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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 152 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il giorno 23.10.1980, elettivamente Parte_1 domiciliato in Latina, via Cioroli n.2, presso lo studio dell'Avv.to Francesco
Cacciapuoti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. CP_2 con sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.8, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n.14 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Bellomo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
, con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, (già Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
[...] [...] in qualità di Responsabile Contenzioso Umbria, a ciò autorizzata CP_5 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma rep. Persona_1 n. 177893, racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Cassella, presso il cui studio in Torino, Via Susa n. 13 è elettivamente domiciliata nel presente giudizio giusta delega in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1°.
3.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata a mezzo pec il 25 gennaio 2023, con la quale l' , Controparte_6 richiedeva, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, il pagamento della somma di € 52.328,64, a titolo di contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi, premettendo in fatto: - che in data 9 febbraio 2022, a mezzo pec, la
[...] (d'ora innanzi, per brevità, la Controparte_1 Contr
“ ), inviava al ricorrente richiesta di versamento dei contributi asseritamente dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, e 2018; - che ritenendo sussistente un errore di calcolo, il ricorrente riscontrava la richiesta in data 24 marzo 2022, a mezzo pec, chiedendo un ricalcolo delle somme;
- che in data 25 gennaio 2023 l'
[...]
notificava la cartella di pagamento impugnata, confermando gli Controparte_6 importi di cui all'Avviso di pagamento.
Ha contestato la debenza delle predette somme: - eccependo, preliminarmente, la nullità della cartella di pagamento notificata da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
- eccependo, in via ulteriormente preliminare nel merito, la prescrizione quinquennale per quanto concerne i contributi e sanzioni dovuti per gli anni 2015 e 2016, applicandosi il regime di cui all'art.3 della Legge n.335/1995 e non la legge n.247 del 31.12.2012.
Incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Terni in funzione di
Giudice del Lavoro parte opponente ha concluso chiedendo: - previa sospensione del titolo impugnato, l'annullamento del titolo opposto per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la insistendo per Controparte_1 il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, posto che nessuna prescrizione era maturata applicandosi il termine decennale ai contributi dovuti alla CP_1 Ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento indicata in ricorso e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 52.322,34 oltre interessi sino all'effettivo pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si è costituita l' ; - eccependo, in via Controparte_3 preliminare in rito, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con specifico riferimento all'attività di formazione e notifica degli atti precedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore, ovvero della
[...]
- in via ulteriormente preliminare, l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento posto che l'indirizzo di provenienza è inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) e nella schermata prodotta si legge chiaramente che l'indirizzo di provenienza si riferisce all' CP_6 Controparte_3 Direzione Regionale Umbria;
- contestando, nel merito, l'intervenuta
[...] prescrizione del credito azionato ha insistito per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Nelle more del giudizio il difensore di parte ricorrente ha rinunciato al mandato. Con memoria si è costituito in sostituzione l'Avv.to Francesco Cacciapuoti il quale, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal precedente difensore, ha insistito per l'accoglimento della domanda attorea. Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata a mezzo pec all'opponente in data 25 gennaio 2023 dell'importo di € 52.328,64, somma asseritamente dovuta per omesso versamento dei contributi spettanti alla per gli anni 2015, 2016, 2017 e CP_1
2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
Parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità della notifica via pec della cartella di pagamento, per non essere inserito l'indirizzo del mittente
( nell'ambito dei pubblici registri. CP_8 Sul punto occorre richiamare l'arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Un., sent. n. 15979/2022. Con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che: “ … ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell'agente della riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non v'e' questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida …” (cfr. conforme recente Cass. civile sez. VI, del 10/03/2023, sent. n.7175). L ha documentalmente provato che la notifica della cartella di CP_8 pagamento è avvenuta dall'indirizzo digitale dell'Agenzia t inserito nell'Indice dei domicili Email_1 digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA); dall'allegato prodotto dalla parte ricorrente (schermata di notifica) si evince che l'indirizzo citato si riferisce all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Umbria.
Alla luce dei principi di cui alla pronuncia sopra richiamata e della produzione documentale versata in atti l'eccezione sollevata dalla difesa attorea non può trovare accoglimento. Venendo allo stretto merito, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, almeno con riferimento alla contribuzione asseritamente dovuta per gli anni 2015 e 2016, ivi comprese le sanzioni.
In merito si osserva che, come noto, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/1995 alla facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui CP_1 al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980: detta norma, infatti, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto CP_1 rivivere il primo comma dell'art.19 della legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Altra peculiarità è rappresentata dalla previsione stabilita dal citato art. 19 legge n. 576/80, secondo cui: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti
o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23”, ossia della dichiarazione sul proprio volume di affari”. Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. La giurisprudenza di merito si è poi adeguata al principio espresso dalla
Suprema Corte.
Così, ad es. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7131/2015, ha espressamente ritenuto: “che ai sensi dell'art. 66 l. 247/2012 i contributi dovuti alla e maturai fino al 2.2.2013 si prescrivono nel termine di CP_1 cinque anni ex l. 335/1995 (Cass. 18953/2014) e che ai sensi dell'art. 19 co. 2 l.
56/80 detto termine comincia a decorrere dalla data in cui il debitore comunica all'ente i redditi prodotti per anno. L'art. 66 della l. 247/2012, poi, ha reintrodotto per detti contributi il termine di prescrizione decennale già previsto in materia dall'art. 19 l. 576/80; la Suprema Corte ha peraltro chiarito che il termine previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore della l.
247, quindi al 2.2.2013£.
Sempre il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7047/2016, ha ritenuto che: “la L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) all'art. 66 (in vigore a far tempo dal 2 febbraio 2013, in quanto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18.1.12) ha disposto che 'la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335,non si applica alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Ciò vuol dire che in questa materia la prescrizione è decennale.
La questione da risolvere è se quando è entrata in vigore la norma la prescrizione si fosse ormai maturata ed il credito fosse ormai estinto […] Nella fattispecie in esame […], alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2.2.2013), la prescrizione non era ancora maturata secondo il regime previgente, con conseguente applicazione del termine decennale” (v. anche Tribunale di Roma, n. 1654/2018, n. 1641/2018, n. 560/2018, n. 4863/2017, n.
5304/2017 e n. 6805/2017; Tribunale di Bologna, n. 135/2018; Corte d'Appello di Roma n. 5523/2017 e numerose altre), trattandosi di contributi dovuti per gli anni 2015 e seguenti. Facendo applicazione di tali principi si osserva che la cartella in questione ha ad oggetto:
- Per l'anno 2015 sanzioni su contributo soggettivo ed interessi per ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 4.397,08 (da pagare entro la scadenza); - Per l'anno 2016 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, sanzioni su contributo integrativo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 10.872,00 (da pagare entro la scadenza);
- Per l'anno 2017 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, sanzioni su contributo integrativo, contributi di maternità, contributo soggettivo minimo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 10.880,76 (da pagare entro la scadenza);
- Per l'anno 2018 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, contributo soggettivo e soggettivo minimo ex art.10 Legge
n.576/1980, contributo di maternità ex art.5 Legge n.379/1990, sanzioni su contributo integrativo, contributi di maternità, contributo soggettivo minimo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi, integrativi, integrativi minimi e di maternità per un totale di € 26.172,92 (da pagare entro la scadenza). Deve, pertanto, ritenersi che, come correttamente osservato dalla CP_1 per le contribuzioni dovute negli anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018 essendo già entrato in vigore il termine decennale nessuna prescrizione può dirsi maturata alla data del 23.01.2023 in cui è stata notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata mezzo pec il 25 gennaio 2023 con la quale l' , ha richiesto Controparte_6 all'opponente, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, il pagamento della somma di € 52.328,64 deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente esaminate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutiva la cartella di pagamento n.109 2022 0008218472 000, notificata all'opponente a mezzo pec il 25 gennaio 2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
e dell' Controparte_1 [...] delle spese processuali che liquida Controparte_3 rispettivamente in € 1.800,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 8 gennaio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 152 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nato a [...] il giorno 23.10.1980, elettivamente Parte_1 domiciliato in Latina, via Cioroli n.2, presso lo studio dell'Avv.to Francesco
Cacciapuoti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. CP_2 con sede legale in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.8, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n.14 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Bellomo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
, con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, (già Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
[...] [...] in qualità di Responsabile Contenzioso Umbria, a ciò autorizzata CP_5 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma rep. Persona_1 n. 177893, racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Cassella, presso il cui studio in Torino, Via Susa n. 13 è elettivamente domiciliata nel presente giudizio giusta delega in atti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1°.
3.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata a mezzo pec il 25 gennaio 2023, con la quale l' , Controparte_6 richiedeva, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, il pagamento della somma di € 52.328,64, a titolo di contributi previdenziali non versati, sanzioni e interessi, premettendo in fatto: - che in data 9 febbraio 2022, a mezzo pec, la
[...] (d'ora innanzi, per brevità, la Controparte_1 Contr
“ ), inviava al ricorrente richiesta di versamento dei contributi asseritamente dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, e 2018; - che ritenendo sussistente un errore di calcolo, il ricorrente riscontrava la richiesta in data 24 marzo 2022, a mezzo pec, chiedendo un ricalcolo delle somme;
- che in data 25 gennaio 2023 l'
[...]
notificava la cartella di pagamento impugnata, confermando gli Controparte_6 importi di cui all'Avviso di pagamento.
Ha contestato la debenza delle predette somme: - eccependo, preliminarmente, la nullità della cartella di pagamento notificata da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
- eccependo, in via ulteriormente preliminare nel merito, la prescrizione quinquennale per quanto concerne i contributi e sanzioni dovuti per gli anni 2015 e 2016, applicandosi il regime di cui all'art.3 della Legge n.335/1995 e non la legge n.247 del 31.12.2012.
Incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Terni in funzione di
Giudice del Lavoro parte opponente ha concluso chiedendo: - previa sospensione del titolo impugnato, l'annullamento del titolo opposto per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita la insistendo per Controparte_1 il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, posto che nessuna prescrizione era maturata applicandosi il termine decennale ai contributi dovuti alla CP_1 Ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento indicata in ricorso e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 52.322,34 oltre interessi sino all'effettivo pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si è costituita l' ; - eccependo, in via Controparte_3 preliminare in rito, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con specifico riferimento all'attività di formazione e notifica degli atti precedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore, ovvero della
[...]
- in via ulteriormente preliminare, l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento posto che l'indirizzo di provenienza è inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) e nella schermata prodotta si legge chiaramente che l'indirizzo di provenienza si riferisce all' CP_6 Controparte_3 Direzione Regionale Umbria;
- contestando, nel merito, l'intervenuta
[...] prescrizione del credito azionato ha insistito per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Nelle more del giudizio il difensore di parte ricorrente ha rinunciato al mandato. Con memoria si è costituito in sostituzione l'Avv.to Francesco Cacciapuoti il quale, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal precedente difensore, ha insistito per l'accoglimento della domanda attorea. Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata a mezzo pec all'opponente in data 25 gennaio 2023 dell'importo di € 52.328,64, somma asseritamente dovuta per omesso versamento dei contributi spettanti alla per gli anni 2015, 2016, 2017 e CP_1
2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
Parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità della notifica via pec della cartella di pagamento, per non essere inserito l'indirizzo del mittente
( nell'ambito dei pubblici registri. CP_8 Sul punto occorre richiamare l'arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Un., sent. n. 15979/2022. Con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che: “ … ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell'agente della riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non v'e' questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida …” (cfr. conforme recente Cass. civile sez. VI, del 10/03/2023, sent. n.7175). L ha documentalmente provato che la notifica della cartella di CP_8 pagamento è avvenuta dall'indirizzo digitale dell'Agenzia t inserito nell'Indice dei domicili Email_1 digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA); dall'allegato prodotto dalla parte ricorrente (schermata di notifica) si evince che l'indirizzo citato si riferisce all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Umbria.
Alla luce dei principi di cui alla pronuncia sopra richiamata e della produzione documentale versata in atti l'eccezione sollevata dalla difesa attorea non può trovare accoglimento. Venendo allo stretto merito, parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, almeno con riferimento alla contribuzione asseritamente dovuta per gli anni 2015 e 2016, ivi comprese le sanzioni.
In merito si osserva che, come noto, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n.
335/1995 alla facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui CP_1 al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980: detta norma, infatti, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto CP_1 rivivere il primo comma dell'art.19 della legge n. 576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Altra peculiarità è rappresentata dalla previsione stabilita dal citato art. 19 legge n. 576/80, secondo cui: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti
o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23”, ossia della dichiarazione sul proprio volume di affari”. Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che: “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. La giurisprudenza di merito si è poi adeguata al principio espresso dalla
Suprema Corte.
Così, ad es. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7131/2015, ha espressamente ritenuto: “che ai sensi dell'art. 66 l. 247/2012 i contributi dovuti alla e maturai fino al 2.2.2013 si prescrivono nel termine di CP_1 cinque anni ex l. 335/1995 (Cass. 18953/2014) e che ai sensi dell'art. 19 co. 2 l.
56/80 detto termine comincia a decorrere dalla data in cui il debitore comunica all'ente i redditi prodotti per anno. L'art. 66 della l. 247/2012, poi, ha reintrodotto per detti contributi il termine di prescrizione decennale già previsto in materia dall'art. 19 l. 576/80; la Suprema Corte ha peraltro chiarito che il termine previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data dell'entrata in vigore della l.
247, quindi al 2.2.2013£.
Sempre il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7047/2016, ha ritenuto che: “la L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) all'art. 66 (in vigore a far tempo dal 2 febbraio 2013, in quanto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18.1.12) ha disposto che 'la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335,non si applica alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Ciò vuol dire che in questa materia la prescrizione è decennale.
La questione da risolvere è se quando è entrata in vigore la norma la prescrizione si fosse ormai maturata ed il credito fosse ormai estinto […] Nella fattispecie in esame […], alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2.2.2013), la prescrizione non era ancora maturata secondo il regime previgente, con conseguente applicazione del termine decennale” (v. anche Tribunale di Roma, n. 1654/2018, n. 1641/2018, n. 560/2018, n. 4863/2017, n.
5304/2017 e n. 6805/2017; Tribunale di Bologna, n. 135/2018; Corte d'Appello di Roma n. 5523/2017 e numerose altre), trattandosi di contributi dovuti per gli anni 2015 e seguenti. Facendo applicazione di tali principi si osserva che la cartella in questione ha ad oggetto:
- Per l'anno 2015 sanzioni su contributo soggettivo ed interessi per ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 4.397,08 (da pagare entro la scadenza); - Per l'anno 2016 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, sanzioni su contributo integrativo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 10.872,00 (da pagare entro la scadenza);
- Per l'anno 2017 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, sanzioni su contributo integrativo, contributi di maternità, contributo soggettivo minimo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi ed integrativi per un totale di € 10.880,76 (da pagare entro la scadenza);
- Per l'anno 2018 contributo integrativo ex art.11 Legge n.576/1980, contributo soggettivo e soggettivo minimo ex art.10 Legge
n.576/1980, contributo di maternità ex art.5 Legge n.379/1990, sanzioni su contributo integrativo, contributi di maternità, contributo soggettivo minimo e soggettivo ed interessi su ritardato pagamento contributi soggettivi, integrativi, integrativi minimi e di maternità per un totale di € 26.172,92 (da pagare entro la scadenza). Deve, pertanto, ritenersi che, come correttamente osservato dalla CP_1 per le contribuzioni dovute negli anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018 essendo già entrato in vigore il termine decennale nessuna prescrizione può dirsi maturata alla data del 23.01.2023 in cui è stata notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la cartella di pagamento n. 109 2022 0008218472 000, notificata mezzo pec il 25 gennaio 2023 con la quale l' , ha richiesto Controparte_6 all'opponente, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, il pagamento della somma di € 52.328,64 deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Restano assorbite per il principio della ragione più liquida le questioni non espressamente esaminate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e dell'assenza dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutiva la cartella di pagamento n.109 2022 0008218472 000, notificata all'opponente a mezzo pec il 25 gennaio 2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
e dell' Controparte_1 [...] delle spese processuali che liquida Controparte_3 rispettivamente in € 1.800,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 8 gennaio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri