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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 88/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
1.3.2024 e iscritto a ruolo il 9.3.2024, da
, in persona del legale rappresentante p.t., via Europa Unita Parte_1
22/24, 33076 Pravisdomini (PN), rappresentata, per procura alle liti dd. 17.12.2021 allegata, dall'avv. Enrico Cancellier del Foro di Venezia con studio in San Donà di
Piave (VE), Galleria Leon Bianco 1, domiciliata presso lo studio del medesimo;
appellante contro
, in persona del procuratore speciale dott. con sede in CP_1 CP_2
Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, ed elettivamente domiciliata in
Trento, Via del Brennero, n. 139, presso lo studio dell'Avv. Andrea Codroico che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi, la rappresenta e difende in forza della procura alle liti dd. 13.3.2024, rilasciata su documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
e nei confronti di
, corrente in Poincicco di ZO (PN), Via Pordenone, Controparte_3
n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianni Massanzana del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pordenone, viale Marconi 30, giusta procura depositata nel fascicolo di primo grado n. 1501/22 RG Tribunale di Pordenone;
terza chiamata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.70/2024, pubblicata il 31.1.2024, notificata in data 1/2/2024 – R.G. n. 1501/2022 – assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante come in memoria depositata il 31.1.2025: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della gravata sentenza, accertato e dichiarato che il danno al veicolo Opel Movano targato FL689AY è conseguenza diretta del sinistro che ha subito il 14.05.2019 e per l'effetto accertata e dichiarata la operatività della polizza nr. 50/M13189977 con la
[...]
e in ogni caso la non opponibilità della transazione a cui non ha CP_4 CP_1 dichiarato di voler aderire, condannare la convenuta al risarcimento della somma di euro
15.703,54 oltre interessi.
Spese rifuse, di entrambi i gradi.
Per parte appellata , come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato il 28.1.2025:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: per il caso di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, si chiede di accertare e dichiarare che i danni lamentati da Parte_1 sono stati causati dalla nell'esecuzione
[...] Controparte_5 dell'obbligazione di riparazione del veicolo Opel Movano, targato FL689AY dalla stessa assunta nei confronti dell'Appellante e, per l'effetto, condannare la
[...]
(CF ), con sede in Poincicco di ZO (PN), via CP_5 P.IVA_1
Pordenone, n. 13], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'Appellante i danni alla stessa provocati, tenendo indenne – anche in virtù CP_1 dell'obbligazione assunta dalla predetta in ragione dell'art.5 dell'accordo di CP_5 cui al doc.4 del fascicolo di primo grado di – da ogni somma di cui fosse CP_1 accertato abbia diritto a percepire all'esito del presente giudizio, Parte_1 ivi compresa l'eventuale somma dovuta all'Appellante a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre alla rivalutazione monetaria e oltre agli interessi legali maturati e maturandi, con anatocismo degli interessi dalla data di notifica della citazione per chiamata in garanzia all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese generali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
pag. 2/10 Per la terza chiamata come da memoria depositata il Controparte_5
29.1.2025:
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa rigettarsi l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, rigettarsi le domande siccome svolte nei suoi confronti da Parte_1
e
[...] CP_6
Confermarsi, in ogni caso, la sentenza impugnata in ogni suo punto e statuizione.
Con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. ha stipulato la “Polizza Kasko” nr. 50/M13189977 con “ Controparte_7 [...]
(di seguito anche solo ), in relazione al veicolo Opel Controparte_4 CP_1
Movano targato FL 689AY.
2. In data 14.05.2019 il suddetto veicolo è stato coinvolto in un incidente e, conseguentemente, è stato trasportato presso la di ZO Controparte_5
(PN), in quanto officina autorizzata , per verifiche e riparazioni. CP_1
Il procedimento di primo grado
3. Con atto di citazione in data 22.6.2022 ha convenuto in giudizio CP_7
, allegando che, dopo il sinistro del 14.5.2019, l'automezzo, incidentato, non era CP_1 stato efficacemente riparato dalla e che, nonostante diversi Controparte_5 interventi in più riprese, dopo l'ultima consegna, perdurando il malfunzionamento, era stata riscontrata una problematica (sgancio supporto radiatore e perdita di liquido del circuito di raffreddamento) che aveva provocato la rottura del monoblocco del motore.
La successiva riparazione era quindi stata affidata a diversa officina.
Ciò detto, l'attrice ha chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni, a titolo di polizza, in misura pari al prezzo della riparazione presso altra officina (€. 14.826,57) e al costo sostenuto per un veicolo sostitutivo (€.876,97).
L'attrice ha dato atto che le richieste di pagamento ante causam erano state respinte da sull'assunto – contestato – che i danni lamentati non fossero diretta conseguenza CP_1 del sinistro, ma di un improprio utilizzo del mezzo tra un tentativo di riparazione e l'altro, ovvero imputabili all'operato della carrozzeria.
4.1. Con atto dd. 11.10.2022 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda CP_1 attorea e chiedendo:
- la chiamata in causa di quale unico soggetto ressponsabile, Controparte_5
- la declaratoria di difetto di legittimazione passiva,
pag. 3/10 - l'accertamento che i danni lamentati non erano coperti dalla polizza azionata,
- e, in via subordinata, la condanna di – unica responsabile dei Controparte_5 danni – a risarcire direttamente o a tenere indenne da eventuali CP_7 CP_1 condanne a tale titolo.
4.2. Ha sostenuto la convenuta di essere estranea al rapporto intercorso direttamente tra la proprietaria del veicolo e la carrozzeria CP_5
4.3. Ha sostenuto che i danni lamentati non fossero conseguenza diretta dell'incidente, ma degli interventi posti in essere, a fini riparativi, dalla carrozzeria. Ciò si ricaverebbe dalla stessa narrazione dei fatti proposta dall'attrice, sia per la successione degli interventi e dei malfunzionamenti del veicolo, sia per l'individuazione delle parti meccaniche malfunzionanti, coincidenti con quelle oggetto delle riparazioni.
4.4. Ha evidenziato che, a norma di polizza, la convenuta era tenuta a risarcire solo danni da “urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione”, ben diversi da quelli lamentati.
4.5. Relativamente al quantum ha contestato l'esistenza del danno al veicolo, la necessità delle riparazioni e la congruità dei costi rappresentati. Ha contestato la debenza dell'importo per noleggio di altro furgone e, in ogni caso, la debenza dell'importo corrispondente all'IVA.
5. Chiamata in causa, si è costituita, tardivamente, con comparsa Controparte_5 dd. 10.3.2023, chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
Ha eccepito che sui presunti danni al predetto veicolo, dopo contestazione delle pretese e conseguente carteggio legale, era intercorsa, con il 30.10.2020, una CP_7 transazione espressamente liberatoria.
Ha, quindi, sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere di alcunchè in rapporto alla suindicata vicenda.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n.70/2024 di data 31.1.2024, qui appellata, ha respinto le domande attoree e condannato a rifondere le spese di CP_7 lite della convenuta e della terza chiamata.
6.1. Ha escluso, in primo luogo, che vi fosse un difetto di legittimazione passiva in senso stretto della convenuta.
6.2. Ha rigettato, nel merito, la domanda attorea nei confronti di , non essendo i CP_1 danni lamentati conseguenza diretta del sinistro, ed essendo, il nesso causale con l'incidente, interrotto dagli interventi riparatori della stessa carrozzeria.
pag. 4/10 6.3. Ha ritenuto che, in forza della chiamata in causa, la domanda principale fosse stata estesa automaticamente a e, a tale proposito, ha dichiarato il difetto Controparte_5 di interesse ad agire per essere intercorsa una transazione.
6.4. Ha, infine, condannato l'attrice a rifondere le spese di lite sia della convenuta che – sussistendo nesso causale – della terza chiamata.
L'atto di appello di Controparte_7
7. Con l'atto sopraindicato ha proposto appello chiedendo la Controparte_7 condanna della convenuta a pagare quanto dovutole in forza della polizza azionata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado per avere fatto ricadere su parte attrice, che aveva chiaramente formulato una domanda di tipo contrattuale, il dubbio sulla possibile interruzione del nesso causale tra l'incidente stradale e i danni infine riportati dal veicolo, che erano stati riparati da officina diversa da quella convenzionata con . CP_1
In altri termini, pacifico il titolo contrattuale e l'incidente con danni al veicolo, spettava, semmai, alla convenuta eccepire e provare l'interruzione del nesso causale.
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado in quanto:
- non aveva considerato che, in base a specifica previsione di polizza, CP_7 era obbligata ad avvalersi dell'operato dell'officina la cui prestazione, quindi, CP_5 integrava una modalità di risarcimento in forma specifica gravante sulla compagnia assicurativa;
- non era certamente opponibile al danneggiato l'accordo tra e secondo CP_1 CP_5 il quale non risponderebbe di danni causati all'assicurato per fatto di CP_1 CP_5
7.3. Con il terzo motivo, l'appellante ha evidenziato che , coobbligata con CP_1 in favore del danneggiato, non aveva dichiarato di volersi avvalere della CP_5 transazione intervenuta tra quest'ultimo e CP_5
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata il 10.9.2024 si è costituita chiedendo dichiararsi CP_1 inammissibile o rigettarsi l'appello, e, in via subordinata, condannarsi al CP_5 pagamento chiesto dall'attore, con il favore delle spese.
8.1. Ha evidenziato, anzitutto, l'appellata, di avere appreso dell'intercorsa transazione tra e solo con la costituzione di quest'ultima nel CP_7 Controparte_5 corso del giudizio di primo grado.
pag. 5/10 8.2. Quanto al primo motivo di appello ha sostenuto che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva fatto ricadere su parte attrice il dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra incidente e danni, come affermato dall'appellante, ma aveva, piuttosto, ritenuto che la documentazione prodotta già comprovasse che i danni lamentati erano attribuibili alla difettosa riparazione da parte della Controparte_5
8.3. Quanto al secondo motivo di appello, ha evidenziato che: CP_1
- il contratto assicurativo non prevedeva un obbligo ma una mera facoltà, per l'assicurato, di rivolgersi, per le riparazioni, a un riparatore autorizzato;
- in base alle previsioni della polizza (art.
3.3 e art. 8.14) il risarcimento in forma specifica era una mera facoltà della Compagnia ed , nel caso di specie, non aveva CP_1 assunto tale forma di obbligazione;
- a riprova di ciò che aveva assunto un'autonoma Controparte_5 obbligazione riparatoria, aveva fatturato la propria prestazione direttamente a
[...]
Controparte_8
Con riguardo al terzo motivo di appello, :
[...] CP_1
- ha dedotto che non vi sarebbe una solidarietà di nell'obbligazione della CP_1 nei confronti di trattandosi di obbligazione Controparte_5 CP_7 autonoma e in capo solo alla carrozzeria;
- ad ogni buon conto, non essendovi termini decadenziali al riguardo, ha dichiarato di voler approfittare, ai sensi dell'art.1304 c.c., della transazione conclusa da
[...] con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_5
8.4. Cautelativamente, infine, l'appellata ha riproposto, in via subordinata, le domande eccezioni e istanze già formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite dalla ratio decidendi adottata.
Le difese in appello di Controparte_5
9. Con comparsa depositata il 26.8.2024 si è costituita nella presente sede la terza chiamata Controparte_5
Ha richiamato l'efficacia della transazione intercorsa con parte appellante, rilevando che l'efficacia della stessa, ritenuta in sentenza, non aveva formato oggetto di appello.
Ha escluso, poi, una qualsivoglia propria responsabilità a rifondere alcunchè a , CP_1 essendo, la responsabilità di quest'ultima, fondata su rapporto contrattuale (la polizza danni) e del tutto estranea alla terza chiamata.
Il processo di secondo grado
10. All'udienza dell'1.10.2024 le parti si sono riportate ai pripri scritti ed hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
pag. 6/10 11. L'udienza successiva dell'1.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
12.1. Per evidenti motivi di economia processuale dev'essere esaminato il tema relativo all'intervenuta transazione tra l'odierna appellante e CO
. Dall'atto di transazione prodotto in primo grado (doc.5 della produzione di
[...]
si evince che oggetto della stessa è la medesima controversia Controparte_5 posta alla base del presente procedimento.
Tra le premesse costituenti parte integrante dell'accordo, infatti, le parti citano:
- la richiesta risarcitoria di inviata con racc AR 13.1.2020 dall'avv. Parte_1
Alessandra Segat, per lavorazioni effettuate da al veicolo Opel Movano tg CP_5
FL689AY, in tesi mal eseguite, richiesta quantificata in complessivi €.16.392,97;
- la replica di con lettera dell'avv. Gianluca Vigo dd. 30.1.2020, che, CP_5 contestata la pretesa, ha opposto un controcredito per prestazioni non pagate (fattura n.72 del 28.2.2020 di euro 7.508,17) ed eseguite sul medesimo furgone.
Prosegue l'atto transattivo specificando che oggetto dell'accordo è la definizione di
“tutto ciò che riguarda la suindicata vertenza”, con ciò adottando un'espressione chiaramente calibrata sull'intero danno e non su una singola quota di esso.
12.3. L'oggetto, nel senso del petitum, della presente causa è interamente ricompreso nell'oggetto (più ampio) della transazione:
- il veicolo danneggiato, e le riparazioni in tesi dannose, sono le medesime;
- la formale richiesta stragiudiziale citata nelle premesse della transazione – peraltro indirizzata sia a sia ad - è stata allegata e prodotta Controparte_5 CP_1 anche nel presente procedimento;
- l'importo preteso nelle premesse della transazione (€.16.392,97) è maggiore, e quindi interamente comprensivo, rispetto a quello (€.15.703,54) del danno quantificato nel presente procedimento.
12.4. La transazione, poi, ha ad oggetto non la sola quota di responsabilità
(eventualmente) riferibile alla ma l'intero danno sofferto, come si Controparte_5 desume, chiaramente, dalle espressioni letterali utilizzate, perseguendo, le parti, la definizione di “tutto ciò che riguarda la suindicata vertenza”.
12.5. Se così è, ha validamente dichiarato, in questa sede, in grado di CP_1 appello, di avvalersi della transazione intercorsa tra e CP_7 CP_5
[...]
pag. 7/10 A tal fine non sono previste né formule solenni, né termini decadenziali, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo, attuabile per tutta la durata del processo.
E' noto, infatti, che:
“La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art.1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20250 del
25/09/2014 (Rv. 632333 - 01) - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 23/02/2005 (Rv.
581699 - 01).
12.6. In ogni caso, anche in primo grado una volta appreso, dalla terza CP_1 chiamata, dell'esistenza della transazione, se ne era avvalsa a proprio vantaggio, utilizzandola a supporto di argomentazioni volte ad escludere un'interruzione del nesso causale tra le riparazioni del mezzo operate da e il danno Controparte_5 lamentato, o ad individuare, assegnando all'atto una valenza latu senso confessoria, la predetta quale unica responsabile del danno stesso (con ciò implicitamente CP_5 affermando che l'intero danno era già stato risarcito).
12.7. E' rimasta priva di concreto supporto argomentativo l'affermazione di parte appellante, alla fine della memoria di replica, secondo la quale la dichiarazione di avvalimento sarebbe tardiva in quanto non formulata nelle conclusioni del procedimento di primo grado. La sentenza citata a tale riguardo (Cass. sent. 25743/2023) non pare contenere insegnamenti pertinenti, né in massima1 né in motivazione.
13. Anche il primo motivo di appello pare infondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale di Pordenone, pur a fronte di una domanda di tipo contrattuale, avesse onerato il danneggiato della prova del nesso causale e, conseguentemente, del rischio sulla relativa incertezza.
pag. 8/10 In realtà, il giudice di primo grado ha preso le mosse dalla definizione di rischio assicurato contenuta nel contratto azionato e, rilevato che era oggetto di indennizzo il danno che fosse “conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatasi durante la circolazione”. Ha poi evidenziato che la stessa – CP_7 che comunque aveva agito nei confronti della società assicuratrice - aveva allegato danni subiti per errori colposi di nelle riparazioni. Controparte_5
Conseguentemente, il giudice di primo grado, ha messo in dubbio la sussistenza del nesso causale contrattualmente richiesto in polizza tra la circolazione del veicolo e i danni per i quali si chiedeva l'indennizzo.
Problematica diversa, quindi, da quella della distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale per danni, evocata da parte appellante.
14. Passando, per completezza, all'esame del secondo motivo di appello, l'infondatezza dello stesso emerge chiaramente dalla successione delle allegazioni.
Il motivo in esame, infatti, presuppone l'affermazione per cui il contratto tra le parti principali prevedesse l'obbligo, per l'assicurato, di avvalersi dell'autofficina indicata dall'assicuratore.
Tale circostanza è stata contestata da che, al proposito, contrariamente CP_1 all'appellante, ha riportato nella propria comparsa l'intero contenuto della clausola citata (art. 3.3) e ulteriori estratti della disciplina applicabile (in particolare l'art.
8.14 della disciplina di polizza e il documento informativo). In nessuno di tali testi si rinviene un obbligo di servirsi del tecnico indicato dalla compagnia assicurativa.
A seguito di tale contestazione, nei successivi scritti dell'appellante non si rinviene alcun argomento specifico finalizzato al relativo superamento e tanto basta per concludere per l'infondatezza del motivo in esame.
15. Dal rigetto dell'appello e dalla soccombenza dell'appellante discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio sia della convenuta che della terza chiamata. Le spese vanno liquidate in valori medio bassi del parametro di riferimento (€.15.703,54), con valori medi per studio e introduttiva e minimi per le ulteriori due fasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.88/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone 70/2024, pubblicata il 31.1.2024;
2 - condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.3.9.33,00 per compensi, oltre al pag. 9/10 rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per legge;
3 - condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_5 di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.3.9.33,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
4. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).”;
“In tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 88/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88/2024 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
1.3.2024 e iscritto a ruolo il 9.3.2024, da
, in persona del legale rappresentante p.t., via Europa Unita Parte_1
22/24, 33076 Pravisdomini (PN), rappresentata, per procura alle liti dd. 17.12.2021 allegata, dall'avv. Enrico Cancellier del Foro di Venezia con studio in San Donà di
Piave (VE), Galleria Leon Bianco 1, domiciliata presso lo studio del medesimo;
appellante contro
, in persona del procuratore speciale dott. con sede in CP_1 CP_2
Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, ed elettivamente domiciliata in
Trento, Via del Brennero, n. 139, presso lo studio dell'Avv. Andrea Codroico che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Girardi, la rappresenta e difende in forza della procura alle liti dd. 13.3.2024, rilasciata su documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
e nei confronti di
, corrente in Poincicco di ZO (PN), Via Pordenone, Controparte_3
n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianni Massanzana del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pordenone, viale Marconi 30, giusta procura depositata nel fascicolo di primo grado n. 1501/22 RG Tribunale di Pordenone;
terza chiamata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.70/2024, pubblicata il 31.1.2024, notificata in data 1/2/2024 – R.G. n. 1501/2022 – assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
Per parte appellante come in memoria depositata il 31.1.2025: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della gravata sentenza, accertato e dichiarato che il danno al veicolo Opel Movano targato FL689AY è conseguenza diretta del sinistro che ha subito il 14.05.2019 e per l'effetto accertata e dichiarata la operatività della polizza nr. 50/M13189977 con la
[...]
e in ogni caso la non opponibilità della transazione a cui non ha CP_4 CP_1 dichiarato di voler aderire, condannare la convenuta al risarcimento della somma di euro
15.703,54 oltre interessi.
Spese rifuse, di entrambi i gradi.
Per parte appellata , come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato il 28.1.2025:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: per il caso di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, si chiede di accertare e dichiarare che i danni lamentati da Parte_1 sono stati causati dalla nell'esecuzione
[...] Controparte_5 dell'obbligazione di riparazione del veicolo Opel Movano, targato FL689AY dalla stessa assunta nei confronti dell'Appellante e, per l'effetto, condannare la
[...]
(CF ), con sede in Poincicco di ZO (PN), via CP_5 P.IVA_1
Pordenone, n. 13], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'Appellante i danni alla stessa provocati, tenendo indenne – anche in virtù CP_1 dell'obbligazione assunta dalla predetta in ragione dell'art.5 dell'accordo di CP_5 cui al doc.4 del fascicolo di primo grado di – da ogni somma di cui fosse CP_1 accertato abbia diritto a percepire all'esito del presente giudizio, Parte_1 ivi compresa l'eventuale somma dovuta all'Appellante a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre alla rivalutazione monetaria e oltre agli interessi legali maturati e maturandi, con anatocismo degli interessi dalla data di notifica della citazione per chiamata in garanzia all'effettivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese generali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
pag. 2/10 Per la terza chiamata come da memoria depositata il Controparte_5
29.1.2025:
In via principale
Per i motivi di cui in narrativa rigettarsi l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, rigettarsi le domande siccome svolte nei suoi confronti da Parte_1
e
[...] CP_6
Confermarsi, in ogni caso, la sentenza impugnata in ogni suo punto e statuizione.
Con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. ha stipulato la “Polizza Kasko” nr. 50/M13189977 con “ Controparte_7 [...]
(di seguito anche solo ), in relazione al veicolo Opel Controparte_4 CP_1
Movano targato FL 689AY.
2. In data 14.05.2019 il suddetto veicolo è stato coinvolto in un incidente e, conseguentemente, è stato trasportato presso la di ZO Controparte_5
(PN), in quanto officina autorizzata , per verifiche e riparazioni. CP_1
Il procedimento di primo grado
3. Con atto di citazione in data 22.6.2022 ha convenuto in giudizio CP_7
, allegando che, dopo il sinistro del 14.5.2019, l'automezzo, incidentato, non era CP_1 stato efficacemente riparato dalla e che, nonostante diversi Controparte_5 interventi in più riprese, dopo l'ultima consegna, perdurando il malfunzionamento, era stata riscontrata una problematica (sgancio supporto radiatore e perdita di liquido del circuito di raffreddamento) che aveva provocato la rottura del monoblocco del motore.
La successiva riparazione era quindi stata affidata a diversa officina.
Ciò detto, l'attrice ha chiesto alla convenuta il risarcimento dei danni, a titolo di polizza, in misura pari al prezzo della riparazione presso altra officina (€. 14.826,57) e al costo sostenuto per un veicolo sostitutivo (€.876,97).
L'attrice ha dato atto che le richieste di pagamento ante causam erano state respinte da sull'assunto – contestato – che i danni lamentati non fossero diretta conseguenza CP_1 del sinistro, ma di un improprio utilizzo del mezzo tra un tentativo di riparazione e l'altro, ovvero imputabili all'operato della carrozzeria.
4.1. Con atto dd. 11.10.2022 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda CP_1 attorea e chiedendo:
- la chiamata in causa di quale unico soggetto ressponsabile, Controparte_5
- la declaratoria di difetto di legittimazione passiva,
pag. 3/10 - l'accertamento che i danni lamentati non erano coperti dalla polizza azionata,
- e, in via subordinata, la condanna di – unica responsabile dei Controparte_5 danni – a risarcire direttamente o a tenere indenne da eventuali CP_7 CP_1 condanne a tale titolo.
4.2. Ha sostenuto la convenuta di essere estranea al rapporto intercorso direttamente tra la proprietaria del veicolo e la carrozzeria CP_5
4.3. Ha sostenuto che i danni lamentati non fossero conseguenza diretta dell'incidente, ma degli interventi posti in essere, a fini riparativi, dalla carrozzeria. Ciò si ricaverebbe dalla stessa narrazione dei fatti proposta dall'attrice, sia per la successione degli interventi e dei malfunzionamenti del veicolo, sia per l'individuazione delle parti meccaniche malfunzionanti, coincidenti con quelle oggetto delle riparazioni.
4.4. Ha evidenziato che, a norma di polizza, la convenuta era tenuta a risarcire solo danni da “urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione”, ben diversi da quelli lamentati.
4.5. Relativamente al quantum ha contestato l'esistenza del danno al veicolo, la necessità delle riparazioni e la congruità dei costi rappresentati. Ha contestato la debenza dell'importo per noleggio di altro furgone e, in ogni caso, la debenza dell'importo corrispondente all'IVA.
5. Chiamata in causa, si è costituita, tardivamente, con comparsa Controparte_5 dd. 10.3.2023, chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti.
Ha eccepito che sui presunti danni al predetto veicolo, dopo contestazione delle pretese e conseguente carteggio legale, era intercorsa, con il 30.10.2020, una CP_7 transazione espressamente liberatoria.
Ha, quindi, sostenuto di non poter essere chiamata a rispondere di alcunchè in rapporto alla suindicata vicenda.
La sentenza di primo grado
6. Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n.70/2024 di data 31.1.2024, qui appellata, ha respinto le domande attoree e condannato a rifondere le spese di CP_7 lite della convenuta e della terza chiamata.
6.1. Ha escluso, in primo luogo, che vi fosse un difetto di legittimazione passiva in senso stretto della convenuta.
6.2. Ha rigettato, nel merito, la domanda attorea nei confronti di , non essendo i CP_1 danni lamentati conseguenza diretta del sinistro, ed essendo, il nesso causale con l'incidente, interrotto dagli interventi riparatori della stessa carrozzeria.
pag. 4/10 6.3. Ha ritenuto che, in forza della chiamata in causa, la domanda principale fosse stata estesa automaticamente a e, a tale proposito, ha dichiarato il difetto Controparte_5 di interesse ad agire per essere intercorsa una transazione.
6.4. Ha, infine, condannato l'attrice a rifondere le spese di lite sia della convenuta che – sussistendo nesso causale – della terza chiamata.
L'atto di appello di Controparte_7
7. Con l'atto sopraindicato ha proposto appello chiedendo la Controparte_7 condanna della convenuta a pagare quanto dovutole in forza della polizza azionata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
7.1. Con il primo motivo l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado per avere fatto ricadere su parte attrice, che aveva chiaramente formulato una domanda di tipo contrattuale, il dubbio sulla possibile interruzione del nesso causale tra l'incidente stradale e i danni infine riportati dal veicolo, che erano stati riparati da officina diversa da quella convenzionata con . CP_1
In altri termini, pacifico il titolo contrattuale e l'incidente con danni al veicolo, spettava, semmai, alla convenuta eccepire e provare l'interruzione del nesso causale.
7.2. Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado in quanto:
- non aveva considerato che, in base a specifica previsione di polizza, CP_7 era obbligata ad avvalersi dell'operato dell'officina la cui prestazione, quindi, CP_5 integrava una modalità di risarcimento in forma specifica gravante sulla compagnia assicurativa;
- non era certamente opponibile al danneggiato l'accordo tra e secondo CP_1 CP_5 il quale non risponderebbe di danni causati all'assicurato per fatto di CP_1 CP_5
7.3. Con il terzo motivo, l'appellante ha evidenziato che , coobbligata con CP_1 in favore del danneggiato, non aveva dichiarato di volersi avvalere della CP_5 transazione intervenuta tra quest'ultimo e CP_5
Le difese in appello di CP_1
8. Con comparsa depositata il 10.9.2024 si è costituita chiedendo dichiararsi CP_1 inammissibile o rigettarsi l'appello, e, in via subordinata, condannarsi al CP_5 pagamento chiesto dall'attore, con il favore delle spese.
8.1. Ha evidenziato, anzitutto, l'appellata, di avere appreso dell'intercorsa transazione tra e solo con la costituzione di quest'ultima nel CP_7 Controparte_5 corso del giudizio di primo grado.
pag. 5/10 8.2. Quanto al primo motivo di appello ha sostenuto che il giudice, nella sentenza impugnata, non aveva fatto ricadere su parte attrice il dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra incidente e danni, come affermato dall'appellante, ma aveva, piuttosto, ritenuto che la documentazione prodotta già comprovasse che i danni lamentati erano attribuibili alla difettosa riparazione da parte della Controparte_5
8.3. Quanto al secondo motivo di appello, ha evidenziato che: CP_1
- il contratto assicurativo non prevedeva un obbligo ma una mera facoltà, per l'assicurato, di rivolgersi, per le riparazioni, a un riparatore autorizzato;
- in base alle previsioni della polizza (art.
3.3 e art. 8.14) il risarcimento in forma specifica era una mera facoltà della Compagnia ed , nel caso di specie, non aveva CP_1 assunto tale forma di obbligazione;
- a riprova di ciò che aveva assunto un'autonoma Controparte_5 obbligazione riparatoria, aveva fatturato la propria prestazione direttamente a
[...]
Controparte_8
Con riguardo al terzo motivo di appello, :
[...] CP_1
- ha dedotto che non vi sarebbe una solidarietà di nell'obbligazione della CP_1 nei confronti di trattandosi di obbligazione Controparte_5 CP_7 autonoma e in capo solo alla carrozzeria;
- ad ogni buon conto, non essendovi termini decadenziali al riguardo, ha dichiarato di voler approfittare, ai sensi dell'art.1304 c.c., della transazione conclusa da
[...] con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_5
8.4. Cautelativamente, infine, l'appellata ha riproposto, in via subordinata, le domande eccezioni e istanze già formulate in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite dalla ratio decidendi adottata.
Le difese in appello di Controparte_5
9. Con comparsa depositata il 26.8.2024 si è costituita nella presente sede la terza chiamata Controparte_5
Ha richiamato l'efficacia della transazione intercorsa con parte appellante, rilevando che l'efficacia della stessa, ritenuta in sentenza, non aveva formato oggetto di appello.
Ha escluso, poi, una qualsivoglia propria responsabilità a rifondere alcunchè a , CP_1 essendo, la responsabilità di quest'ultima, fondata su rapporto contrattuale (la polizza danni) e del tutto estranea alla terza chiamata.
Il processo di secondo grado
10. All'udienza dell'1.10.2024 le parti si sono riportate ai pripri scritti ed hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
pag. 6/10 11. L'udienza successiva dell'1.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
12.1. Per evidenti motivi di economia processuale dev'essere esaminato il tema relativo all'intervenuta transazione tra l'odierna appellante e CO
. Dall'atto di transazione prodotto in primo grado (doc.5 della produzione di
[...]
si evince che oggetto della stessa è la medesima controversia Controparte_5 posta alla base del presente procedimento.
Tra le premesse costituenti parte integrante dell'accordo, infatti, le parti citano:
- la richiesta risarcitoria di inviata con racc AR 13.1.2020 dall'avv. Parte_1
Alessandra Segat, per lavorazioni effettuate da al veicolo Opel Movano tg CP_5
FL689AY, in tesi mal eseguite, richiesta quantificata in complessivi €.16.392,97;
- la replica di con lettera dell'avv. Gianluca Vigo dd. 30.1.2020, che, CP_5 contestata la pretesa, ha opposto un controcredito per prestazioni non pagate (fattura n.72 del 28.2.2020 di euro 7.508,17) ed eseguite sul medesimo furgone.
Prosegue l'atto transattivo specificando che oggetto dell'accordo è la definizione di
“tutto ciò che riguarda la suindicata vertenza”, con ciò adottando un'espressione chiaramente calibrata sull'intero danno e non su una singola quota di esso.
12.3. L'oggetto, nel senso del petitum, della presente causa è interamente ricompreso nell'oggetto (più ampio) della transazione:
- il veicolo danneggiato, e le riparazioni in tesi dannose, sono le medesime;
- la formale richiesta stragiudiziale citata nelle premesse della transazione – peraltro indirizzata sia a sia ad - è stata allegata e prodotta Controparte_5 CP_1 anche nel presente procedimento;
- l'importo preteso nelle premesse della transazione (€.16.392,97) è maggiore, e quindi interamente comprensivo, rispetto a quello (€.15.703,54) del danno quantificato nel presente procedimento.
12.4. La transazione, poi, ha ad oggetto non la sola quota di responsabilità
(eventualmente) riferibile alla ma l'intero danno sofferto, come si Controparte_5 desume, chiaramente, dalle espressioni letterali utilizzate, perseguendo, le parti, la definizione di “tutto ciò che riguarda la suindicata vertenza”.
12.5. Se così è, ha validamente dichiarato, in questa sede, in grado di CP_1 appello, di avvalersi della transazione intercorsa tra e CP_7 CP_5
[...]
pag. 7/10 A tal fine non sono previste né formule solenni, né termini decadenziali, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo, attuabile per tutta la durata del processo.
E' noto, infatti, che:
“La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art.1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20250 del
25/09/2014 (Rv. 632333 - 01) - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 23/02/2005 (Rv.
581699 - 01).
12.6. In ogni caso, anche in primo grado una volta appreso, dalla terza CP_1 chiamata, dell'esistenza della transazione, se ne era avvalsa a proprio vantaggio, utilizzandola a supporto di argomentazioni volte ad escludere un'interruzione del nesso causale tra le riparazioni del mezzo operate da e il danno Controparte_5 lamentato, o ad individuare, assegnando all'atto una valenza latu senso confessoria, la predetta quale unica responsabile del danno stesso (con ciò implicitamente CP_5 affermando che l'intero danno era già stato risarcito).
12.7. E' rimasta priva di concreto supporto argomentativo l'affermazione di parte appellante, alla fine della memoria di replica, secondo la quale la dichiarazione di avvalimento sarebbe tardiva in quanto non formulata nelle conclusioni del procedimento di primo grado. La sentenza citata a tale riguardo (Cass. sent. 25743/2023) non pare contenere insegnamenti pertinenti, né in massima1 né in motivazione.
13. Anche il primo motivo di appello pare infondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale di Pordenone, pur a fronte di una domanda di tipo contrattuale, avesse onerato il danneggiato della prova del nesso causale e, conseguentemente, del rischio sulla relativa incertezza.
pag. 8/10 In realtà, il giudice di primo grado ha preso le mosse dalla definizione di rischio assicurato contenuta nel contratto azionato e, rilevato che era oggetto di indennizzo il danno che fosse “conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatasi durante la circolazione”. Ha poi evidenziato che la stessa – CP_7 che comunque aveva agito nei confronti della società assicuratrice - aveva allegato danni subiti per errori colposi di nelle riparazioni. Controparte_5
Conseguentemente, il giudice di primo grado, ha messo in dubbio la sussistenza del nesso causale contrattualmente richiesto in polizza tra la circolazione del veicolo e i danni per i quali si chiedeva l'indennizzo.
Problematica diversa, quindi, da quella della distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale per danni, evocata da parte appellante.
14. Passando, per completezza, all'esame del secondo motivo di appello, l'infondatezza dello stesso emerge chiaramente dalla successione delle allegazioni.
Il motivo in esame, infatti, presuppone l'affermazione per cui il contratto tra le parti principali prevedesse l'obbligo, per l'assicurato, di avvalersi dell'autofficina indicata dall'assicuratore.
Tale circostanza è stata contestata da che, al proposito, contrariamente CP_1 all'appellante, ha riportato nella propria comparsa l'intero contenuto della clausola citata (art. 3.3) e ulteriori estratti della disciplina applicabile (in particolare l'art.
8.14 della disciplina di polizza e il documento informativo). In nessuno di tali testi si rinviene un obbligo di servirsi del tecnico indicato dalla compagnia assicurativa.
A seguito di tale contestazione, nei successivi scritti dell'appellante non si rinviene alcun argomento specifico finalizzato al relativo superamento e tanto basta per concludere per l'infondatezza del motivo in esame.
15. Dal rigetto dell'appello e dalla soccombenza dell'appellante discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio sia della convenuta che della terza chiamata. Le spese vanno liquidate in valori medio bassi del parametro di riferimento (€.15.703,54), con valori medi per studio e introduttiva e minimi per le ulteriori due fasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.88/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone 70/2024, pubblicata il 31.1.2024;
2 - condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.3.9.33,00 per compensi, oltre al pag. 9/10 rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per legge;
3 - condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_5 di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.3.9.33,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
4. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).”;
“In tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro.”.