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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4456/2023 R.G. promossa da e (avv. CONSUELO SQUILLACI) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(avv.ti FRANCESCO VALERI, RICCARDO MARINI e ALESSANDRA
[...]
BIANCHI) nonché contro
(contumace) Controparte_4
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Gli attori sono eredi e, rispettivamente, marito e figlia della sig.ra
. Quest'ultima, deceduta nel 2019, era figlia di Parte_3 Per_1
e della convenuta nonché sorella delle convenute
[...] CP_1 CP_2
e .
[...] Controparte_4
Nel 1968, i coniugi si trasferirono, assieme alle tre figlie Parte_4 allora tutte minorenni, presso un immobile di nuova costruzione, composto da due appartamenti, sito a Rovato, via Rimembranze (oggi via Caduti del Lavoro).
Nel 1978, l'allora neomamma occupò, assieme alla sua nuova Parte_3 famiglia, l'appartamento al piano terra, che in precedenza era locato a terzi, mentre i genitori rimasero al piano superiore.
1 Agli inizi degli anni Novanta (1991, secondo gli attori;
1993 secondo le convenute), vi fu uno scambio di appartamenti fra i due nuclei familiari:
, il marito e la figlia si trasferirono al primo piano, onde lasciare ai Parte_3 genitori il piano terra.
Fin qui, la narrazione delle parti coincide (con la sola eccezione, poc'anzi segnalata, dell'anno dell'inversione delle unità abitative). Per il resto, le prospettazioni divergono in modo netto.
Gli attori affermano che i coniugi contribuirono alla Parte_5 costruzione dell'edificio, sostennero ampi oneri di manutenzione straordinaria dell'appartamento da loro utilizzato e ne assunsero il godimento con lo spirito dei proprietari. Su queste basi, gli istanti hanno esercitato azione di usucapione relativa all'immobile recante i seguenti dati catastali: Sezione Urbana NCT-
Foglio 3, particella 115, sub. 2 , categoria A/2, consistenza nr 6 vani;
Sezione
Urbana NCT -Foglio 3, particella 750, sub. 2 categoria C/6 mq 15 (garage).
Le convenute, di contro, negano che si sia mai instaurata una situazione di possesso, del tutto incompatibile con la mera tolleranza in forza della quale i genitori concessero alla figlia di adibire l'appartamento al piano terra, prima, e quello al piano primo, poi, a casa familiare. Mai vi sarebbe stata compartecipazione a spese di edificazione o ristrutturazione, né pagamento di imposte o finanche utenze domestiche, tutte sostenute da e, Persona_1 dopo il suo decesso, avvenuto il 5 agosto 2011, dalla moglie Le CP_1 convenute non si sono limitate a concludere per il rigetto dell'azione avversaria, ma, in via riconvenzionale, hanno chiesto il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene comune.
Non sono state assunte prove orali. Il rigetto delle stesse è motivato in seno all'ordinanza del 24 novembre 2023, che in questa sede si conferma.
In accoglimento di un'istanza di ordine di esibizione avanzata dalle convenute, è stato ordinato «al Comune di Rovato di trasmettere presso la
Cancelleria della Terza Sezione Civile (rif. causa n. 4456/2023) il dettaglio dei pagamenti della tassa dei rifiuti per il periodo dal 1990 al 2017 relativi all'autorimessa pertinenziale sita in Rovato (BS) via Caduti del lavoro n. 4, assegnando a tal fine termine al 21 marzo 2024». La documentazione richiesta è stata depositata il 13 marzo 2024.
La fase di rimessione in decisione si è svolta secondo le cadenze dell'art. 189 c.p.c.
Acquisiti gli scritti conclusivi delle parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
2 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'usucapione ordinaria si fonda sul possesso, continuo e non interrotto, protratto per almeno vent'anni.
Il concetto di possesso, secondo la definizione dell'art. 1140 comma 1 c.c., si compone di una nota generica (il potere sulla cosa) e di una nota specifica
(l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, come modo di estrinsecazione del potere). Il secondo tratto definitorio del possesso, ossia la differenza specifica che lo connota nell'ambito del genere prossimo della disponibilità materiale, si scinde, a ben vedere, in due requisiti complementari:
l'animo – cioè l'intenzione di comportarsi e farsi considerare come titolare di questo o quel diritto reale – e la sua manifestazione in elementi obiettivi e percepibili all'esterno, necessari affinché lo stesso possa acquisire rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.
Nel caso di specie, la disponibilità materiale, in capo ai coniugi Pt_6
, dell'appartamento al piano superiore e dell'autorimessa non sono
[...] contestati. Il dato puramente oggettivo del godimento è pacifico.
Gli attori hanno colorato questo dato con elementi ulteriori, quali la collaborazione, non meglio precisata, all'edificazione dell'intero manufatto, i numerosi lavori di manutenzione anche straordinaria e il rimborso delle imposte e tasse dovute, solo formalmente anticipate dalla sig.ra Tutte CP_1 queste circostanze, poco precise nella loro modalità di allegazione e recisamente contestate dalle convenute, sono rimaste completamente destituite di prova.
La lacuna, a detta degli attori, sarebbe però da colmare in forza del disposto dell'art. 1141 comma 1 c.c., che istituisce una presunzione di possesso
«in colui che esercita il potere di fatto». Tuttavia, si tratta, appunto, di presunzione e del tipo di quelle iuris tantum, che ammettono prova contraria. E può dirsi che le convenute abbiano fornito svariate prove di segno contrario.
Dalla documentazione prodotta e da quella acquisita dal Comune di
Rovato, si ricava che:
a) l'impianto di riscaldamento è rimasto unico sino al 2017 e i coniugi hanno sempre pagato le bollette del gas e dell'energia dapprima Parte_4
a CO.GE.ME s.r.l., poi diventata Linea Più e ad oggi A2A S.p.A. (doc.ti 13 e 14 di parti convenute). La separazione degli impianti è avvenuta nel 2017 e la fattura per le opere necessarie, datata 24 novembre 2017, è stata intestata ad
CP_1
3 b) l'unica utenza idrica attivata per l'intero immobile è stata intestata, quanto meno dal 2008 al 2022, al sig. (cfr. doc. 12 parti Persona_1 convenute);
c) la sig.ra ha versato, per l'intero stabile, ICI e IMU dal 1993 CP_1 al 2023 (cfr. attestazione del dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Rovato, prodotta dalle parti convenute quale doc. 15);
d) la tassa sui rifiuti relativa al garage è stata versata dal sig. Per_1
per gli anni 2000-2004 e dalla moglie per gli anni successivi (cfr. doc.
[...]
16 convenute e documentazione prodotta dal Comune di Rovato in data 13 marzo 2024);
e) ha incassato, nel mese di novembre 2005, l'indennizzo Persona_1 pagato dall'assicurazione in seguito al danneggiamento del tetto dell'immobile causato da una forte grandinata (doc. 8 convenute).
Ebbene, tutti gli atti elencati – il pagamento delle utenze domestiche, il versamento delle imposte che gravano sulla proprietà, l'incasso di somme necessarie a realizzare interventi di riparazione straordinaria – sono, ordinariamente, indici di comportamento dominicale. Per ovvie ragioni, è escluso che gli attori non fossero a conoscenza di tutti gli oneri sostenuti dai coniugi
(è di esperienza comune che ad un immobile sono correlati Parte_4 esborsi per le utenze e un determinato carico fiscale). La combinazione dei due elementi – il comportamento dominicale della convenuta e del CP_1 defunto marito + l'innegabile consapevolezza che gli attori e la sig.ra Parte_3
dovevano avere di tale comportamento – esclude, in capo agli odierni
[...] istanti e alla loro dante causa, l'animus rem sibi habendi. Non è possibile, infatti, conciliare l'intenzione di comportarsi come proprietari, in una logica di possesso pieno ed esclusivo e, al contempo, lasciare ad altri alcuni tra i più tipici comportamenti che tale possesso dovrebbe normalmente implicare. Cfr., per una fattispecie analoga, dove viene il rilievo il pagamento degli oneri condominiali, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9530 del 30/04/2014.
In conclusione, non è possibile ascrivere agli attori e alla sig.ra Parte_3
un possesso ad immagine della proprietà, utile all'usucapione, per
[...] difetto del necessario animus. Questo comporta il rigetto dell'azione di usucapione.
Va pure respinta la domanda riconvenzionale di condanna del sig.
[...]
a «consentire alle convenute il godimento del bene comune» e «al Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalle medesime in conseguenza di dette
4 condotte, protratte dal novembre 2022 sino alla data di effettiva cessazione, per un importo pari ad € 416,66 mensili».
Anzitutto, la prima parte della domanda è oltremodo generica. Posta
l'esistenza di una comproprietà, spetta ai comunisti deliberare sulle modalità di godimento del bene, ricorrendo al giudice ai sensi dell'art. 1105 c.c. se non si forma una maggioranza o se le deliberazioni da questa adottate non sono eseguite. Una pronuncia di condanna ad una prestazione, dai contorni indeterminati, consistente nel permettere il godimento comune, rischierebbe di rimanere inattuabile.
Quanto, poi, all'indennizzo, non è documentata alcuna richiesta formale di godimento avanzata dalle convenute, disattesa dall'attore, né le convenute hanno allegato di voler locare l'immobile, oppure di avere intenzione di venderlo, al fine di ritrarne utilità che sono state precluse dal comportamento ostruzionistico del sig. Difetta, in definitiva, il profilo del danno. Pt_1
4.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande delle parti;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Brescia, 4 aprile 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4456/2023 R.G. promossa da e (avv. CONSUELO SQUILLACI) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(avv.ti FRANCESCO VALERI, RICCARDO MARINI e ALESSANDRA
[...]
BIANCHI) nonché contro
(contumace) Controparte_4
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Gli attori sono eredi e, rispettivamente, marito e figlia della sig.ra
. Quest'ultima, deceduta nel 2019, era figlia di Parte_3 Per_1
e della convenuta nonché sorella delle convenute
[...] CP_1 CP_2
e .
[...] Controparte_4
Nel 1968, i coniugi si trasferirono, assieme alle tre figlie Parte_4 allora tutte minorenni, presso un immobile di nuova costruzione, composto da due appartamenti, sito a Rovato, via Rimembranze (oggi via Caduti del Lavoro).
Nel 1978, l'allora neomamma occupò, assieme alla sua nuova Parte_3 famiglia, l'appartamento al piano terra, che in precedenza era locato a terzi, mentre i genitori rimasero al piano superiore.
1 Agli inizi degli anni Novanta (1991, secondo gli attori;
1993 secondo le convenute), vi fu uno scambio di appartamenti fra i due nuclei familiari:
, il marito e la figlia si trasferirono al primo piano, onde lasciare ai Parte_3 genitori il piano terra.
Fin qui, la narrazione delle parti coincide (con la sola eccezione, poc'anzi segnalata, dell'anno dell'inversione delle unità abitative). Per il resto, le prospettazioni divergono in modo netto.
Gli attori affermano che i coniugi contribuirono alla Parte_5 costruzione dell'edificio, sostennero ampi oneri di manutenzione straordinaria dell'appartamento da loro utilizzato e ne assunsero il godimento con lo spirito dei proprietari. Su queste basi, gli istanti hanno esercitato azione di usucapione relativa all'immobile recante i seguenti dati catastali: Sezione Urbana NCT-
Foglio 3, particella 115, sub. 2 , categoria A/2, consistenza nr 6 vani;
Sezione
Urbana NCT -Foglio 3, particella 750, sub. 2 categoria C/6 mq 15 (garage).
Le convenute, di contro, negano che si sia mai instaurata una situazione di possesso, del tutto incompatibile con la mera tolleranza in forza della quale i genitori concessero alla figlia di adibire l'appartamento al piano terra, prima, e quello al piano primo, poi, a casa familiare. Mai vi sarebbe stata compartecipazione a spese di edificazione o ristrutturazione, né pagamento di imposte o finanche utenze domestiche, tutte sostenute da e, Persona_1 dopo il suo decesso, avvenuto il 5 agosto 2011, dalla moglie Le CP_1 convenute non si sono limitate a concludere per il rigetto dell'azione avversaria, ma, in via riconvenzionale, hanno chiesto il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene comune.
Non sono state assunte prove orali. Il rigetto delle stesse è motivato in seno all'ordinanza del 24 novembre 2023, che in questa sede si conferma.
In accoglimento di un'istanza di ordine di esibizione avanzata dalle convenute, è stato ordinato «al Comune di Rovato di trasmettere presso la
Cancelleria della Terza Sezione Civile (rif. causa n. 4456/2023) il dettaglio dei pagamenti della tassa dei rifiuti per il periodo dal 1990 al 2017 relativi all'autorimessa pertinenziale sita in Rovato (BS) via Caduti del lavoro n. 4, assegnando a tal fine termine al 21 marzo 2024». La documentazione richiesta è stata depositata il 13 marzo 2024.
La fase di rimessione in decisione si è svolta secondo le cadenze dell'art. 189 c.p.c.
Acquisiti gli scritti conclusivi delle parti, è stata pronunziata la presente sentenza.
2 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'usucapione ordinaria si fonda sul possesso, continuo e non interrotto, protratto per almeno vent'anni.
Il concetto di possesso, secondo la definizione dell'art. 1140 comma 1 c.c., si compone di una nota generica (il potere sulla cosa) e di una nota specifica
(l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, come modo di estrinsecazione del potere). Il secondo tratto definitorio del possesso, ossia la differenza specifica che lo connota nell'ambito del genere prossimo della disponibilità materiale, si scinde, a ben vedere, in due requisiti complementari:
l'animo – cioè l'intenzione di comportarsi e farsi considerare come titolare di questo o quel diritto reale – e la sua manifestazione in elementi obiettivi e percepibili all'esterno, necessari affinché lo stesso possa acquisire rilevanza giuridica nei confronti dei terzi.
Nel caso di specie, la disponibilità materiale, in capo ai coniugi Pt_6
, dell'appartamento al piano superiore e dell'autorimessa non sono
[...] contestati. Il dato puramente oggettivo del godimento è pacifico.
Gli attori hanno colorato questo dato con elementi ulteriori, quali la collaborazione, non meglio precisata, all'edificazione dell'intero manufatto, i numerosi lavori di manutenzione anche straordinaria e il rimborso delle imposte e tasse dovute, solo formalmente anticipate dalla sig.ra Tutte CP_1 queste circostanze, poco precise nella loro modalità di allegazione e recisamente contestate dalle convenute, sono rimaste completamente destituite di prova.
La lacuna, a detta degli attori, sarebbe però da colmare in forza del disposto dell'art. 1141 comma 1 c.c., che istituisce una presunzione di possesso
«in colui che esercita il potere di fatto». Tuttavia, si tratta, appunto, di presunzione e del tipo di quelle iuris tantum, che ammettono prova contraria. E può dirsi che le convenute abbiano fornito svariate prove di segno contrario.
Dalla documentazione prodotta e da quella acquisita dal Comune di
Rovato, si ricava che:
a) l'impianto di riscaldamento è rimasto unico sino al 2017 e i coniugi hanno sempre pagato le bollette del gas e dell'energia dapprima Parte_4
a CO.GE.ME s.r.l., poi diventata Linea Più e ad oggi A2A S.p.A. (doc.ti 13 e 14 di parti convenute). La separazione degli impianti è avvenuta nel 2017 e la fattura per le opere necessarie, datata 24 novembre 2017, è stata intestata ad
CP_1
3 b) l'unica utenza idrica attivata per l'intero immobile è stata intestata, quanto meno dal 2008 al 2022, al sig. (cfr. doc. 12 parti Persona_1 convenute);
c) la sig.ra ha versato, per l'intero stabile, ICI e IMU dal 1993 CP_1 al 2023 (cfr. attestazione del dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Rovato, prodotta dalle parti convenute quale doc. 15);
d) la tassa sui rifiuti relativa al garage è stata versata dal sig. Per_1
per gli anni 2000-2004 e dalla moglie per gli anni successivi (cfr. doc.
[...]
16 convenute e documentazione prodotta dal Comune di Rovato in data 13 marzo 2024);
e) ha incassato, nel mese di novembre 2005, l'indennizzo Persona_1 pagato dall'assicurazione in seguito al danneggiamento del tetto dell'immobile causato da una forte grandinata (doc. 8 convenute).
Ebbene, tutti gli atti elencati – il pagamento delle utenze domestiche, il versamento delle imposte che gravano sulla proprietà, l'incasso di somme necessarie a realizzare interventi di riparazione straordinaria – sono, ordinariamente, indici di comportamento dominicale. Per ovvie ragioni, è escluso che gli attori non fossero a conoscenza di tutti gli oneri sostenuti dai coniugi
(è di esperienza comune che ad un immobile sono correlati Parte_4 esborsi per le utenze e un determinato carico fiscale). La combinazione dei due elementi – il comportamento dominicale della convenuta e del CP_1 defunto marito + l'innegabile consapevolezza che gli attori e la sig.ra Parte_3
dovevano avere di tale comportamento – esclude, in capo agli odierni
[...] istanti e alla loro dante causa, l'animus rem sibi habendi. Non è possibile, infatti, conciliare l'intenzione di comportarsi come proprietari, in una logica di possesso pieno ed esclusivo e, al contempo, lasciare ad altri alcuni tra i più tipici comportamenti che tale possesso dovrebbe normalmente implicare. Cfr., per una fattispecie analoga, dove viene il rilievo il pagamento degli oneri condominiali, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9530 del 30/04/2014.
In conclusione, non è possibile ascrivere agli attori e alla sig.ra Parte_3
un possesso ad immagine della proprietà, utile all'usucapione, per
[...] difetto del necessario animus. Questo comporta il rigetto dell'azione di usucapione.
Va pure respinta la domanda riconvenzionale di condanna del sig.
[...]
a «consentire alle convenute il godimento del bene comune» e «al Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalle medesime in conseguenza di dette
4 condotte, protratte dal novembre 2022 sino alla data di effettiva cessazione, per un importo pari ad € 416,66 mensili».
Anzitutto, la prima parte della domanda è oltremodo generica. Posta
l'esistenza di una comproprietà, spetta ai comunisti deliberare sulle modalità di godimento del bene, ricorrendo al giudice ai sensi dell'art. 1105 c.c. se non si forma una maggioranza o se le deliberazioni da questa adottate non sono eseguite. Una pronuncia di condanna ad una prestazione, dai contorni indeterminati, consistente nel permettere il godimento comune, rischierebbe di rimanere inattuabile.
Quanto, poi, all'indennizzo, non è documentata alcuna richiesta formale di godimento avanzata dalle convenute, disattesa dall'attore, né le convenute hanno allegato di voler locare l'immobile, oppure di avere intenzione di venderlo, al fine di ritrarne utilità che sono state precluse dal comportamento ostruzionistico del sig. Difetta, in definitiva, il profilo del danno. Pt_1
4.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande delle parti;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Brescia, 4 aprile 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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