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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1951/2021 R.G. promossa da
Parte_1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ottaviano Pt_2 P.IVA_1
Augusto sito in Messina, Via dei Mille n. 243, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO LIO per procura in atti, attore, contro
(c.f. C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. NINO MUNAFO' che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 giugno 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di Parte_3
essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nelle aree sottostanti il Viadotto Acquacalda 1 censito in catasto al Foglio 8, Porzioni Particelle 71 – 1553
– 816 - 652 e situato lungo la linea ferroviaria Palermo Messina in corrispondenza dei Km
185+750/186+20 (cfr. all. 2) - conveniva in giudizio ed esponeva: che la Controparte_1
Polizia di Stato, Compartimento Polfer per la Sicilia – Sede di Palermo, con comunicazione del
27.02.2007, aveva dichiarato di aver accertato durante il sopralluogo del 18.01.2007 che il terreno sito a Barcellona Pozzo di Gotto, nell'area sottostante il Viadotto Acquacalda 1, con particolare riferimento alle arcate n. 9, 10, 11 e 12, corrispondenti al terreno censito al Catasto al Foglio 8, Porzioni Particelle 71 – 1553 – 816 - 652, risultava essere stato recintato ed occupato dal convenuto, il quale lo aveva adibita a parcheggio auto con Controparte_1
presenza di alberi di pino e costruzioni di baracche in materiale metallico (cfr. all.3); che in data Parte 24.07.2007 in persona del procuratore institore, , aveva confermato Parte_4
e ratificato atto di querela nei confronti di una serie di soggetti occupanti le aree sottostanti il
Viadotto Acquacalda 1, tra i quali che con sentenza n. 94/2011 il Giudice Controparte_1
di Pace Penale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato colpevole Controparte_1
del reato di cui all'art. 633 c.p. in quanto aveva invaso arbitrariamente, al fine di occuparli, i Parte suddetti terreni di proprietà di e, per l'effetto, lo aveva condannato al pagamento della pena di € 200,00 oltre al pagamento delle spese processuali;
che, in data 05.02.2019, era stato eseguito un nuovo sopralluogo all'esito del quale era stato accertato che il continuava ad CP_1
occupare abusivamente il terreno di proprietà di Pt_2
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito Parte trascritte: “a) accertare e dichiarare che proprietaria del terreno sito nel Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto, aree sottostanti il Viadotto Acquacalda 1, con particolare riferimento alle arcate n. 9, 10, 11 e 12, censito in catasto al Foglio 8, Porzioni Particelle 71 – 1553 – 816 – 652 e situato lungo la linea ferroviaria
Palermo Messina in corrispondenza dei Km 185+750/186+20 e, per l'effetto, ordinare al Sig. CP_1
Parte
ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dell'immobile; b) ritenere e dichiarare che ha
[...]
diritto al risarcimento del danno da indebita occupazione e conseguentemente condannare, a tale titolo, il Sig. Parte a corrispondere a l'importo di € 859,04, per occupazione abusiva dal 18.01.2007 al Controparte_1
30.09.2021, oltre i successivi danni maturati e maturandi dal 01.10.2021 al rilascio;
c) accertare l'illecita Parte realizzazione di costruzioni abusive sul terreno di proprietà di da parte del Sig. e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultimo alla demolizione di tali opere, a propria cura e spese, ed al ripristino dello stato dei luoghi allo stato anteriore alla procurata lesione ovvero condannare il Sig. al pagamento Controparte_1
dell'importo che risulterà dovuto sulla base della CTU per il ripristino dello stato dei luoghi allo stato anteriore alla procurata lesione. d) condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
presente giudizio”.
Nella resistenza di – costituitosi in giudizio l'8 giugno 2022 - la Controparte_1
domanda è parzialmente fondata. parzialmente fondata.
Va, in via preliminare, dato atto che con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1) c.p.c. parte attrice ha “precisato la domanda in ordine al calcolo ed alla quantificazione del risarcimento del danno da Parte indebita occupazione” chiedendo di “b) ritenere e dichiarare che ha diritto al risarcimento del danno da indebita occupazione e conseguentemente condannare, a tale titolo, il Sig. a corrispondere a Controparte_1
Parte l'importo di € 22.767,68, per occupazione abusiva dal 18.01.2007 al 18.07.2022, oltre i successivi danni maturati e maturandi dal 19.07.2022 al rilascio”.
Secondo il convenuto siffatta domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
L'eccezione del convenuto è infondata.
Ciò in quanto “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. ex multis Cass. n. 30455/2023).
Fatta tale premessa si osserva che parte attrice, dopo avere documentato la titolarità dei beni di causa (cfr. all. 2 contenente visura immobiliare) - che comunque appare pacifica - ha depositato la sentenza del Giudice di Pace n.94/2011 con la quale il è stato CP_1
condannato per il reato di cui all'art. 633 c.p. ed il verbale di sopralluogo del 5 febbraio 2019 dal quale genericamente emerge che “non si rilevano sostanziali variazioni rispetto agli accertamenti effettuati
a gennaio 2007”.
Ciò posto, innanzi alla specifica contestazione del convenuto in ordine alla persistente occupazione del terreno anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace n. 94/2011,
[...]
non ha dimostrato – come era suo onere – che il abbia continuato ad Parte_1 CP_2
occupare il terreno per cui è causa.
Né, del resto, può trarsi alcun elemento positivo di convincimento dal verbale redatto Part unilateralmente da che – come sopra detto – appare del tutto generico.
Ed ancora, si osserva che dalla c.t.u. in atti non è emersa alcuna riconducibilità dell'occupazione all'attività del convenuto.
A fronte di tali lacune probatorie, pertanto, l'unica circostanza dimostrata è l'avvenuta occupazione del terreno da parte del nell'ambito del periodo temporale che ha formato oggetto di CP_1
disamina con sentenza del Giudice di Pace n.94/2011, ovvero dal 18 gennaio 2007 e sino al 16 dicembre 2011 che è la data di rilascio riconosciuta dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.2) c.p.c.
È dunque in relazione al periodo 18 gennaio 2007-16 dicembre 2011 che deve essere riconosciuta a parte attrice il risarcimento dei danni per illegittima occupazione.
Come è noto, infatti, in ordine alla domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nel dirimere il contrasto insorto in ordine ai presupposti legittimanti la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'occupante sine titulo
– con la sentenza n. 33645/2022 hanno chiarito che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Ne discende che il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
Alla luce di siffatti principi è stato dato incarico al c.t.u. di calcolare l'indennità di occupazione.
Il c.t.u. con accertamento immune da censure perché logicamente ed adeguatamente motivato ha quantificato la somma spettante a parte attrice in:
- € 76,66 mensile per le campate 9, 10, 11 e 12;
- € 39,34 mensile per la fascia laterale.
Ne discende che, in relazione al periodo 18 gennaio 2007 – 16 dicembre 2011, come sopra individuato, deve essere riconosciuto a parte attrice un risarcimento pari ad € 4.522,94 per le campate 9, 10, 11 e 12, ed € 2.321,06 per la fascia laterale.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento di complessivi € 6.844,00, il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La domanda di riduzione in pristino dei luoghi va, invece, rigettata in assenza di prova della realizzazione, da parte dell'attore, di manufatti peraltro neanche individuati e/o descritti nell'atto di citazione ma solo indicati dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali e rispetto ai quali non è possibile stabilirne la collocazione temporale e dunque l'ascrivibilità al convenuto. Le spese del giudizio alla luce del limitato accoglimento della domanda devono essere compensate per
2/3 con condanna del restante terzo a carico del convenuto e liquidate tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda di rilascio dell'immobile; condanna il convenuto al risarcimento del danno, pari ad € 6.844,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di rimessione in pristino;
compensa 2/3 delle spese del giudizio e condanna il convenuto al pagamento di 1/3 delle spese, liquidate in € 176,16 per spese ed € 1.692,33 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/06/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza