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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1041 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Masi ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice- contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Ulisse Antonio Pedace ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio l Parte_1 Controparte_2
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
[...]
e dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione illegittimamente attivata ... per l'effetto, annullare il Provvedimento di fermo amministrativo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del
Provvedimento di fermo amministrativo impugnato per omessa notifica
1 della presupposta cartella di pagamento e di ogni altro atto prodromico e/o presupposto”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, alla luce delle difese formulate nell'interesse di entrambe le parti del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata quando venga accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Tali interessi, infatti, costituiscono condizioni dell'azione che devono caratterizzarsi in termini di concretezza e di attualità al tempo della pronuncia della decisione.
Nel caso di specie, ricorrono, quindi, tutti i requisiti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto, in virtù delle dichiarazioni rese dai procuratori costituiti, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia e, in capo alle stesse, non permane più alcun interesse ad agire e a resistere in giudizio (cfr. note scritte depositate dalla difesa della parte attrice ove si legge: “In effetti, annullato il fermo amministrativo, non v'è interesse da parte dell'odierno attore proseguire il giudizio de quo”; cfr. anche note scritte depositate dalla difesa della parte convenuta).
Peraltro, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere può residuare un contrasto sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tuttavia, nella presente fattispecie, alla luce della circostanza che il fermo amministrativo è stato annullato e della questione sottoposta alle parti in data 2 9 gennaio 2025, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1041 del 2024 R.G., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 6 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1041 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Masi ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice- contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Ulisse Antonio Pedace ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio l Parte_1 Controparte_2
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
[...]
e dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione illegittimamente attivata ... per l'effetto, annullare il Provvedimento di fermo amministrativo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del
Provvedimento di fermo amministrativo impugnato per omessa notifica
1 della presupposta cartella di pagamento e di ogni altro atto prodromico e/o presupposto”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, alla luce delle difese formulate nell'interesse di entrambe le parti del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata quando venga accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Tali interessi, infatti, costituiscono condizioni dell'azione che devono caratterizzarsi in termini di concretezza e di attualità al tempo della pronuncia della decisione.
Nel caso di specie, ricorrono, quindi, tutti i requisiti necessari per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto, in virtù delle dichiarazioni rese dai procuratori costituiti, è venuto meno ogni contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della controversia e, in capo alle stesse, non permane più alcun interesse ad agire e a resistere in giudizio (cfr. note scritte depositate dalla difesa della parte attrice ove si legge: “In effetti, annullato il fermo amministrativo, non v'è interesse da parte dell'odierno attore proseguire il giudizio de quo”; cfr. anche note scritte depositate dalla difesa della parte convenuta).
Peraltro, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere può residuare un contrasto sulle spese di lite che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Tuttavia, nella presente fattispecie, alla luce della circostanza che il fermo amministrativo è stato annullato e della questione sottoposta alle parti in data 2 9 gennaio 2025, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1041 del 2024 R.G., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 6 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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