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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
n. 426/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 426 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2043, posta in decisione all'udienza del 15.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.94 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Carbone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso Garibaldi n.187 presso lo studio dell'avv.to Luigi Patrone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente e parte resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 15.5.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 426/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 11.3.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 25.10.1998 con e che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli (22 anni, essendo nato il [...]), (20 anni, essendo nato il Per_1 Per_2 Per_ 28.10.2004) e (18 anni, essendo nato il [...]), tutti ormai maggiorenni, ma solo i primi due economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la Per_ separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio all'epoca minorenne, fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e presso di sé collocato, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del Per_ figlio fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre alle intere spese straordinarie ed accessorie). Avanzava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visite, dall'altro Per_ chiedeva che al mantenimento del figlio allo stato provvedessero in forma diretta entrambi i genitori per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, offrendosi di versare un contributo di € 200,00 mensili non appena reperita attività lavorativa.
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte così come rispettivamente precisate nelle memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. in data 19.9.2024 e 16.9.2024.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 25.9.2024, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed il Collegio, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., con sentenza non definitiva in data 28.9.2024 (n.595/24) ne pronunziava la separazione personale, contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di provvedere – decorsi i termini di cui all'art. 3, n.2, lett. b) L.898/70 - sulla domanda di divorzio.
Alla successiva udienza del 15.5.2025 fissata per l'esame della domanda di divorzio il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti ed esplicitato nelle note congiuntamente depositate 28.4.2025) ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava le parti alla discussione orale. Congiuntamente precisate dalle parti le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti riferito nelle proprie difese e dalla volontà di non volersi riconciliare ribadita all'udienza del 15.5.2025. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla dr. Andrea CANCIANI 2 n. 426/2024 R.G.A.C.C.
celebrazione dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. nella causa di separazione definita a conclusioni congiunte.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo congiuntamente formulate hanno dato atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il Per_ mantenimento del figlio maggiorenne (18enne ed ancora economicamente non indipendente), prevedendo un contributo adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale degli obbligati.
In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ventimiglia il 25.10.1998 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1
3.5.1973 e nata a [...] il [...]; Parte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1998, al n. 68, parte II, serie A;
2) pone a carico di entrambi i genitori, in forma diretta, il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_3 per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro;
3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie e sanitarie per il figlio (a titolo esemplificativo quelle Per_3 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, mensa scolastica, altre spese scolastiche, attività ricreative e sportive del figlio), debitamente documentate ed ove possibile previamente concordate, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso e da corrispondere mensilmente entro il giorno 5 al genitore che le ha anticipate;
4) con accordo a che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio così come ogni altra agevolazione economica Per_3 riguardante lo stesso;
5) compensa integralmente tra le arti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Ventimiglia.
Così deciso in Imperia, il 18.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 426 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2043, posta in decisione all'udienza del 15.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.94 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Carbone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso Garibaldi n.187 presso lo studio dell'avv.to Luigi Patrone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente e parte resistente: “conclusioni congiunte come da verbale di udienza del 15.5.2025…”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 426/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 11.3.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 25.10.1998 con e che dall'unione sono Controparte_1 nati i figli (22 anni, essendo nato il [...]), (20 anni, essendo nato il Per_1 Per_2 Per_ 28.10.2004) e (18 anni, essendo nato il [...]), tutti ormai maggiorenni, ma solo i primi due economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la Per_ separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio all'epoca minorenne, fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e presso di sé collocato, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del Per_ figlio fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre alle intere spese straordinarie ed accessorie). Avanzava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visite, dall'altro Per_ chiedeva che al mantenimento del figlio allo stato provvedessero in forma diretta entrambi i genitori per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, offrendosi di versare un contributo di € 200,00 mensili non appena reperita attività lavorativa.
Successivamente le parti, a seguito di confronto medio tempore avviato, raggiungevano tra loro un accordo che consentiva la formulazione di conclusioni congiunte così come rispettivamente precisate nelle memorie depositate ex art. 473-bis.17 c.p.c. in data 19.9.2024 e 16.9.2024.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 25.9.2024, acquisita la loro esplicita volontà di non volersi riconciliare e considerata la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni ed il Collegio, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., con sentenza non definitiva in data 28.9.2024 (n.595/24) ne pronunziava la separazione personale, contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di provvedere – decorsi i termini di cui all'art. 3, n.2, lett. b) L.898/70 - sulla domanda di divorzio.
Alla successiva udienza del 15.5.2025 fissata per l'esame della domanda di divorzio il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti ed esplicitato nelle note congiuntamente depositate 28.4.2025) ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava le parti alla discussione orale. Congiuntamente precisate dalle parti le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
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Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti riferito nelle proprie difese e dalla volontà di non volersi riconciliare ribadita all'udienza del 15.5.2025. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla dr. Andrea CANCIANI 2 n. 426/2024 R.G.A.C.C.
celebrazione dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. nella causa di separazione definita a conclusioni congiunte.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo congiuntamente formulate hanno dato atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti il Per_ mantenimento del figlio maggiorenne (18enne ed ancora economicamente non indipendente), prevedendo un contributo adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale degli obbligati.
In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ventimiglia il 25.10.1998 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1
3.5.1973 e nata a [...] il [...]; Parte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1998, al n. 68, parte II, serie A;
2) pone a carico di entrambi i genitori, in forma diretta, il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, Per_3 per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro;
3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie e sanitarie per il figlio (a titolo esemplificativo quelle Per_3 mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, mensa scolastica, altre spese scolastiche, attività ricreative e sportive del figlio), debitamente documentate ed ove possibile previamente concordate, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso e da corrispondere mensilmente entro il giorno 5 al genitore che le ha anticipate;
4) con accordo a che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio così come ogni altra agevolazione economica Per_3 riguardante lo stesso;
5) compensa integralmente tra le arti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Ventimiglia.
Così deciso in Imperia, il 18.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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