Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 727/2023 R.G. promossa da
( rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Zafarana;
Reclamante contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo
Landi;
Reclamata
OGGETTO: reclamo – impugnativa di licenziamento ex legge 92/2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.6.2019 dipendente dal Parte_1
19.04.1986 con contratto a tempo indeterminato dell' Associazione CNOS/FAP
Regione Sicilia, con la qualifica di responsabile dei processi, licenziato con
Con sentenza n. 3305/2023 del 20 luglio 2023, il tribunale rigettava l'opposizione, richiamando l'ordinanza emessa nella fase sommaria e, in particolare: - rigettava l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 18 l. n. 300/1970 sollevata dalla parte datoriale, ritenendo sulla scorta di precedenti dell'ufficio sussistente il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione, secondo criteri di economicità ossia di pareggio tra costi e ricavi;
- rigettava l'eccezione di illegittimità per applicazione della procedura di mobilità ex L. n.
223/1991 in luogo della disciplina più favorevole prevista dalle leggi regionali e dalle norme contrattuali previste per i dipendenti della Formazione
Professionale nella Regione Siciliana evidenziando che la normativa regionale
(L.R. n.25/1992 e art.132 L.R. 4/2003) e il CCNL di settore non possono interferire con il potere datoriale di risolvere il rapporto di lavoro, non ponendo alcun divieto di licenziamento e in quanto gli istituti previsti dalle richiamate disposizioni e quelli di cui alla Legge 223/1991 non si pongono in relazione di alternatività; - rigettava poi le eccezioni dell'opponente in ordine alla legittimità dell'irrogato licenziamento confermando il contenuto dell'ordinanza opposta e compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva reclamo con ricorso Parte_1
depositato in data 20.8.2023.
L'associazione si costituiva in giudizio istando Controparte_1
per il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 27.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di reclamo, lamenta l'erroneità Parte_1
del capo della sentenza che ha escluso la violazione da parte dell'associazione del principio del concorso dei criteri legali di cui CP_1
all'art. 5, legge n. 223/91.
Deduce che, a differenza di quanto si legge nella sentenza impugnata, il criterio tecnico-produttivo non è stato semplicemente prevalente nella selezione del personale ma è stato del tutto unico ed esclusivo, in violazione dell'art. 5 L. 223/1991, che impone l'applicazione congiunta dei criteri di carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive nella selezione del personale da collocare in mobilità; si duole che esso reclamante, pur avendo ottenuto un punteggio complessivo di 31,67 e risultato terzo in graduatoria, era stato di fatto licenziato perché non in possesso del requisito specifico prescindendo totalmente dal risultato della graduatoria.
1.2. Con il secondo motivo il reclamante eccepisce l'illegittimità della procedura per violazione dell'art. 4 della l. 223/1991; assume che la sentenza sul punto oltre ad essere errata è in contraddizione con altra pronuncia dello stesso tribunale (sentenza n.1716/2023 prodotta in primo grado in allegato alle note del 15.6.2023), in cui era stato statuito che il mancato rispetto del termine di sette giorni previsto dalla norma per la comunicazione ai competenti Uffici del Lavoro ed alle Associazioni di categoria degli elenchi dei lavoratori comporta l'inefficacia del licenziamento. Nel caso in esame, osserva il reclamante, sussiste una tale violazione, poiché la lettera di licenziamento è stata inviata in data 4 ottobre
2016, mentre la comunicazione agli enti competenti è stata effettuata solo il 15 ottobre 2016, ovvero dopo 11 giorni, con conseguente nullità dell'impugnato licenziamento.
1.3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della statuizione che ha ritenuto non provato lo svolgimento da parte del nell'ultimo biennio, delle Pt_1 funzioni di coordinamento dei progetti ex art.
3.5.2 allegato 11 del CCNL: sostiene il reclamante che l'espressione "almeno nell'ultimo biennio" debba essere intesa nel senso che la funzione sopra indicata deve essere svolta nel limite temporale non inferiore ai due anni precedenti;
segnala di avere svolto, nella sua trentennale attività lavorativa, tutte le mansioni del
VI livello quale “Responsabile dei processi” di cui all'art.
3.5 dell'Allegato
11 del CCNL, fra le quali rientra anche quella di presidio alla funzione di erogazione dei servizi, di cui al paragrafo 3.5.2 dello stesso allegato.
Evidenzia di avere depositato in giudizio un ordine di servizio del 2.2.2012 emesso dalla datrice in cui si dà atto che ha svolto nell'anno formativo
2011-2012, ovvero quattro anni prima il licenziamento, proprio le funzioni di coordinamento di cui al citato punto 3.5.2, nonché la copia del contratto d'incarico del 2.1.2014 con cui era stato nominato tutor del progetto avente titolo “INTEGR-A-ZIONE”, e altresì documentazione relativa ai progetti europei “Be Cult Open” e “Be Cult eXteND per i quali ha svolto funzioni di coordinatore;
aggiunge che la stessa datrice ha ammesso che esso reclamante aveva ha svolto le funzioni di coordinatore di cui al paragrafo
3.5.2 per un totale di n. 290 ore e di tutor per 10 mesi nel 2014. Ribadisce che l'unico aspetto da prendere in considerazione è lo svolgimento delle mansioni sopra indicate in un determinato periodo con prevalenza rispetto alle altre;
lamenta che il lavoratore , mantenuto in servizio CP_2
al posto del reclamante, avrebbe dovuto essere licenziato in quanto non in possesso del requisito richiesto, avendo svolto le mansioni solo per un mese nel 2014, alcuni mesi nel 2015 e un mese nel 2016, per cui che l'esperienza professionale del predetto era circoscritta ad un limitato periodo temporale, non era stata svolta con prevalenza ed era stata acquisita solo nell'ultimo biennio.
1.4. Con il quarto motivo lamenta che il tribunale ha errato nel ritenere legittima la comparazione del reclamante con un soggetto ( ) CP_2 appartenente all'area “Direzione” (livello VII) e non all'area “Erogazione”
(livello V e VI). Rileva cha dalla graduatoria allegata alla lettera di licenziamento emerge che i lavoratori collocati in posizione 5, 6 e 7, tra cui
, risultano inquadrati al VII livello e appartenenti all'area CP_2
"Direzione". Erroneamente nella sentenza impugnata tale eccezione era stata ritenuta infondata per il fatto che aveva svolto attività CP_2
riconducibili al punto 3.5.2 e dunque poteva concorrere nell'area
"Erogazione"; sostiene che l'inserimento di nell'area CP_2
"Erogazione" avrebbe generato un'irregolare comparazione tra lavoratori appartenenti a livelli contrattuali differenti, per cui la graduatoria risulta viziata ab origine per disparità di trattamento, rendendo illegittima la decisione del datore di lavoro.
1.5. Con l'ultimo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la doglianza relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra la diminuzione del numero di lavoratori ricompresi nell'elenco “responsabile dei processi” - con conseguente migrazione all'elenco “formazione” -, e il licenziamento di esso reclamante. Deduce che gli elenchi del personale sono stati modificati durante il procedimento di licenziamento al fine di predeterminare chi mantenere in servizio, sussistendo un difetto di trasparenza nella redazione di detti elenchi.
2.1. Il reclamo è infondato.
2.2. Il primo motivo va disatteso, non rinvenendosi alcuna violazione dei criteri previsti dall'art. 5, primo comma, L n.223/1991, a tenore del quale l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. La Suprema Corte, con orientamento consolidato e qui condiviso, afferma che in relazione ai licenziamenti collettivi, il principio previsto della L. n.
223 del 1991, artt. 5 e 24 - in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro - non esclude che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico- produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 08/11/2021, n.32539 che richiama tra le altre, Cass. n. 12634/21, Cass.
n. 11886/21).
Nella specie, il reclamante non ha dedotto alcun elemento concreto volto a far ritenere surrettizio il criterio tecnico produttivo adottato dall'azienda in prevalenza rispetto agli altri;
criterio che, come documentato in atti, ha riguardato tutto il personale dislocato nel territorio regionale dipendente dell (come documentato dalle numerose decisioni di Controparte_1
merito richiamate dalla reclamata nella comparsa di risposta).
Inoltre, dalla comunicazione di licenziamento dell'1.10.2016 inviata al emerge in modo chiaro che nell'ambito della procedura si è Pt_1
tenuto conto, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, di tutti i criteri indicati dalla legge, e che la graduatoria dei lavoratori è stata stilata nel rispetto dei medesimi.
Nella suddetta comunicazione, infatti, si legge: “…Il Suo licenziamento è motivato come da procedura ex artt. 4 e 24, legge n.223/91, avviata con documento datato 01/07/2016 e consegnato alle OO.SS. a mezzo raccomandata a/r il 06/07/2016, ed esitata con verbale del 21/09/2016, per ridimensionamento strutturale, in relazione all'elenco delle attività e dei fabbisogni di risorse, di cui agli allegati NN. 3 e 4 al verbale sindacale del
22/08/2016, con riferimento al profilo di “responsabile di processo- progettista- 3.5.2. All.11 CCNL. Ella può riscontrare la graduatoria sotto riportata, che indica il fabbisogno e l'esubero del profilo di riferimento:
“Profilo: responsabile di processo- progettista- 3.5.2. All.11 CCNL
Criterio tecnico produttivo unico: esperienza pratica con prevalenza da almeno un biennio in coordinamento dei progetti …”.
Nella relativa graduatoria veniva collocato in terza posizione, con Pt_1
un punteggio di 31,67 che risulta essere la somma dei punteggi allo stesso attribuiti in relazione alla qualifica dallo stesso posseduta di responsabile dei processi, ai carichi familiari ed all'anzianità aziendale.
Nella comunicazione di licenziamento inoltre venivano specificate le modalità di redazione della graduatoria, precisando che la stessa era stata stilata tenendo conto dei carichi familiari (attribuendo un punteggio di 1 per il coniuge o per ogni altro carico al 100% e un punteggio di 0,50 per ogni carico al 50%) e dell'anzianità aziendale (attribuendo un punteggio di 1 per ogni anno di servizio, essendo un mese equivalente ad 1/12 di punto) a tutto il 30.6.2016.
Pertanto, risulta infondata la doglianza del reclamante secondo cui il criterio tecnico produttivo è stato l'unico preso in considerazione dall'azienda, atteso che invece vi è stata una comparazione con gli altri criteri dettati dalla normativa;
la prevalenza del criterio tecnico produttivo non risulta frutto di una scelta arbitraria ma appare coerente con la esigenza dell'azienda di ridurre l'attività eliminando alcuni corsi di formazione, a tal fine mantenendo in servizio i lavoratori muniti di determinati titoli e competenze specifiche regolarmente indicati nell'ambito della procedura di licenziamento.
2.3. Il secondo motivo di reclamo è inammissibile in quanto la censura relativa alla violazione da parte dell'associazione datoriale dell'art. 4 della l.
223/1991 – per il mancato rispetto del termine previsto dal nono comma
(secondo cui: Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla per e alle Controparte_3 CP_4
associazioni di categoria di cui al comma 2), è stata proposta dal reclamante per la prima volta solo nel presente grado, in aperta violazione del divieto di cui all'art.345 c.p.c.
Ed infatti, nel ricorso in opposizione depositato innanzi al tribunale il aveva eccepito la violazione dell'art.3, comma 3, della legge Pt_1
223/1991, per presunte irregolarità nel contenuto della comunicazione, senza alcun specifico accenno al rispetto del termine di cui al comma 9.
Solo nella presente fase viene dedotta tale nuova eccezione, in modo, come detto, del tutto tardivo.
2.4. Il terzo e quarto motivo di reclamo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono anch'essi infondati.
Il tribunale non è incorso in un errore di valutazione del titolo posseduto dal avuto riguardo al fabbisogno indicato dall'azienda nel corso Pt_1
della procedura collettiva, e tenuto conto delle declaratorie indicate dall'allegato 11 al CCNL per la Formazione professionale.
Detto allegato, al punto 3.5., definisce “responsabile del processo” colui che: “garantisce il presidio generale delle azioni previste, in uno o più processi, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, economiche e logistiche coinvolte nei progetti assegnati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'ente. Presidia, su delega dell'Ente
e nel rispetto dell'organizzazione interna, uno o più processi riguardanti le aree di: promozione;
orientamento; progettazione e sviluppo;
erogazione; valutazione. Sviluppa, cura e gestisce i contatti col territorio di riferimento. Il Responsabile dei processi mantiene i contatti col territorio e il costante contatto con la direzione;
rappresenta l'ente nei contatti coi committenti o enti coinvolti;
coordina gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
assicura il proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'Ente e/o con altre iniziative concordate con l'Ente”.
Al punto 3.5.2, l'allegato 11 al CCNL individua invece il responsabile del processo munito di esperienza specifica in coordinamento dei progetti, quale figura che svolge le seguenti attività: “
3.5.2. Presidia la funzione di erogazione e provvede: – alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione dei progetti assegnati, all'iter procedurale necessario per
l'avvio del progetto;
– alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti;
– alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la
Direzione incarica per la realizzazione del progetto;
– alla realizzazione delle azioni di progetto;
– al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento coordinandosi con la direzione;
– al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in itinere;
– alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del progetto…”
È pacifico, in quanto non è mai stato oggetto di contestazione da parte del reclamante, che sia stato inserito in graduatoria (cfr. Pt_1
comunicazione di licenziamento già citata), quale responsabile dei processi senza alcun riferimento alle mansioni delineate dal punto 3.5.2 dell'allegato
11 del CCNL. Il Tribunale ha correttamente osservato che nessun errore vi è stato nella valutazione del titolo posseduto dal reclamante in quanto lo stesso non ha provato, come era invece suo onere, di avere svolto le mansioni di
“responsabile di processo- progettista- 3.5.2” connotate, per come richiesto nell'ambito della procedura di licenziamento, da “esperienza pratica con prevalenza da almeno un biennio in coordinamento dei progetti”.
Al riguardo va confermato che la documentazione prodotta dal reclamante in primo grado- consistente in un ordine di servizio datato 2.2.2012, attestante che è stato coordinatore nel 2012 per 290 ore, nonché Pt_1
in una lettera di conferimento del 2.1.2014 dell'incarico di tutor nell'ambito del progetto 2011-COF-703 (cfr. doc. n.8 e 9 allegati all'opposizione di primo grado), - non è sufficiente a dimostrare che le funzioni di progettista siano state svolte dal con continuità e con prevalenza rispetto alle Pt_1
altre disimpegnate dal lavoratore da almeno un biennio.
Ritiene il collegio che con la locuzione “da almeno un biennio” deve intendersi il biennio antecedente l'avvio della procedura collettiva e non, come sostenuto dal reclamante, che le mansioni siano state in genere svolte nel passato.
Come correttamente evidenziato dalla associazione reclamata, il Pt_1
ad eccezione dei due sopra indicati episodi, che riguardano esperienze di coordinamento di progetti non continuative e comunque risalenti nel tempo, ha sempre svolto attività di responsabile dei processi tout court, assimilabili a quelle indicate al punto 3.5.4 del già citato Allegato 11 al CCNL.
Da tanto consegue l'infondatezza anche della ulteriore doglianza relativa all'inserimento di altri lavoratori, in particolare di , nella CP_2
graduatoria dell'area “erogazione” (anziché in quella “direzione” di provenienza del predetto lavoratore). Come emerge dalla documentazione in atti (cfr. documento n.16 della produzione dell'associazione reclamata) risulta che il predetto ha CP_2
svolto nel 2014 e nel 2015 in modo prevalente e continuativo –a differenza del reclamante - attività di coordinatore progetti, cosicchè risulta corretto che lo stesso, in quanto in possesso delle mansioni specifiche, sia stato mantenuto in servizio, dovendosi escludere qualsiasi disparità di trattamento o violazione della procedura .
Le deduzioni difensive relative all'inserimento in graduatoria dei lavoratori
Tribunale e sono invece, come già evidenziato dal primo Parte_2
giudice, inconducenti, in quanto i predetti lavoratori sono stati licenziati.
2.5. L'ultimo motivo di reclamo è inammissibile, non confrontandosi detta censura con la sentenza impugnata, che ha messo in rilievo che le modifiche agli elenchi dei lavoratori apportate nel corso della procedura di licenziamento collettivo non hanno determinato alcun vulnus della posizione del lavoratore.
Peraltro, il nell'atto di reclamo non ha neppure allegato l'effettivo Pt_1
pregiudizio subito, né ha fornito elementi in contrasto con quanto dedotto dalla reclamata circa l'avvenuto rispetto del numero complessivo di esuberi. Sul punto va pertanto confermata la sentenza gravata laddove ha evidenziato, richiamando l'ordinanza sommaria, che è “…generica la doglianza del ricorrente in ordine alla riduzione del numero di lavoratori ricompresi nell'area “Responsabile di processo” e nella migrazione di lavoratori verso l'area “Formazione” che avrebbe facilitato la conservazione del posto a tali lavoratori, non emergendo in modo specifico un nesso di causalità diretta del predetto dedotto comportamento rispetto al licenziamento. Pertanto, la richiesta di ordinare alla la CP_1
produzione in giudizio dell'elenco nominativo del personale con il relativo punteggio in graduatoria al fine di ricostruire i dipendenti che sono passati dal profilo “responsabile dei processi” al profilo “formatori” e verificare la corretta consistenza numerica della categoria di appartenenza del
non è stata accolta in quanto non conducente ed esplorativa. Pt_1
3. In definitiva, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo, condanna a pagare in favore della parte reclamata le Parte_1
spese processuali della presente fase che liquida in € 4.996,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA se dovute.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi