Decreto cautelare 17 marzo 2022
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Decreto collegiale 5 dicembre 2022
Decreto cautelare 9 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2024
Decreto collegiale 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01740/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Diana e Daniela Limongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Arca Sud Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- dell'8.2.2022 con cui il responsabile dell'Ufficio Casa del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo con Arca Sud Salento, avente ad oggetto l'occupazione sine titulo di alloggio popolare;
- della diffida del 15.2.2022 al rilascio dell'immobile de quo per la data del 22 marzo 20222;
- delle deliberazioni della G.R. Puglia -OMISSIS-, aventi ad oggetto la definizione dei criteri applicativi di cui all'art. 20, comma 3, punto b), L.R. Puglia n. 10/2014 in parte qua e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il preavviso di rigetto del 27.1.2022 prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano, della Regione Puglia e di Arca Sud Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con il ricorso in esame, notificato via pec in data 15 marzo 2022 al Comune di Squinzano, alla Regione Puglia e ad Arca Sud Salento, parte ricorrente si duole della nota prot. -OMISSIS- dell’8.2.2022, con cui il Comune di Squinzano ha rigettato l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo con Arca Sud Salento, nell’assunto che non sussistano le condizioni previste dall’art. 20, comma 3, punto b), L.R. Puglia n. 10/2014, vale a dire le condizioni di disagio socio-economico e di necessità così come meglio precisate dalla Giunta Regionale (G.R.) Puglia con deliberazioni -OMISSIS-. Con il ricorso sono impugnati gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la successiva comunicazione comunale prot. -OMISSIS- del 15 febbraio 2022, in cui si avvisa che per il 22 marzo 2022 sarebbe stato eseguito lo sgombero dell’immobile.
2) Parte ricorrente deduce quanto segue:
- a) l’art. 20, comma 3, L.R. n. 10/2014, prevede che, per poter conseguire l’assegnazione dell’alloggio occupato senza titolo e al di fuori delle graduatorie all’uopo stilate, vada soddisfatto, tra gli altri, il requisito di “ trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità ”, come da lett. “b” del cit. comma 3;
- b) sempre il comma 3 cit. prevede che l’accertamento del suddetto requisito sia di competenza dei servizi sociali del Comune;
- c) la G.R. Pugliese, con deliberazioni -OMISSIS-, ha disposto le linee guida per tutti i Comuni al fine di individuare più agevolmente i requisiti ex art. 20, comma 3, L.R. n. 10/2014, sancendo che, per integrare la condizione di disagio socio-economico e di necessità, si applicasse, per analogia, l’art. 1, comma 1, Legge 8 febbraio 2007, n. 9, secondo cui era necessaria la ricorrenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) persone ultra sessantacinquenni, b) malati terminali, c) portatori di handicap con invalidità al 66%, d) figli fiscalmente a carico;
- d) così operando, la Regione avrebbe violato la competenza del Comune a individuare le condizioni di disagio, per come sarebbe stabilita dal cit. art. 20, comma 3;
- e) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2007, ha sancito la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, con la conseguenza che la Giunta Regionale avrebbe anche violato la competenza in materia del Consiglio Regionale;
- f) nel merito è comunque illegittima l’applicazione analogica dell’art. 1 della Legge n. 9/2007, relativa a fattispecie diversa.
3) Con decreto monocratico n. 125 del 17 marzo 2022 è stata sospesa l’esecuzione della suddetta nota del 15 febbraio 2022 (con cui è stato disposto il rilascio dell’immobile per la data del 22 marzo 2022) ed è stata fissata la camera di consiglio del 5 aprile 2022, per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare.
4) Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia, il Comune di Squinzano e l’Arca Sud Salento.
5) Con ordinanza n. 180 dell’11 aprile 2022, questa Sezione, ritenendo che la controversia richiedesse l’approfondimento tipico della fase di merito e che dovesse mantenersi la res adhuc integra , sospendeva il solo atto di diffida al rilascio dell’immobile (del 15 febbraio 2022), fissando l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
6) Con decreto n. 20 del 16 aprile 2022, veniva accolta la domanda del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7) Con memoria difensiva del 29 settembre 2022, l’Arca Sud Salento ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.
8) Il 10 ottobre 2022 la difesa di parte ricorrente chiedeva il rinvio dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2022, in ragione di concomitante udienza al Consiglio di Stato.
9) All’udienza pubblica del 25 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2022, considerato che il rinvio è ora possibile solo per motivi eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e considerato che, nel caso di specie, la controversia è di puro diritto.
2) Va altresì dapprima scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dall’Arca Sud Salento.
2.1) Nella materia de qua la giurisprudenza ha osservato quanto segue:
- a) “3. (…) nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). 4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio […]. La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio” (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021);
- b) “va attribuita al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell’assegnazione non riserva all’amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. 19 agosto 2016, n. 17201; 26 ottobre 2017, n. 25411; 16 gennaio 2007, n. 757; 10 gennaio 2003, n. 178) ” (T.A.R. Salerno, sent. n. 28 del 12 gennaio 2022);
- c) “ sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, ivi incluse le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, correlata non già ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì all'avvenuto accertamento della carenza dei requisiti previsti dalla legge per la conservazione dell'alloggio, per questo costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario del bene (ex multis: Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2017 n. 31110; sez. un., 9 ottobre 2013 n. 22957; TAR Lazio, Latina, sez. I, 5 ottobre 2020 n. 354; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2020 n. 426; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2019 n. 13768; TAR Lazio, Latina, sez. I, 21 giugno 2019 n. 455; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 maggio 2019 n. 6160; sez. III, 13 maggio 2019 n. 5949; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 febbraio 2019 n. 1091; sez. V, 3 dicembre 2018 n. 6943; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 agosto 2018 n. 9051)” (T.A.R. Napoli, sent. n. 4186 del 20 giugno 2022) .
2.2) Posto quanto sopra, nel caso di specie non viene solo in contestazione la diffida al rilascio dell’immobile, ma, a monte, l’atto prot. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2022, con cui il Comune ha respinto l’istanza di regolarizzazione dell’occupazione abusiva dell’alloggio che era stata presentata dal ricorrente, al di fuori, per quanto consta, dei casi di successione in un preesistente rapporto locatizio e di decadenza (che sono invece rimessi al G.O., secondo la suddetta giurisprudenza). Quindi, nel caso di specie, si versa in “ controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri”, che, come tale, appartiene alla giurisdizione del G.A. (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021).
3) Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va osservato che parte ricorrente censura i criteri a monte fissati dalla Giunta Regionale onde individuare la condizione di disagio socio-economico e di necessità, che il Comune ha ritenuto insussistente nel caso di specie. I citati criteri sono censurati esclusivamente sotto i due seguenti profili:
- a) dedotta violazione, da parte della Giunta Regionale, di una asserita competenza comunale o della competenza legislativa del Consiglio Regionale;
- b) insussistenza dei presupposti per l’applicazione analogica dell’art. 1, comma 1, L. n. 9/2007.
3.1) Ciò posto, va osservato che l’art. 20, comma 3, L. R. n. 10/2014, nel rimettere ai servizi sociali dei Comuni l’accertamento effettivo della condizione di disagio, non risulta aver demandato ai Comuni la fissazione dei criteri per poterla individuare. Ne deriva che nella L.R. non è individuabile al riguardo una riserva di competenza in favore dei Comuni, sicché è infondata la censura con cui parte ricorrente deduce che la Giunta Regionale avrebbe violato una (insussistente) competenza comunale allorquando ha fissato i criteri.
3.2) Nemmeno è fondata la censura con cui parte ricorrente deduce che la Giunta Regionale si sarebbe arrogata la competenza legislativa del Consiglio Regionale. Infatti, la Giunta Regionale, nell’individuare i criteri per determinare la condizione di disagio, ha fatto applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. “f”, L.R. n. 4/1997, ai sensi del quale agli organi di direzione politica è attribuita, tra le altre cose, “ la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti ”. Versandosi, per l’appunto, nel caso di specie in ipotesi di formulazione di criteri per l’assegnazione in deroga degli alloggi, non risulta invasa alcuna competenza legislativa del Consiglio Regionale.
3.3) Nemmeno è fondata la censura con cui si deduce che sarebbe illegittima l’applicazione analogica dei criteri di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 9/2007, considerato che tali criteri sono dettati al fine di “… contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili… ” (v. esordio del cit. comma 1). Ne deriva che, poiché la ratio della citata L. n. 9/2007 è quella di contenere il disagio abitativo di date categorie sociali soggette a procedure di rilascio dell’immobile, si giustifica l’analogia.
3.4) Questo T.A.R., con sentenza n. 1052 del 1° ottobre 2020, aveva già osservato che, con la determina n. 990/2015 “ 4.1(…) la Giunta Regionale pugliese ha “Ritenuto di poter applicare in via analogica all’art. 20 secondo comma lett. b) della LR n. 10/14, l’art. 1 della Legge n. 9/07, nella parte in cui individua i requisiti indicativi di uno stato di particolare bisogno e necessità, tali da escludere gli sfratti in atto, ad eccezione del requisito del reddito il cui ammontare è già determinato da legge regionale per l’accesso all’alloggio popolare”, limitandosi, quindi, ad indicare come “riferimento” la Legge nazionale 8 febbraio 2007, n. 9 (recante “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”), che, all’art 1 (“Sospensione delle procedure esecutive di rilascio”) espressamente prevede che:
“1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni … sono sospese …. le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico”.
Peraltro, la Giunta Regionale pugliese ha ribadito le suddette prescrizioni con la successiva deliberazione n. 1863 del 30 novembre 2016 (pubblicata nel B.U.R.P. Supplemento del 22 dicembre 2016), laddove ha ugualmente “Ritenuto di utilizzare in via analogica l’art. 1 della Legge n. 9/2007”, individuando tra i “criteri applicativi necessari per procedere all’istruttoria delle richieste di sanatoria pervenute da parte dei Comuni”, per quanto qui di rilievo, oltre alla titolarità, in capo al richiedente, “di un reddito complessivo familiare non superiore ai limiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica vigenti alla data di presentazione della domanda di sanatoria, pari a € 15.250,00 stabilito con provvedimento di Giunta Regionale n. 375, pubblicato sul B.U.R. P. n. 67 del 13 giugno 2016” (punto n. 2), anche - testualmente (punto n. 3) - <<la presenza all’interno del nucleo familiare, per analogia a quanto previsto dal co. 1 dell’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, di almeno una delle seguenti criticità, indicative della “condizione di disagio socio-economico e di necessità”:
a) persone ultrasessantacinquenni;
b) malati terminali;
c) portatori di handicap con invalidità al 66%;
d) figli fiscalmente a carico>>.
In definitiva, il requisito del reddito non è da solo sufficiente ad integrare la condizione di particolare disagio socio- economico e di necessità, dovendo il disagio economico essere necessariamente affiancato ad un disagio sociale, individuato - appunto - nella presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, o malati terminali, o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% oppure figli fiscalmente a carico: ai fini dell’applicazione della normativa eccezionale/derogatoria de qua, occorre, quindi, riscontrare in capo al soggetto interessato tutti i requisiti di natura personale e patrimoniale richiesti dalla disciplina in questione, la cui presenza, pertanto, è da intendersi stabilita in via contestuale e non già in via alternativa”.
3.5) Da ultimo, il T.A.R. Bari, con sentenza n. 661 del 14 maggio 2022, ha osservato che “ 8.1 (…) la Giunta Regionale, nell’individuare i criteri per determinare la condizione di disagio, ha fatto uso delle prerogative ad essa attribuite dell’art. 4, comma 4, lett. f), della L.R. n. 4/1997, ai sensi del quale agli organi di direzione politica è attribuita, tra le altre cose, “la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti”. 8.2. Versandosi, per l’appunto, nel caso di specie in ipotesi di formulazione di criteri per l’assegnazione in deroga degli alloggi, non risulta invasa alcuna competenza legislativa del Consiglio Regionale ed inoltre si giustifica l’applicazione analogica dei criteri di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 9/2007, in quanto dettati per “… contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili…” (v. esordio del cit. comma 1)”.
4) Alla luce di quanto sopra e delle censure dedotte, il ricorso va respinto.
5) Considerato che il ricorso, sebbene respinto, non si presta a una valutazione di manifesta infondatezza, si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto dell’apposita Commissione n. 20 del 16 aprile 2022.
6) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- respinge il ricorso;
- conferma l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.