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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6904/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 4 dicembre 2025, promossa da P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 25, presso lo studio dell'avv. Enrico Lucchese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille n. 243, presso lo studio dell'avv. Antonio Gatto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta e nei confronti di
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Airò e dall'avv. Alessandro Gangemi, giusta procura in atti, chiamata in causa avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo In fatto ed in diritto Il ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € Controparte_1
256.142,00, oltre interessi, quale rimborso delle somme corrisposte a titolo di
“eco-pass” dal settembre 2011 e il settembre 2013, come risulta dalla documentazione contabile (fatture) emesse nei suoi confronti. A sostegno dell'azione l'attore – premesso che la società in bonis offriva servizi amministrativi agli autotrasportatori relativamente alle tratte che da Messina conducono in Calabria e viceversa, tra i quali il pagamento anticipato del biglietto di trasporto della tratta Messina/Villa S. G. e Villa S. G./Messina, gestita dalla – ha ritenuto di aver diritto al rimborso Controparte_1 della quota delle somme a tale titolo corrisposte alla convenuta in ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento di istituzione del pagamento dell'eco-pass, quale tassa per il transito degli automezzi delle zone a traffico limitato (ZTL) del dichiarato illegittimo con sentenza del Controparte_2
TAR Catania n. 1485/2017, poi confermata con sentenza del CGA di Palermo emessa del 16.05.2018. Costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa provveduto alla mera riscossione delle somme in favore del CP_2
nei confronti del quale sussiste la titolarità del rapporto dedotto in
[...] giudizio e, pertanto, ha chiesto di essere autorizzata alla sua chiamata in causa per essere dallo stesso manlevata. Nel merito, ha contestato l'infondatezza dell'azione proposta stante l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del credito. Il chiamato in giudizio, ha eccepito il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice adito, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sul presupposto della titolarità del credito in capo ai singoli autotrasportatori, non anche alla società intermediaria dei servizi di trasposto, contestando altresì l'assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento degli importi dei quali la controparte pretende la restituzione, sia da parte dell'attore, sia da parte della convenuta nella misura in cui assume di averli versati in favore del terzo chiamato. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. La domanda del fallimento è fondata e va accolta. Deve essere rigettata, anzitutto, l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal terzo chiamato, cui ha aderito anche la convenuta ritenendo che la questione per cui è causa rientrasse nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera c) e art. 7 c.p.a., a mente del quale «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità».
2 Come condivisibilmente affermato dall'attore, infatti, la domanda proposta in giudizio non è in alcun modo riconducibile all'esercizio diretto – o mediato
– del potere discrezionale amministrativo insito nella fase di predisposizione dell'eco-pass, ma attiene alla debenza o meno di quanto è stato pagato a tale titolo, nel periodo di riferimento, una volta annullato il provvedimento istitutivo di tale tassa. Ai sensi dell'art. 5 c.p.c., si desume che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al c.d. petitum sostanziale ed alla causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati (Cass. Sez. un. n. 21677 del 2013; Cass. Sez. un. n. 10375 del 2007; Cass. Sez. un. n. 17461 del 2006). Per radicare la giurisdizione esclusiva, invero, non è sufficiente la mera attinenza della controversia ad una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2011, n. 4614). Ed infatti, l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell'agire della Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, dovendo in tali casi verificarsi se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia in relazione allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice (Cass. SS.UU,– 21 luglio 2015, n. 15207; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22116). Poiché nel caso di specie non si discute di atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni cui discende il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e altri diritti patrimoniali consequenziali, trattandosi piuttosto di un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c., esperibile in conseguenza dell'annullamento dell'atto amministrativo presupposto, la pretesa avanzata in giudizio ha natura sostanziale di diritto soggettivo (perfetto), mentre l'esercizio di discrezionalità amministrativa, come l'adozione di provvedimenti amministrativi in senso stretto, non vengono in alcun modo in rilievo nell'ambito del contendere, essendo richiesto unicamente di dichiarare l'eventuale indebita corresponsione dell'importo versato a titolo di eco-pass e la determinazione dell'importo da restituire. La pretesa azionata in giudizio va, infatti, qualificata come domanda di ripetizione di indebito per sopravvenuta mancanza del titolo, fondata sull'efficacia ultra partes dell'invocato giudicato amministrativo di annullamento (cfr. Cass. SS.UU., 09 febbraio 2024, n. 3736). Tale accertamento attiene ad attività di natura meramente esecutiva, materiale e patrimoniale, non discrezionale dell'Ente Pubblico e, come tale,
3 non si fonda sulla contestazione della legittimità dei provvedimenti che hanno imposto la prestazione che si assume non dovuta, bensì sulla mera richiesta di accertare che gli stessi sono venuti meno in forza di un giudicato amministrativo. Ciò che viene eccepito, quindi, non è un non corretto esercizio dei poteri discrezionali spettanti alla amministrazione concedente, prodromico al sindacato tipico del giudice amministrativo, ma la loro inefficacia ai fini della regolamentazione del rapporto sottostante. La domanda ha, come detto, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale a fronte della dedotta inesistenza del potere del soggetto a tale scopo individuato di imporre la corresponsione di una prestazione pecuniaria aggiuntiva in esecuzione del servizio di trasporto marittimo in oggetto, esercitabile come tale dinanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. sent. n. 3736/2024 cit., v. anche Cass. SS.UU. sent. n. 13193/2018; Cass. SS.UU. sent. n. 2295/2014). Ciò che, piuttosto, rileva, ai fini della decisione del presente giudizio, è la possibilità di estendere il giudicato intervenuto sull'illegittimità del provvedimento di istituzione dell'eco–pass alle parti in causa, essendo l'attore rimasto estraneo al giudizio amministrativo di impugnazione della delibera del Consiglio Comunale di Messina n. 53/C del 28/05/2013 e del Commissario Straordinario n. 470 del 29/05/2013, istitutive della ZTL e del correlato eco- pass.. La soluzione è affermativa, in quanto appartengono al merito della controversia e sono, pertanto, scrutinabili in questa sede le questioni inerenti alla estensione dell'efficacia del dedotto giudicato amministrativo al rapporto in essere tra le parti. In tema di efficacia ed estensione del giudicato, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato «il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.» (cfr. Adunanze Plenarie nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019). Solo in casi specifici ed eccezionali il giudicato amministrativo può avere effetti anche ultra partes, in ragione propriamente dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto, con riferimento in particolare all'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Al riguardo, secondo il recente insegnamento del Consiglio di Stato in tema di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento di un atto plurimo con effetti inscindibili, «i soggetti lesi da un provvedimento che non abbiano proposto vittoriosamente un ricorso possono nondimeno avvalersi degli effetti
4 sostanziali di un giudicato che abbia annullato il provvedimento in accoglimento di un ricorso altrui (con conseguente irrilevanza dell'atto anche nei loro confronti), quando la sentenza abbia inciso su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari, abbia sul piano sostanziale un contenuto inscindibile, tale da non poter essere scisso in distinte ed autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo, che, parimenti, non possa essere ritenuto, all'esito del giudicato di annullamento, esistente per taluni o inesistente per altri. Di conseguenza, in tanto il giudicato è in grado di superare il perimetro soggettivo del processo celebrato, in quanto possa essere individuata una posizione intrinsecamente comune a più soggetti, come ben può ravvisarsi in presenza di un provvedimento plurimo con effetti inscindibili. Gli unici effetti del giudicato in grado di estendersi ultra partes sono quelli caducatori. Al contrario, gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato» (Consiglio di Stato sez. VII, 21 febbraio 2025, n. 1490). Poiché per effetto della sentenza n. 1485/2017 del TAR Catania, confermata dal CGA di Palermo e divenuta definitiva, è venuta meno la deliberazione consiliare n. 53/C del 28 maggio 2013 che aveva istituito delle ZTL a ridosso degli imbarcaderi di partenza e di approdo dei traghetti della il cui attraversamento risultava assoggettato, per Controparte_1 effetto della deliberazione del Commissario straordinario del CP_2
n. 470 del 29/05/2013, al pagamento di un ticket di attraversamento
[...] denominato eco-pass, l'effetto caducatorio della pronuncia si estende anche alle parti non ricorrenti, avendo l'annullamento riguardato l'intero provvedimento amministrativo e inciso su aspetti comuni a tutti i soggetti che fruivano del servizio di attraversamento. È indubbio, dunque, che l'annullamento disposto dal Giudice Amministrativo abbia determinato il venir meno del titolo giuridico legittimante il pagamento dell'eco-pass per tutti i fruitori del servizio di attraversamento, compresa la con conseguente Parte_1 estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Da ciò consegue, poi, la legittimità della azione di ripetizione avanzata in giudizio. Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio e al suo assolvimento ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione posto a carico della controparte, occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere della parte che chiede la restituzione provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia l'avvenuto pagamento e allegare l'assenza di causa, mentre incombe su chi ha ricevuto la prestazione l'onere di dimostrare
5 la sussistenza del titolo giustificativo (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 23.07.2007, n. 16189, per la quale «nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni»; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24.10.2022, n. 31370; Cass. Civ., sez. III, 12.06.2020, n. 11294; Cass. Civ., sez. III, 13.11.2003, n. 17146). Dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare l'effettiva corresponsione della somma di € 256.142,00, da parte di in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di eco-pass nel periodo intercorrente tra settembre 2011 e settembre 2013. La circostanza, non solo non risulta contestata dalle altre parti processuali, ma è provata altresì dalla documentazione allegata dalla stessa convenuta, ove emerge come abbia incassato le somme richieste Controparte_1 nelle fatture emesse nei confronti di anche per la Parte_1 voce comprendente la tassa sull'eco-pass (v. flussi di cassa provenienti dall'avvenuto pagamento delle fatture, in atti) e che tali somme siano state successivamente riversate nelle casse del in qualità di Controparte_2 soggetto titolare del credito, rispetto al quale la convenuta pare abbia agito quale mero agente contabile esterno delegato alla riscossione (v. estratto conto, riepilogo versamenti, rendicontazione e fatture, in atti). Accertato, così, il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, in assenza di prova in ordine ai presunti fatti estintivi dell'altrui pretesa o di una sua parte, ogni contestazione in ordine all'esistenza o alla quantificazione del credito, in quanto genericamente articolata, va rigettata. Infondata appare, al riguardo, l'eccezione il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla convenuta, emergendo dagli atti come il rapporto contrattuale dal quale origina la prestazione oggetto di ripetizione sia sorto tra la che ha emesso le fatture, e la Controparte_1 Parte_1
che ha versato il corrispettivo. E ciò indipendentemente dalla circostanza
[...] che la convenuta abbia poi riversato le somme a tale titolo riscosse in favore del trattandosi di questione attinente alla titolarità del Controparte_2 credito e ai rapporti intercorrenti tra la convenuta e il terzo chiamato, rispetto ai quali l'attore era – ed è – rimasto estraneo. Per analoghe ragioni, inconducenti si rivelano le contestazioni in ordine al difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto la circostanza che questo abbia agito a tutela di una posizione giuridica propria e/o degli autotrasportatori che fruivano dei servizi e della scontistica sui biglietti offerti dalla società (elemento questo, comunque, genericamente affermato e non
6 sufficientemente dimostrato all'esito dell'istruttoria), non incide sul rapporto contrattuale istauratosi e dedotto in giudizio, sorto, come detto, esclusivamente tra la e la Parte_1 Controparte_1
In conclusione, pertanto, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal fallimento la Parte_1 Controparte_1 deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 256.142,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Da ultimo, quanto alla domanda di manleva avanzata nei confronti del terzo chiamato la stessa merita accoglimento in considerazione Controparte_2 del tenore letterale della convenzione per la riscossione del ticket di attraversamento c.d. eco-pass prodotta in giudizio, non oggetto di contestazione tra le parti, ove al punto 3, rubricato “esonero di responsabilità”, le stesse parti hanno espressamente concordato «…. Nel caso di annullamento dell'Ordinanza di istituzione del pagamento del ticket, il Controparte_2 dovrà manlevare la per eventuali richieste di rimborso Controparte_1 del ticket incassato dichiarato non dovuto» (cfr. convenzione del 14 ottobre 2011, in atti). Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Nei rapporti con il terzo chiamato in causa, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla le spese di Controparte_1 giudizio devono porsi a carico del ed in favore della e vanno CP_2 CP_1 liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 6904/2017 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. Accoglie l'azione di ripetizione avanzata dal
[...]
e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 256.142,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Dichiara il tenuto a manlevare Controparte_2 [...]
con riferimento alle somme che quest'ultima è tenuta a CP_1 corrispondere in favore del fallimento Parte_1
7 3. Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore del che liquida in € Parte_1 Parte_1
786,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore di che liquida in € 759,00 per spese ed Controparte_1
€ 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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