Articolo 13 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 febbraio 1979
Art. 13.
Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare e' compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.
L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979