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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7058/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7058/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
e vertente
TRA
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Bartolomeo
ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
difensore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Controparte_1
domiciliato come in atti
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Pt_1 Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto appello avverso la
[...]
Sentenza N. 1821/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.05.2021 e resa pubblica in data 20.05.2021 mediante deposito in Cancelleria, chiedendo l'adozione dei provvedimenti pure precisati in atti.
Si è costituito in giudizio l'appellato, resistendo sulla base delle argomentazioni in atti.
Ciò posto, in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed invero, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00
(importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del II comma dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Tanto chiarito, va rigettato il primo motivo di appello relativo all'omessa motivazione circa la sussistenza della competenza territoriale.
Orbene, è consolidato il principio giurisprudenziale della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti (ex plurimis Cass. Civ., Sez. VI, n.
17374/2020; Cass. Civ., Sez. VI -3, Ord. 23328/2014).
Ebbene, il Giudice di prime cure correttamente ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'allora società convenuta non ha contestato la
2 sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
Ed invero, nel caso di specie, non è stata dedotta alcuna indicazione del luogo dell'ufficio postale nel quale è sorta l'obbligazione de qua (circostanza necessaria per la valutazione della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.). Inoltre, va comunque precisato che alla fattispecie non è applicabile il foro del consumatore in quanto l'attore agisce nell'esercizio della propria attività professionale.
Ed ancora, in via preliminare, deve essere affermata la tempestività del gravame. Sul
punto, parte appellata ha eccepito (seppur solamente in sede di precisazione delle conclusioni e con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) la tardività
dell'impugnazione per decorso del termine decadenziale ex art. 327 c.p.c.
L'eccezione è infondata, in quanto l'appello de quo è stato notificato nel suddetto termine semestrale: infatti, la sentenza impugnata risulta depositata in data 20
maggio 2021, non è stata dedotta la notifica della stessa per la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. e l'appello è stato notificato in data 10 novembre 2021.
Ora, nel merito l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Orbene, la presente fattispecie riguarda l'avvenuta notifica di un atto giudiziario a cura dell'Avv. odierno appellato, avente come destinatario la Controparte_1
stessa ossia una persona giuridica. Parte_1
Ebbene, l'Avv. Annunziata con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio ha dedotto che la notifica avente come destinataria è stata effettuata Parte_1
da lui personalmente e non a mezzo di ufficiale giudiziario. Egli ha anche dedotto che gli è stata addebitata la somma di € 3,90 per l'emissione della comunicazione di
3 avvenuta notifica (C.A.N.); emissione asseritamente non dovuta ai sensi della vigente normativa, con conseguenziale richiesta di restituzione della suddetta somma.
All'uopo, è opportuno premettere che la C.A.N. è una raccomandata che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto.
Ebbene, l'emissione della C.A.N. è stata introdotta dal comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella L. n. 31/2008 che ha, così, modificato l'art. 7, ult. co., L. n. 890/1982, che prevede: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”; la disposizione, poi, risulta riprodotta al terzo comma del richiamato articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nel quale è altresì indicato che il costo della raccomandata grava sul mittente, che ha richiesto la notifica.
L'emissione della CAN, pertanto, è necessaria in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario;
in tali casi, l'agente, essendo posto a suo carico il seguente adempimento, deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Ora, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di dover interpretare la suddetta disposizione normativa (art. 7 L. n. 890/1982) in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., concludendo per l'accoglimento della domanda in quanto ha ritenuto che nel concetto di notifica “a mani proprie” alle persone giuridiche possa rientrare anche quella effettuata nelle mani di uno dei soggetti indicati nel detto art. 145 c.p.c.
in quanto dotati di potere rappresentativo ed in ossequio ai principi che regolano
4 l'istituto della rappresentanza organica, deducendo, quindi, l'inesistenza dell'obbligo di emissione della C.A.N..
In realtà, la maggior parte della giurisprudenza di merito ritiene che il citato sesto comma dell'art. 7 della legge 890/1982, nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non faccia alcuna distinzione a seconda che il destinatario dell'atto da notificare sia una persona fisica o giuridica.
Ebbene, il Tribunale ritiene di condividere tale ultimo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Avellino, Sent. n. 1033/2018; Trib. Nola,
Sent. n. 629/2022; Trib. Nola, Sent. n. 26/2023; Tr. Nola, Sent. 530/2025).
Del resto, la previsione legislativa - che non contiene, lo si ribadisce, distinzione di sorta in ordine alla natura del destinatario - non può essere derogata da norma interne e di rango inferiore, quali quelle dettate dalle circolari interne delle Pubbliche
Amministrazioni e/o della stessa società Parte_1
Peraltro, l'art. 145 c.p.c. distingue due categorie di soggetti, quelli che hanno potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e quelli che invece ne sono privi.
Orbene, solo in relazione al rappresentante legale e all'incaricato alla ricezione può
discorrersi di rappresentanza e di immedesimazione organica, con relativa esclusione dell'emissione della CAN in caso di notifica.
Di contro, quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti (delegato alla ricezione), è
necessario l'invio della CAN, addebitando il costo al soggetto che ha effettuato la notifica.
5 Nel caso di specie, l'atto notificato è stato consegnato, così come si legge dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento a “Affari Legali Atti giudiziari e Affari generali”.
Ora, dal suddetto timbro (peraltro, apposto in un settore dell'avviso che non attiene alla società destinataria in quanto è inserito al di sotto della voce “delegato dal
comandante”) non emerge che a ricevere l'atto giudiziario sia stato un delegato dal rappresentante alla ricezione degli atti, pertanto, la comunicazione dell'avvenuta notifica costituiva un obbligo per l'agente postale con l'addebito dei relativi costi in capo al mittente.
Per i summenzionati motivi, quindi, come sopra anticipato, l'appello va accolto in quanto fondato, con riforma della sentenza impugnata.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti costituite le spese relative al doppio grado di giudizio. Le
summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, in relazioni alle quali si sono registrati (e si registrano)
orientamenti giurisprudenziali contrastanti, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Va in proposito precisato, con esplicito riferimento alle statuizioni della presente sentenza anche sulle spese del giudizio di primo grado, che, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado
(cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
6 Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello in quanto fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1821/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.05.2021 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.05.2021, rigetta le domande proposte dall'avv. ; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 10.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7058/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
e vertente
TRA
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Bartolomeo
ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
difensore di sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Controparte_1
domiciliato come in atti
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Pt_1 Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto appello avverso la
[...]
Sentenza N. 1821/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.05.2021 e resa pubblica in data 20.05.2021 mediante deposito in Cancelleria, chiedendo l'adozione dei provvedimenti pure precisati in atti.
Si è costituito in giudizio l'appellato, resistendo sulla base delle argomentazioni in atti.
Ciò posto, in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Ed invero, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00
(importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del II comma dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Tanto chiarito, va rigettato il primo motivo di appello relativo all'omessa motivazione circa la sussistenza della competenza territoriale.
Orbene, è consolidato il principio giurisprudenziale della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti (ex plurimis Cass. Civ., Sez. VI, n.
17374/2020; Cass. Civ., Sez. VI -3, Ord. 23328/2014).
Ebbene, il Giudice di prime cure correttamente ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'allora società convenuta non ha contestato la
2 sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
Ed invero, nel caso di specie, non è stata dedotta alcuna indicazione del luogo dell'ufficio postale nel quale è sorta l'obbligazione de qua (circostanza necessaria per la valutazione della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.). Inoltre, va comunque precisato che alla fattispecie non è applicabile il foro del consumatore in quanto l'attore agisce nell'esercizio della propria attività professionale.
Ed ancora, in via preliminare, deve essere affermata la tempestività del gravame. Sul
punto, parte appellata ha eccepito (seppur solamente in sede di precisazione delle conclusioni e con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) la tardività
dell'impugnazione per decorso del termine decadenziale ex art. 327 c.p.c.
L'eccezione è infondata, in quanto l'appello de quo è stato notificato nel suddetto termine semestrale: infatti, la sentenza impugnata risulta depositata in data 20
maggio 2021, non è stata dedotta la notifica della stessa per la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. e l'appello è stato notificato in data 10 novembre 2021.
Ora, nel merito l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Orbene, la presente fattispecie riguarda l'avvenuta notifica di un atto giudiziario a cura dell'Avv. odierno appellato, avente come destinatario la Controparte_1
stessa ossia una persona giuridica. Parte_1
Ebbene, l'Avv. Annunziata con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio ha dedotto che la notifica avente come destinataria è stata effettuata Parte_1
da lui personalmente e non a mezzo di ufficiale giudiziario. Egli ha anche dedotto che gli è stata addebitata la somma di € 3,90 per l'emissione della comunicazione di
3 avvenuta notifica (C.A.N.); emissione asseritamente non dovuta ai sensi della vigente normativa, con conseguenziale richiesta di restituzione della suddetta somma.
All'uopo, è opportuno premettere che la C.A.N. è una raccomandata che viene inviata dall'agente postale qualora consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto.
Ebbene, l'emissione della C.A.N. è stata introdotta dal comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella L. n. 31/2008 che ha, così, modificato l'art. 7, ult. co., L. n. 890/1982, che prevede: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”; la disposizione, poi, risulta riprodotta al terzo comma del richiamato articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nel quale è altresì indicato che il costo della raccomandata grava sul mittente, che ha richiesto la notifica.
L'emissione della CAN, pertanto, è necessaria in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario;
in tali casi, l'agente, essendo posto a suo carico il seguente adempimento, deve comunicare all'effettivo destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.
Ora, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di dover interpretare la suddetta disposizione normativa (art. 7 L. n. 890/1982) in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., concludendo per l'accoglimento della domanda in quanto ha ritenuto che nel concetto di notifica “a mani proprie” alle persone giuridiche possa rientrare anche quella effettuata nelle mani di uno dei soggetti indicati nel detto art. 145 c.p.c.
in quanto dotati di potere rappresentativo ed in ossequio ai principi che regolano
4 l'istituto della rappresentanza organica, deducendo, quindi, l'inesistenza dell'obbligo di emissione della C.A.N..
In realtà, la maggior parte della giurisprudenza di merito ritiene che il citato sesto comma dell'art. 7 della legge 890/1982, nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non faccia alcuna distinzione a seconda che il destinatario dell'atto da notificare sia una persona fisica o giuridica.
Ebbene, il Tribunale ritiene di condividere tale ultimo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Avellino, Sent. n. 1033/2018; Trib. Nola,
Sent. n. 629/2022; Trib. Nola, Sent. n. 26/2023; Tr. Nola, Sent. 530/2025).
Del resto, la previsione legislativa - che non contiene, lo si ribadisce, distinzione di sorta in ordine alla natura del destinatario - non può essere derogata da norma interne e di rango inferiore, quali quelle dettate dalle circolari interne delle Pubbliche
Amministrazioni e/o della stessa società Parte_1
Peraltro, l'art. 145 c.p.c. distingue due categorie di soggetti, quelli che hanno potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e quelli che invece ne sono privi.
Orbene, solo in relazione al rappresentante legale e all'incaricato alla ricezione può
discorrersi di rappresentanza e di immedesimazione organica, con relativa esclusione dell'emissione della CAN in caso di notifica.
Di contro, quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti (delegato alla ricezione), è
necessario l'invio della CAN, addebitando il costo al soggetto che ha effettuato la notifica.
5 Nel caso di specie, l'atto notificato è stato consegnato, così come si legge dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento a “Affari Legali Atti giudiziari e Affari generali”.
Ora, dal suddetto timbro (peraltro, apposto in un settore dell'avviso che non attiene alla società destinataria in quanto è inserito al di sotto della voce “delegato dal
comandante”) non emerge che a ricevere l'atto giudiziario sia stato un delegato dal rappresentante alla ricezione degli atti, pertanto, la comunicazione dell'avvenuta notifica costituiva un obbligo per l'agente postale con l'addebito dei relativi costi in capo al mittente.
Per i summenzionati motivi, quindi, come sopra anticipato, l'appello va accolto in quanto fondato, con riforma della sentenza impugnata.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018
della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti costituite le spese relative al doppio grado di giudizio. Le
summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, in relazioni alle quali si sono registrati (e si registrano)
orientamenti giurisprudenziali contrastanti, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Va in proposito precisato, con esplicito riferimento alle statuizioni della presente sentenza anche sulle spese del giudizio di primo grado, che, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado
(cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
6 Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello in quanto fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1821/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.05.2021 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 20.05.2021, rigetta le domande proposte dall'avv. ; Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 10.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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