Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 23430/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23430/2024 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. MORANDINI FEDERICA) Parte_1 C.F._1
e c.f. (avv. MORANDINI Parte_2 C.F._2
FEDERICA)
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 04/12/2024. Tali conclusioni sono di seguito trascritte:
«1) Le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto e con l'impegno di comunicarsi eventuali variazioni di residenza o domicilio.
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3) Per quanto attiene il diritto di visita della figlia a favore del padre, atteso il lavoro in trasferta di quest'ultimo, egli potrà vedere la figlia previo preavviso telefonico alla madre o direttamente con la figlia stessa, compatibilmente con le eIGenze scolastiche di quest'ultima;
4) Il padre verserà alla IG.ra quale contributo indiretto al mantenimento della Pt_1 figlia la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, esclusivamente tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla madre
[...]; il versamento avverrà entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di Ottobre 2024;
5) I redditi attuali delle parti sono i seguenti: il IG. svolge attività di Parte_2
operaio con un reddito mensile netto di circa € 1.600,00 circa, come da lui dichiarato, mentre la IG.ra è operaia con un reddito mensile di circa € 1.500,00 netti;
Pt_1
6) Gli assegni familiari, attualmente già percepiti dalla madre, sono da ritenersi totalmente in favore della madre quale collocataria ed assegnataria principale della figlia, atteso anche il lavoro in trasferta del padre;
per tale motivo il padre, anche con la presente acconsente ed acconsentirà anche in futuro specificatamente a ciò;
7) Le parti divideranno al 50% fra di loro le ulteriori spese di tipo straordinario (tutte da documentarsi) come da protocollo in vigore e attualizzato presso il Tribunale di
Brescia, qui di seguito riportato:
SPESE STRAORDINARIE Le parti si faranno carico del pagamenti del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli fino alla loro completa indipendenza economica secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
2 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8) Attualmente la figlia frequenta la Scuola Elementare dell'obbligo presso il Convitto
Cesare Battisti di Lovere che come tale ha una retta mensile, per cui le parti accettano anche con la presente di continuare ivi gli studi dato che è l'unica soluzione che consente alla madre di poter svolgere la propria attività lavorativa. Si precisa a tale fine che il trasporto attualmente viene effettuato ad esclusive spese e tempo della madre, non essendoci mezzi pubblici a tale fine;
9) Atteso il lavoro in trasferta del padre e la circostanza che egli attualmente non ha un'abitazione quando torna nella zona di residenza, tale assegnazione non può essere legiferata e sarà il padre quindi ad accordare con la figlia quando, come e dove trascorrere del tempo la figlia durante i fine settimana o durante le vacanze estive;
tale accordo dovrà essere quindi comunicato alla madre in tempi congrui, indicando luoghi idonei ed orari di assegnazione, accordandolo di volta in volta ciò con la madre e con la figlia stessa;
10) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che dovranno concordare le decisioni di maggior interesse per la figlia;
11) Con la presente si dichiara che ogni altra questione economica è già stata affrontata e le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro
12) Le parti si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto per loro e per la figlia minore».
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta volta a dettare una regolamentazione ex artt. 337-ter e ss. c.c. in relazione alla figlia nata a [...] il Per_1
29 giugno 2015.
Le condizioni proposte appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-ter e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 20/02/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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