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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.786/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEZZA MATTEO
PARTE RESISTENTE
Oggi 22/05/2025 ad ore 12.56 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. PASCALI GIUSEPPE e l'avv. Lorenzo Bianchi nonché la parte personalmente per parte resistente l'avv. PEZZA MATTEO ed personalmente. CP_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ accertamenti e declaratorie occorrenti voglia L'Ill.mo Tribunale adito: 1) accogliere quanto indicato al paragrafo -A- del presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 09.10.2021 al 31.03.2023 tra CP_1
[...
il ricorrente con gli orari e le modalità descritti in narrativa Controparte_1
e il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello 6 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi
3° e 4° categoria;
2) per l'effetto di quanto sub 1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro euro 26.178,00= lordi (conteggi spettanze dovute sub specie lavoro subordinato a tempo indeterminato (part-time al 60%) sub docc. 2 e 4), detratto l'equivalente lordizzato di euro 10.080,00 netti percepiti dal ricorrente;
per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma qui indicata o quella diversa maggiore o minore accertanda;
3) accogliere quanto indicato al paragrafo -B- del presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente dalla società convenuta il data 31 marzo 2023; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle provvidenze di cui all'art. 2 D. Lgs. 23/2015 per il caso di licenziamento inefficace siccome verbalmente intimato e conseguentemente: 3a) ordinare al datore di lavoro, CP_1
.I. , con sede in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, Controparte_1 P.IVA_1
60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig. la reintegrazione del CP_1
[... ricorrente nel posto di lavoro;
3b) condannare altresì il datore di lavoro, CP_1
.I. , con sede in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, Controparte_1 P.IVA_1
60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig. al risarcimento del CP_1
danno subito dal ricorrente per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (31 marzo 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile pari ad euro 828,22 lordi come risultante dai conteggi allegati al presente ricorso sub docc. 2 e 4, tenendo conto che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3c) condannare infine il datore di lavoro, .I. con sede CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, 60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig.
per il medesimo periodo di cui al punto 3b), al versamento dei contributi CP_1
previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente;
4) il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) oltre a spese, compensi professionali e spese generali (15%), oltre accessori di legge.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con rifusione di spese e competenze di causa. Si chiede di ammettersi a prova contraria diretta su tutti i capitoli di prova formulati da controparte, se ritenuti ammissibili, e a prova diretta testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di giugno 2022 il sig. , attuale ricorrente, si è presentato presso i locali di per Parte_1 CP_1
offrire le proprie prestazioni lavorative quale fattorino, lasciando i propri riferimenti;
2) Vero che a fine giugno 2022 il sig. ha contattato il sig. per chiedere la CP_1 Pt_1
propria disponibilità ad occuparsi il sabato sera successivo della consegna a domicilio delle pizze;
3) Vero che nel periodo compreso tra giugno e luglio 2022 il sig. ha Parte_1 svolto l'attività di consegna delle pizze a domicilio a favore della società solamente CP_1
in alcune serate durante i fine settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 19.30 alle
22.00; 4) Vero che nell'autunno 2022 il sig. Fautario si è presentato nei locali della società per offrirsi di svolgere nei successivi mesi autunnali e invernali il servizio di CP_1
consegna di pizze a domicilio quando la società ne avesse avuto bisogno;
5) Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022 e, successivamente, nei mesi di febbraio e marzo 2023, il sig. ha svolto a favore della società l'attività di consegna di Parte_1 CP_1
pizze a domicilio durante alcuni fine settimana;
6) Vero che le prestazioni lavorativa del sig.
si sono svolte esclusivamente durante i fine settimana, tra le ore 19.30 e le Parte_1
ore 22.00; 7) Vero che il 31 marzo 2023 il sig. ha contestato al sig. CP_1 Pt_1
di non aver consegnato il denaro ricevuto a seguito di una consegna;
8) Vero che la
[...]
mattina del 1° aprile 2023, il sig. si è recato presso la pizzeria gestita da Parte_1
per restituire il denaro trattenuto la sera precedente;
9) Vero che il sig. CP_1 [...]
(socio della come risulta dalla visura camerale) risiede e Testimone_1 CP_1
lavora stabilmente in Norvegia.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 786/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEZZA MATTEO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
llegando:
[...]
- di aver iniziato a lavorare per la convenuta dal 9 ottobre 2021 senza formalizzare alcun contratto;
- di aver svolto le mansioni di addetto alla consegna di cibo;
- di essere stato sottoposto alle direttive di o del suo socio;
CP_1
- di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 22.30 nonché il sabato e la domenica mattina dalle 11.30 alle 14.30;
- di aver percepito la somma di 130 euro alla settimana per un totale di euro 10.080;
- di non aver fruito di ferie e/o permessi;
- di essere stato licenziato oralmente il 31 marzo 2023;
- di non aver percepito il tfr.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta allegando che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di giugno del 2022 con un impegno variabile collocato per lo più verso il fine settimana nella fascia oraria 19.30 – 22.00, percependo un compenso tra 25 e 35 euro a serata;
la parte ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha allegato di aver allontanato il ricorrente il 31 marzo 2023 perché erano stati riscontrati degli ammanchi di cassa addebitabili alla parte.
La circostanza della mancanza di un licenziamento scritto è stata confermata dal rappresentante legale della società convenuta.
La deduzione risulta peraltro coerente con la prospettazione della parte convenuta che contesta anche l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
2. Su tale ultima circostanza occorre richiamare le dichiarazioni dei testimoni escussi durante il giudizio. La teste ha dichiarato (cfr. verbale 19 dicembre 2023): Tes_2
- di aver lavorato per la società convenuta per il periodo compreso tra il mese di maggio del
2021 e maggio 2023 con contratto regolare e mansioni di addetta al banco;
- che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di ottobre del 2021 dopo che lo stesso aveva risposto ad un annuncio su Facebook inserito dalla stessa testimone su richiesta di CP_1
[...]
- che il ricorrente si occupava delle consegne a domicilio dapprima utilizzando la propria vettura per poi usare quelle fornita dalla pizzeria eseguendo le indicazioni fornite dalla ricorrente su direttiva di CP_1
- che il ricorrente si recava in pizzeria tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 19 alle 22 come gli altri fattorini percependo un compenso di 20 euro a serata e che lavorava anche dalle
11 e 30 alle 14. 30 il sabato e la domenica;
- che il ricorrente era stato poi allontanato perché si era verificato un ammanco di cassa
Il testimone ha dichiarato (cfr. verbale udienza 19 dicembre 2023): Tes_3
- che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2022 verso i mesi di maggio o giugno e di ricordarne la presenza nel fine settimana;
- di essere stato alla larga dal ricorrente perché non erano in buoni rapporti personali;
- di non essersi recato in pizzeria alla sera per un periodo non meglio specificato;
- di non aver lavorato il sabato e la domenica;
- di non avere interesse a sapere chi fossero i fattorini impegnati alla sera.
Il teste (cfr. verbale udienza 10 settembre 2024) ha dichiarato: Testimone_4
- di essersi dimesso il 1° maggio 2023;
- di essersi occupato anche della organizzazione del lavoro dei fattorini in base agli ordini ricevuti;
- che il ricorrente si occupava delle consegne a domicilio sia la sera che di giorno e di essere stato allontanato per degli ammanchi di cassa;
Il teste , compagno di ha riferito (cfr. verbale di Tes_5 Testimone_6
udienza 10 settembre 2024):
- che la compagna ha iniziato a lavorare per la società resistente nel mese di ottobre del 2022 ma di aver visto tuttavia il ricorrente avanti alla pizzeria della convenuta dal martedì alla domenica tra le 18.00 e le 22.00 prima che la stessa iniziasse a prestare la propria opera;
- che lo stesso faceva le consegne sia con la propria vettura che con un'altra.
La teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza 12 dicembre 2024): Testimone_6 - di aver lavorato presso la convenuta tra la metà di ottobre 2021 ed aprile 2022 facendo la cameriera e all'occorrenza la fattorina con mezzi della parte resistente;
- che le direttive venivano date a lei ed al ricorrente da CP_1
- che il ricorrente eseguiva le consegne per lo più con la sua auto a decorrere dalle 18.30 alle
22 e che lavorava anche il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 14.30.
2.1. Così evidenziate le dichiarazioni testimoniali si può affermare che risultano provate le seguenti circostanze:
- il ricorrente ha svolto le mansioni di fattorino su direttive date da nel periodo CP_1
compreso tra ottobre 2021 e marzo 2023;
- che la società resistente riceveva gli ordini ed assegnava le destinazioni ai fattori il cui percorso veniva organizzato dagli stessi dipendenti della società;
- che il ricorrente raccoglieva i pagamenti degli acquisti per conto della resistente alla quale le venivano consegnate le somme per intero;
utilizzava la sua auto e talvolta anche l'auto della resistente;
ha svolto il seguente orario di lavoro: dal martedì alla domenica 18.30/19 alle
22/22.30 e il sabato e la domenica 11.30 – 14.30.
Risulta, inoltre, incontestato che il ricorrente non abbia svolto periodi di ferie o che lo stesso non abbia goduto di permessi.
Non può sostenersi, come fatto dalla parte resistente che il rapporto tra le parti si sia concretizzato in una forma di collaborazione autonoma in quanto il ricorrente non ha goduto di alcuna autonomia, in quanto:
- ha eseguito le sue mansioni in giorni ed orari stabiliti dalla società resistente;
- ha fatto le consegne presso indirizzi e secondo percorsi indicati dalla resistente e/o personale dalla stessa indicata;
- ha consegnato alla datrice di lavoro l'incasso ricevuto durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ha ricevuto una retribuzione oraria.
Si ritiene, pertanto, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con la consistenza indicate nel ricorso.
2.2. Ciò posto si evidenzia che l'inquadramento contrattuale e le spettanze retributive indicate nel ricorso non sono state specificatamente contestate dal resistente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, per il periodo indicato, nel livello
6 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 3° e 4° categoria e, di conseguenza, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 26.178 Parte_1 euro lordi per i titoli specificati nel ricorso e nei conteggi allo stesso allegati, decurtata la somma lorda corrispondente al netto di euro 10.800.
Parte resistente deve poi essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente per il periodo compreso tra il 9/10/2021 ed il 31/3/2023.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare l'inefficacia del suo licenziamento avvenuto in forma orale il 31 marzo del 2023.
Il fatto che il ricorrente sia stato allontanato dal lavoro il 31 marzo 2023 senza ricevere alcuna comunicazione scritta è incontestato.
Circa la validità del licenziamento deve richiamarsi l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 che ne sancisce l'inefficacia se non comunicato per iscritto al lavoratore.
Pertanto, visto l'art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2015, giusta domanda del ricorrente, la parte resistente deve essere condannata a reintegrare immediatamente il ricorrente nel proprio posto di lavoro.
3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento previsto dal comma 2 della medesima disposizione normativa in ultimo citata.
L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è stata quantificata dal ricorrente nella somma di euro 828,22 lordi senza che detta quantificazione abbai ricevuto dal resistente una contestazione specifica.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 20.705,50 (pari alla somma di euro 828,22 per 25 mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di una misura risarcitoria.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2021 ed il 31 marzo 2023 tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con la consistenza specificata in parte motiva;
2. accerta e dichiara la nullità del licenziamento del ricorrente operato dalla resistente in data
31 marzo 2023 ed ordina la reintegra immediata del ricorrente nel proprio posto di lavoro presso la resistente;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme di danaro, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di maturazione al saldo:
- euro 26.178 lordi decurtata la somma lorda corrispondente al netto di euro 10.800 a titolo di spettanze retributive;
- euro 20.705,50 a titolo indennità per licenziamento illegittimo;
4. condanna, altresì, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in base all'accertamento di cui al punto 1 del presente dispositivo;
5. condanna in ultimo la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.616 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEZZA MATTEO
PARTE RESISTENTE
Oggi 22/05/2025 ad ore 12.56 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. PASCALI GIUSEPPE e l'avv. Lorenzo Bianchi nonché la parte personalmente per parte resistente l'avv. PEZZA MATTEO ed personalmente. CP_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ accertamenti e declaratorie occorrenti voglia L'Ill.mo Tribunale adito: 1) accogliere quanto indicato al paragrafo -A- del presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 09.10.2021 al 31.03.2023 tra CP_1
[...
il ricorrente con gli orari e le modalità descritti in narrativa Controparte_1
e il diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello 6 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi
3° e 4° categoria;
2) per l'effetto di quanto sub 1), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro euro 26.178,00= lordi (conteggi spettanze dovute sub specie lavoro subordinato a tempo indeterminato (part-time al 60%) sub docc. 2 e 4), detratto l'equivalente lordizzato di euro 10.080,00 netti percepiti dal ricorrente;
per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma qui indicata o quella diversa maggiore o minore accertanda;
3) accogliere quanto indicato al paragrafo -B- del presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente dalla società convenuta il data 31 marzo 2023; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle provvidenze di cui all'art. 2 D. Lgs. 23/2015 per il caso di licenziamento inefficace siccome verbalmente intimato e conseguentemente: 3a) ordinare al datore di lavoro, CP_1
.I. , con sede in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, Controparte_1 P.IVA_1
60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig. la reintegrazione del CP_1
[... ricorrente nel posto di lavoro;
3b) condannare altresì il datore di lavoro, CP_1
.I. , con sede in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, Controparte_1 P.IVA_1
60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig. al risarcimento del CP_1
danno subito dal ricorrente per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (31 marzo 2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile pari ad euro 828,22 lordi come risultante dai conteggi allegati al presente ricorso sub docc. 2 e 4, tenendo conto che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3c) condannare infine il datore di lavoro, .I. con sede CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
in Pavia (PV) – C.so Carlo Alberto, 60, in persona del legale rappresentante pro -tempore Sig.
per il medesimo periodo di cui al punto 3b), al versamento dei contributi CP_1
previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente;
4) il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5) oltre a spese, compensi professionali e spese generali (15%), oltre accessori di legge.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con rifusione di spese e competenze di causa. Si chiede di ammettersi a prova contraria diretta su tutti i capitoli di prova formulati da controparte, se ritenuti ammissibili, e a prova diretta testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di giugno 2022 il sig. , attuale ricorrente, si è presentato presso i locali di per Parte_1 CP_1
offrire le proprie prestazioni lavorative quale fattorino, lasciando i propri riferimenti;
2) Vero che a fine giugno 2022 il sig. ha contattato il sig. per chiedere la CP_1 Pt_1
propria disponibilità ad occuparsi il sabato sera successivo della consegna a domicilio delle pizze;
3) Vero che nel periodo compreso tra giugno e luglio 2022 il sig. ha Parte_1 svolto l'attività di consegna delle pizze a domicilio a favore della società solamente CP_1
in alcune serate durante i fine settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 19.30 alle
22.00; 4) Vero che nell'autunno 2022 il sig. Fautario si è presentato nei locali della società per offrirsi di svolgere nei successivi mesi autunnali e invernali il servizio di CP_1
consegna di pizze a domicilio quando la società ne avesse avuto bisogno;
5) Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022 e, successivamente, nei mesi di febbraio e marzo 2023, il sig. ha svolto a favore della società l'attività di consegna di Parte_1 CP_1
pizze a domicilio durante alcuni fine settimana;
6) Vero che le prestazioni lavorativa del sig.
si sono svolte esclusivamente durante i fine settimana, tra le ore 19.30 e le Parte_1
ore 22.00; 7) Vero che il 31 marzo 2023 il sig. ha contestato al sig. CP_1 Pt_1
di non aver consegnato il denaro ricevuto a seguito di una consegna;
8) Vero che la
[...]
mattina del 1° aprile 2023, il sig. si è recato presso la pizzeria gestita da Parte_1
per restituire il denaro trattenuto la sera precedente;
9) Vero che il sig. CP_1 [...]
(socio della come risulta dalla visura camerale) risiede e Testimone_1 CP_1
lavora stabilmente in Norvegia.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 786/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. PASCALI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PEZZA MATTEO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
llegando:
[...]
- di aver iniziato a lavorare per la convenuta dal 9 ottobre 2021 senza formalizzare alcun contratto;
- di aver svolto le mansioni di addetto alla consegna di cibo;
- di essere stato sottoposto alle direttive di o del suo socio;
CP_1
- di aver lavorato dal martedì alla domenica dalle 19.30 alle 22.30 nonché il sabato e la domenica mattina dalle 11.30 alle 14.30;
- di aver percepito la somma di 130 euro alla settimana per un totale di euro 10.080;
- di non aver fruito di ferie e/o permessi;
- di essere stato licenziato oralmente il 31 marzo 2023;
- di non aver percepito il tfr.
1.1. Si è costituita in giudizio la società convenuta allegando che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di giugno del 2022 con un impegno variabile collocato per lo più verso il fine settimana nella fascia oraria 19.30 – 22.00, percependo un compenso tra 25 e 35 euro a serata;
la parte ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha allegato di aver allontanato il ricorrente il 31 marzo 2023 perché erano stati riscontrati degli ammanchi di cassa addebitabili alla parte.
La circostanza della mancanza di un licenziamento scritto è stata confermata dal rappresentante legale della società convenuta.
La deduzione risulta peraltro coerente con la prospettazione della parte convenuta che contesta anche l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
2. Su tale ultima circostanza occorre richiamare le dichiarazioni dei testimoni escussi durante il giudizio. La teste ha dichiarato (cfr. verbale 19 dicembre 2023): Tes_2
- di aver lavorato per la società convenuta per il periodo compreso tra il mese di maggio del
2021 e maggio 2023 con contratto regolare e mansioni di addetta al banco;
- che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel mese di ottobre del 2021 dopo che lo stesso aveva risposto ad un annuncio su Facebook inserito dalla stessa testimone su richiesta di CP_1
[...]
- che il ricorrente si occupava delle consegne a domicilio dapprima utilizzando la propria vettura per poi usare quelle fornita dalla pizzeria eseguendo le indicazioni fornite dalla ricorrente su direttiva di CP_1
- che il ricorrente si recava in pizzeria tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 19 alle 22 come gli altri fattorini percependo un compenso di 20 euro a serata e che lavorava anche dalle
11 e 30 alle 14. 30 il sabato e la domenica;
- che il ricorrente era stato poi allontanato perché si era verificato un ammanco di cassa
Il testimone ha dichiarato (cfr. verbale udienza 19 dicembre 2023): Tes_3
- che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2022 verso i mesi di maggio o giugno e di ricordarne la presenza nel fine settimana;
- di essere stato alla larga dal ricorrente perché non erano in buoni rapporti personali;
- di non essersi recato in pizzeria alla sera per un periodo non meglio specificato;
- di non aver lavorato il sabato e la domenica;
- di non avere interesse a sapere chi fossero i fattorini impegnati alla sera.
Il teste (cfr. verbale udienza 10 settembre 2024) ha dichiarato: Testimone_4
- di essersi dimesso il 1° maggio 2023;
- di essersi occupato anche della organizzazione del lavoro dei fattorini in base agli ordini ricevuti;
- che il ricorrente si occupava delle consegne a domicilio sia la sera che di giorno e di essere stato allontanato per degli ammanchi di cassa;
Il teste , compagno di ha riferito (cfr. verbale di Tes_5 Testimone_6
udienza 10 settembre 2024):
- che la compagna ha iniziato a lavorare per la società resistente nel mese di ottobre del 2022 ma di aver visto tuttavia il ricorrente avanti alla pizzeria della convenuta dal martedì alla domenica tra le 18.00 e le 22.00 prima che la stessa iniziasse a prestare la propria opera;
- che lo stesso faceva le consegne sia con la propria vettura che con un'altra.
La teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza 12 dicembre 2024): Testimone_6 - di aver lavorato presso la convenuta tra la metà di ottobre 2021 ed aprile 2022 facendo la cameriera e all'occorrenza la fattorina con mezzi della parte resistente;
- che le direttive venivano date a lei ed al ricorrente da CP_1
- che il ricorrente eseguiva le consegne per lo più con la sua auto a decorrere dalle 18.30 alle
22 e che lavorava anche il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 14.30.
2.1. Così evidenziate le dichiarazioni testimoniali si può affermare che risultano provate le seguenti circostanze:
- il ricorrente ha svolto le mansioni di fattorino su direttive date da nel periodo CP_1
compreso tra ottobre 2021 e marzo 2023;
- che la società resistente riceveva gli ordini ed assegnava le destinazioni ai fattori il cui percorso veniva organizzato dagli stessi dipendenti della società;
- che il ricorrente raccoglieva i pagamenti degli acquisti per conto della resistente alla quale le venivano consegnate le somme per intero;
utilizzava la sua auto e talvolta anche l'auto della resistente;
ha svolto il seguente orario di lavoro: dal martedì alla domenica 18.30/19 alle
22/22.30 e il sabato e la domenica 11.30 – 14.30.
Risulta, inoltre, incontestato che il ricorrente non abbia svolto periodi di ferie o che lo stesso non abbia goduto di permessi.
Non può sostenersi, come fatto dalla parte resistente che il rapporto tra le parti si sia concretizzato in una forma di collaborazione autonoma in quanto il ricorrente non ha goduto di alcuna autonomia, in quanto:
- ha eseguito le sue mansioni in giorni ed orari stabiliti dalla società resistente;
- ha fatto le consegne presso indirizzi e secondo percorsi indicati dalla resistente e/o personale dalla stessa indicata;
- ha consegnato alla datrice di lavoro l'incasso ricevuto durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ha ricevuto una retribuzione oraria.
Si ritiene, pertanto, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con la consistenza indicate nel ricorso.
2.2. Ciò posto si evidenzia che l'inquadramento contrattuale e le spettanze retributive indicate nel ricorso non sono state specificatamente contestate dal resistente.
Pertanto, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, per il periodo indicato, nel livello
6 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 3° e 4° categoria e, di conseguenza, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 26.178 Parte_1 euro lordi per i titoli specificati nel ricorso e nei conteggi allo stesso allegati, decurtata la somma lorda corrispondente al netto di euro 10.800.
Parte resistente deve poi essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente per il periodo compreso tra il 9/10/2021 ed il 31/3/2023.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare l'inefficacia del suo licenziamento avvenuto in forma orale il 31 marzo del 2023.
Il fatto che il ricorrente sia stato allontanato dal lavoro il 31 marzo 2023 senza ricevere alcuna comunicazione scritta è incontestato.
Circa la validità del licenziamento deve richiamarsi l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 che ne sancisce l'inefficacia se non comunicato per iscritto al lavoratore.
Pertanto, visto l'art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2015, giusta domanda del ricorrente, la parte resistente deve essere condannata a reintegrare immediatamente il ricorrente nel proprio posto di lavoro.
3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento previsto dal comma 2 della medesima disposizione normativa in ultimo citata.
L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è stata quantificata dal ricorrente nella somma di euro 828,22 lordi senza che detta quantificazione abbai ricevuto dal resistente una contestazione specifica.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 20.705,50 (pari alla somma di euro 828,22 per 25 mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di una misura risarcitoria.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2021 ed il 31 marzo 2023 tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con la consistenza specificata in parte motiva;
2. accerta e dichiara la nullità del licenziamento del ricorrente operato dalla resistente in data
31 marzo 2023 ed ordina la reintegra immediata del ricorrente nel proprio posto di lavoro presso la resistente;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme di danaro, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità di maturazione al saldo:
- euro 26.178 lordi decurtata la somma lorda corrispondente al netto di euro 10.800 a titolo di spettanze retributive;
- euro 20.705,50 a titolo indennità per licenziamento illegittimo;
4. condanna, altresì, parte resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in base all'accertamento di cui al punto 1 del presente dispositivo;
5. condanna in ultimo la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.616 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina