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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maria Cristina Salvadori Presidente Rel.
Dr. Maria Colomba Giuliano Consigliere
Dr.Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2038/2020 del Ruolo Generale
promossa da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra De Vido con elezione di domicilio in
Bologna Via del Riccio 8
contro
(CF: CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Zanussi con elezione di domicilio in
Bologna Via Montebello 2
1
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.20628/20
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza pubblicata il 19.11.2020, ha respinto la opposizione proposta da al precetto notificatogli su istanza Parte_1 della sorella per la esecuzione della sentenza n.20642/2019 CP_1 passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli avente ad oggetto Pt_1 un fondo agricolo, disponendo il trasferimento in favore dell'attore della quota di comproprietà spettante alla sorella e condannando il primo al pagamento a favore della seconda della somma di euro 427.510,31 determinata in base al valore della quota ed operata la compensazione fra le rispettive ragioni di credito per frutti della res e migliorie apportate dall'odierno appellante.
Il Tribunale ha rigettato la opposizione sul presupposto che l'attore avesse formulato in sede di opposizione a precetto contestazioni attinenti il merito della causa definita con la sentenza per la cui esecuzione era stato intimato il precetto ed avesse erroneamente eccepito la inesigibilità del credito, essendosi il trasferimento della proprietà della quota di in capo CP_1 all'opponente già verificato in virtù della natura dichiarativa della sentenza di divisione.
Il Tribunale ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 (pari ad un quarto delle spese di lite) ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della “palese infondatezza dell'opposizione di natura puramente defatigatoria”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello al cui Parte_1 accoglimento si è opposta costituita in giudizio. CP_1
Con l'atto di appello ha censurato la sentenza impugnata 1) Parte_1 per travisamento della domanda e mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c., 2) per la mancata valorizzazione della condotta conciliativa di esso attore e 3) per l'arbitraria condanna per lite temeraria in difetto dei presupposti.
Con il primo motivo l'appellante si è doluto che il Tribunale non abbia considerato che la sentenza che aveva definito il giudizio di divisione non poteva
2 costituire titolo per il conseguimento coattivo del pagamento del conguaglio, da intendersi come il corrispettivo del trasferimento della quota, posto che la sentenza non possedeva efficacia traslativa essendo inidonea ad attuare il trasferimento della proprietà della quota non contenendo i dati normativamente imposti quali i dati catastali, i titoli edilizi legittimanti i fabbricati esistenti sul fondo agricolo e le dichiarazioni di conformità.
In particolare l'appellante ha eccepito che la CTU disposta nell'ambito del giudizio di divisione aveva erroneamente dichiarate emendate le difformità edilizie di alcuni immobili che insistevano sul fondo agricolo oggetto di divisione e che in assenza di sanatoria la sentenza, che aveva sancito le modalità di scioglimento della divisione, non valeva ad attuare un valido trasferimento di proprietà della quota,
Ebbene va osservato che la asserita irregolarità edilizia dell'oggetto della divisione che non sia stata erroneamente rilevata dalla CTU nel giudizio di divisione avrebbe dovuto essere affrontata solo nell'ambito dello stesso giudizio di divisione e la prospettata inidoneità ad attuare un valido trasferimento di proprietà della quota della sentenza di divisione (che a quella CTU asseritamente erronea abbia aderito senza condividere i rilievi formulati dall'odierno appellante circa l'esistenza di abusi edilizi impeditivi della divisione) integra un vizio della sentenza deducibile in sede di gravame avverso la stessa ma non sindacabile in sede di opposizione alla esecuzione, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale.
Neppure può sostenersi che la impossibilità del trasferimento della quota indivisa in ragione dell'abusività dell'immobile renda inesigibile il credito per conguaglio il cui riconoscimento è contenuto in una sentenza ormai passata in giudicato, a fronte della quale non spiegano alcun rilievo i disagi o le maggiori spese che il condividente assegnatario dell'intero bene dovrà affrontare per la regolarizzazione dell'immobile ( o con la concessione in sanatoria o altri strumenti quali quelli individuati da Cass.24362/2023).
Del pari va disatteso il secondo motivo di gravame con il quale
[...]
si è doluto della mancata considerazione da parte del Tribunale, ai Pt_1 fini della regolamentazione delle spese di lite, della condotta conciliativa di esso appellante e dell'ingiustificato rifiuto di controparte della propria proposta conciliativa;
sul punto è sufficiente rilevare che la regolamentazione delle spese di lite è stata correttamente motivata dal Tribunale in ragione della soccombenza nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 91 c.p.c.
3 Peraltro le argomentazioni svolte da in ordine alla nullità di Parte_1 un divisione avente ad oggetto beni abusivi, ancorchè non deducibili in sede di opposizione all'esecuzione e le ragioni sottese alle proposte conciliative da lui formulate (per quanto soggette al libero apprezzamento della controparte, non certamente tenuta ad accettarle) escludono l'intento meramente defatigatorio che il Tribunale ha ravvisato nella iniziativa giudiziaria dell'attore nonché la ricorrenza delle condizioni dell'art. 96 c.p.c.
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve quindi essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito del presente gravame che vede accolto solo l'ultimo motivo di appello, le spese del grado vanno compensate per un decimo e poste per il residuo a carico dell'appellante.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello proposto da ei Parte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Bologna CP_1
n.20628/20 e per l'effetto in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. .
Compensa per un decimo le spese del grado che per il residuo pone a carico dell'appellante e liquida per l'intero in euro 13.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Bologna, 19.11.2024
Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
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