Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01779/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2021, proposto da
TO DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Unione dei Comuni Terre di Roca e Acaya, Comune di Melendugno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex legge 47/85 prot. n. 16124 del 09/08/2021, con il quale il Comune di Melendugno ha respinto la domanda di condono sul presupposto che il “ parere favorevole all’intervento in oggetto limitatamente alla volumetria aggiunta complessiva rientrante nella percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 delle NTA del PPTR; …. equivale ad un parere negativo di non compatibilità paesaggistica del manufatto nella consistenza oggetto di condono ”;
- del diniego di autorizzazione paesaggistica del 30/09/2020 n. 86 emesso dal Responsabile dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, nonché del presupposto parere della Soprintendenza di Lecce prot. n. 23716 del 21/11/2019 e, ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/90 n. 16654 del 30/09/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. TO DI ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 16124 del 09/08/2021, con cui il Comune di Melendugno ha denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 47/85, nonché del diniego di autorizzazione paesaggistica n. 86 del 30/09/2020 emesso dal Responsabile dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca e del presupposto parere della Soprintendenza di Lecce prot. n. 23716 del 21/11/2019.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- con istanza di condono del 23/03/1987, il sig. DI chiedeva al Comune di Melendugno la sanatoria delle parziali difformità dell’edificio realizzato in forza della licenza edilizia del 11/06/1966, e segnatamente dell’ampliamento del piano terreno di mq 13,82 e della sopraelevazione del fabbricato con la realizzazione di un’ulteriore superficie di mq 69,37;
- in data 09/08/2021 “veniva notificato a mani il provvedimento impugnato, con allegato il parere della Soprintendenza e il diniego di autorizzazione paesaggistica (emesso contestualmente al preavviso di diniego), dal quale si è compreso che la Soprintendenza ha ritenuto non sanabili i manufatti oggetto di condono poiché aventi una volumetria superiore alla “ volumetria aggiunta complessiva rientrante nella 3 percentuale assentibile (max 20%) del volume legittimo esistente, ai sensi del comma 3 lett. b1 dell’art. 45 delle NTA del PPTR ””;
- i provvedimenti impugnati derivano “a cascata dal parere sostanzialmente negativo della Soprintendenza” e “si fondano sul seguente presupposto di diritto citato dalla stessa Soprintendenza per giustificare la sostanziale demolizione del manufatto: “ considerato che la recente giurisprudenza ha statuito che la procedura per le istanze di condono edilizio debba prevedere l’esame delle stesse alla luce della normativa vigente (“in materia di condono edilizio vale la disciplina in vigore al momento del titolo edilizio, cfr. recente sentenza del TAR di Lecce n. 2047/2017) ”, ergo il manufatto non è condonabile perché PPTR, per l’area in questione, non consente ampliamenti superiori al 20% dei manufatti legittimamente esistenti”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il parere impugnato “si limita ad affermare che le volumetrie oggetto di condono sono superiori rispetto a quelle insediabili sulla base della normativa paesaggistica sopravvenuta”, senza considerate che l’area in questione “è completamente satura ed il manufatto è parte di una cortina di fabbricati che si affacciano, senza soluzione di continuità, sulla strada provinciale San Foca-San Cataldo. I fabbricati confinanti e/o nel medesimo contesto hanno la medesima impostazione tipologica e, quello posto a sinistra (sud), ha una consistenza ben maggiore di quello del ricorrente”;
- “il vincolo di inedificabilità assoluta o, comunque, limitativo in maniera assoluta della sanabilità di un opera, se per un verso non può operare in modo retroattivo, per altro verso non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ma deve essere valutato alla stregua della previsione generale dell’art. 32, comma 1, della stessa legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, parere che deve specificare le eventuali ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie concreta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere esaminate e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo”;
- “il mero richiamo al regime vincolistico relativo o a concetti generici, rappresenta una motivazione tautologica”.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 19.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che “ il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può operare in modo retroattivo, ma non può neppure considerarsi inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione; va, dunque, applicato lo stesso regime della previsione generale di cui all’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015 n. 3909; id. sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035; sez. II, 15 luglio 2020, n. 4576). In caso di sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area, questo non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 231), ma l’Amministrazione deve valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza del manufatto abusivo, anche ad esempio in ordine alla salvaguardia della pubblica incolumità Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3734) ” (Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2022 n. 17).
6.2. Nel concreto caso di specie, il parere della Soprintendenza, per un verso, ha correttamente rilevato la necessità di fare riferimento alla normativa vincolistica vigente, e però per altro verso ha erroneamente ritenuto di applicare il vincolo sopravvenuto di cui all’art. 45, co. 3 lett. b1), del PPTR in modo rigido e necessitato, limitandosi ad esternare le ragioni preclusive dettate dalle prescrizioni di tutela dell'area, laddove invece avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità dell’opera abusiva con le esigenze di tutela a cui il vincolo è preposto, e ciò a maggior ragione ove si tenga conto del fatto che la prescrizione in questione (secondo cui è ammessa la “ trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% ”) vale ad individuare un vincolo di inedificabilità di tipo relativo.
6.3. Di qui l’illegittimità del parere della Soprintendenza per carenza di motivazione e di istruttoria, e quindi - in via derivata - del diniego di autorizzazione paesaggistica e del diniego di condono, che pertanto devono essere annullati.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego di condono prot. n. 16124 del 09/08/2021, il diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 86 del 30/09/2020 e il parere prot. n. 23716 del 21/11/2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO