600 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i. (di cui € 1500 per fase di studio, € 1300 per fase introduttiva, € 1800 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 3000 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- sull'accoglimento dell'azione negatoria proposta dagli attori, quali proprietari degli immobili analiticamente indicati in citazione (e siti in SE, Via Croce, censiti al NCEU Foglio 1 part. 27 sub da 1 a 14 e NCT Foglio 1 part. 1759), “non risulta dagli atti allegati la costituzione di una servitù di diverso tenore da quella Per_ originariamente costituita con l'atto del Notaio del 22.4.70” e pertanto si doveva escludere la costituzione di una servitù convenzionale a favore dei fondi della convenuta;
- anche sulla destinazione a “strada comune” privata, che secondo la convenuta sarebbe indicata nei titoli di provenienza e nei successivi oltre che negli atti amministrativi dai quali si dovrebbe ricavare una destinazione a servitù reciproca, anche a favore dei fondi di parte convenuta e per tutta la sua estensione, affermava il primo giudice che: “Deve necessariamente escludersi che, in base ai titoli, sia stata costituita una servitù reciproca tra tutti i frontisti essendo, dall'esame degli stessi, previsto come fondo dominante in relazione alla costituzione di tale servitù il fondo di proprietà attorea senza alcun riferimento, in tale senso, alla natura parimenti dominante o reciproca del fondo di parte convenuta”;
- la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio da parte della convenuta era infondata in assenza del presupposto dell'utilità, che deve riferirsi in maniera manifesta e oggettiva ad un fondo e non all'interesse pur apprezzabile di fatto di una persona, e delle opere apparenti ed univocamente funzionali all'esercizio di fatto della servitù.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
I motivi di appello
6. Con il primo motivo sostiene l'appellante che: “Una interpretazione superficiale Per_ e meramente letterale dei documenti (in particolare dell'atto Notaio – doc. 5 primo grado),…ha portato il Giudice di primo grado a ritenere che il fondo della IGnora non fosse annoverato come fondo dominante e che non sia Parte_1 stato provato che a favore di tale fondo fosse stata costituita una servitù convenzionale”.
pag. 6/11 Nel predetto atto notarile, invece, secondo la parte appellante: “si precisa che la servitù di passaggio per accedere dalla via pubblica al mappale 27 si eserciterà sulla strada di dieci metri che insisterà sui mappali 27b e 27a e che quest'ultimo mappale (ora divenuto 27) è proprio quello che identifica la proprietà degli odierni appellati…Non vi è dubbio che proprio perché si parla negli atti in questione non già di diritto di passare, ma di strada che deve servire per il
“passaggio” per tutti gli appezzamenti di terreno che prospettano su di essa, tutti i frontisti hanno il diritto di utilizzarla in lungo e in largo”, v. pag. 16 e 17 atto di appello. Con il secondo motivo, sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, deduce l'appellante l'errata interpretazione degli articoli 1028 e 1061 c.c. e dei presupposti di utilitas e di apparenza della servitù di passo:
- la strada realizzata secondo l'appellante: “con opere di scavo del terreno, trasporto del terreno, spargimento di ghiaia ecc. ecc.: ciò costituisce, in realtà, in maniera incontrovertibile, un'opera apparente specificamente destinata all'esercizio di strada di transito e di manovra”;
- quanto all'utilitas: “la realizzazione di una strada di cui tutti i frontisti si servono
(e si sono serviti) e hanno diritto di servirsi per tutta la sua estensione a prescindere dal fatto che sia cieca da un lato, posto che la parte terminale della strada può, comunque, essere utilizzata per la sosta e/o per la manovra e l'inversione di marcia”. Con il terzo motivo, sempre sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù, lamenta l'appellante che “la natura di strada” del percorso sarebbe confermata dalla documentazione allegata e che in tal senso viene qualificata anche nell'atto di permuta Aldrighetti – Dalla Quercia del 2017. Inoltre, le testimoni e avrebbero: “riferito, in qualità, la prima, Tes_1 Tes_2 di frequentatrice dell'abitazione della IGnora per rapporti di amicizia e, la Pt_1 seconda, in qualità di conduttrice, negli anni 80, di uno degli immobili di proprietà della convenuta di primo grado che si affacciano sulla strada, di aver sempre percorso in lungo ed in largo la strada, utilizzandola fino in fondo”.
Con il quarto motivo, sull'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., deduce l'appellante che sarebbe priva di motivazione, che gli attori non avrebbero “addotto o dimostrato quali sarebbero stati i comportamenti della IGnora di “turbativa Pt_1 del diritto di proprietà degli attori” e comunque la misura sanzionatoria sarebbe ingiustificata nei confronti della IGnora titolare del diritto sulla “strada Pt_1 privata in oggetto…di percorrere in tutta la sua lunghezza e larghezza”.
* * *
7. Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante con le difese finali lla necessità di integrazione del contraddittorio in relazione ad altri proprietari o comproprietari delle aree limitrofe che utilizzerebbero la strada privata.
L'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari,
l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, come nella specie, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un pag. 7/11 litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo, cfr. Cass.
6622/2016 e 12479/2013.
8. Tornando ai motivi di appello, il primo motivo è infondato. L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza del preteso diritto, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività, cfr. Cass. 24028/2004 e, tra le più recenti, 1905/2023).
8.1. Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha accolto l'azione negatoria proposta dagli attori, quali proprietari degli immobili in oggetto, nei confronti della convenuta, , e rigettato quanto Parte_1 eccepito da parte convenuta evidenziando che trattandosi di diritti immobiliari:
- “Deve necessariamente escludersi che, in base ai titoli, sia stata costituita una servitù reciproca tra tutti i frontisti essendo, dall'esame degli stessi, previsto come fondo dominante in relazione alla costituzione di tale servitù il fondo di proprietà attorea senza alcun riferimento, in tale senso, alla natura parimenti dominante o reciproca del fondo di parte convenuta”; v. pag. 8 della sentenza appellata;
- rilevava il primo giudice che non risulta dagli atti allegati la costituzione di una servitù di diverso tenore da quella originariamente costituita con l'atto del Notaio Per_ del 22.4.70: “(cfr. punto 1a) e 1b) ove veniva analiticamente indicato il fondo dominante e i fondi serventi non annoverandosi tra il primo la porzione di fondo oggi di parte convenuta (ma anzi dal frazionamento del 1969 – cfr doc. 11 parte attrice – evincendosi al contrario che le porzioni di terreno antistanti la proprietà di parte convenuta (ex 27 a in tale formulazio e 27 b ora 593) erano fondi serventi.
In ogni caso, parte convenuta non ha nemmeno prodotto il proprio titolo di acquisto e di provenienza”, v. pag. 8 della sentenza appellata;
- specificava ulteriormente il giudice di prime cure che dalla documentazione depositata era emerso che:
- “in data 2.10.17., con atto di permuta a rogito del notaio (cfr. doc. 1 parte Per_11 attrice) , da un lato, acquistava dai comproprietari Controparte_2
e , una porzione di fondo, Controparte_12 Pt_4 striscia di terreno censita al NCT mapp. N. 1758 di are 0,55, adibita a strada, antistante la propria abitazione (mapp. 27), e, dall'altro, cedeva ai
[...]
, la proprietà della striscia di terreno adibita a strada di mq. 148 CP_7
(derivante dal frazionamento del 27) censita al mapp. N. 1759”, v. pag. 6 della sentenza appellata;
- in tale atto, proseguiva il primo giudice: “veniva espressamente precisato e previsto che (cfr doc. 1 pa. 3 parte attrice) “per destinazione del padre di famiglia, esiste servitù di passo pedonale e carraio e passaggio di sottoservizi sul terreno al mappale 1758 ceduto in permuta dalla IGnora per l'utilità Controparte_2 della sua confinante proprietà ai mappali 27 e 1759 del foglio 1 del CT del Comune di SE”: in questo modo si attribuisce alla un diritto di passo P_ sul fondo rimasto in proprietà esclusiva dei (i quali comunque CP_7 conservano il diritto di servitù a carico dei fondi e che “viene a cessare la Pt_1
pag. 8/11 servitù di passo pedonale e carrale di cui all'atto 22 aprile 1970 n.° 12.254, rep.
Notaio (registrato a Caprino Veronese il 29 aprile 1970 al n.° 1884 Persona_12
Atti privati e trascritto a Verona il 2 maggio 1970 ai n .ri 8204/6449), costituita a favore del fondo in SE al mappale 595 (già 27/d) di proprietà dei IGnori
[...]
(con l'usufrutto Controparte_12 Controparte_12 Controparte_13 generale vitalizio della IGnora ) e a carico del fondo in SE al Persona_13 mappale 27 (già mappali 27/a e 27/b) di proprietà della IGnora P_
”: in questo modo le parti della permuta da un lato e
[...] CP_7 dall'altro, si liberavano da ogni vincolo sulla porzione di terreno P_ rimasta in loro proprietà esclusiva in seguito alla permuta;”, v. pag.
6-7 della sentenza appellata.
8.2. In altre parole, condivisibilmente il primo giudice ha accolto l'azione negatoria sulla scorta dei titoli allegati, tenuto conto non soltanto del chiaro tenore delle espressioni usate nell'originario atto costitutivo della servitù di transito (“per accedere e recedere dal mappale dominante alla via pubblica”) e dell'univoco IGnificato letterale della clausola, ma anche dello stato dei luoghi.
Si tratta infatti, di area chiusa, con unica via di accesso (v. relazione tecnica del geom. doc. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado), ragion per cui CP_4 la servitù di passaggio su di essa insistente è stata evidentemente costituita non per consentire il mero transito, bensì per raggiungere, anche con veicoli, il fondo dominante. Circostanza che appare incompatibile con l'asserito accordo fra frontisti per un uso reciproco o con una non meglio specificata destinazione a “strada comune” privata, come sostenuto dall'appellante. Non essendo emerso alcun valido titolo per giustificare il transito sulla proprietà degli attori in oggetto, il motivo di appello va respinto.
9. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Innanzitutto, presupposto indefettibile per l'acquisto della servitù per usucapione è l'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.):
- apparenza che postula l'eIGenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. 8736/2001);
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass.
592/1996 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- il necessario requisito dell'apparenza impone che le opere visibili e permanenti di cui all'art. 1061 c.c., comma 2, debbano comunque essere, come prescrive detta norma, "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo pag. 9/11 quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e
2994/2004);
- la sola presenza di segni visibili, pertanto, risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù di passaggio, in quanto, mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015).
9.2. Onere non assolto dal convenuto in riconvenzionale. Non risultano, infatti, ritualmente allegate circostanze sulle oggettive caratteristiche dell'opera rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro e sull'esercizio di un possesso idoneo. Sul punto, nulla hanno aggiunto i testi indicati dall'appellante
(limitandosi a riferire genericamente di aver percorso l'area contesa o, al più, di aver fatto inversione nella parte finale). Tanto più ove si consideri l'ubicazione dei fondi in relazione ai quali non appare di immediata percezione l'utilità, in favore del fondo dell'appellante contiguo alla via pubblica, del transito nella direzione opposta né l'utilità della inversione con i veicoli nella parte finale del percorso, largo 10 m per tutta la lunghezza, ove si trova il fondo chiuso della parte appellata. Nessuna concreta e specifica circostanza, pertanto, è stata ritualmente allegata e provata sull'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, per tutto il tempo necessario, rivelatrici del possesso idoneo per l'usucapione.
10. Anche l'ultimo motivo di appello, sulla condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale di € 250,00 per ogni inosservanza, è infondato. In tema di azione negatoria, il pregiudizio di cui all'art. 949 c.c. che in via di principio può derivare sia da situazioni di fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti contro il proprietario l'esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in un limite al potere di godimento del proprietario, cfr. Cass
16631/2016.
Nella fattispecie, l'appellante si afferma titolare del diritto “di percorrere in tutta la sua lunghezza e larghezza” la strada in oggetto. 10.1. Ciò premesso, il primo giudice:
- dopo aver rilevato che il transito da parte della convenuta, stante la conformazione dei luoghi, sul tratto di strada dedotto: “non conduce ad alcun altro fondo della stessa parte né alla strada pubblica ma va a terminare nel fondo di parte attrice e (e dei terzi sua volta chiuso”, v. pag. 9 della CP_14 sentenza appellata;
- dopo aver considerato il “godimento in fatto esercitato da parte convenuta sul terreno in esame (parcheggio o manovra di inversione)”;
- ha ritenuto “congrua e sufficientemente dissuasiva la somma indicata”, v. pag. 11 della sentenza appellata. 10.2. In altri termini, la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella specie assolve una prevalente finalità afflittiva, cioè di sanzione di una condotta inosservante di un ordine giudizialmente impartito.
pag. 10/11 Pertanto, il provvedimento in concreto adottato, inteso come misura per indurre l'obbligato all'adempimento spontaneo del comando giudiziale in via alternativa rispetto all'esecuzione forzata, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed alla indefettibile funzione di deterrenza, appare adeguato alle finalità esposte.
11. In conclusione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di e in solido;
Controparte_1 Controparte_2
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 3/4/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini ConIGliere
Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 673 del Ruolo Generale dell'anno
2024.
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Segna, con domicilio eletto presso lo studio in Verona (VR), Piazza R.
Simoni n. 38.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 P_
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
Lorenzo Dalla Rosa con domicilio eletto presso lo studio in Verona (VR), Via
Lungadige Capuleti n. 1/A.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 623/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 13/3/2024.
Causa decisa nella camera di conIGlio del 3/4/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello: Riformare la sentenza del Tribunale di Verona, Sezione III Civile, in persona del
Giudice dott. Francesco Chiavegatti, n. 623/2024, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 7408/2021, pubblicata il 13.03.2024 e notificata il 15.03.2024 e, per l'effetto In via preliminare:
- Ai sensi dell'art. 283 cpc sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti già dedotti, in particolare in relazione all'odiosa ed ingiusta condanna ex art. 614 bis cpc, giacchè la IGnora ha diritto di Parte_1 passaggio e di manovra sulla strada in questione;
In via principale: Accogliere le conclusioni della parte convenuta in primo grado e, per l'effetto:
- Rigettare le domande formulate dagli attori di primo grado perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni emerse in corso di causa (e del resto dimostrate tramite la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali) ed anche perché qualsiasi modifica della sede stradale è in contrasto con le previsioni urbanistiche del di SE (del resto recepite nella documentazione CP_3 progettuale degli attori ); Parte_2
In via subordinata e riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte della IGnora , della servitù di passaggio sul fondo Parte_1 di proprietà adibito a strada, identificato al Catasto Parte_2
Fabbricati e Terreni Comune di SE, foglio 1, mappale 27 (sub da 1 a 14), intestato a C.F.: , residente in [...] C.F._3
Leonardo da Vinci 5/A, 31044 Montebelluna (TV) e , C.F. Controparte_1
, residente in [...] meglio C.F._2 identificata nella documentazione prodotta, per avere la IGnora Parte_1 mantenuto il possesso della servitù di passaggio e manovra sulla strada in questione in modo continuato e non interrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente
- Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto diritto reale di servitù in favore del fondo di proprietà della IGnora (così Parte_1 identificato: Catasto Fabbricati Comune di SE, foglio 1, part. 370 sub da 1 a 9; foglio 1 part. 992 sub 2 e 3; foglio 1 part. 1212 sub da 1 a 4; Catasto Terreni
Comune di SE, foglio 1, part. 593 e foglio 1, part. 1621) ed a carico del fondo di proprietà dei IGnori e (così Controparte_2 Controparte_1 identificato: Catasto Fabbricati e Terreni Comune di SE, foglio 1, mappale 27 (sub da 1 a 14).
In ogni caso:
- Accertare e dichiarare che l'area oggetto di causa è e deve rimanere adibita a strada. Sempre in ogni caso:
- Con vittoria di spese, compensi di causa e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata
1) Respingersi l'appello proposto e, conseguentemente, le domande avanzate dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2) Confermarsi la sentenza di prime cure del Tribunale di Verona, comunque accogliendo le domande proposte in primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel presente atto, l'inesistenza di diritti reali in favore della proprietà della IGnora , così censita: Parte_1
a) Catasto Fabbricati - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 370 sub 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 5, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 6, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 555,19; 370 sub 8, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 370 sub 9, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 992 sub 2, categoria C/6, classe 6, consistenza 22 mq, rendita € 76,13; 992 sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.251,12
pag. 2/11 In proprietà esclusiva;
b) Catasto Fabbricati - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 1212 sub 1, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, rendita € 37,96; 1212 sub 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, rendita € 37,96; 1212 sub 3, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 mq, rendita € 35,43; 1212 sub 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, rendita € 30,37; c) Catasto Terreni - Comune di SE (VR), fg. 1 part.: 593, qualità seminativo arboreo, classe 3, consistenza 273 mq, RD € 1,55 RD € 1,19;
proprietà per 5000/1000 Parte_1
proprietà per 500/1000 in regime di separazione dei beni;
Parte_1
d) Catasto Terreni - Comune di SE (VR), fg. 1 part. 1621, qualità seminativo arboreo, classe 3, consistenza 1.273 mq, RD € 7,18 RA € 5,59. Ditte intestatarie catastali
: proprietà per 9/36 Parte_1
: proprietà per 9/36 Prospero Srl: proprietà per 500/1000; Parte_3
e) Catasto Fabbricati, Fg. 1, Mappale 992 n. 2 e 3, in proprietà esclusiva;
Ed a carico della proprietà dei IGnori (c.f. Controparte_2
) e (c.f. ), in C.F._3 Controparte_1 C.F._2 particolare quella attualmente identificata al Catasto Terreni del Comune di SE (VR), Foglio 1, Mappale 27 (sub. da 1 a 14);
- Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti nel presente atto, l'inesistenza di alcun diritto in capo ad di transito, pedonale e carraio, sulla proprietà Parte_1 degli attori;
- Conseguentemente, condannarsi la IG.ra all'immediata cessazione di Parte_1 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori, nonché ordinarsi alla medesima di non porre in essere alcun transito sulla proprietà degli attori;
- in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto che precede, condannare la IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di Parte_1 una penale di € 250,00, per ogni illegittimo passaggio posto in essere e/o a quella diversa somma che verrà determinata dal giudice, sulla base del proprio potere discrezionale di cui all'art. 614 bis comma 2° c.p.c. Respingersi e/o comunque dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale avversa, in quanto comunque infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite oltre iva, c.p.a. e spese generali 15%” 3) con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge. Si reiterano, per quanto necessario e nella misura in cui non abbiamo trovato ammissione in primo grado, le richieste istruttorie già formulate:
--- Disporsi, ove ritenuto necessario, CTU tecnico descrittiva della proprietà delle parti, sulla base della documentazione notarile in atti o di quella che egli potrà recuperare presso i pubblici registri, incaricando il perito di ricostruire i passaggi di proprietà, le divisioni e modifiche catastali poste in essere nel tempo;
descriva inoltre il perito lo stato dei luoghi, accertando gli eventuali diritti in capo ai soggetti parti del presente giudizio in relazione al fondo per cui è causa. Come CTP si indica sin d'ora il geom. Controparte_4
--- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e prova per testi, sui seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che la IG.ra prima, nonché la IG.ra e la CP_5 Parte_1
pag. 3/11 famiglia della stessa (e in precedenza i suoi danti causa) poi, a partire dagli anni '80 e/o comunque anche anteriormente, si sono limitati ad utilizzare, per la manovra e parcheggio dei propri mezzi meccanici, la porzione di corte antistante la loro proprietà (individuata in colore rosso nella foto aerea che si rammostra al teste, doc. 16 di parte attrice)?
2) Vero che la IG.ra e la sua famiglia hanno sempre parcheggiato i Parte_1 propri mezzi nella porzione di fondo avanti la loro proprietà, senza eseguire alcuna manovra e/o transito in fronte all'attuale proprietà , prima Controparte_6 intestata a (individuata in colore giallo nella foto aerea che si rammostra Per_1 al teste, doc. 16 di parte attrice)?
3) Vero che gli attori e loro danti causa hanno utilizzato la parte di area antistante la loro proprietà come parcheggio personale a partire dall'inizio degli anni '80?
4) Vero che nella porzione di fondo individuata in colore giallo erano giornalmente parcheggiate anche le autovetture in proprietà dei soggetti risiedendi nel condomionio (attualmente) di proprietà dei IG.ri ? CP_7
5) Vero che la parte di area antistante la proprietà attorea, sin dal momento in cui è sorto il fabbricato successivamente demolito e ricostruito dagli odierni attori, è stata destinata a zona di parcheggio e sosta degli automezzi dei proprietari, automezzi i quali sono stati giornalmente ivi posizionati?
6) Vero che ho eseguito la perizia che mi viene rammostratata e che ne confermo in toto il contenuto? Come testi si indicano: geom. da Verona, Controparte_4
da SE, da SE, Persona_2 Persona_3 CP_8
da SE, da SE, da SE,
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6
e da SE, da SE.
[...] Controparte_9 Persona_7 Si chiede comunque l'abilitazione alla prova contraria rispetto i capitoli ex adverso formulandi e formulati, testi indicati in atti.
- Si ribadisce l'eccezione di tardività del deposito della documentazione allegata alla terza memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. avversa per le motivazioni già esposte nella nota per la trattazione scritta datata 16.9.2022 e/o comunque in giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, e Controparte_1
, proprietari nel Comune di SE (VR) del fondo censito al Controparte_2
C.F., fg.
1. Mapp. 27 da 1 a 14 e al C.T. fg. 1 mapp. 1759, convenivano in giudizio proprietaria del fondo limitrofo, per sentire accertata e Parte_1 dichiarata l'inesistenza di qualunque diritto sul fondo di parte attrice, con condanna della convenuta alla cessazione di ogni turbativa, a non effettuare alcun transito sulla proprietà attorea e al pagamento di € 250,00 ex art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione.
1.1. Esponeva parte attrice:
- la convenuta rivendicava un inesistente diritto di servitù di passo, pedonale e carraio, a favore della sua proprietà ed a carico del fondo attoreo, sullo spazio antistante i fabbricati residenziali corrispondente al mappale 27;
- dai titoli di acquisto della sua proprietà meglio descritti negli atti e nella relazione tecnica allegati, aggiungeva parte attrice, ed in particolare come da atto del notaio Per_ del 1970 risulta costituita una servitù di transito in favore del mappale 27/d, ora 595 appartenente ai IGnori ed antistante a quello poi pervenuto a CP_7
pag. 4/11 parte attrice, per consentire l'accesso alla via pubblica con un percorso largo 10 metri ed a carico del fondo poi pervenuto alla convenuta, invece, confinante con la via pubblica e con autonomo accesso;
- successivamente, evidenziavano gli attori, con atto del notaio del Per_9
10/1/1981 vendeva il mappale 27/a a (ora 27 di CP_5 Persona_10 proprietà ) e che con atto di permuta in data 2/10/2017 del Controparte_6 notaio con i IGnori , veniva acquistata la proprietà esclusiva Per_11 CP_7 del mappale 1579, corrispondente all'area antistante il fondo degli attori, con cessazione della servitù di transito, sulla parte ceduta, in favore del fondo degli stessi IGnori;
CP_7
- sostenevano, pertanto, gli attori di avere interesse ad eliminare incertezze e a far cessare lo stato di turbativa del pieno diritto di godimento alla parte antistante il proprio immobile residenziale per la “continua ed arbitraria rivendicazione, da parte della IG.ra della titolarità di un diritto di servitù pedonale e Parte_1 carraio”, non avendo la convenuta alcun utilità nel transitare sul fondo dell'attrice posto alla fine del percorso in oggetto neanche per inversione di marcia, essendo la larghezza sempre la stessa.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande ed esponendo: Parte_1
- la convenuta e gli attori “sono proprietari di immobili, tra loro confinanti… l'accesso dalla via pubblica, via San Martino, ad entrambe le proprietà, come, del resto, al fabbricato di proprietà frontistante il fondo dei IGnori CP_7
– ,…avviene tramite una strada privata lunga circa 75 m. e P_ CP_1 larga 10 m. I frontisti sono proprietari del tratto di strada antistante i loro fondi. Su tale percorso, quindi, ogni fondo gode e, allo stesso tempo, è gravato da una servitù di passaggio a favore degli altri”; Per_
- aggiungeva parte convenuta che “Nell'atto del Notaio con il quale la IGnora (dante causa dell'odierna convenuta) ha alienato alle CP_5 IGnore e (danti causa dei IGnori ) l'allora CP_10 CP_11 CP_7 mappale 27 d (ora mappale n. 595) si precisa che detta strada insisterà sui mappali nn. 27b e 27a, quest'ultimo oggi di proprietà attorea”, e dunque, salvo la possibilità di parcheggio longitudinale, la strada poteva e può essere utilizzata per tutta la sua lunghezza e larghezza “anche per eventuali manovre di inversione di marcia da parte della stessa IGnora e/o dei familiari e/o di visitatori e/o degli Pt_1 altri comproprietari”;
- con domanda riconvenzionale chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, mappale 27, nella parte adibita a strada.
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova per testi, così disponeva:
1) Accerta e dichiara l'inesistenza in capo alla convenuta, , n.q. di Parte_1 proprietaria degli immobili indicati a pag. 2 dell'atto di citazione qui richiamato per relationem, di alcun diritto di transito, pedonale e carraio, sulla proprietà degli attori per come indicata ai punti a e b dell'atto di citazione pag. 1 qui richiamato per relationem;
2) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, , all'immediata Parte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori in relazione agli immobili indicati a pag. 1 dell'atto di citazione,
pag. 5/11 nonché ad astenersi dal porre in essere alcun transito sulla proprietà degli attori così identificata;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta, , ex art. 614 bis Parte_1 c.p.c., in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto che precede, al pagamento di una penale di € 250,00, per ogni illegittimo passaggio o inadempimento posto in essere;
4) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 587,50 per esborsi ed in € 8.600 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i. (di cui € 1500 per fase di studio, € 1300 per fase introduttiva, € 1800 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 3000 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- sull'accoglimento dell'azione negatoria proposta dagli attori, quali proprietari degli immobili analiticamente indicati in citazione (e siti in SE, Via Croce, censiti al NCEU Foglio 1 part. 27 sub da 1 a 14 e NCT Foglio 1 part. 1759), “non risulta dagli atti allegati la costituzione di una servitù di diverso tenore da quella Per_ originariamente costituita con l'atto del Notaio del 22.4.70” e pertanto si doveva escludere la costituzione di una servitù convenzionale a favore dei fondi della convenuta;
- anche sulla destinazione a “strada comune” privata, che secondo la convenuta sarebbe indicata nei titoli di provenienza e nei successivi oltre che negli atti amministrativi dai quali si dovrebbe ricavare una destinazione a servitù reciproca, anche a favore dei fondi di parte convenuta e per tutta la sua estensione, affermava il primo giudice che: “Deve necessariamente escludersi che, in base ai titoli, sia stata costituita una servitù reciproca tra tutti i frontisti essendo, dall'esame degli stessi, previsto come fondo dominante in relazione alla costituzione di tale servitù il fondo di proprietà attorea senza alcun riferimento, in tale senso, alla natura parimenti dominante o reciproca del fondo di parte convenuta”;
- la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio da parte della convenuta era infondata in assenza del presupposto dell'utilità, che deve riferirsi in maniera manifesta e oggettiva ad un fondo e non all'interesse pur apprezzabile di fatto di una persona, e delle opere apparenti ed univocamente funzionali all'esercizio di fatto della servitù.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
I motivi di appello
6. Con il primo motivo sostiene l'appellante che: “Una interpretazione superficiale Per_ e meramente letterale dei documenti (in particolare dell'atto Notaio – doc. 5 primo grado),…ha portato il Giudice di primo grado a ritenere che il fondo della IGnora non fosse annoverato come fondo dominante e che non sia Parte_1 stato provato che a favore di tale fondo fosse stata costituita una servitù convenzionale”.
pag. 6/11 Nel predetto atto notarile, invece, secondo la parte appellante: “si precisa che la servitù di passaggio per accedere dalla via pubblica al mappale 27 si eserciterà sulla strada di dieci metri che insisterà sui mappali 27b e 27a e che quest'ultimo mappale (ora divenuto 27) è proprio quello che identifica la proprietà degli odierni appellati…Non vi è dubbio che proprio perché si parla negli atti in questione non già di diritto di passare, ma di strada che deve servire per il
“passaggio” per tutti gli appezzamenti di terreno che prospettano su di essa, tutti i frontisti hanno il diritto di utilizzarla in lungo e in largo”, v. pag. 16 e 17 atto di appello. Con il secondo motivo, sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, deduce l'appellante l'errata interpretazione degli articoli 1028 e 1061 c.c. e dei presupposti di utilitas e di apparenza della servitù di passo:
- la strada realizzata secondo l'appellante: “con opere di scavo del terreno, trasporto del terreno, spargimento di ghiaia ecc. ecc.: ciò costituisce, in realtà, in maniera incontrovertibile, un'opera apparente specificamente destinata all'esercizio di strada di transito e di manovra”;
- quanto all'utilitas: “la realizzazione di una strada di cui tutti i frontisti si servono
(e si sono serviti) e hanno diritto di servirsi per tutta la sua estensione a prescindere dal fatto che sia cieca da un lato, posto che la parte terminale della strada può, comunque, essere utilizzata per la sosta e/o per la manovra e l'inversione di marcia”. Con il terzo motivo, sempre sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù, lamenta l'appellante che “la natura di strada” del percorso sarebbe confermata dalla documentazione allegata e che in tal senso viene qualificata anche nell'atto di permuta Aldrighetti – Dalla Quercia del 2017. Inoltre, le testimoni e avrebbero: “riferito, in qualità, la prima, Tes_1 Tes_2 di frequentatrice dell'abitazione della IGnora per rapporti di amicizia e, la Pt_1 seconda, in qualità di conduttrice, negli anni 80, di uno degli immobili di proprietà della convenuta di primo grado che si affacciano sulla strada, di aver sempre percorso in lungo ed in largo la strada, utilizzandola fino in fondo”.
Con il quarto motivo, sull'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., deduce l'appellante che sarebbe priva di motivazione, che gli attori non avrebbero “addotto o dimostrato quali sarebbero stati i comportamenti della IGnora di “turbativa Pt_1 del diritto di proprietà degli attori” e comunque la misura sanzionatoria sarebbe ingiustificata nei confronti della IGnora titolare del diritto sulla “strada Pt_1 privata in oggetto…di percorrere in tutta la sua lunghezza e larghezza”.
* * *
7. Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante con le difese finali lla necessità di integrazione del contraddittorio in relazione ad altri proprietari o comproprietari delle aree limitrofe che utilizzerebbero la strada privata.
L'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari,
l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, come nella specie, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un pag. 7/11 litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo, cfr. Cass.
6622/2016 e 12479/2013.
8. Tornando ai motivi di appello, il primo motivo è infondato. L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza del preteso diritto, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività, cfr. Cass. 24028/2004 e, tra le più recenti, 1905/2023).
8.1. Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha accolto l'azione negatoria proposta dagli attori, quali proprietari degli immobili in oggetto, nei confronti della convenuta, , e rigettato quanto Parte_1 eccepito da parte convenuta evidenziando che trattandosi di diritti immobiliari:
- “Deve necessariamente escludersi che, in base ai titoli, sia stata costituita una servitù reciproca tra tutti i frontisti essendo, dall'esame degli stessi, previsto come fondo dominante in relazione alla costituzione di tale servitù il fondo di proprietà attorea senza alcun riferimento, in tale senso, alla natura parimenti dominante o reciproca del fondo di parte convenuta”; v. pag. 8 della sentenza appellata;
- rilevava il primo giudice che non risulta dagli atti allegati la costituzione di una servitù di diverso tenore da quella originariamente costituita con l'atto del Notaio Per_ del 22.4.70: “(cfr. punto 1a) e 1b) ove veniva analiticamente indicato il fondo dominante e i fondi serventi non annoverandosi tra il primo la porzione di fondo oggi di parte convenuta (ma anzi dal frazionamento del 1969 – cfr doc. 11 parte attrice – evincendosi al contrario che le porzioni di terreno antistanti la proprietà di parte convenuta (ex 27 a in tale formulazio e 27 b ora 593) erano fondi serventi.
In ogni caso, parte convenuta non ha nemmeno prodotto il proprio titolo di acquisto e di provenienza”, v. pag. 8 della sentenza appellata;
- specificava ulteriormente il giudice di prime cure che dalla documentazione depositata era emerso che:
- “in data 2.10.17., con atto di permuta a rogito del notaio (cfr. doc. 1 parte Per_11 attrice) , da un lato, acquistava dai comproprietari Controparte_2
e , una porzione di fondo, Controparte_12 Pt_4 striscia di terreno censita al NCT mapp. N. 1758 di are 0,55, adibita a strada, antistante la propria abitazione (mapp. 27), e, dall'altro, cedeva ai
[...]
, la proprietà della striscia di terreno adibita a strada di mq. 148 CP_7
(derivante dal frazionamento del 27) censita al mapp. N. 1759”, v. pag. 6 della sentenza appellata;
- in tale atto, proseguiva il primo giudice: “veniva espressamente precisato e previsto che (cfr doc. 1 pa. 3 parte attrice) “per destinazione del padre di famiglia, esiste servitù di passo pedonale e carraio e passaggio di sottoservizi sul terreno al mappale 1758 ceduto in permuta dalla IGnora per l'utilità Controparte_2 della sua confinante proprietà ai mappali 27 e 1759 del foglio 1 del CT del Comune di SE”: in questo modo si attribuisce alla un diritto di passo P_ sul fondo rimasto in proprietà esclusiva dei (i quali comunque CP_7 conservano il diritto di servitù a carico dei fondi e che “viene a cessare la Pt_1
pag. 8/11 servitù di passo pedonale e carrale di cui all'atto 22 aprile 1970 n.° 12.254, rep.
Notaio (registrato a Caprino Veronese il 29 aprile 1970 al n.° 1884 Persona_12
Atti privati e trascritto a Verona il 2 maggio 1970 ai n .ri 8204/6449), costituita a favore del fondo in SE al mappale 595 (già 27/d) di proprietà dei IGnori
[...]
(con l'usufrutto Controparte_12 Controparte_12 Controparte_13 generale vitalizio della IGnora ) e a carico del fondo in SE al Persona_13 mappale 27 (già mappali 27/a e 27/b) di proprietà della IGnora P_
”: in questo modo le parti della permuta da un lato e
[...] CP_7 dall'altro, si liberavano da ogni vincolo sulla porzione di terreno P_ rimasta in loro proprietà esclusiva in seguito alla permuta;”, v. pag.
6-7 della sentenza appellata.
8.2. In altre parole, condivisibilmente il primo giudice ha accolto l'azione negatoria sulla scorta dei titoli allegati, tenuto conto non soltanto del chiaro tenore delle espressioni usate nell'originario atto costitutivo della servitù di transito (“per accedere e recedere dal mappale dominante alla via pubblica”) e dell'univoco IGnificato letterale della clausola, ma anche dello stato dei luoghi.
Si tratta infatti, di area chiusa, con unica via di accesso (v. relazione tecnica del geom. doc. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado), ragion per cui CP_4 la servitù di passaggio su di essa insistente è stata evidentemente costituita non per consentire il mero transito, bensì per raggiungere, anche con veicoli, il fondo dominante. Circostanza che appare incompatibile con l'asserito accordo fra frontisti per un uso reciproco o con una non meglio specificata destinazione a “strada comune” privata, come sostenuto dall'appellante. Non essendo emerso alcun valido titolo per giustificare il transito sulla proprietà degli attori in oggetto, il motivo di appello va respinto.
9. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Innanzitutto, presupposto indefettibile per l'acquisto della servitù per usucapione è l'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.):
- apparenza che postula l'eIGenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli di per sé l'assoggettamento di un fondo ad un altro, per la presenza di opere inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù (Cass. 8736/2001);
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, ovvero una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass.
592/1996 e 3219/2014) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- il necessario requisito dell'apparenza impone che le opere visibili e permanenti di cui all'art. 1061 c.c., comma 2, debbano comunque essere, come prescrive detta norma, "destinate al loro esercizio", cioè costituenti una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo pag. 9/11 quindi l'inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. Cass. 15843/2017 e
2994/2004);
- la sola presenza di segni visibili, pertanto, risulta inidonea, essendo invece necessario che essi abbiano un carattere funzionale e strumentale evidente per qualunque osservatore e dunque, una strada o un sentiero sarà elemento di apparenza di una servitù di passaggio, in quanto, mostri chiaramente il passaggio verso quel dato fondo (cfr. Cass. 1675/2015).
9.2. Onere non assolto dal convenuto in riconvenzionale. Non risultano, infatti, ritualmente allegate circostanze sulle oggettive caratteristiche dell'opera rivelatrici dell'assoggettamento di un fondo ad un altro e sull'esercizio di un possesso idoneo. Sul punto, nulla hanno aggiunto i testi indicati dall'appellante
(limitandosi a riferire genericamente di aver percorso l'area contesa o, al più, di aver fatto inversione nella parte finale). Tanto più ove si consideri l'ubicazione dei fondi in relazione ai quali non appare di immediata percezione l'utilità, in favore del fondo dell'appellante contiguo alla via pubblica, del transito nella direzione opposta né l'utilità della inversione con i veicoli nella parte finale del percorso, largo 10 m per tutta la lunghezza, ove si trova il fondo chiuso della parte appellata. Nessuna concreta e specifica circostanza, pertanto, è stata ritualmente allegata e provata sull'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, per tutto il tempo necessario, rivelatrici del possesso idoneo per l'usucapione.
10. Anche l'ultimo motivo di appello, sulla condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una penale di € 250,00 per ogni inosservanza, è infondato. In tema di azione negatoria, il pregiudizio di cui all'art. 949 c.c. che in via di principio può derivare sia da situazioni di fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti contro il proprietario l'esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in un limite al potere di godimento del proprietario, cfr. Cass
16631/2016.
Nella fattispecie, l'appellante si afferma titolare del diritto “di percorrere in tutta la sua lunghezza e larghezza” la strada in oggetto. 10.1. Ciò premesso, il primo giudice:
- dopo aver rilevato che il transito da parte della convenuta, stante la conformazione dei luoghi, sul tratto di strada dedotto: “non conduce ad alcun altro fondo della stessa parte né alla strada pubblica ma va a terminare nel fondo di parte attrice e (e dei terzi sua volta chiuso”, v. pag. 9 della CP_14 sentenza appellata;
- dopo aver considerato il “godimento in fatto esercitato da parte convenuta sul terreno in esame (parcheggio o manovra di inversione)”;
- ha ritenuto “congrua e sufficientemente dissuasiva la somma indicata”, v. pag. 11 della sentenza appellata. 10.2. In altri termini, la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella specie assolve una prevalente finalità afflittiva, cioè di sanzione di una condotta inosservante di un ordine giudizialmente impartito.
pag. 10/11 Pertanto, il provvedimento in concreto adottato, inteso come misura per indurre l'obbligato all'adempimento spontaneo del comando giudiziale in via alternativa rispetto all'esecuzione forzata, in relazione al valore indeterminabile della controversia ed alla indefettibile funzione di deterrenza, appare adeguato alle finalità esposte.
11. In conclusione, le censure proposte dall'appellante devono essere rigettate.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di e in solido;
Controparte_1 Controparte_2
3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Cosi deliberato in data 3/4/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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