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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11013 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64456/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. NT CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64456 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 27.03.2025, all'esito della scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Di Massimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Marmorata n.169 scala A, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10476202200001029000
(fascicolo n. 6577/2022), relativa a crediti per un complessivo importo di euro 148.565,40
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc in data 25.03.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi interamente trascritte pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1
indicata in epigrafe, convenendo in giudizio (di seguito per brevità Controparte_2
anche dinanzi a questo Tribunale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“in via principale: dichiarare l'annullamento per inesistenza e/o nullità, previa sospensiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.10476202200001029000 (fascicolo n. 6577/2022) per un complessivo importo di euro 148.565,40 e, in particolare, per il valore delle cartelle ed avvisi di addebito sopra indicati e sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata nella presente sede, nonché di tutti gli atti stessi conseguenti e/o collegati, per quanto di competenza;
emettere provvedimento di sospensione da emettersi anche “inaudita altera parte” con provvedimento
Presidenziale sino alla pronuncia del Collegio in contraddittorio e per fondati motivi ex art. 47 c.3 D.lgs.
546/92; ricorrendone tutti i requisiti ed i presupposti di legge, in quanto la sospensione cautelare degli atti amministrativi, ovvero la cartella esattoriale impugnata, può essere invocata qualora vi sia una potenziale fondatezza del ricorso, sulla base di una sommaria cognizione dei fatti e dei diritti vantati dall'istante
(FUMUS BONI IURIS) che è rappresentata nel caso di specie dai motivi sopra esposti. E sussistendo un danno grave ed irreparabile cui sarebbe esposto il ricorrente nelle more della decisione di merito
(PERICULUM IN MORA), periodo durante il quale al contribuente potrebbe derivare un danno per eventuali azioni dirette all'adempimento della pretesa impositiva. Tale pregiudizio deve essere grave ed irreparabile ma non necessariamente attuale, dato che la sua gravità può essere apprezzata anche mediatamente o indirettamente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Parte attrice ha proposto i seguenti motivi di censura: 1) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato eseguita il 4.10.2022 perché spedito da da un indirizzo pec diverso da Controparte_2 quello contenuto nei pubblici elenchi;
2) l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
3)
l'eccezione (riservata) di nullità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata, “con riserva di eccepire il decorso del relativo termine di decadenza e/o prescrizione”.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
pagina 2 di 6 “in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte Tributaria di Roma, in riferimento alle cartelle aventi ad oggetto debiti tributari, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione, infondata in fatto e diritto.
Nel merito, in via subordinata, rigettare le domande ed eccezioni dell'opponente, per i motivi in fatto e diritto articolati nel presente atto.
Voglia il Tribunale condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite, anche per l'ipotesi di parziale accoglimento delle domande.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15% delle spese generali, oltre CPA e IVA come per legge”
In particolare, parte attrice eccepiva: -il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte
Tributaria di Giustizia di Roma per essere i crediti, intimati con le cartelle sottese al preavviso di ipoteca, di natura tributaria;
- la correttezza della notifica della comunicazione del preavviso di ipoteca avvenuta via pec (che aveva raggiunto il suo scopo); - l'inammissibilità delle censure avverso le cartelle notificate sottese all'atto impugnato, compresa quella relativa agli interessi.
Il Tribunale, con ordinanza riservata del 21.04.2023 rigettava l'istanza di sospensiva proposta dal sig.
La causa istruita mediante produzione documentale era trattenuta in decisione, previa Pt_1
concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve premettersi che i crediti sottesi alla comunicazione preventiva impugnata si riferiscono a crediti di natura tributaria e previdenziali. Parte attrice nelle note autorizzate depositate l'11.04.2023 ha comunicato di avere rinunciato all'eccezione (riservata) di prescrizione e di avere azionato il giudizio di merito, quanto ai crediti tributari, dinnanzi al giudice tributario, aggiungendo che la domanda proposta di annullamento del preavviso di iscrizione dovrebbe intendersi quale opposizione ex art. 617 cpc.
La domanda proposta deve quindi intendersi limitata alle censure di cui ai punti nn. 1 e 2 come sopra sintetizzate.
Giova precisare, a fronte dell'eccezione pregiudiziale formulata da parte opposta, che l'odierna domanda non è estesa al merito della controversia, ovvero alla legittimità del titolo iscritto (e alla debenza del pagina 3 di 6 credito), ma è diretta ad ottenere l'accertamento della regolarità della procedura che ha portato all'iscrizione dell'ipoteca, a fronte della dedotta invalidità della comunicazione e/o preavviso di iscrizione.
Ciò comporta la sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Oggetto specifico dell'opposizione è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che non è atto dell'esecuzione forzata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agli atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa per opporsi a tali atti assume la natura di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito).
Ne consegue che all'azione proposta devono applicarsi le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Alla stessa stregua, ricondotta l'opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del diritto a procedere ad iscrizione ipotecaria, non potrà trovare applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n.10272/2021; Cass. n. 24808/2018; Cass. n. 12769/2017), sfuggendo la domanda svolta all'osservanza di un qualsivoglia termine di decadenza.
Parte opponente ha incentrato le sue difese sulla dedotta nullità insanabile della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché eseguita tramite pec in data 04.10.2022 da utilizzando un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice). CP_3
Riguardo al motivo di doglianza, la circostanza che l' per la notifica della cartella oggi opposta, si sia CP_3 avvalsa di un indirizzo “pec” non risultante dai pubblici registri non infirma in alcun modo la validità della notifica.
Al riguardo va rilevato che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, riferendosi alla pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A., rinvia all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), il quale ammette come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, dando rilevanza in materia di notificazione agli indirizzi che l'ente ha reso pubblici, ancorché non inclusi nel registro.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, considerato che la funzione delle operazioni di notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto mediante la consegna di una copia conforme all'originale, assicurando l'identità del mittente e del destinatario, può ritenersi che tale obiettivo sia stato certamente raggiunto dall' nel caso di specie, avendo questa utilizzato un indirizzo comunque conosciuto e CP_3 riferibile all'amministrazione e correttamente indirizzato all'indirizzo pec del destinatario. Peraltro, in tale contesto assume rilievo che parte opponente ha impugnato la cartella in oggetto, pure prodotta agli atti in giudizio, e "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) supera in radice ogni ipotizzata irregolarità, potendosi ritenere che la notifica abbia raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto.
Recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla regolarità delle operazioni di notificazione svolte da parte della PA mediante ricorso a utilizzi pec non inseriti nei registri pubblici, affermando che la notifica eseguita “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass.
Sez. U -, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, si tratta di censure che attengono alle cartelle, solo richiamate nel preavviso di ipoteca oggetto del giudizio, che andavano tempestivamente formulate avverso tale atto.
La domanda deve essere quindi rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000), dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022 e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata)
P.Q.M.
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
-condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.217,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Roma 22.07.2025
Il Giudice
NT CO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. NT CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64456 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 27.03.2025, all'esito della scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Di Massimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Marmorata n.169 scala A, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10476202200001029000
(fascicolo n. 6577/2022), relativa a crediti per un complessivo importo di euro 148.565,40
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc in data 25.03.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi interamente trascritte pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1
indicata in epigrafe, convenendo in giudizio (di seguito per brevità Controparte_2
anche dinanzi a questo Tribunale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“in via principale: dichiarare l'annullamento per inesistenza e/o nullità, previa sospensiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.10476202200001029000 (fascicolo n. 6577/2022) per un complessivo importo di euro 148.565,40 e, in particolare, per il valore delle cartelle ed avvisi di addebito sopra indicati e sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata nella presente sede, nonché di tutti gli atti stessi conseguenti e/o collegati, per quanto di competenza;
emettere provvedimento di sospensione da emettersi anche “inaudita altera parte” con provvedimento
Presidenziale sino alla pronuncia del Collegio in contraddittorio e per fondati motivi ex art. 47 c.3 D.lgs.
546/92; ricorrendone tutti i requisiti ed i presupposti di legge, in quanto la sospensione cautelare degli atti amministrativi, ovvero la cartella esattoriale impugnata, può essere invocata qualora vi sia una potenziale fondatezza del ricorso, sulla base di una sommaria cognizione dei fatti e dei diritti vantati dall'istante
(FUMUS BONI IURIS) che è rappresentata nel caso di specie dai motivi sopra esposti. E sussistendo un danno grave ed irreparabile cui sarebbe esposto il ricorrente nelle more della decisione di merito
(PERICULUM IN MORA), periodo durante il quale al contribuente potrebbe derivare un danno per eventuali azioni dirette all'adempimento della pretesa impositiva. Tale pregiudizio deve essere grave ed irreparabile ma non necessariamente attuale, dato che la sua gravità può essere apprezzata anche mediatamente o indirettamente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Parte attrice ha proposto i seguenti motivi di censura: 1) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato eseguita il 4.10.2022 perché spedito da da un indirizzo pec diverso da Controparte_2 quello contenuto nei pubblici elenchi;
2) l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
3)
l'eccezione (riservata) di nullità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata, “con riserva di eccepire il decorso del relativo termine di decadenza e/o prescrizione”.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
pagina 2 di 6 “in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte Tributaria di Roma, in riferimento alle cartelle aventi ad oggetto debiti tributari, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione, infondata in fatto e diritto.
Nel merito, in via subordinata, rigettare le domande ed eccezioni dell'opponente, per i motivi in fatto e diritto articolati nel presente atto.
Voglia il Tribunale condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite, anche per l'ipotesi di parziale accoglimento delle domande.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15% delle spese generali, oltre CPA e IVA come per legge”
In particolare, parte attrice eccepiva: -il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte
Tributaria di Giustizia di Roma per essere i crediti, intimati con le cartelle sottese al preavviso di ipoteca, di natura tributaria;
- la correttezza della notifica della comunicazione del preavviso di ipoteca avvenuta via pec (che aveva raggiunto il suo scopo); - l'inammissibilità delle censure avverso le cartelle notificate sottese all'atto impugnato, compresa quella relativa agli interessi.
Il Tribunale, con ordinanza riservata del 21.04.2023 rigettava l'istanza di sospensiva proposta dal sig.
La causa istruita mediante produzione documentale era trattenuta in decisione, previa Pt_1
concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve premettersi che i crediti sottesi alla comunicazione preventiva impugnata si riferiscono a crediti di natura tributaria e previdenziali. Parte attrice nelle note autorizzate depositate l'11.04.2023 ha comunicato di avere rinunciato all'eccezione (riservata) di prescrizione e di avere azionato il giudizio di merito, quanto ai crediti tributari, dinnanzi al giudice tributario, aggiungendo che la domanda proposta di annullamento del preavviso di iscrizione dovrebbe intendersi quale opposizione ex art. 617 cpc.
La domanda proposta deve quindi intendersi limitata alle censure di cui ai punti nn. 1 e 2 come sopra sintetizzate.
Giova precisare, a fronte dell'eccezione pregiudiziale formulata da parte opposta, che l'odierna domanda non è estesa al merito della controversia, ovvero alla legittimità del titolo iscritto (e alla debenza del pagina 3 di 6 credito), ma è diretta ad ottenere l'accertamento della regolarità della procedura che ha portato all'iscrizione dell'ipoteca, a fronte della dedotta invalidità della comunicazione e/o preavviso di iscrizione.
Ciò comporta la sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Oggetto specifico dell'opposizione è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che non è atto dell'esecuzione forzata. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agli atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa per opporsi a tali atti assume la natura di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito).
Ne consegue che all'azione proposta devono applicarsi le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Alla stessa stregua, ricondotta l'opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del diritto a procedere ad iscrizione ipotecaria, non potrà trovare applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi
(cfr. Cass. n.10272/2021; Cass. n. 24808/2018; Cass. n. 12769/2017), sfuggendo la domanda svolta all'osservanza di un qualsivoglia termine di decadenza.
Parte opponente ha incentrato le sue difese sulla dedotta nullità insanabile della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché eseguita tramite pec in data 04.10.2022 da utilizzando un indirizzo non presente nei pubblici elenchi (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice). CP_3
Riguardo al motivo di doglianza, la circostanza che l' per la notifica della cartella oggi opposta, si sia CP_3 avvalsa di un indirizzo “pec” non risultante dai pubblici registri non infirma in alcun modo la validità della notifica.
Al riguardo va rilevato che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, riferendosi alla pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A., rinvia all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), il quale ammette come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, dando rilevanza in materia di notificazione agli indirizzi che l'ente ha reso pubblici, ancorché non inclusi nel registro.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, considerato che la funzione delle operazioni di notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto mediante la consegna di una copia conforme all'originale, assicurando l'identità del mittente e del destinatario, può ritenersi che tale obiettivo sia stato certamente raggiunto dall' nel caso di specie, avendo questa utilizzato un indirizzo comunque conosciuto e CP_3 riferibile all'amministrazione e correttamente indirizzato all'indirizzo pec del destinatario. Peraltro, in tale contesto assume rilievo che parte opponente ha impugnato la cartella in oggetto, pure prodotta agli atti in giudizio, e "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) supera in radice ogni ipotizzata irregolarità, potendosi ritenere che la notifica abbia raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto.
Recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sulla regolarità delle operazioni di notificazione svolte da parte della PA mediante ricorso a utilizzi pec non inseriti nei registri pubblici, affermando che la notifica eseguita “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass.
Sez. U -, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Quanto alla doglianza relativa all'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, si tratta di censure che attengono alle cartelle, solo richiamate nel preavviso di ipoteca oggetto del giudizio, che andavano tempestivamente formulate avverso tale atto.
La domanda deve essere quindi rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000), dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022 e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata)
P.Q.M.
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
-condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.217,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Roma 22.07.2025
Il Giudice
NT CO
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