CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 9 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 4266/2019 resa dal Tribunale di Bari il 15/11/2019, non notificata, avente ad oggetto: accertamento della nullità, annullabilità o risoluzione di contratto di compravendita di strumenti finanziari, restituzione somme e risarcimento danni tra
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grattagliano, per mandato Parte_1 in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Monopoli (BA)
=Appellante= e
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Arcucci, Marco Tridici e Fabrizio Panza, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in CP_1
=Appellata=
All'udienza collegiale del 24 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con la sentenza impugnata numero n. 4266/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte con atto di citazione notificato il 03.01.2017 da nei confronti della Parte_1 [...]
[.. (in seguito, per brevità, anche solo e/o Controparte_2 CP_1 Contr
“ ”) volte a conseguire la declaratoria di nullità, annullamento e/o risoluzione delle operazioni di investimento effettuate per suo conto dalla convenuta nel corso CP_1 degli anni 2006/2014, aventi ad oggetto obbligazioni ed azioni della stessa per CP_1 un importo di € 351.896,31, nonché la condanna della stessa alla restituzione del suddetto importo maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascuna operazione al soddisfo, ed al risarcimento dei danni non patrimoniali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso la sentenza , con atto di citazione notificato in data Parte_1
03.01.2020, ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime cure.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo dell'impugnata sentenza che aveva disatteso l'azione di annullamento del primo contratto quadro e dei contratti che di esso costituivano esecuzione, proposta in via gradata rispetto a quella di nullità, in quanto formulata in maniera estremamente generica e senza alcun supporto probatorio circa il dolo asseritamente perpetuato in suo danno dalla convenuta. Assume, al riguardo, che, sia nell'atto di citazione sia nei documenti di parte versati in atti la questione era stata diffusamente trattata, per cui l'onere di allegazione era stato certamente adempiuto. Il Tribunale, peraltro, nemmeno aveva considerato che l'onus probandi incombeva, nella specie, sulla banca convenuta e che le deposizioni rese dai testi escussi erano chiaramente inattendibili.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del D.Lvo 58 del 1998, art. 21, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 5 e art. 23 del medesimo decreto, nonché degli artt. 26 e 29 del Regolamento n. 11522/1998, come specificati CP_4 dagli 28, 29, 60, e 61 dello stesso regolamento e nella comunicazione del CP_4
02.03.2009. La pronuncia di prime cure, a parere dell'appellante, aveva totalmente ignorato le disposizioni normative di cui innanzi allorché aveva escluso, con riferimento alla domanda di nullità originariamente proposta, che la violazione delle regole di condotta di cui al Reg. Att. n. 11522/98 potesse comportare la nullità, ai sensi dell'art. CP_4
1418 c.c., del c.d. contratto quadro o dei singoli contratti di negoziazione titoli stipulati in base ad esso. Esso appellante, aveva invece denunciato la mancata ottemperanza degli obblighi informativi carico della convenuta la quale non aveva fornito alcun elemento utile per la valutazione dei rischi attesa la compravendita di titoli, operata in conflitto di interessi, senza autorizzazione, in presenza di un contratto quadro lontano nel tempo, senza alcuna profilatura di rischio. Il Tribunale, pertanto, in ragione delle suddette omissioni, avrebbe dovuto quanto meno dichiarare la risoluzione dei contratti inerenti ai singoli investimenti.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, deducendo la violazione degli obblighi di diligenza nel rapporto contrattuale banca - cliente nonché la violazione
2 degli artt. 1218, 1337, 1375 e 20143 c.c., assume che il Tribunale erroneamente aveva escluso che la banca avesse violato i canoni di correttezza e buona fede non avendo fornito al cliente adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé che quanto alla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. La violazione di detti obblighi avrebbe imposto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Con il quarto motivo di gravame, si deduce nuovamente la violazione degli artt. 1 e 21 del D.Lvo 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento n. CP_4
11522/1998 in relazione alla mancata adeguatezza appropriatezza delle operazioni di investimento dedotte in giudizio. Su tale aspetto nulla aveva disposto la sentenza impugnata, laddove, se adeguatamente considerato, tenuto conto del bassissimo grado di istruzione dell'appellante e delle ulteriori circostanze addotte nel corso del giudizio, avrebbe dovuto certamente riscontrare la violazione delle norme indicate nell'epigrafe del motivo e per l'effetto dichiarare, come da consolidata giurisprudenza, la risoluzione delle singole operazioni di investimento.
Sulla scorta degli esposti motivi di grame, l'appellante, auspicandone l'accoglimento, ha chiesto la condanna della alla restituzione del controvalore CP_1 dei titoli negoziati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ha altresì proposto istanza di inibitoria sul punto relativo alle spese di giudizio liquidate a suo carico, ma la stessa non è stata riproposta all'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituita la appellata, la quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.. Nel merito ne ha contestato estensivamente la fondatezza, riproponendo altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di accertamento della nullità dei contratti quadro e di quella di risoluzione dei singoli contratti di investimento configurandosi l'asserita responsabilità della per violazione degli obblighi CP_1 informativi come responsabilità precontrattuale. In via gradata, con riferimento ai danni asseritamente subiti dall'appellante, ha pure riproposto l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nonché quella volta alla decurtazione, dalle somme in ipotesi riconosciute a titolo di risarcimento danni, degli importi corrisposti all'appellante a titolo di dividendi (€ 8.760,71) e cedole (€ 12.254,50).
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 24 marzo 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, osserva la Corte che, superata dalla raggiunta fase decisoria la necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (cfr., Cass. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422) non si ravvisano gli estremi della denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. nell'ottica di una lettura non formalistica della norma
3 avallata dalla Suprema Corte (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 25 maggio 2017 n. 13151 e Cass. civ., S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), avendo gli appellanti specificamente indicato le parti della sentenza impugnata ritenute meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
Ciò posto, ritiene la Corte che il primo motivo di gravame debba essere disatteso.
Con esso si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per aver disatteso la domanda di annullamento del primo contratto quadro (stipulato nel 1997) e dei contratti che di esso costituivano esecuzione. la Corte, tuttavia, condivide pienamente la statuizione sul punto del Giudice di prime cure che ha reputato la stessa generica e senza alcun supporto probatorio circa il dolo asseritamente perpetuato in danno dell'appellante.
Invero, si rileva dall'atto introduttivo del giudizio che l'odierno attore, a supporto di detta domanda, si è limitato ad asserire la mancata sottoscrizione di un contratto quadro in data antecedente al 2012, laddove la ha esibito quello da lui sottoscritto già CP_1 nel 1997, e che egli, nel periodo precedente quella data, sarebbe stato indotto ad effettuare i singoli investimenti per effetto delle rassicurazioni fornitegli dal direttore e da un dipendente della filiale (quella di Monopoli) presso la quale aveva in CP_1 essere, sin dagli anni novanta, un rapporto di conto corrente. Tuttavia, a parte la considerazione che una siffatta allegazione non è di per sé sola idonea a configurare il lamentato vizio del consenso, va altresì rilevato che essa nemmeno ha avuto il conforto delle espletate prove testimoniali, avendo i testi escussi negato che vi fossero stati atteggiamenti persuasivi da parte dei dipendenti della banca volti ad indurre l'appellante all'acquisto dei titoli.
Gli ulteriori motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, meritano invece parziale accoglimento per le ragioni si seguito specificate.
I)-Innanzitutto, va confermata la statuizione di prime cure che ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti quadro e dei singoli contratti di investimento dedotti in giudizio, pure riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello. Va ribadito, sul punto, che, per pacifica giurisprudenza, detta nullità, in mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate, seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto come fonte di responsabilità. Conseguentemente, nei contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario possono dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni siano avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”) e possono invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto,
4 ove si sia trattato di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.
Invero, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art.1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (cfr., Cass. n.19024/05, la quale, in applicazione di siffatto principio, ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti, nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, dia luogo a nullità del negozio, dal momento che essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione d'investimento. Negli stessi termini: Cass., sez. un., n.26724/07, n.25222/10 e n.8462/14, nonché, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, Appello Bari: 13 marzo 2015, 22 novembre 2013, 12 novembre 2015 e 29 giugno 2016).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto inizialmente assunto dall'originario attore, la convenuta ha documentalmente provato i contratti intervenuti con il cliente e CP_1 la loro sottoscrizione da parte dello stesso. E' stato, infatti, prodotto oltre al contratto quadro del 2012, anche il contratto quadro stipulato il 22 ottobre 1997 dal quale si evince che il contenuto minimo è garantito dalle clausole relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento e alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari nonché dall'estratto del regolamento dei servizi e dal prospetto delle commissioni, oneri e spese relative al suddetto contratto e infine, da un foglio illustrativo analitico contenente i dettagli del servizio titoli e delle relative operazioni. Parimenti dicasi per gli addebiti per acquisto di titoli, asseritamente senza contratto, avvenuti negli anni 2006-2009, essendo stati prodotti gli ordini di investimento sottoscritti dal per obbligazioni BPB2003-2009 TV -successivamente vendute, Pt_1 con accreditamento del corrispettivo sul conto corrente dell'odierno appellante- e per le obbligazioni BPB 2001-2011 TV, anch'esse poi rivendute tra il 2008 e il 2009.
Sicché, in definitiva, essendo stata provata l'avvenuta sottoscrizione dei contratti quadro intervenuti tra le parti come pure degli ordini di acquisto dedotti in giudizio, deve escludersi la nullità degli stessi, salvo a verificare, riguardo alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”, eventuali responsabilità, tali da comportarne l'eventuale risoluzione, rivenienti dalla violazione dai doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario.
II)-Le censure di parte appellante riferite a tale ultimo profilo colgono nel segno salvo che per i contratti di investimento aventi ad oggetto le obbligazioni BPB 2003-2009
5 TV e le obbligazioni BPB 2001-2011 TV, atteso che, come documentato dall'appellata e non contestato dall'appellante, detti titoli sono stati acquistati tra il 2006 ed il 2009 (per un importo complessivo di € 60.287,61) e successivamente rivenduti con accredito del relativo corrispettivo sul conto corrente dell'originario attore.
L'appellante, a tacer d'altro, non ha dedotto di aver subito danni dall'esecuzione di detti contratti per cui deve escludersi che egli abbia interesse a conseguirne la risoluzione la cui declaratoria imporrebbe la restituzione del controvalore dei titoli in parola, nella specie già avvenuta con la vendita degli stessi e l'accredito del relativo corrispettivo.
III)-Riguardo agli ulteriori ordini di acquisto dedotti nell'atto introduttivo del Contr giudizio, aventi ad oggetto titoli azionari della stessa , premesso che non è in contestazione il loro acquisto per il tramite della banca convenuta, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, devono ritenersi sussistenti i presupposti per accertarne e dichiararne la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario agli obblighi imposti dalla normativa di settore. Contr Trattasi, nello specifico, delle seguenti azioni acquistate dal nelle seguenti Pt_1 date: (a)-il 09.12.2007 -previa “domanda di sottoscrizione di azioni” del 21.9.2007 e di
“adesione all'offerta in opzione agli azionisti”, per un controvalore di € 83.273,90; (b)-il 14.10.2009 per un controvalore di € 40.003,80; (c)-il 24.6.2010 per un controvalore di € 13.507,80; (d)-il 7.11.2011per un controvalore di € 14.993,00; (e)-il 28.2.2013 per un controvalore di € 41.296,00; (f)-il 29.11.2014 per un controvalore di € 43.667,05;
In merito a dette operazioni, ha rilevato il Tribunale che il cliente in occasione del primo contratto quadro del 1997 non aveva ritenuto di fornire informazioni in merito alla propria situazione finanziaria, ricevendo, comunque, in occasione degli investimenti, i documenti sui rischi generali da lui sottoscritti per presa visione. I testimoni della convenuta, inoltre, avevano dichiarato l'assenza di qualsivoglia intento di indurre l'attore a eseguire operazioni in proprio favore a danno del cliente. L'attore, peraltro, aveva effettuato in passato investimenti su azioni o fondi azionari, aveva autorizzato con contratto quadro del 2012 operazioni di breve, medio e lungo periodo, nonché le operazioni con le quali superava il proprio livello di concentrazione ed aveva altresì compilato idoneo e conferente questionario MIFID. In presenza di tali circostanze, la aveva dedotto un profilo di rischio del cliente “Medio” e in CP_1 occasione degli ordini di acquisto aveva fornito al cliente i relativi prospetti informativi Contr nei quali si dava atto che i titoli della non erano quotati sui mercati regolamentati con relativo rischio di liquidità e ciononostante il cliente aveva autorizzato le relative operazioni di investimento. Andava inoltre considerato che l'acquisto progressivo e Contr graduale delle azioni nel corso del tempo, confermava l'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente.
6 In definitiva, secondo il Giudice di prime cure, l'avvenuta sottoscrizione dei contratti quadro del 1997 e del 2012 unitamente ai relativi prospetti informativi oltre che dei singoli ordini di acquisto e dei relativi documenti sui rischi generali dell'investimento unitamente alle risultanze della prova testimoniale (che aveva escluso l'induzione del cliente a sottoscrivere quegli ordini a vantaggio della ed in suo danno) alla CP_1 circostanza che già in precedenza il aveva effettuato investimenti su azioni o Pt_1 fondi azionari, escludevano che la avesse violato gli obblighi di cui agli artt. 26, CP_1
27, 28, 29, 30 del Reg. , per cui andava rigettata sia la domanda di risoluzione CP_4 dei contratti quadro che e degli ordini di acquisto che di esso costituivano esecuzione.
Ciò posto, la Corte, pur condividendo l'assunto del primo Giudice circa l'assenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione dei contratti quadro intervenuti inter partes, in quanto sottoscritti dal cliente ed accompagnati, quanto a quello del 2012, anche dalla sottoscrizione del questionario MIFID, è tuttavia dell'avviso che, quanto alle singole Contr operazioni di investimento in azioni , come innanzi indicate, l'appellata non abbia osservato gli obblighi imposti dal D.Lvo 58 del 1998 (TUF) e dai Reg. n. CP_4
11522/1998 e n. 16190/2007, non essendo a tal fine sufficienti ad escluderne la violazione la documentazione versata in atti.
In merito agli specifici obblighi informativi imposti agli intermediari finanziari, è opportuno ricordare che le operazioni di acquisto dei titoli in contestazione si sono svolte nel periodo dal 2007/2014, per cui la disciplina normativa applicabile è costituita dal D.Lvo. n. 58/98 e dal relativo regolamento di attuazione n. 11522/98, sostituito dal Reg. n. 16190/07 a far data dall'1.11.2007. CP_4
In particolare, per quanto di rilievo, il D.Lvo n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede, al comma 1, lett. b), che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati. L'art. 28 del Regolamento n. 11522 del 1998 (ripreso dagli CP_4 artt. 27, 28, 31, 39 e 40 del Reg. n. 16190/07) nel definire ulteriormente il contenuto di tale obbligo, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Dall'esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario. In primo luogo, le norme evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione. Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore
7 un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. 17340/08, 22147/10), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. 4727/18; 16861/17; 8089/16; 2535/16; 1376/16). Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/17).
In definitiva, l'investitore deve ricevere “una vera informazione”, e perché ciò avvenga è necessario che gli intermediari forniscano ai clienti -per usare la chiara formula adottata dal regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27, "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole", dovendo peraltro escludersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento proposto e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). L'obbligo in parola permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. n. 9018/2020).
Le richiamate regole comportamentali, impongono agli intermediari finanziari un costante obbligo di informazione non solo prima ed in occasione della stipula del contratto “quadro” -di gestione e consulenza in materia di investimento- ma anche prima di ciascuna operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. La loro violazione anche con riferimento al singolo negozio o ordine di investimento, che quindi segua il contratto quadro, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale -e non precontrattuale- e costituisce grave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto stesso (cfr., Cass. 09.08.2016 n. 16820 e, tra le ultime, Cass. 16/11/2018, n. 29607 e Cass. 01/09/2023, n. 25635).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dai reg. Consob n. 11522/1998 e 16190/2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso 8 scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di obblighi il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Pertanto, è necessario il riscontro del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di avere agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23 settembre 2016, n. 18702) e, dunque, di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla tipologia del prodotto o servizio offerto, ricorrendo un inadempimento fonte di risarcimento ogni qualvolta tali obblighi siano stati omessi (Cass. 19891/22).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguita, tra le tante, da Cass. 826/15; 10111/18; 15328/18).
Orbene, a tali principi non si è attenuto il Tribunale, avendo erroneamente ritenuto acquisita la prova dell'adempimento, da parte dell'appellata, degli obblighi informativi posti a suo carico, facendo leva, per un verso, sulla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ivi compresa quella inerente al conflitto di interesse, e, per altro verso, sul rifiuto da parte dell'investitore di fornire, relativamente al contratto quadro del 1997, informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e sulla propensione ai rischi.
È incontestato che i titoli in contestazione sono azioni emesse dalla stessa CP_1 appellata. Essi, pertanto, hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministratiti deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. La particolare rischiosità di tali azioni è evidenziata nella circolare n. 9019104 del 2007 che, nel dettare gli obblighi di comportamento CP_4
a carico degli intermediari finanziari, e quelli specifici di informazione, evidenzia come una delle peculiarità negativa delle azioni illiquide, in relazione alla possibilità di smobilizzo e disinvestimento, sia quella che, di norma, vede come possibile acquirente lo stesso emittente o società facenti capo al medesimo gruppo. Ciò rende ancora più 9 rischioso l'investimento in azioni illiquide attesa la sostanziale riduzione della platea dei soggetti potenzialmente interessati ai successivi acquisti, e la conseguente riduzione delle possibilità di smobilizzo dei titoli in questione.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'originario attore ha lamentato, tra l'altro, l'inadempimento della convenuta, che ha agito come diretto collocatore dei CP_1 propri titoli, rispetto all'obbligo di informare la cliente circa la peculiare rischiosità delle azioni in questione. Avendo l'attrice lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni emesse da era onere della stessa provare di Controparte_1 CP_1 aver fornito detta informazione, spiegando al cliente, in occasione di ogni operazione di investimento, che trattavasi di azioni altamente rischiose, per le capacità di recupero del capitale investito sia per la natura di titoli illiquidi, negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, e sia per la ridotta platea dei soggetti potenzialmente interessati al successivo acquisto. Ciò proprio al fine di garantire una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle richiamate norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario.
Tale onere di informativa specifica sulla rischiosità dei titoli negoziati non è stato assolto. Dalla documentazione versata in atti risulta che il in data 24.09.2007 Pt_1 presentò domanda di ammissione a socio della BPPB, impegnandosi ad acquistare n. 100 azioni al prezzo di € 915,00, sottoscrivendo, al contempo, il modulo che autorizzava l'operazione sebbene in conflitto di interesse. Non è stato dedotto né documentato il numero delle azioni acquistate all'esito della domanda né è stato prodotta l'informativa sulla natura del titolo e sulla sua rischiosità. Risulta comunque dalla scheda di adesione all'offerta di opzione del 06.12.2007 che le azioni possedute dal a quella data erano 100 per cui gli competeva un diritto di opzione per n. Pt_1
43 azioni. Egli, inoltre, con la stessa scheda dichiarò di esercitare il diritto di prelazione sul deliberato aumento del capitale sociale, per n. 12.500 azioni. Anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, l'appellante sottoscrisse il modulo con cui autorizzava l'operazione sebbene in conflitto di interesse. La scheda di adesione riportava altresì la dichiarazione dell'investitore di aver preso visione del prospetto informativo con particolare riferimento al capitolo “fattori di Rischio” ma tale prospetto informativo non è stato prodotto agli atti di causa, per cui non è dato sapere quali informazioni esso contenesse. Contr In data 14.10.2009 il richiese ulteriori 4.372 azioni della . Anche riguardo Pt_1
a detta operazione non è stato prodotto alcun prospetto informativo sebbene l'ordine di acquisto ne riportasse la presa visione. Hanno fatto seguito, con le stesse modalità, gli ordini di acquisto del 17.05.2010 (avente ad oggetto 1.437 azioni) e del 31.12.2010 (avente ad oggetto n.
1.595 azioni). Il 19.11.2012 fu sottoscritto tra la ed il un nuovo contratto quadro. CP_1 Pt_1
Contestualmente l'investitore sottoscrisse il documento relativo alla propria esperienza e conoscenza in materia finanziaria, nel quale dava atto della propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio.
10 Alla luce delle informazioni fornite era emerso, a parere della un profilo di CP_1 rischio medio ed una esperienza finanziaria medio - alta. Quindi, in data 4.01.2013 il aveva partecipato ad un ulteriore aumento di Pt_1 capitale sociale deliberato dalla sottoscrivendo ulteriori 2.860 azioni a titolo di CP_1 esercizio del diritto di opzione e 2.302 azioni a titolo di esercizio del diritto di prelazione. La richiesta di acquisto di nuove azioni era stata formulata sebbene la avesse segnalato il superamento del livello di concentrazione dei titoli acquistati CP_1 in relazione al profilo di rischio dell'investitore, il quale aveva comunque chiesto di darvi corso. Al contempo, lo stesso investitore aveva rilasciato la politicy di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza e la scheda relativa alle azioni e obbligazioni convertibili. Altre 5.678 azioni vennero acquistate dall'appellante in data 01.09.2014 in forza di conversione di obbligazioni convertibili già nella sua titolarità, mentre in data 29.11.2014 sottoscrisse l'adesione ad un ulteriore aumento di capitale sociale, acquistando altre 4.879 azioni. Ebbene, non risulta dagli atti richiamati nessuna specifica informazione sulla peculiarità del rischio connesso ai titoli azionari sottoscritti dall'appellante se non la generica possibilità di una perdita del loro valore di acquisto. Va soggiunto che ulteriore elemento di rischio, sul quale avrebbe dovuto espressamente fornirsi la preventiva informativa al cliente -a nulla rilevando, sotto tale profilo, la sua determinazione di dar corso agli investimenti successivi al 2012 nonostante il superamento del livello di concentrazione dei titoli emessi dallo stesso emittente in relazione al rilevato livello di rischio- è costituito dal continuo ricorso alla emissione di nuove azioni in un lasso temporale limitato e con un esercizio in cui non sono stati neppure deliberati dividendi di utili agli azionisti. La continua emissione di nuove azioni denota un incessante fabbisogno di liquidità che l'appellata, evidentemente, non era in grado di reperire tra le proprie risorse economiche e che, per far fronte ad una situazione finanziaria deteriorata, era obbligata a ricercare tra nuovi investitori. Il continuo ricorso al finanziamento di nuovi soci non ha, evidentemente, eliminato la situazione di deterioramento finanziario come si desume dal successivo notorio commissariamento dell'appellata. Anche lo specifico rischio connesso alla situazione finanziaria della emittente non risulta quindi comunicato all'appellante nonostante fosse esistente quanto meno a far data dal 2012 (attese le progressive delibere sociali di emissione di nuove azioni susseguitesi da tale anno in poi e che deve presumersi mirassero a porre una falla ad una situazione patrimoniale deteriorata manifestatasi sicuramente da data antecedente al 2012). Né l'obbligo informativo può ritenersi assolto con la mera consegna al cliente di un prospetto informativo generico e di circa quattrocento pagine, quale quello prodotto dalla convenuta a supporto degli ordini di acquisto del 2013 e 2014, connotato dall'uso di termini tecnici difficilmente comprensibili da un investitore privo di qualificate esperienze professionali nell'ambito dell'intermediazione mobiliare. Era, invece, necessario spiegare nel dettaglio, in occasione di ciascuna operazione di investimento, le peculiari caratteristiche di rischiosità innanzi evidenziate sia relative alla natura delle azioni e sia relative alla situazione patrimoniale dell'emittente. 11 Ulteriore aspetto di inadempimento, sotto il profilo dell'adeguatezza, va individuato nella circostanza che nell'ambito del servizio di consulenza, assunto dalla convenuta con il contratto quadro del 2012 prodotto in giudizio, non è stata considerata la propensione al rischio dell'originario attore, il quale, nella profilatura agli atti, aveva sì dichiarato di essere disposta ad acquistare titoli rischiosi, in grado di determinare una perdita, solo per una minima parte del capitale investito. Risulta, invece, che la gran parte degli impieghi operati dal , con l'intermediazione e la consulenza della Pt_1 convenuta, sono stati consentiti in azioni illiquide senza che sia stata segnalata dall'appellata all'investitore, nell'ambito del servizio di consulenza, la non adeguatezza dell'operazione in quanto quasi tutto il capitale investito riguardava titoli che potevano determinare la totale perdita del capitale stesso. Anche la mancata segnalazione della inadeguatezza dell'operazione rispetto alle propensioni di rischio costituisce violazione di un obbligo contrattuale dell'intermediario (in tal senso Cass. civ. n. 10832/2021).
Mancando la prova del regolare assolvimento del proprio onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla propensione al rischio dell'odierno appellante, la appellata va ritenuta CP_1 responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dai contratti quadro di intermediazione, sottoscritti dall'appellante e sorto nel momento stesso in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni innanzi richiamati.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi, come già innanzi ricordato, dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica la risoluzione dei contratti relativi a singoli ordini di acquisto per grave inadempimento dell'intermediario. Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento; scelta che, di norma, cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento relativi ad azioni emesse dall'appellata, per il controvalore pacificamente corrisposto di euro 236.741,55, conclusi con l'intermediazione della vanno, dunque, risolti per grave inadempimento della stessa Controparte_1
(art. 1453-1455 c. c. ).
Né può trovare accoglimento, riguardo alla domanda di risoluzione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, CP_1 il termine prescrizionale dell'azione volta al suo accertamento è quello ordinario decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c.. Il detto termine, pur a volerlo far decorrere dalla data in cui sono stati effettuati gli acquisti azionari contestati, non era ancora maturato alla data di proposizione della domanda atteso che il primo acquisto in azioni è avvenuto il 24.09.2007 laddove la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta il 03.01.2017.
Ne consegue l'obbligo della di restituire il prezzo di acquisto, pari ad euro CP_1
236.741,55 essendo divenuto oggettivamente indebito (art. 2033 c. c.) il relativo pagamento. Sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento delle somme 12 Contr versate per l'acquisto delle azioni, dovendo ritenersi la mala fede di del tutto consapevole che nelle operazioni per cui è causa stava violando gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico. Va, invece respinta la domanda di condanna dell'appellata al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è obbligazione di valuta (in tal senso Cass. n. 11041/1992) su cui, quindi, non matura alcuna rivalutazione monetaria ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio. Nemmeno può trovare accoglimento l'ulteriore domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali stante la sua genericità, non essendo stati peraltro allegati e provati gli specifici danni asseritamente subiti dall'appellante.
Proprio in ragione della riconosciuta mala fede della Banca nella mancata osservanza degli obblighi informativi a suo carico deve disattendersi anche la domanda da questa proposta volta ad accertare un concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c., nei cui confronti alcun addebito può essere mosso per quanto dallo stesso dichiarato all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti di investimento.
Merita invece accoglimento la domanda della stessa volta a conseguire la CP_1 compensazione delle somme da corrispondere all'appellante con i dividendi dallo stesso incassati nel tempo per i titoli azionari oggetto dei contratti di investimento dichiarati risolti. L'importo a tale titolo incontestatamente percepito dal è stato Pt_1 di € 8.760,71. Sicché, in conseguenza degli effetti caducatori della pronuncia di risoluzione, tale somma va detratto da quella dovuta dalla a titolo di restituzione CP_1 del prezzo delle azioni, riducendosi pertanto quest'ultima ad € 227.980,84 (=236.741,55 - € 8.760,71).
Alcuna detrazione va invece riconosciuta per le cedole corrisposte sulle obbligazioni, non essendo stati i relativi acquisti oggetto di pronuncia di risoluzione.
L'accoglimento del gravame nei termini suindicati impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, considerato l'esito complessivo della causa, sostanzialmente favorevole all'appellante, devono far carico sull'appellata nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m., in base al valore della causa come desunto dal credito accertato, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n. 4266/2019 resa dal Tribunale di Bari il 15/11/2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della Contr sentenza impugnata, dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento in favore
13 dell'appellante di € 227.980,84 oltre agli interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2)-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per compensi e per ciascun grado in € 14.000,00 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge ed al rimborso dei contributi unificati versati per ciascun grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, avv. Filippo Grattagliano, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 3 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
14
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 9 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 4266/2019 resa dal Tribunale di Bari il 15/11/2019, non notificata, avente ad oggetto: accertamento della nullità, annullabilità o risoluzione di contratto di compravendita di strumenti finanziari, restituzione somme e risarcimento danni tra
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Grattagliano, per mandato Parte_1 in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Monopoli (BA)
=Appellante= e
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Arcucci, Marco Tridici e Fabrizio Panza, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in CP_1
=Appellata=
All'udienza collegiale del 24 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con la sentenza impugnata numero n. 4266/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte con atto di citazione notificato il 03.01.2017 da nei confronti della Parte_1 [...]
[.. (in seguito, per brevità, anche solo e/o Controparte_2 CP_1 Contr
“ ”) volte a conseguire la declaratoria di nullità, annullamento e/o risoluzione delle operazioni di investimento effettuate per suo conto dalla convenuta nel corso CP_1 degli anni 2006/2014, aventi ad oggetto obbligazioni ed azioni della stessa per CP_1 un importo di € 351.896,31, nonché la condanna della stessa alla restituzione del suddetto importo maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascuna operazione al soddisfo, ed al risarcimento dei danni non patrimoniali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Avverso la sentenza , con atto di citazione notificato in data Parte_1
03.01.2020, ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime cure.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo dell'impugnata sentenza che aveva disatteso l'azione di annullamento del primo contratto quadro e dei contratti che di esso costituivano esecuzione, proposta in via gradata rispetto a quella di nullità, in quanto formulata in maniera estremamente generica e senza alcun supporto probatorio circa il dolo asseritamente perpetuato in suo danno dalla convenuta. Assume, al riguardo, che, sia nell'atto di citazione sia nei documenti di parte versati in atti la questione era stata diffusamente trattata, per cui l'onere di allegazione era stato certamente adempiuto. Il Tribunale, peraltro, nemmeno aveva considerato che l'onus probandi incombeva, nella specie, sulla banca convenuta e che le deposizioni rese dai testi escussi erano chiaramente inattendibili.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione del D.Lvo 58 del 1998, art. 21, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 5 e art. 23 del medesimo decreto, nonché degli artt. 26 e 29 del Regolamento n. 11522/1998, come specificati CP_4 dagli 28, 29, 60, e 61 dello stesso regolamento e nella comunicazione del CP_4
02.03.2009. La pronuncia di prime cure, a parere dell'appellante, aveva totalmente ignorato le disposizioni normative di cui innanzi allorché aveva escluso, con riferimento alla domanda di nullità originariamente proposta, che la violazione delle regole di condotta di cui al Reg. Att. n. 11522/98 potesse comportare la nullità, ai sensi dell'art. CP_4
1418 c.c., del c.d. contratto quadro o dei singoli contratti di negoziazione titoli stipulati in base ad esso. Esso appellante, aveva invece denunciato la mancata ottemperanza degli obblighi informativi carico della convenuta la quale non aveva fornito alcun elemento utile per la valutazione dei rischi attesa la compravendita di titoli, operata in conflitto di interessi, senza autorizzazione, in presenza di un contratto quadro lontano nel tempo, senza alcuna profilatura di rischio. Il Tribunale, pertanto, in ragione delle suddette omissioni, avrebbe dovuto quanto meno dichiarare la risoluzione dei contratti inerenti ai singoli investimenti.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, deducendo la violazione degli obblighi di diligenza nel rapporto contrattuale banca - cliente nonché la violazione
2 degli artt. 1218, 1337, 1375 e 20143 c.c., assume che il Tribunale erroneamente aveva escluso che la banca avesse violato i canoni di correttezza e buona fede non avendo fornito al cliente adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé che quanto alla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. La violazione di detti obblighi avrebbe imposto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Con il quarto motivo di gravame, si deduce nuovamente la violazione degli artt. 1 e 21 del D.Lvo 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento n. CP_4
11522/1998 in relazione alla mancata adeguatezza appropriatezza delle operazioni di investimento dedotte in giudizio. Su tale aspetto nulla aveva disposto la sentenza impugnata, laddove, se adeguatamente considerato, tenuto conto del bassissimo grado di istruzione dell'appellante e delle ulteriori circostanze addotte nel corso del giudizio, avrebbe dovuto certamente riscontrare la violazione delle norme indicate nell'epigrafe del motivo e per l'effetto dichiarare, come da consolidata giurisprudenza, la risoluzione delle singole operazioni di investimento.
Sulla scorta degli esposti motivi di grame, l'appellante, auspicandone l'accoglimento, ha chiesto la condanna della alla restituzione del controvalore CP_1 dei titoli negoziati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ha altresì proposto istanza di inibitoria sul punto relativo alle spese di giudizio liquidate a suo carico, ma la stessa non è stata riproposta all'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituita la appellata, la quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.. Nel merito ne ha contestato estensivamente la fondatezza, riproponendo altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di accertamento della nullità dei contratti quadro e di quella di risoluzione dei singoli contratti di investimento configurandosi l'asserita responsabilità della per violazione degli obblighi CP_1 informativi come responsabilità precontrattuale. In via gradata, con riferimento ai danni asseritamente subiti dall'appellante, ha pure riproposto l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nonché quella volta alla decurtazione, dalle somme in ipotesi riconosciute a titolo di risarcimento danni, degli importi corrisposti all'appellante a titolo di dividendi (€ 8.760,71) e cedole (€ 12.254,50).
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 24 marzo 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, osserva la Corte che, superata dalla raggiunta fase decisoria la necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (cfr., Cass. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422) non si ravvisano gli estremi della denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. nell'ottica di una lettura non formalistica della norma
3 avallata dalla Suprema Corte (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 25 maggio 2017 n. 13151 e Cass. civ., S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), avendo gli appellanti specificamente indicato le parti della sentenza impugnata ritenute meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
Ciò posto, ritiene la Corte che il primo motivo di gravame debba essere disatteso.
Con esso si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata per aver disatteso la domanda di annullamento del primo contratto quadro (stipulato nel 1997) e dei contratti che di esso costituivano esecuzione. la Corte, tuttavia, condivide pienamente la statuizione sul punto del Giudice di prime cure che ha reputato la stessa generica e senza alcun supporto probatorio circa il dolo asseritamente perpetuato in danno dell'appellante.
Invero, si rileva dall'atto introduttivo del giudizio che l'odierno attore, a supporto di detta domanda, si è limitato ad asserire la mancata sottoscrizione di un contratto quadro in data antecedente al 2012, laddove la ha esibito quello da lui sottoscritto già CP_1 nel 1997, e che egli, nel periodo precedente quella data, sarebbe stato indotto ad effettuare i singoli investimenti per effetto delle rassicurazioni fornitegli dal direttore e da un dipendente della filiale (quella di Monopoli) presso la quale aveva in CP_1 essere, sin dagli anni novanta, un rapporto di conto corrente. Tuttavia, a parte la considerazione che una siffatta allegazione non è di per sé sola idonea a configurare il lamentato vizio del consenso, va altresì rilevato che essa nemmeno ha avuto il conforto delle espletate prove testimoniali, avendo i testi escussi negato che vi fossero stati atteggiamenti persuasivi da parte dei dipendenti della banca volti ad indurre l'appellante all'acquisto dei titoli.
Gli ulteriori motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, meritano invece parziale accoglimento per le ragioni si seguito specificate.
I)-Innanzitutto, va confermata la statuizione di prime cure che ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti quadro e dei singoli contratti di investimento dedotti in giudizio, pure riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello. Va ribadito, sul punto, che, per pacifica giurisprudenza, detta nullità, in mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate, seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto come fonte di responsabilità. Conseguentemente, nei contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario possono dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni siano avvenute nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”) e possono invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto,
4 ove si sia trattato di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.
Invero, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art.1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi (cfr., Cass. n.19024/05, la quale, in applicazione di siffatto principio, ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi stabiliti, nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto la compravendita di valori mobiliari, dia luogo a nullità del negozio, dal momento che essi riguardano elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione d'investimento. Negli stessi termini: Cass., sez. un., n.26724/07, n.25222/10 e n.8462/14, nonché, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, Appello Bari: 13 marzo 2015, 22 novembre 2013, 12 novembre 2015 e 29 giugno 2016).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto inizialmente assunto dall'originario attore, la convenuta ha documentalmente provato i contratti intervenuti con il cliente e CP_1 la loro sottoscrizione da parte dello stesso. E' stato, infatti, prodotto oltre al contratto quadro del 2012, anche il contratto quadro stipulato il 22 ottobre 1997 dal quale si evince che il contenuto minimo è garantito dalle clausole relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento e alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari nonché dall'estratto del regolamento dei servizi e dal prospetto delle commissioni, oneri e spese relative al suddetto contratto e infine, da un foglio illustrativo analitico contenente i dettagli del servizio titoli e delle relative operazioni. Parimenti dicasi per gli addebiti per acquisto di titoli, asseritamente senza contratto, avvenuti negli anni 2006-2009, essendo stati prodotti gli ordini di investimento sottoscritti dal per obbligazioni BPB2003-2009 TV -successivamente vendute, Pt_1 con accreditamento del corrispettivo sul conto corrente dell'odierno appellante- e per le obbligazioni BPB 2001-2011 TV, anch'esse poi rivendute tra il 2008 e il 2009.
Sicché, in definitiva, essendo stata provata l'avvenuta sottoscrizione dei contratti quadro intervenuti tra le parti come pure degli ordini di acquisto dedotti in giudizio, deve escludersi la nullità degli stessi, salvo a verificare, riguardo alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”, eventuali responsabilità, tali da comportarne l'eventuale risoluzione, rivenienti dalla violazione dai doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario.
II)-Le censure di parte appellante riferite a tale ultimo profilo colgono nel segno salvo che per i contratti di investimento aventi ad oggetto le obbligazioni BPB 2003-2009
5 TV e le obbligazioni BPB 2001-2011 TV, atteso che, come documentato dall'appellata e non contestato dall'appellante, detti titoli sono stati acquistati tra il 2006 ed il 2009 (per un importo complessivo di € 60.287,61) e successivamente rivenduti con accredito del relativo corrispettivo sul conto corrente dell'originario attore.
L'appellante, a tacer d'altro, non ha dedotto di aver subito danni dall'esecuzione di detti contratti per cui deve escludersi che egli abbia interesse a conseguirne la risoluzione la cui declaratoria imporrebbe la restituzione del controvalore dei titoli in parola, nella specie già avvenuta con la vendita degli stessi e l'accredito del relativo corrispettivo.
III)-Riguardo agli ulteriori ordini di acquisto dedotti nell'atto introduttivo del Contr giudizio, aventi ad oggetto titoli azionari della stessa , premesso che non è in contestazione il loro acquisto per il tramite della banca convenuta, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, devono ritenersi sussistenti i presupposti per accertarne e dichiararne la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario agli obblighi imposti dalla normativa di settore. Contr Trattasi, nello specifico, delle seguenti azioni acquistate dal nelle seguenti Pt_1 date: (a)-il 09.12.2007 -previa “domanda di sottoscrizione di azioni” del 21.9.2007 e di
“adesione all'offerta in opzione agli azionisti”, per un controvalore di € 83.273,90; (b)-il 14.10.2009 per un controvalore di € 40.003,80; (c)-il 24.6.2010 per un controvalore di € 13.507,80; (d)-il 7.11.2011per un controvalore di € 14.993,00; (e)-il 28.2.2013 per un controvalore di € 41.296,00; (f)-il 29.11.2014 per un controvalore di € 43.667,05;
In merito a dette operazioni, ha rilevato il Tribunale che il cliente in occasione del primo contratto quadro del 1997 non aveva ritenuto di fornire informazioni in merito alla propria situazione finanziaria, ricevendo, comunque, in occasione degli investimenti, i documenti sui rischi generali da lui sottoscritti per presa visione. I testimoni della convenuta, inoltre, avevano dichiarato l'assenza di qualsivoglia intento di indurre l'attore a eseguire operazioni in proprio favore a danno del cliente. L'attore, peraltro, aveva effettuato in passato investimenti su azioni o fondi azionari, aveva autorizzato con contratto quadro del 2012 operazioni di breve, medio e lungo periodo, nonché le operazioni con le quali superava il proprio livello di concentrazione ed aveva altresì compilato idoneo e conferente questionario MIFID. In presenza di tali circostanze, la aveva dedotto un profilo di rischio del cliente “Medio” e in CP_1 occasione degli ordini di acquisto aveva fornito al cliente i relativi prospetti informativi Contr nei quali si dava atto che i titoli della non erano quotati sui mercati regolamentati con relativo rischio di liquidità e ciononostante il cliente aveva autorizzato le relative operazioni di investimento. Andava inoltre considerato che l'acquisto progressivo e Contr graduale delle azioni nel corso del tempo, confermava l'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente.
6 In definitiva, secondo il Giudice di prime cure, l'avvenuta sottoscrizione dei contratti quadro del 1997 e del 2012 unitamente ai relativi prospetti informativi oltre che dei singoli ordini di acquisto e dei relativi documenti sui rischi generali dell'investimento unitamente alle risultanze della prova testimoniale (che aveva escluso l'induzione del cliente a sottoscrivere quegli ordini a vantaggio della ed in suo danno) alla CP_1 circostanza che già in precedenza il aveva effettuato investimenti su azioni o Pt_1 fondi azionari, escludevano che la avesse violato gli obblighi di cui agli artt. 26, CP_1
27, 28, 29, 30 del Reg. , per cui andava rigettata sia la domanda di risoluzione CP_4 dei contratti quadro che e degli ordini di acquisto che di esso costituivano esecuzione.
Ciò posto, la Corte, pur condividendo l'assunto del primo Giudice circa l'assenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione dei contratti quadro intervenuti inter partes, in quanto sottoscritti dal cliente ed accompagnati, quanto a quello del 2012, anche dalla sottoscrizione del questionario MIFID, è tuttavia dell'avviso che, quanto alle singole Contr operazioni di investimento in azioni , come innanzi indicate, l'appellata non abbia osservato gli obblighi imposti dal D.Lvo 58 del 1998 (TUF) e dai Reg. n. CP_4
11522/1998 e n. 16190/2007, non essendo a tal fine sufficienti ad escluderne la violazione la documentazione versata in atti.
In merito agli specifici obblighi informativi imposti agli intermediari finanziari, è opportuno ricordare che le operazioni di acquisto dei titoli in contestazione si sono svolte nel periodo dal 2007/2014, per cui la disciplina normativa applicabile è costituita dal D.Lvo. n. 58/98 e dal relativo regolamento di attuazione n. 11522/98, sostituito dal Reg. n. 16190/07 a far data dall'1.11.2007. CP_4
In particolare, per quanto di rilievo, il D.Lvo n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede, al comma 1, lett. b), che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati. L'art. 28 del Regolamento n. 11522 del 1998 (ripreso dagli CP_4 artt. 27, 28, 31, 39 e 40 del Reg. n. 16190/07) nel definire ulteriormente il contenuto di tale obbligo, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Dall'esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario. In primo luogo, le norme evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione. Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore
7 un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. 17340/08, 22147/10), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. 4727/18; 16861/17; 8089/16; 2535/16; 1376/16). Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. n. 14884/17).
In definitiva, l'investitore deve ricevere “una vera informazione”, e perché ciò avvenga è necessario che gli intermediari forniscano ai clienti -per usare la chiara formula adottata dal regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27, "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole", dovendo peraltro escludersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento proposto e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). L'obbligo in parola permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. n. 9018/2020).
Le richiamate regole comportamentali, impongono agli intermediari finanziari un costante obbligo di informazione non solo prima ed in occasione della stipula del contratto “quadro” -di gestione e consulenza in materia di investimento- ma anche prima di ciascuna operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. La loro violazione anche con riferimento al singolo negozio o ordine di investimento, che quindi segua il contratto quadro, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale -e non precontrattuale- e costituisce grave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto stesso (cfr., Cass. 09.08.2016 n. 16820 e, tra le ultime, Cass. 16/11/2018, n. 29607 e Cass. 01/09/2023, n. 25635).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dai reg. Consob n. 11522/1998 e 16190/2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso 8 scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di obblighi il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Pertanto, è necessario il riscontro del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di avere agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23 settembre 2016, n. 18702) e, dunque, di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla tipologia del prodotto o servizio offerto, ricorrendo un inadempimento fonte di risarcimento ogni qualvolta tali obblighi siano stati omessi (Cass. 19891/22).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguita, tra le tante, da Cass. 826/15; 10111/18; 15328/18).
Orbene, a tali principi non si è attenuto il Tribunale, avendo erroneamente ritenuto acquisita la prova dell'adempimento, da parte dell'appellata, degli obblighi informativi posti a suo carico, facendo leva, per un verso, sulla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, ivi compresa quella inerente al conflitto di interesse, e, per altro verso, sul rifiuto da parte dell'investitore di fornire, relativamente al contratto quadro del 1997, informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e sulla propensione ai rischi.
È incontestato che i titoli in contestazione sono azioni emesse dalla stessa CP_1 appellata. Essi, pertanto, hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministratiti deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. La particolare rischiosità di tali azioni è evidenziata nella circolare n. 9019104 del 2007 che, nel dettare gli obblighi di comportamento CP_4
a carico degli intermediari finanziari, e quelli specifici di informazione, evidenzia come una delle peculiarità negativa delle azioni illiquide, in relazione alla possibilità di smobilizzo e disinvestimento, sia quella che, di norma, vede come possibile acquirente lo stesso emittente o società facenti capo al medesimo gruppo. Ciò rende ancora più 9 rischioso l'investimento in azioni illiquide attesa la sostanziale riduzione della platea dei soggetti potenzialmente interessati ai successivi acquisti, e la conseguente riduzione delle possibilità di smobilizzo dei titoli in questione.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'originario attore ha lamentato, tra l'altro, l'inadempimento della convenuta, che ha agito come diretto collocatore dei CP_1 propri titoli, rispetto all'obbligo di informare la cliente circa la peculiare rischiosità delle azioni in questione. Avendo l'attrice lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni emesse da era onere della stessa provare di Controparte_1 CP_1 aver fornito detta informazione, spiegando al cliente, in occasione di ogni operazione di investimento, che trattavasi di azioni altamente rischiose, per le capacità di recupero del capitale investito sia per la natura di titoli illiquidi, negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, e sia per la ridotta platea dei soggetti potenzialmente interessati al successivo acquisto. Ciò proprio al fine di garantire una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle richiamate norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario.
Tale onere di informativa specifica sulla rischiosità dei titoli negoziati non è stato assolto. Dalla documentazione versata in atti risulta che il in data 24.09.2007 Pt_1 presentò domanda di ammissione a socio della BPPB, impegnandosi ad acquistare n. 100 azioni al prezzo di € 915,00, sottoscrivendo, al contempo, il modulo che autorizzava l'operazione sebbene in conflitto di interesse. Non è stato dedotto né documentato il numero delle azioni acquistate all'esito della domanda né è stato prodotta l'informativa sulla natura del titolo e sulla sua rischiosità. Risulta comunque dalla scheda di adesione all'offerta di opzione del 06.12.2007 che le azioni possedute dal a quella data erano 100 per cui gli competeva un diritto di opzione per n. Pt_1
43 azioni. Egli, inoltre, con la stessa scheda dichiarò di esercitare il diritto di prelazione sul deliberato aumento del capitale sociale, per n. 12.500 azioni. Anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, l'appellante sottoscrisse il modulo con cui autorizzava l'operazione sebbene in conflitto di interesse. La scheda di adesione riportava altresì la dichiarazione dell'investitore di aver preso visione del prospetto informativo con particolare riferimento al capitolo “fattori di Rischio” ma tale prospetto informativo non è stato prodotto agli atti di causa, per cui non è dato sapere quali informazioni esso contenesse. Contr In data 14.10.2009 il richiese ulteriori 4.372 azioni della . Anche riguardo Pt_1
a detta operazione non è stato prodotto alcun prospetto informativo sebbene l'ordine di acquisto ne riportasse la presa visione. Hanno fatto seguito, con le stesse modalità, gli ordini di acquisto del 17.05.2010 (avente ad oggetto 1.437 azioni) e del 31.12.2010 (avente ad oggetto n.
1.595 azioni). Il 19.11.2012 fu sottoscritto tra la ed il un nuovo contratto quadro. CP_1 Pt_1
Contestualmente l'investitore sottoscrisse il documento relativo alla propria esperienza e conoscenza in materia finanziaria, nel quale dava atto della propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio.
10 Alla luce delle informazioni fornite era emerso, a parere della un profilo di CP_1 rischio medio ed una esperienza finanziaria medio - alta. Quindi, in data 4.01.2013 il aveva partecipato ad un ulteriore aumento di Pt_1 capitale sociale deliberato dalla sottoscrivendo ulteriori 2.860 azioni a titolo di CP_1 esercizio del diritto di opzione e 2.302 azioni a titolo di esercizio del diritto di prelazione. La richiesta di acquisto di nuove azioni era stata formulata sebbene la avesse segnalato il superamento del livello di concentrazione dei titoli acquistati CP_1 in relazione al profilo di rischio dell'investitore, il quale aveva comunque chiesto di darvi corso. Al contempo, lo stesso investitore aveva rilasciato la politicy di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza e la scheda relativa alle azioni e obbligazioni convertibili. Altre 5.678 azioni vennero acquistate dall'appellante in data 01.09.2014 in forza di conversione di obbligazioni convertibili già nella sua titolarità, mentre in data 29.11.2014 sottoscrisse l'adesione ad un ulteriore aumento di capitale sociale, acquistando altre 4.879 azioni. Ebbene, non risulta dagli atti richiamati nessuna specifica informazione sulla peculiarità del rischio connesso ai titoli azionari sottoscritti dall'appellante se non la generica possibilità di una perdita del loro valore di acquisto. Va soggiunto che ulteriore elemento di rischio, sul quale avrebbe dovuto espressamente fornirsi la preventiva informativa al cliente -a nulla rilevando, sotto tale profilo, la sua determinazione di dar corso agli investimenti successivi al 2012 nonostante il superamento del livello di concentrazione dei titoli emessi dallo stesso emittente in relazione al rilevato livello di rischio- è costituito dal continuo ricorso alla emissione di nuove azioni in un lasso temporale limitato e con un esercizio in cui non sono stati neppure deliberati dividendi di utili agli azionisti. La continua emissione di nuove azioni denota un incessante fabbisogno di liquidità che l'appellata, evidentemente, non era in grado di reperire tra le proprie risorse economiche e che, per far fronte ad una situazione finanziaria deteriorata, era obbligata a ricercare tra nuovi investitori. Il continuo ricorso al finanziamento di nuovi soci non ha, evidentemente, eliminato la situazione di deterioramento finanziario come si desume dal successivo notorio commissariamento dell'appellata. Anche lo specifico rischio connesso alla situazione finanziaria della emittente non risulta quindi comunicato all'appellante nonostante fosse esistente quanto meno a far data dal 2012 (attese le progressive delibere sociali di emissione di nuove azioni susseguitesi da tale anno in poi e che deve presumersi mirassero a porre una falla ad una situazione patrimoniale deteriorata manifestatasi sicuramente da data antecedente al 2012). Né l'obbligo informativo può ritenersi assolto con la mera consegna al cliente di un prospetto informativo generico e di circa quattrocento pagine, quale quello prodotto dalla convenuta a supporto degli ordini di acquisto del 2013 e 2014, connotato dall'uso di termini tecnici difficilmente comprensibili da un investitore privo di qualificate esperienze professionali nell'ambito dell'intermediazione mobiliare. Era, invece, necessario spiegare nel dettaglio, in occasione di ciascuna operazione di investimento, le peculiari caratteristiche di rischiosità innanzi evidenziate sia relative alla natura delle azioni e sia relative alla situazione patrimoniale dell'emittente. 11 Ulteriore aspetto di inadempimento, sotto il profilo dell'adeguatezza, va individuato nella circostanza che nell'ambito del servizio di consulenza, assunto dalla convenuta con il contratto quadro del 2012 prodotto in giudizio, non è stata considerata la propensione al rischio dell'originario attore, il quale, nella profilatura agli atti, aveva sì dichiarato di essere disposta ad acquistare titoli rischiosi, in grado di determinare una perdita, solo per una minima parte del capitale investito. Risulta, invece, che la gran parte degli impieghi operati dal , con l'intermediazione e la consulenza della Pt_1 convenuta, sono stati consentiti in azioni illiquide senza che sia stata segnalata dall'appellata all'investitore, nell'ambito del servizio di consulenza, la non adeguatezza dell'operazione in quanto quasi tutto il capitale investito riguardava titoli che potevano determinare la totale perdita del capitale stesso. Anche la mancata segnalazione della inadeguatezza dell'operazione rispetto alle propensioni di rischio costituisce violazione di un obbligo contrattuale dell'intermediario (in tal senso Cass. civ. n. 10832/2021).
Mancando la prova del regolare assolvimento del proprio onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla propensione al rischio dell'odierno appellante, la appellata va ritenuta CP_1 responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dai contratti quadro di intermediazione, sottoscritti dall'appellante e sorto nel momento stesso in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni innanzi richiamati.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi, come già innanzi ricordato, dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica la risoluzione dei contratti relativi a singoli ordini di acquisto per grave inadempimento dell'intermediario. Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento; scelta che, di norma, cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento relativi ad azioni emesse dall'appellata, per il controvalore pacificamente corrisposto di euro 236.741,55, conclusi con l'intermediazione della vanno, dunque, risolti per grave inadempimento della stessa Controparte_1
(art. 1453-1455 c. c. ).
Né può trovare accoglimento, riguardo alla domanda di risoluzione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, CP_1 il termine prescrizionale dell'azione volta al suo accertamento è quello ordinario decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c.. Il detto termine, pur a volerlo far decorrere dalla data in cui sono stati effettuati gli acquisti azionari contestati, non era ancora maturato alla data di proposizione della domanda atteso che il primo acquisto in azioni è avvenuto il 24.09.2007 laddove la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta il 03.01.2017.
Ne consegue l'obbligo della di restituire il prezzo di acquisto, pari ad euro CP_1
236.741,55 essendo divenuto oggettivamente indebito (art. 2033 c. c.) il relativo pagamento. Sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento delle somme 12 Contr versate per l'acquisto delle azioni, dovendo ritenersi la mala fede di del tutto consapevole che nelle operazioni per cui è causa stava violando gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico. Va, invece respinta la domanda di condanna dell'appellata al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è obbligazione di valuta (in tal senso Cass. n. 11041/1992) su cui, quindi, non matura alcuna rivalutazione monetaria ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio. Nemmeno può trovare accoglimento l'ulteriore domanda volta al risarcimento dei danni non patrimoniali stante la sua genericità, non essendo stati peraltro allegati e provati gli specifici danni asseritamente subiti dall'appellante.
Proprio in ragione della riconosciuta mala fede della Banca nella mancata osservanza degli obblighi informativi a suo carico deve disattendersi anche la domanda da questa proposta volta ad accertare un concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c., nei cui confronti alcun addebito può essere mosso per quanto dallo stesso dichiarato all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti di investimento.
Merita invece accoglimento la domanda della stessa volta a conseguire la CP_1 compensazione delle somme da corrispondere all'appellante con i dividendi dallo stesso incassati nel tempo per i titoli azionari oggetto dei contratti di investimento dichiarati risolti. L'importo a tale titolo incontestatamente percepito dal è stato Pt_1 di € 8.760,71. Sicché, in conseguenza degli effetti caducatori della pronuncia di risoluzione, tale somma va detratto da quella dovuta dalla a titolo di restituzione CP_1 del prezzo delle azioni, riducendosi pertanto quest'ultima ad € 227.980,84 (=236.741,55 - € 8.760,71).
Alcuna detrazione va invece riconosciuta per le cedole corrisposte sulle obbligazioni, non essendo stati i relativi acquisti oggetto di pronuncia di risoluzione.
L'accoglimento del gravame nei termini suindicati impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, considerato l'esito complessivo della causa, sostanzialmente favorevole all'appellante, devono far carico sull'appellata nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM 55/14 e s.m., in base al valore della causa come desunto dal credito accertato, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n. 4266/2019 resa dal Tribunale di Bari il 15/11/2019, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della Contr sentenza impugnata, dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento in favore
13 dell'appellante di € 227.980,84 oltre agli interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2)-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per compensi e per ciascun grado in € 14.000,00 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge ed al rimborso dei contributi unificati versati per ciascun grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, avv. Filippo Grattagliano, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 3 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
14