Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2643/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dagli avvocati Piergiorgio Finocchiaro e Rosario Giovanni Pellegrino;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Silvana
Dolei;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
-Resistenti-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9011198464, notificata il 13.02.2024, inerente al presunto omesso versamento di contributi I.V.S. per l'anno d'imposta dal
1
29320080162492075503 e n. 29320090030428018503 per un complessivo importo di €
29.204,45.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che il non aver mai il contribuente ricevuto la rituale notifica degli atti prodromici ha comportato la nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso nonché la conseguente nullità e/o inesistenza degli atti successivi;
di non essere in grado di verificare se il ruolo, dal quale scaturisce l'atto di riscossione sia stato sottoscritto ovvero che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, quindi da un soggetto che ha una rappresentanza sostanziale dell'ente impositore ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli;
l'omessa e/o l'invalida sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato e si chiede che in mancanza di ciò il Giudice dichiari l'illegittimità dell'atto impugnato;
la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per le violazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente ricorso;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle, e per l'effetto, accertare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità delle di cui alle prodromiche cartelle di pagamento n. 293
2008 0100279426505 – n. 293 2008 0162492075503 – n. 293 2009 0030428018503 e dell'avviso d'intimazione n. 293 2024 9011198464/000, conseguentemente, annullare gli atti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. ; - Parte_1
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per duplicazione del credito in quanto le cartelle sottese sono riferite ai medesimi contributi sanzioni ed interessi per le medesime annualità e per l'effetto annullare l'atto opposto e tutti gli atti ad esso prodromici;
In ogni caso: - Annullare l'atto opposto e tutti gli atti ad esso prodromici.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_3 ricorso per tardività e deducendo la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e di tutti gli altri atti della procedura di riscossione.
L' , nel costituirsi in giudizio svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto e deduceva l'inammissibilità del
2 ricorso perché non tempestivo ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Agente della Riscossione.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel
3 termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma
4 del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n.
6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si
5 tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è
CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Preliminarmente osserva il decidente che avendo il ricorrente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di
6 pagamento impugnata, quindi anche quella successiva alla notifica delle cartelle, costituendo la predetta eccezione opposizione all'esecuzione e non essendo soggetta ad alcun termine di decadenza il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Orbene, in disparte di ogni considerazione in ordine alla ritualità o meno della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, si osserva che tra la data della notifica delle cartelle (21.11.2014) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata ad esse relativa, è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi negli stessi indicati.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di CP_2
pagamento n. 29320080100279426505 – n. 29320080162492075503 e n.
29320090030428018503 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta agli enti impositori.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata CP_ per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che la Suprema Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 3870 del 2024 nell'esaminare la problematica relativa alla legittimazione passiva in materia di opposizione all'esecuzione mediante ruolo ha così come di seguito argomentato: “Tanto premesso, va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602,
7 la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
3. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere, infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore
(si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv.
642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv.
598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5,
Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010,
Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n.
14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv.
621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv.
626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477
8 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).”
Sulla base dell'argomentazione come sopra riportata la Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che si versi in fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che si tratti di esecuzione mediante ruolo per cui le spese di lite sostenute da parte opponente devono essere poste a carico dell'Agente della Riscossione in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza essendo la prescrizione maturata a cagione della sola sua inerzia ( Cass
2570 del 2017 e 7716 del 2022) e si liquidano come in dispositivo.
Spese compensate tra le altre parti.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento CP_2
n. 29320080100279426505 – n. 29320080162492075503 e n. 29320090030428018503, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente agli enti impositori per i ridetti crediti;
9 in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n.293 2024 CP_ 9011198464 impugnata per la parte relativa ai crediti dichiarati prescritti;
condanna l' Agente della Riscossione a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.918,00, di cui € 2.875,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Catania, 14 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
10