Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 2740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2740 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 12.7.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 4.3.2025 da:
SQ NN (CF/Piva [...]) domiciliato elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv. ZAMUNER GIOVANNA che lo rappresenta e difende con procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
AZ AR (CF/Piva [...])
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, in rito ed in merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo stante la sua invalidità e/o inefficacia
e/o nullità per i motivi tutti indicati in narrativa;
- dichiarare che AZ ON non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata e per
l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità e/o la nullità del precetto opposto mandando assolto l'attore opponente da qualsivoglia domanda contro lo stesso rivolta;
IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare AZ ON al pagamento dell'importo di € 1.200,01 a titolo di spese straordinarie (30%) sostenute dall'opponente in favore della figlia ER NE, dell'importo di € 3.060,49 per spese legali di cui al decreto del Tribunale di Messina n. cronol. 3307/2027 del 13.2.2017 – R.G. n. 701/2018 ed € 5.500,00 a titolo di mantenimento in favore di controparte e della figlia ER corrisposti successivamente all'emissione del decreto di cui sopra per un totale di € 9.760,50 ovvero quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
Con ogni altra provvidenza occorrenda.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre CPA come per legge di cui oltre alle successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 12.7.2024 SQ NN ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio AZ AR, formulando opposizione al precetto notificatogli in data 2.7.2024 da parte della odierna convenuta e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
NE LE ha contestato la richiesta di pagamento dell'importo di euro 21.880,98 di cui euro 21.200,00 quali arretrati per il mantenimento della convenuta AZ ON e della figlia ER NE ed euro 257,60 a titolo di rivalutazione Istat, poiché tale intimazione non avrebbe tenuto conto della decisione assunta dal Tribunale di Messina in data 13.2.2027 che ha revocato le disposizioni relative al mantenimento contenute nella sentenza di divorzio n. 2051/2012, invece azionata dalla convenuta.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione la convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Il giudice con provvedimento del 18.9.2024ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in data 4.3.2025, secondo quanto previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, cpc. L'opposizione nel merito è fondata.
È emerso documentalmente come le disposizioni contenute nella sentenza nr. 2051/2012, cui fa riferimento l'atto di precetto opposto, siano state integralmente superate dal provvedimento del Tribunale di Messina di modifica delle condizioni di divorzio n. cronol. 3307/2027 del
13.2.2017.
In particolare, mentre nella sentenza di divorzio era stato previsto a carico del sig. LE
NE l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie (nella misura di euro 100,00) e l'importo di euro 400,00 per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie documentate relative alla minore ER, con il decreto n. 3307/2017 nessun assegno divorzile è stato riconosciuto in capo alla sig.ra GR ON, obbligata, per contro, a corrispondere al sig.
NE il 30% delle spese straordinarie ed imprevedibili relative alla minore.
Nel decreto in esame, il trasferimento della minore presso il padre è stato disposto a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso (2017-2018) e, in ogni caso, secondo le disposizioni del Servizio Sociale e del Servizio di NPI del Comune di Messina.
Il venir meno dell'obbligo in capo al sig. NE di contribuire al mantenimento della figlia
è stato previsto a partire dall'effettivo trasferimento della minore presso il padre.
L'effettivo trasferimento della minore presso il padre è avvenuto a partire dal mese di novembre 2018. Si veda al riguardo la relazione del Dipartimento di salute mentale di dipendenze U.O.S.D. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza – Servizio Territoriale di
Legnano in data 15.7.2021, prodotta in atti.
Come si legge nell'atto di precetto, la sig.ra GR ON ha chiesto di corrisponderle il contributo al mantenimento per sé e per la figlia ER dal mese di aprile 2018 e sino al mese di giugno 2024.
Tuttavia, come sopra evidenziato la sentenza di divorzio è stata modificata e l'opponente non era più tenuto a corrispondere alla convenuta l'importo di euro 500,00 a decorrere dall'effettivo trasferimento della minore presso il padre avvenuto nel mese di novembre dell'anno 2018.
Quanto ai mesi da aprile 2018 a novembre 2018 l'opponente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto versamento dell'importo di euro 500,00 nel mese di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. 2018. L'opposizione proposta va pertanto accolta non essendo dovuto alcun importo a titolo di mantenimento dal sig. NE a favore della sig.ra ON a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e della figlia, stante la revoca dell'obbligo originariamente previsto in capo al sig. NE con decorrenza novembre 2018 e l'intervenuto pagamento delle mensilità da aprile ad ottobre 2018.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'attore, documentazione prodotta dal sig.
NE (cfr. in particolare i documenti da 5 a 11) comprova l'avvenuto esborso dell'importo complessivo di euro 4.006,70 per spese mediche e scolastiche relative alla figlia
ER NE. indicato
La convenuta è tenuta a contribuire nella misura del 30% come nel decreto del Tribunale di
Messina nr. 3307/2017 e quindi per euro 1.200,01.
La domanda riconvenzionale va pertanto accolta limitatamente all'importo di euro 1.200,01 che la sig.ra ON è tenuta a corrispondere alla controparte.
Non deve per contro essere restituito all'opponente l'importo di euro 5.500,00 poiché nel decreto del Tribunale di Messina del 2017 si specifica che il sig. NE è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia sino all'effettivo trasferimento della stessa presso l'abitazione paterna, trasferimento, come sopra visto, databile nel mese di novembre 2018.
Alla soccombenza segue per legge la condanna della sig.ra AZ ON alla refusione delle spese di causa, che si liquidano – tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014 trattandosi di causa documentale - in complessive €.
2.540,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali oltre oneri di legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da NE LE e nel contraddittorio delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione formulata da NE LE e per l'effetto
DICHIARA l'inesistenza del diritto della sig.ra GR ON a procedere in via esecutiva sulla base del precetto notificato in data 2.7.2024.
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da NE LE limitatamente all'importo di euro 1.200,01 e per l'effetto condanna la sig.ra AZ ON a corrispondere al sig. NE LE l'importo di euro 1.200,01 corrispondente al 30% delle spese straordinarie sostenute dall'attore a favore della figlia ER NE.
CONDANNA AZ ON a rifondere a NE LE le spese di lite liquidate in euro 2.540,00 a titolo di compenso, euro 265,00 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali oltre oneri di legge.
Busto Arsizio, il 11.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Ballarini