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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA NI Pupa Presidente
MA LV Giudice relatore
AN AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 26/11/2025 al n. 5545 dell'anno 2025 del Ruolo Generale de-
gli Affari di volontaria giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1 C.F. 1 ), con l'avv. MINEO FRANCESCA e
[...] (C.F. CP_1
(C.F. [...]), con l'avv. Diego
[...]
Munafò, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio vigenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo del ricor- so depositato in data 25/11-02/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-Visto il ricorso congiuntamente depositato in data 25/11/2025 al fine di conseguire la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 690/2021 pubblicata da que-
sto Tribunale, passata in giudicato in data 04.12.2021, come segue: 1) stabilire che il signor SE LA, a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio ON, provvederà a versare entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora LO MA, le cui coordinate bancarie sono note, la somma mensile pari ad Euro 1.000,00= (mille//00), a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2026
sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio - somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di riferimento;
2) stabilire che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, il signor SE LA si farà carico in misura del 100% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio ON ed individuate sulla base delle "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritto il 14 novembre
2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Milano e Osservatorio sulla Giustizia di Milano, sia ai fini dell'individuazione della tipologia di spese da intendersi comprese nella nozione "spese straordinarie", sia ai fini della necessità,
o meno, di previo accordo dei genitori rispetto all'assunzione della spesa medesima;
3) dare atto che il signor SE LA dichiara di rinunciare espressamente, come di fatto rinuncia, a richiedere alla signora LO MA il 30% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio, che in base alle attuali condizioni - di cui si chiede la modifica - sono di competenza della madre.
4) dare atto che il signor SE LA dichiara inoltre di rinunciare espressamente, come di fatto rinuncia, a richiedere alla signora LO MA il rimborso di quanto versato, nel corso degli anni, in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza, pari al 70%, in relazione alle spese straordinarie sostenute per il figlio;
5) stabilire che il signor SE LA, a decorrere dal mese di gennaio del 2026, non sarà
più obbligato a versare l'assegno di mantenimento pari a 700,00=Euro mensili alla signora
LO MA;
6) confermare nel resto le statuizioni della sentenza n. 690 emessa in data 29 aprile 2021 dal
Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato in data 4 dicembre 2021;
7) le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
-ritenuto che le conclusioni congiuntamente precisate dai ricorrenti per la regolamenta- zione dei loro rapporti possano essere accolte apparendo conformi (ove puntualmente rispettate) al superiore interesse della prole a contenere i pregiudizi derivati dalla disgre- gazione del nucleo familiare/vertendo in materia di diritti disponibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE la modifica dei provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio n. 690/2021 pubblicata da questo Tribunale come da conclusioni congiuntamente precisate nel ricor- so depositato in data 25/11/2025 innanzi trascritte da intendersi quivi integralmente re- cepite e omologate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 10/12/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
IA NI Pupa MA LV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA NI Pupa Presidente
MA LV Giudice relatore
AN AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 26/11/2025 al n. 5545 dell'anno 2025 del Ruolo Generale de-
gli Affari di volontaria giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1 C.F. 1 ), con l'avv. MINEO FRANCESCA e
[...] (C.F. CP_1
(C.F. [...]), con l'avv. Diego
[...]
Munafò, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio vigenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo del ricor- so depositato in data 25/11-02/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-Visto il ricorso congiuntamente depositato in data 25/11/2025 al fine di conseguire la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 690/2021 pubblicata da que-
sto Tribunale, passata in giudicato in data 04.12.2021, come segue: 1) stabilire che il signor SE LA, a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio ON, provvederà a versare entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora LO MA, le cui coordinate bancarie sono note, la somma mensile pari ad Euro 1.000,00= (mille//00), a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2026
sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio - somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di riferimento;
2) stabilire che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, il signor SE LA si farà carico in misura del 100% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio ON ed individuate sulla base delle "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritto il 14 novembre
2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Milano e Osservatorio sulla Giustizia di Milano, sia ai fini dell'individuazione della tipologia di spese da intendersi comprese nella nozione "spese straordinarie", sia ai fini della necessità,
o meno, di previo accordo dei genitori rispetto all'assunzione della spesa medesima;
3) dare atto che il signor SE LA dichiara di rinunciare espressamente, come di fatto rinuncia, a richiedere alla signora LO MA il 30% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio, che in base alle attuali condizioni - di cui si chiede la modifica - sono di competenza della madre.
4) dare atto che il signor SE LA dichiara inoltre di rinunciare espressamente, come di fatto rinuncia, a richiedere alla signora LO MA il rimborso di quanto versato, nel corso degli anni, in eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza, pari al 70%, in relazione alle spese straordinarie sostenute per il figlio;
5) stabilire che il signor SE LA, a decorrere dal mese di gennaio del 2026, non sarà
più obbligato a versare l'assegno di mantenimento pari a 700,00=Euro mensili alla signora
LO MA;
6) confermare nel resto le statuizioni della sentenza n. 690 emessa in data 29 aprile 2021 dal
Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato in data 4 dicembre 2021;
7) le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
-ritenuto che le conclusioni congiuntamente precisate dai ricorrenti per la regolamenta- zione dei loro rapporti possano essere accolte apparendo conformi (ove puntualmente rispettate) al superiore interesse della prole a contenere i pregiudizi derivati dalla disgre- gazione del nucleo familiare/vertendo in materia di diritti disponibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
DISPONE la modifica dei provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio n. 690/2021 pubblicata da questo Tribunale come da conclusioni congiuntamente precisate nel ricor- so depositato in data 25/11/2025 innanzi trascritte da intendersi quivi integralmente re- cepite e omologate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 10/12/2025.
Il Presidente Il giudice estensore
IA NI Pupa MA LV