Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2517/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate con note di trattazione scritta del 01.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo il pagamento di plurimi crediti, dei quali ha affermato di essere
[...] cessionaria, per fornitura di energia elettrica, telefonia e servizi di stampa e cancelleria, relativamente alla sorte capitale indicata nelle fatture emesse da diverse società fornitrici, interessi moratori e anatocistici, al danno per le spese di recupero.
Il convenuto , nonostante rituale notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
Con note di trattazione scritta del 01.10.2024, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, va rilevato che la società attrice ha dato prova dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto del presente giudizio mediante il deposito dei relativi contratti di cessione, con la correlativa notifica al debitore ceduto (cfr. doc. 4, allegato alla citazione).
Con riguardo al credito da fornitura gas e servizi telefonici, deve essere premesso che
“le bollette relative alle utenze sono idonee, in linea di principio, a dimostrare l'entità dei consumi, se non sorgano contestazioni da parte dell'utente. In caso di contestazione, invece, l'onere della prova si sposta sulla società erogatrice, essendo questa in possesso di tutti i documenti e gli atti necessari a dar contezza dei consumi dell'utente” (Trib. Potenza 16.12.2021 n. 1438, conf. Corte Appello Roma 29.01.2018
n. 569; Trib. Vibo Valentia 29.04.2021 n. 321).
Quanto indicato trova riscontro nel principio per cui “quando il rapporto non sia contestato tra le parti […] la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. 15.05.2018, n. 11736, conf. Cass. 13.06.2006, n. 13651). A ciò va aggiunto che le risultanze della misurazione dell'energia erogata e del traffico telefonico fornito fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili, ferma la possibilità di motivata contestazione dell'utente (Cass.
17.01.2003, n. 1236, Cass. 03.07.2008, n. 18231, Cass. 15.03.2004, n. 5232, Trib. Rieti
26.04.2023).
Infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante […] l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (Cass. 07.07.2022, n. 21564, conf. Cass. 19.07.2018, n. 19154,
Cass. 09.01.2020, n. 297).
Nel caso di specie, la società attrice ha comprovato il credito indicato mediante il deposito delle fatture relative alla fornitura di gas e traffico telefonico, con specifica indicazione del riepilogo delle letture dei contatori e dei servizi di telefonia erogati (cfr. doc. 7, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice e doc. 11, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). 3
Tali fatture devono ritenersi idonee a dimostrare l'entità dei consumi, per una concorrente pluralità di ragioni.
Anzitutto, va considerato che le fatture versate in atti contengono una analitica indicazione delle prestazioni di somministrazioni adempiute, attraverso l'indicazione specifica dei quantitativi di prestazione erogati in favore dell'utente, con riferimento ai vari periodi temporali presi in considerazione.
Inoltre, non è emersa alcuna specifica contestazione da parte del debitore, durante la durata del rapporto, in ordine all'esistenza del contratto di fornitura e alla regolarità nell'erogazione e registrazione dei quantitativi di energia fornita e dei servizi di telefonia prestati.
Ulteriormente, in relazione alla posizione processuale del convenuto, va CP_1 aggiunto che la contumacia, anche equivalendo a contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, non può essere qualificata alla stregua di contestazione specifica in ordine alla sussistenza di cause di alterazione dei consumi registrati.
Infine, la società attrice ha depositato sollecito di pagamento, relativo a credito comprendente gli importi indicati nelle richiamate fatture, notificato al CP_1 convenuto, senza evidenza di contestazioni da parte del destinatario (cfr. doc. 10, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Deve ritenersi provato anche il credito relativo ai servizi di stampa e cancelleria, in relazione al quale parte attrice ha depositato analitica documentazione contrattuale e le fatture per i servizi erogati (cfr. docc. 8 e 9, allegati alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Quanto indicato consente, alla stregua delle premesse indicate, di ritenere provata l'esecuzione delle relative prestazioni, avuto riguardo alla sommatoria delle fatture versate in atti, per il complessivo importo di Euro 11.467,03.
Rispetto all'importo indicato come dovuto, parte attrice ha chiesto la condanna del debitore al pagamento degli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del
2002, in relazione alle fatture non saldate.
La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a forniture di energia da parte di società operanti nel relativo mercato a vantaggio di un
Comune.
Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 4
231 del 2002, per cui si deve intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture depositate, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al soddisfo, devono intendersi decorrenti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Ulteriormente, risultando sul punto fondata la domanda di parte attrice, devono applicarsi gli interessi anatocistici, nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.
In particolare, dal momento della domanda e fino al soddisfo, in relazione agli interessi scaduti da almeno sei mesi prima della data della domanda, devono applicarsi ulteriori interessi, nella medesima misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Limitatamente alle fatture depositate, risulta fondata anche la domanda di parte attrice relativa al pagamento del danno per le spese di recupero.
In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”. In relazione all'applicazione di tale disposizione deve ritenersi che “tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito, ovvero, a tutti quei costi, a ciò finalizzati, attinenti all'utilizzo della propria entità organizzativa (tipicamente, l'ufficio legale interno), e che non riguardano l'eventuale incarico a soggetti esterni. Il rimborso di tali costi è dovuto al creditore, senza necessità di dimostrazione. L'importo forfettario di Euro 40,00 spetta, poi, su ciascuna fattura pagata in ritardo per l'importo” (Trib. Napoli Nord, 16.02.2023, conf.
Trib. Napoli, 13.05.2022, Corte App. Milano, 27.07.2022, n. 2639).
Peraltro, l'impostazione indicata trova conferma in quanto indicato dalla Commissione
Europea, in sede di risposta ai quesiti interpretativi relativi alla direttiva n. 2011/7/UE del 16.02.2011, posta alla base della normativa interna, per cui “The fixed sum of € 40 is compensation that the creditor is entitled to obtain from the debtor for recovery costs. It is related to administrative costs incurred in claiming the payment. This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 per invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the 5
payment that is already late. Such costs could include further administrative costs, debt collection costs, legal costs”. Ulteriormente, l'indicata interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affermato il principio per cui “l'articolo
6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di Euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (Corte di Giustizia dell'Unione Europa, 20.10.2022, C-585/20).
Nel caso di specie, le fatture effettivamente depositate da parte attrice e riferite al credito accertato risultano nove (cfr. docc. 7 e 8, allegati alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice e doc. 11, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Consegue la moltiplicazione del numero delle fatture per l'importo di Euro 40,00 e correlativa determinazione di tale voce di danno per complessivi Euro 360,00.
Sul punto, non risulta la prova di un maggior danno.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di Euro 11.467,03, oltre interessi moratori e interessi anatocistici, determinati come in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'importo di Euro 360,00, per rimborso dei costi di recupero del credito;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 07.01.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli