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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8176/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 8176/2021 promossa da:
Parte_1 con l'avv. A. Turchetti;
ATTORE contro
, quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. M. Rossi;
CONVENUTA
Oggetto: finanziamento personale;
cessione di crediti in blocco;
Conclusioni: come da verbale del 19.5.2025 per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, prime tra tutte l'eccezione di prescrizione del credito ed il difetto di titolarità dell'azione, oltre che per inidoneità ed insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento dell'estratto conto prodotto da Parte ricorrente.
Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del ricorso monitorio e del conseguente provvedimento per difetto di titolarità del diritto azionato in capo a e carenza di Controparte_2
pagina 1 di 7 legittimazione attiva e processuale per mancata allegazione di idoneo titolo certificante il trasferimento della posizione già in capo a e mancata allegazione del contratto originario di cessione da Controparte_1 [...]
a . Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito per assoluto contrasto, sotto il profilo CP_3 CP_4 della numerazione contrattuale, delle produzioni documentali allegate al ricorso e per mancanza del contratto dal quale discende, stante la non corrispondenza numerica tra gli allegati al ricorso che impediscono l'identificazione di alcun contratto attribuibile al Signor Accertare e dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione attiva in capo ad (Attrice sostanziale) per tutte le Controparte_2 motivazioni di cui in narrativa, in special modo per carenza di titolarità del diritto di credito e della posizione soggettiva vantati. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito per lo spirare del termine decennale per l'esercizio del diritto. Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del Debitore, della comunicazione della cessione del credito e di decadenza dal beneficio del termine con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio. Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2029/2021 – n. 5155/2021 R.G. notificato il
21.5.2021.
Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da
Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. e per difetto di prova dell'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, oltre alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione formale e sostanziale e revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2029/2021 emesso dal Tribunale di Brescia il 20.5.2021 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo in originale e la cessione de credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte del Signor Controparte_2 per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto. Parte_1
In via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e concludere in sede di memoria ex art. 183, comma 6, C.P.C.
pagina 2 di 7 Per la convenuta:
In via preliminare:
1.Concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € Controparte_2
11.513,63 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente, condannarlo
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma Controparte_2 di € 11.513,63(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 9 (di cui si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in narrativa, con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2026/2021 del 20.5.2021, con Parte_1 cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di pagare la somma di € 11.513,63 a favore di Controparte_2
somma dovuta a titolo di cessione del credito derivante dal finanziamento stipulato originariamente
[...] con AG AT S.p.A. (“ ). Il credito è stato prima ceduto a (“ ”) e, CP_3 Controparte_5 CP_4 successivamente, a , che ha poi mutato la propria denominazione sociale in CP_6 [...]
CP (“ ”). Controparte_2
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha dedotto: a) l'assoluta incertezza in merito al rapporto contrattuale azionato, essendo esso identificato con numeri diversi nei documenti allegati in sede monitoria dalla Banca;
b) la prescrizione del credito, essendo decorsi più di 10 anni dalla decadenza dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del 27.11.2010, a nulla rilevando la diffida e messa in mora del 2016, facente riferimento ad un contratto identificato con numerazione differente;
c) la carenza pagina 3 di 7 di legittimazione ad agire di non avendo essa dato prova dell'avvenuta cessione Controparte_2 del credito, né del proprio cambio di denominazione;
d) la mancata prova del credito ingiunto, non essendo stato prodotto l'originale del contratto di finanziamento né data dimostrazione dell'erogazione della somma a favore dell'opponente; e) la nullità della cessione del credito a per carenza Controparte_7 dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c., poiché l'atto di cessione non indica il nominativo di come Parte_1 debitore ceduto, l'importo del credito e il numero del contratto, non risultando quindi l'oggetto del contratto né determinato né determinabile;
f) il difetto di esigibilità del credito al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, difettando sia la costituzione in mora che l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine;
g) la violazione delle norme di cui all'art. 117 TUB per non avere la inviato documentazione CP_6 periodica sul rapporto in essere e conseguente applicazione dell'art. 117, c. 7 TUB e ricalcolo della somma ingiunta;
h) l'impossibilità di verificare la correttezza della somma ingiunta e degli interessi applicati, anche in ragione della indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche del contratto. quale mandataria di ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 pretese attoree.
***
L'opposizione è infondata.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
CP L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione di , poiché non sarebbe stato prodotto il contratto della prima cessione tra AG S.p.A. – mutuante cedente- e prima cessionaria, aspetto Controparte_5 che inficerebbe la cessione di credito successivamente effettuata effettuata da a Controparte_5 CP_6
[...
. CP Sussiste la legittimazione attiva di per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del credito vantato.
Attiene, invece, al piano del merito, e non del rito, la prova dell'effettiva titolarità del credito vantato dall'odierna opposta.
Per giurisprudenza ormai costante, il successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (ex multis Cass. civ. sez. III, sent. n. 26127/2024; Cass. civ. sez. III, sent. n. 5857/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
24798/2020).
Quanto alla prima cessione (quella tra e ), non è stato prodotto il contratto di cessione;
CP_3 CP_4 tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di pagina 4 di 7 essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10860/2024; cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n.
22409/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 4277/2023).
Nel caso in esame, nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. sono elencate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione in blocco. Tali caratteristiche ricorrono anche con riferimento al credito derivante dal finanziamento effettuato da si tratta infatti di un prestito personale, vantato nei confronti Parte_2 di una persona fisica residente in Italia, per il quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in data 27.11.2010; il credito è indicato in euro e il relativo contratto è regolato dalla legge italiana;
non è richiesto il consenso del debitore ai fini della cessione del credito. Inoltre, non ricorrono le condizioni di esclusione elencate al punto 1, numeri (i)-(xii) dell'avviso.
Quanto alla seconda cessione (da a , è stato prodotto il contratto di cessione in blocco CP_4 CP_6
e, anche in questo caso, sono indicati specificamente i criteri che i crediti ceduti devono soddisfare, criteri che sono integrati dal credito contestato in questa sede.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di cessione non può essere dichiarato nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto: non rileva al riguardo la circostanza dedotta secondo cui non sono indicati specificamente il nominativo del debitore ceduto, l'importo del credito, il numero del contratto, essendo sufficiente ai fini della determinabilità dell'oggetto della cessione che siano soddisfatti – come per l'appunto avvenuto in questo caso, secondo quanto già osservato – i criteri già esplicitati.
Sul punto, infine, risultano infondate le ulteriori censure – meramente formalistiche – secondo cui difetterebbe la legittimazione attiva dell'odierna attrice perché non avrebbe provato di essere soggetto coincidente con quello che risulta cessionario del credito con denominazione sociale differente. Dai documenti 8 e 10 prodotti da quest'ultima si ricava per l'appunto che nel 2018 ha CP_6 CP_2 conferito un proprio ramo d'azienda a la quale nel 2020 ha mutato denominazione in Controparte_2
(ricorrente in sede monitoria e odierna opposta). Controparte_2
Sull'eccezione di prescrizione del credito
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto, deducendo che la diffida ad adempiere inviata all'opponente con raccomandata in data 9.9.2016 unitamente all'avviso di cessione del credito non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione, dal momento che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria presenta è identificato mediante numerazione diversa da quella associata al contratto di finanziamento. pagina 5 di 7 Dai diversi documenti prodotti risulta effettivamente che il titolo è stato identificato con numerazioni tra loro non coincidenti (n. 76202 nella notifica della cessione e messa in mora inviate il 9.9.2016; n. CP 16596260.6 nella documentazione contrattuale prodotta da già in sede monitoria); la circostanza, tuttavia, è del tutto irrilevante, posto che la somma richiesta con la diffida ad adempiere è esattamente quella indicata nell'estratto conto prodotto in sede monitoria e che non esiste prova di altro e diverso rapporto debitorio tra le parti, tantomeno per la stessa somma.
La diffida inviata nel 2016 costituisce esercizio del diritto di credito, oggetto di cessione, derivante per l'appunto dal finanziamento, comunque numerato, talché deve ritenersi che essa abbia efficacia interruttiva della prescrizione, decorrente dal 2010.
Sulla prova del credito ingiunto
L'opponente ha, in primo luogo, dedotto l'insussistenza del credito per mancato perfezionamento del contratto. La censura, già logicamente incompatibile con l'eccezione di prescrizione sollevata, non può essere accolta: ha ricevuto l'intera somma oggetto di prestito personale, tanto da aver provveduto Parte_1 al pagamento di alcune rate (come si ricava dalla documentazione contabile offerta).
In secondo luogo, l'attore ha dedotto l'impossibilità di calcolare con precisione l'importo ingiunto, nonché
l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto. Tali censure sono del tutto generiche. CP L'importo ingiunto risulta dalla documentazione contabile prodotta da;
analogamente, le condizioni generali di contratto e il documento di sintesi – già prodotti in sede monitoria – contengono l'indicazione precisa di tutte le condizioni economiche applicate: a) importo erogato (€ 11.164,92); importo totale degli interessi (€ 2.785,92); numero di rate (84) e importo di ciascuna rata (€ 172,90); la prima e l'ultima scadenza delle rate (rispettivamente 15.12.2009 e 15.11.2016); TAN applicato (6,26%); TAEG applicato (6,44%); tasso d'interesse moratorio (1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata).
Sull'eccezione di inesigibilità del credito
L'opponente ha sostenuto che “la discordanza tra la numerazione del contratto indicato nella diffida e il documento n. 03, che, invece, non riporta identico numero, rileva ai fini della regolare costituzione in mora e della decadenza dal beneficio del termine, nel senso che questa difesa ritiene non essersi verificate né
l'una né l'altra”.
Sul punto possono essere richiamate le valutazioni di irrilevanza della pretesa discordanza tra numerazioni riferibili comunque al medesimo debito.
L'allegazione attorea, che nega la decadenza dal beneficio del termine, è logicamente contraddittoria con l'eccezione di prescrizione avanzata, formulata per l'appunto sul presupposto del mancato esercizio del diritto a decorrere dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 27.11.2010 pagina 6 di 7 (l'opponente afferma infatti “se teniamo per buona la decadenza dal beneficio del termine, verifichiamo che risale al 27.11.2010”)
Sul mancato invio della documentazione periodica
L'opponente lamenta altresì il mancato invio della documentazione contabile periodica prevista all'art. 15 del finanziamento. Al riguardo si osserva che l'invio di tale documentazione, ai sensi della clausola negoziale citata, è obbligatorio purché il mutuatario lo abbia richiesto – ciò che non è stato né allegato né dimostrato. Ad ogni modo, la circostanza censurata – mai fatta valere in costanza di rapporto o comunque negli undici anni tra la stipula del contratto e la proposizione di questo giudizio – è irrilevante ai fini dell'opposizione, attenendo, al più, a violazioni di obblighi di comportamento che, diversamente da quanto evocato dall'opponente, non incidono sulla validità del contratto e nulla hanno a che fare con il piano della trasparenza delle condizioni negoziali. Conseguentemente, non trova applicazione l'art. 117, comma 7
TUB, in forza del quale l'opponente invoca la rideterminazione del saldo mediante applicazione del tasso sostitutivo bot.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, della complessità e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 8176/2021 promossa da:
Parte_1 con l'avv. A. Turchetti;
ATTORE contro
, quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. M. Rossi;
CONVENUTA
Oggetto: finanziamento personale;
cessione di crediti in blocco;
Conclusioni: come da verbale del 19.5.2025 per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, prime tra tutte l'eccezione di prescrizione del credito ed il difetto di titolarità dell'azione, oltre che per inidoneità ed insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento dell'estratto conto prodotto da Parte ricorrente.
Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità del ricorso monitorio e del conseguente provvedimento per difetto di titolarità del diritto azionato in capo a e carenza di Controparte_2
pagina 1 di 7 legittimazione attiva e processuale per mancata allegazione di idoneo titolo certificante il trasferimento della posizione già in capo a e mancata allegazione del contratto originario di cessione da Controparte_1 [...]
a . Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito per assoluto contrasto, sotto il profilo CP_3 CP_4 della numerazione contrattuale, delle produzioni documentali allegate al ricorso e per mancanza del contratto dal quale discende, stante la non corrispondenza numerica tra gli allegati al ricorso che impediscono l'identificazione di alcun contratto attribuibile al Signor Accertare e dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione attiva in capo ad (Attrice sostanziale) per tutte le Controparte_2 motivazioni di cui in narrativa, in special modo per carenza di titolarità del diritto di credito e della posizione soggettiva vantati. Accertare e dichiarare la prescrizione del credito per lo spirare del termine decennale per l'esercizio del diritto. Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del Debitore, della comunicazione della cessione del credito e di decadenza dal beneficio del termine con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio. Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2029/2021 – n. 5155/2021 R.G. notificato il
21.5.2021.
Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da
Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. e per difetto di prova dell'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, oltre alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione formale e sostanziale e revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 2029/2021 emesso dal Tribunale di Brescia il 20.5.2021 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo in originale e la cessione de credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte del Signor Controparte_2 per tutte le motivazioni illustrate nel presente atto. Parte_1
In via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e concludere in sede di memoria ex art. 183, comma 6, C.P.C.
pagina 2 di 7 Per la convenuta:
In via preliminare:
1.Concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € Controparte_2
11.513,63 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente, condannarlo
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma Controparte_2 di € 11.513,63(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 9 (di cui si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in narrativa, con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge.
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CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2026/2021 del 20.5.2021, con Parte_1 cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di pagare la somma di € 11.513,63 a favore di Controparte_2
somma dovuta a titolo di cessione del credito derivante dal finanziamento stipulato originariamente
[...] con AG AT S.p.A. (“ ). Il credito è stato prima ceduto a (“ ”) e, CP_3 Controparte_5 CP_4 successivamente, a , che ha poi mutato la propria denominazione sociale in CP_6 [...]
CP (“ ”). Controparte_2
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha dedotto: a) l'assoluta incertezza in merito al rapporto contrattuale azionato, essendo esso identificato con numeri diversi nei documenti allegati in sede monitoria dalla Banca;
b) la prescrizione del credito, essendo decorsi più di 10 anni dalla decadenza dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del 27.11.2010, a nulla rilevando la diffida e messa in mora del 2016, facente riferimento ad un contratto identificato con numerazione differente;
c) la carenza pagina 3 di 7 di legittimazione ad agire di non avendo essa dato prova dell'avvenuta cessione Controparte_2 del credito, né del proprio cambio di denominazione;
d) la mancata prova del credito ingiunto, non essendo stato prodotto l'originale del contratto di finanziamento né data dimostrazione dell'erogazione della somma a favore dell'opponente; e) la nullità della cessione del credito a per carenza Controparte_7 dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c., poiché l'atto di cessione non indica il nominativo di come Parte_1 debitore ceduto, l'importo del credito e il numero del contratto, non risultando quindi l'oggetto del contratto né determinato né determinabile;
f) il difetto di esigibilità del credito al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, difettando sia la costituzione in mora che l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine;
g) la violazione delle norme di cui all'art. 117 TUB per non avere la inviato documentazione CP_6 periodica sul rapporto in essere e conseguente applicazione dell'art. 117, c. 7 TUB e ricalcolo della somma ingiunta;
h) l'impossibilità di verificare la correttezza della somma ingiunta e degli interessi applicati, anche in ragione della indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni economiche del contratto. quale mandataria di ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 pretese attoree.
***
L'opposizione è infondata.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
CP L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione di , poiché non sarebbe stato prodotto il contratto della prima cessione tra AG S.p.A. – mutuante cedente- e prima cessionaria, aspetto Controparte_5 che inficerebbe la cessione di credito successivamente effettuata effettuata da a Controparte_5 CP_6
[...
. CP Sussiste la legittimazione attiva di per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del credito vantato.
Attiene, invece, al piano del merito, e non del rito, la prova dell'effettiva titolarità del credito vantato dall'odierna opposta.
Per giurisprudenza ormai costante, il successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (ex multis Cass. civ. sez. III, sent. n. 26127/2024; Cass. civ. sez. III, sent. n. 5857/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
24798/2020).
Quanto alla prima cessione (quella tra e ), non è stato prodotto il contratto di cessione;
CP_3 CP_4 tuttavia, la giurisprudenza di legittimità afferma che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di pagina 4 di 7 essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10860/2024; cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n.
22409/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 4277/2023).
Nel caso in esame, nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. sono elencate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione in blocco. Tali caratteristiche ricorrono anche con riferimento al credito derivante dal finanziamento effettuato da si tratta infatti di un prestito personale, vantato nei confronti Parte_2 di una persona fisica residente in Italia, per il quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in data 27.11.2010; il credito è indicato in euro e il relativo contratto è regolato dalla legge italiana;
non è richiesto il consenso del debitore ai fini della cessione del credito. Inoltre, non ricorrono le condizioni di esclusione elencate al punto 1, numeri (i)-(xii) dell'avviso.
Quanto alla seconda cessione (da a , è stato prodotto il contratto di cessione in blocco CP_4 CP_6
e, anche in questo caso, sono indicati specificamente i criteri che i crediti ceduti devono soddisfare, criteri che sono integrati dal credito contestato in questa sede.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di cessione non può essere dichiarato nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto: non rileva al riguardo la circostanza dedotta secondo cui non sono indicati specificamente il nominativo del debitore ceduto, l'importo del credito, il numero del contratto, essendo sufficiente ai fini della determinabilità dell'oggetto della cessione che siano soddisfatti – come per l'appunto avvenuto in questo caso, secondo quanto già osservato – i criteri già esplicitati.
Sul punto, infine, risultano infondate le ulteriori censure – meramente formalistiche – secondo cui difetterebbe la legittimazione attiva dell'odierna attrice perché non avrebbe provato di essere soggetto coincidente con quello che risulta cessionario del credito con denominazione sociale differente. Dai documenti 8 e 10 prodotti da quest'ultima si ricava per l'appunto che nel 2018 ha CP_6 CP_2 conferito un proprio ramo d'azienda a la quale nel 2020 ha mutato denominazione in Controparte_2
(ricorrente in sede monitoria e odierna opposta). Controparte_2
Sull'eccezione di prescrizione del credito
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto, deducendo che la diffida ad adempiere inviata all'opponente con raccomandata in data 9.9.2016 unitamente all'avviso di cessione del credito non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione, dal momento che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria presenta è identificato mediante numerazione diversa da quella associata al contratto di finanziamento. pagina 5 di 7 Dai diversi documenti prodotti risulta effettivamente che il titolo è stato identificato con numerazioni tra loro non coincidenti (n. 76202 nella notifica della cessione e messa in mora inviate il 9.9.2016; n. CP 16596260.6 nella documentazione contrattuale prodotta da già in sede monitoria); la circostanza, tuttavia, è del tutto irrilevante, posto che la somma richiesta con la diffida ad adempiere è esattamente quella indicata nell'estratto conto prodotto in sede monitoria e che non esiste prova di altro e diverso rapporto debitorio tra le parti, tantomeno per la stessa somma.
La diffida inviata nel 2016 costituisce esercizio del diritto di credito, oggetto di cessione, derivante per l'appunto dal finanziamento, comunque numerato, talché deve ritenersi che essa abbia efficacia interruttiva della prescrizione, decorrente dal 2010.
Sulla prova del credito ingiunto
L'opponente ha, in primo luogo, dedotto l'insussistenza del credito per mancato perfezionamento del contratto. La censura, già logicamente incompatibile con l'eccezione di prescrizione sollevata, non può essere accolta: ha ricevuto l'intera somma oggetto di prestito personale, tanto da aver provveduto Parte_1 al pagamento di alcune rate (come si ricava dalla documentazione contabile offerta).
In secondo luogo, l'attore ha dedotto l'impossibilità di calcolare con precisione l'importo ingiunto, nonché
l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto. Tali censure sono del tutto generiche. CP L'importo ingiunto risulta dalla documentazione contabile prodotta da;
analogamente, le condizioni generali di contratto e il documento di sintesi – già prodotti in sede monitoria – contengono l'indicazione precisa di tutte le condizioni economiche applicate: a) importo erogato (€ 11.164,92); importo totale degli interessi (€ 2.785,92); numero di rate (84) e importo di ciascuna rata (€ 172,90); la prima e l'ultima scadenza delle rate (rispettivamente 15.12.2009 e 15.11.2016); TAN applicato (6,26%); TAEG applicato (6,44%); tasso d'interesse moratorio (1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata).
Sull'eccezione di inesigibilità del credito
L'opponente ha sostenuto che “la discordanza tra la numerazione del contratto indicato nella diffida e il documento n. 03, che, invece, non riporta identico numero, rileva ai fini della regolare costituzione in mora e della decadenza dal beneficio del termine, nel senso che questa difesa ritiene non essersi verificate né
l'una né l'altra”.
Sul punto possono essere richiamate le valutazioni di irrilevanza della pretesa discordanza tra numerazioni riferibili comunque al medesimo debito.
L'allegazione attorea, che nega la decadenza dal beneficio del termine, è logicamente contraddittoria con l'eccezione di prescrizione avanzata, formulata per l'appunto sul presupposto del mancato esercizio del diritto a decorrere dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine del 27.11.2010 pagina 6 di 7 (l'opponente afferma infatti “se teniamo per buona la decadenza dal beneficio del termine, verifichiamo che risale al 27.11.2010”)
Sul mancato invio della documentazione periodica
L'opponente lamenta altresì il mancato invio della documentazione contabile periodica prevista all'art. 15 del finanziamento. Al riguardo si osserva che l'invio di tale documentazione, ai sensi della clausola negoziale citata, è obbligatorio purché il mutuatario lo abbia richiesto – ciò che non è stato né allegato né dimostrato. Ad ogni modo, la circostanza censurata – mai fatta valere in costanza di rapporto o comunque negli undici anni tra la stipula del contratto e la proposizione di questo giudizio – è irrilevante ai fini dell'opposizione, attenendo, al più, a violazioni di obblighi di comportamento che, diversamente da quanto evocato dall'opponente, non incidono sulla validità del contratto e nulla hanno a che fare con il piano della trasparenza delle condizioni negoziali. Conseguentemente, non trova applicazione l'art. 117, comma 7
TUB, in forza del quale l'opponente invoca la rideterminazione del saldo mediante applicazione del tasso sostitutivo bot.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, della complessità e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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