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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2023 al quale è stato riunito il fascicolo N.
R.G. 102/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 22 ottobre 2025
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, davanti alla G.O.P. Dott.ssa SO AF sono comparsi, per il ricorrente l'Avv. Rita Mercorella, in sostituzione del Prof. Avv. Raffaele Ranieri e, per l'ente resistente, l'Avv.
RE ES via collegamento a mezzo Teams.
E' altresì presente, sempre a mezzo collegamento, il Dott.
ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
L'Avv. ES dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore del resistente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento pagina 1 di 12 dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il Giudice dà atto che al presente procedimento
è stato riunito, per connessione oggettiva e soggettiva, quello sub RGN 102/2023, nelle note conclusive del quale il ricorrente così concludeva:«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. Nel merito: a. accertare che l'avviso di addebito n. 345 2022 00016270 16 000 è stato emesso in assenza delle condizioni di legge, ed è dunque privo di fondamento, posto che il sig. è pensionato dal Parte_1
2016, che non ha mai prestato attività lavorativa, né dipendente, né parasubordinata, né autonoma per la CREATIVE
SELL INTERNATIONAL s.r.l. e che non ha mai percepito alcun reddito da essa, per le causali esposte in narrativa;
b. per
l'effetto, dichiarare l'annullamento, la revoca e/o in ogni caso dichiarare inefficace l'avviso di addebito impugnato, per le causali esposte in narrativa. II. In ogni caso: a. condannare
l' , ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese e dei CP_1 compensi di lite in favore del ricorrente, oltre a spese generali
(15%), CPA (4%) e IVA (22%) come per legge».
Sempre il ricorrente, nelle note depositate in questo procedimento così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. Nel merito: a. accertare che l'avviso di addebito n. 345 2022 00007458 39 000 è stato emesso in assenza delle condizioni di legge, ed è dunque privo di fondamento, posto che il sig. è pensionato dal Parte_1
2016, che non ha mai prestato attività lavorativa, né dipendente, né parasubordinata, né autonoma per la CREATIVE
SELL INTERNATIONAL s.r.l. e che non ha mai percepito alcun pagina 2 di 12 reddito da essa, per le causali esposte in narrativa;
b. per
l'effetto, dichiarare l'annullamento, la revoca e/o in ogni caso dichiarare inefficace l'avviso di addebito impugnato, per le causali esposte in narrativa. II. In ogni caso: a. condannare
l' , ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese e dei CP_1 compensi di lite in favore del ricorrente, oltre a spese generali
(15%), CPA (4%) e IVA (22%) come per legge».
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa SO AF
pagina 3 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa SO
AF, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 101/2023 alla quale è stato riunito il fascicolo N. R.G. 102/2023 promossa da:
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dal Prof. Avv. Raffaele Ranieri (C.F.
, con domicilio eletto presso il suo C.F._2 indirizzo P.E.C. Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RE
ES ) e dell'Avv. Anna Paola Ciarelli C.F._3
, con domicilio eletto in Latina via Cesare C.F._4
Battisti n. 52, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale pagina 4 di 12 RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva opposizioni avverso gli avvisi di addebito n. 345 2022 00007458 39 0001 e n. 345 2022
00016270 16 000 con cui contestava allo stesso l'omesso CP_1 versamento di contributi I.V.S. (invalidità vecchiaia e superstiti), nei periodi rispettivamente ricompresi tra marzo
2020 e dicembre 2020 (per un importo di euro 3.446,03) e tra marzo 2020 e dicembre 2021 (per un importo di euro
9.139,20).
Fondava le opposizioni sulla propria non conoscenza dei titoli per i quali sarebbero state emesse le intimazioni di pagamento;
dimostrava, infatti, di essere pensionato dal
01.08.2016 e, quindi non tenuto al versamento dei menzionati contributi, al versamento dei quali, invece, sono tenuti i lavoratori dipendenti.
Specificava, comunque, che della Creative Sell
International S.R.L. con sede legale in Roma, possedeva una partecipazione sociale (in misura pari al 25% del capitale 1 Il ricorso avverso detto avviso è stato iscritto in riassunzione presso l'intestato Tribunale, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale della sezione Lavoro del Tribunale di Roma a favore di quello di Forlì. pagina 5 di 12 sociale) e, comunque, disconosceva, compiendo querela di falso e formalmente contestava, di aver mai prestato attività lavorativa per tale società, peraltro inattiva (oltre a non aver mai acceduto alla sede legale sita presso lo studio del Dott.
così come presso l'unità locale di Forlì). CP_3
Sottolineava, altresì, che l'unico dipendente della società era sempre stato il solo oltre all'amministratore Persona_2 unico, sig. Parte_2
Non comprendeva, quindi, chi avesse potuto comunicare alla CCIAA di Roma il suo nominativo quale “socio lavoratore” di
Creative Sell International S.R.L.
Pertanto, si opponeva alla richiesta di versamento degli indebiti contributi richiesti a suo carico.
Spiegava che i contributi I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti) richiesti, sono dovuti ad alcune categorie di lavoratori (dipendenti del settore privato, autonomi iscritti alla
Gestione Separata, artigiani e commercianti ecc…), dei quali negava recisamente di farne parte, proprio perché non aveva mai prestato attività lavorativa, specificando che a nulla rilevava la formale iscrizione quale “socio lavoratore”, poiché il rapporto di lavoro subordinato (ed anche quelli parasubordinato ed autonomo), è regolato dal principio di effettività, secondo il quale prevale la sostanza dell'esistenza (o meno) del rapporto di lavoro sulla forma (costituita dalle evidenze formali).
Rilevava il ricorrente che, di conseguenza, trattandosi di un eventuale “socio lavoratore”, lo stesso poteva tutt'al più essere qualificato come lavoratore subordinato, per cui tali contributi comunque non erano dovuti per la (comunque negata) tipologia di rapporto.
Il ricorrente deduceva che soltanto i redditi di impresa pagina 6 di 12 impongono l'assoggettamento al regime previdenziale dei contributi IVS, mentre gli eventuali redditi (utili) di capitale non sono soggetti ai predetti contributi;
dunque, rimarcava Pt_1 di non aver mai percepito redditi dalla suddetta società, né “di impresa”, né “di capitale”.
In via preliminare, il ricorrente chiedeva fosse sospesa l'esecutorietà degli avvisi di addebito impugnati: sospensione poi concessa dal Giudice.
2.
Si costituiva in giudizio chiedendo – oltre alla CP_1
riunione dei giudizi RGN 101 e 102 del 2023 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva - che la domanda di controparte fosse respinta perché infondata in fatto e in diritto, dopo aver preliminarmente chiesto la revoca della concessa sospensiva del ruolo opposto.
Assumeva che l'iscrizione del ricorrente alla gestione
Commercianti quale socio lavoratore della società in questione era avvenuta su domanda amministrativa dello stesso;
all'atto di presentazione della comunicazione della nascita della società in questione presso l'Ufficio del Registro veniva dichiarato che era socio lavorante e che era “tenuto all'iscrizione alla Pt_1
Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in CP_1
quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (…)”.
Il ricorrete risultava socio al 25%; l'amministratore unico
– socio di maggioranza al 75% - non poteva essere Parte_2
iscritto alla suddetta gestione in quanto lavoratore dipendente a pagina 7 di 12 tempo pieno. Dal marzo 2020 all'ottobre 2021, poi, era presente un lavoratore dipendente con funzioni non apicali e era iscritta come coadiutore familiare. Parte_3
Infine precisava che lo status di pensionato non CP_1
ostava alla possibilità di prestare l'attività lavorativa in forma abituale e prevalente nell'esercizio dell'impresa.
3. La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testimoni e, all'udienza del 22 ottobre 2025, dopo la riunione dei procedimenti, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata posta in discussione.
4.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Le ragioni di risiedono nell'art. 1, comma 203, CP_1 della l. n. 662/1996, il quale stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste a) per i soggetti che siano titolari di imprese organizzate o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano, in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.
Nel caso de quo non può dirsi dimostrato – e l'onere della pagina 8 di 12 prova incombeva sull'istituto previdenziale che ha agito per ottenere il pagamento del preteso credito contributivo - che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nella
Creative Sell International s.r.l. (nel quale risulta socio di minoranza) in maniera abituale e prevalente;
difetta, pertanto, il requisito soggettivo per procedere all'iscrizione.
Peraltro, dalla denuncia di iscrizione emerge che la stessa
è stata effettuata dal consulente del lavoro Persona_3 che dichiara di avere il mandato della ditta e, quindi – in considerazione dei poteri del legale rappresentante – di averlo ricevuto da . Parte_2
Ma vi è di più.
Infatti, oltre alle allegazioni documentali, le altre risultanze istruttorie (le dichiarazioni testimonianze di Pt_2
– il legale rappresentante - e di hanno
[...] Persona_2 confermato la carenza di tali requisiti.
Dalle testimonianze assunte è infatti emerso inequivocabilmente che l'opponente mai ha prestato la propria attività lavorativa, men che meno in modo abituale e prevalente in favore di Creative Sell International s.r.l.
Il teste confermava di essere amministratore Tes_1
e socio di maggioranza di Creative Sell International e che ora era in pensione, ma soprattutto che “non Parte_1 faceva niente per la società, me ne occupo io da solo. La parte operativa sono solo io”; dichiarava, poi che “ è la Parte_3 GL di . non mi ricordo sia mai venuta a Pt_1 Parte_3 lavorare in azienda. Di sicuro non può essere venuta nel 2020-
2021 perché la sede di Forlì era già chiusa a quell'epoca, mi pare dal 2019, l'anno prima del covid” e che unico dipendente della società era . Controparte_4 pagina 9 di 12 Il teste dichiarava di conoscere Persona_2 Parte_1
perché era socio di una società dove era stato
[...] dipendente, fino alla fine del 2023 (si occupava della preparazione dei bancali, delle spedizioni, e di quelli che andavano a fare gli ordini) e che il suo datore di lavoro era specificava di non aver mai visto così come Pt_2 Pt_1 non aveva mai visto lavorare in azienda la di lui GL . Pt_3
All'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi, non è dunque emersa la prova concreta – il cui onere gravava sull'istituto - che il ricorrente abbia svolto alcuna attività commerciale ai fini previdenziali all'interno della società nella quale era socio.
Secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) e che l'accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa2. 2 Cassazione civile Sez. Lavoro n. 4440/ 2017 “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. pagina 10 di 12 Dunque, a maggior ragione, nel caso de quo si deve considerare non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di mancata contribuzione per l'iscrizione alla gestione IVS commercianti - e, quindi, inefficaci gli avvisi di addebito - essendo emerso (non essendo stata data prova contraria da parte dell'istituto) che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nella Creative Sell International s.r.l.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della
n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali CP_ è a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata”.
pagina 11 di 12 vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti e dichiara non dovute le somme ivi rivendicate da;
CP_1
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa SO AF
pagina 12 di 12
R.G. 102/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 22 ottobre 2025
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, davanti alla G.O.P. Dott.ssa SO AF sono comparsi, per il ricorrente l'Avv. Rita Mercorella, in sostituzione del Prof. Avv. Raffaele Ranieri e, per l'ente resistente, l'Avv.
RE ES via collegamento a mezzo Teams.
E' altresì presente, sempre a mezzo collegamento, il Dott.
ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
L'Avv. ES dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore del resistente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento pagina 1 di 12 dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Preliminarmente il Giudice dà atto che al presente procedimento
è stato riunito, per connessione oggettiva e soggettiva, quello sub RGN 102/2023, nelle note conclusive del quale il ricorrente così concludeva:«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. Nel merito: a. accertare che l'avviso di addebito n. 345 2022 00016270 16 000 è stato emesso in assenza delle condizioni di legge, ed è dunque privo di fondamento, posto che il sig. è pensionato dal Parte_1
2016, che non ha mai prestato attività lavorativa, né dipendente, né parasubordinata, né autonoma per la CREATIVE
SELL INTERNATIONAL s.r.l. e che non ha mai percepito alcun reddito da essa, per le causali esposte in narrativa;
b. per
l'effetto, dichiarare l'annullamento, la revoca e/o in ogni caso dichiarare inefficace l'avviso di addebito impugnato, per le causali esposte in narrativa. II. In ogni caso: a. condannare
l' , ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese e dei CP_1 compensi di lite in favore del ricorrente, oltre a spese generali
(15%), CPA (4%) e IVA (22%) come per legge».
Sempre il ricorrente, nelle note depositate in questo procedimento così concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: I. Nel merito: a. accertare che l'avviso di addebito n. 345 2022 00007458 39 000 è stato emesso in assenza delle condizioni di legge, ed è dunque privo di fondamento, posto che il sig. è pensionato dal Parte_1
2016, che non ha mai prestato attività lavorativa, né dipendente, né parasubordinata, né autonoma per la CREATIVE
SELL INTERNATIONAL s.r.l. e che non ha mai percepito alcun pagina 2 di 12 reddito da essa, per le causali esposte in narrativa;
b. per
l'effetto, dichiarare l'annullamento, la revoca e/o in ogni caso dichiarare inefficace l'avviso di addebito impugnato, per le causali esposte in narrativa. II. In ogni caso: a. condannare
l' , ex art. 91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese e dei CP_1 compensi di lite in favore del ricorrente, oltre a spese generali
(15%), CPA (4%) e IVA (22%) come per legge».
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa SO AF
pagina 3 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa SO
AF, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 101/2023 alla quale è stato riunito il fascicolo N. R.G. 102/2023 promossa da:
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dal Prof. Avv. Raffaele Ranieri (C.F.
, con domicilio eletto presso il suo C.F._2 indirizzo P.E.C. Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RE
ES ) e dell'Avv. Anna Paola Ciarelli C.F._3
, con domicilio eletto in Latina via Cesare C.F._4
Battisti n. 52, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale pagina 4 di 12 RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva opposizioni avverso gli avvisi di addebito n. 345 2022 00007458 39 0001 e n. 345 2022
00016270 16 000 con cui contestava allo stesso l'omesso CP_1 versamento di contributi I.V.S. (invalidità vecchiaia e superstiti), nei periodi rispettivamente ricompresi tra marzo
2020 e dicembre 2020 (per un importo di euro 3.446,03) e tra marzo 2020 e dicembre 2021 (per un importo di euro
9.139,20).
Fondava le opposizioni sulla propria non conoscenza dei titoli per i quali sarebbero state emesse le intimazioni di pagamento;
dimostrava, infatti, di essere pensionato dal
01.08.2016 e, quindi non tenuto al versamento dei menzionati contributi, al versamento dei quali, invece, sono tenuti i lavoratori dipendenti.
Specificava, comunque, che della Creative Sell
International S.R.L. con sede legale in Roma, possedeva una partecipazione sociale (in misura pari al 25% del capitale 1 Il ricorso avverso detto avviso è stato iscritto in riassunzione presso l'intestato Tribunale, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale della sezione Lavoro del Tribunale di Roma a favore di quello di Forlì. pagina 5 di 12 sociale) e, comunque, disconosceva, compiendo querela di falso e formalmente contestava, di aver mai prestato attività lavorativa per tale società, peraltro inattiva (oltre a non aver mai acceduto alla sede legale sita presso lo studio del Dott.
così come presso l'unità locale di Forlì). CP_3
Sottolineava, altresì, che l'unico dipendente della società era sempre stato il solo oltre all'amministratore Persona_2 unico, sig. Parte_2
Non comprendeva, quindi, chi avesse potuto comunicare alla CCIAA di Roma il suo nominativo quale “socio lavoratore” di
Creative Sell International S.R.L.
Pertanto, si opponeva alla richiesta di versamento degli indebiti contributi richiesti a suo carico.
Spiegava che i contributi I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e
Superstiti) richiesti, sono dovuti ad alcune categorie di lavoratori (dipendenti del settore privato, autonomi iscritti alla
Gestione Separata, artigiani e commercianti ecc…), dei quali negava recisamente di farne parte, proprio perché non aveva mai prestato attività lavorativa, specificando che a nulla rilevava la formale iscrizione quale “socio lavoratore”, poiché il rapporto di lavoro subordinato (ed anche quelli parasubordinato ed autonomo), è regolato dal principio di effettività, secondo il quale prevale la sostanza dell'esistenza (o meno) del rapporto di lavoro sulla forma (costituita dalle evidenze formali).
Rilevava il ricorrente che, di conseguenza, trattandosi di un eventuale “socio lavoratore”, lo stesso poteva tutt'al più essere qualificato come lavoratore subordinato, per cui tali contributi comunque non erano dovuti per la (comunque negata) tipologia di rapporto.
Il ricorrente deduceva che soltanto i redditi di impresa pagina 6 di 12 impongono l'assoggettamento al regime previdenziale dei contributi IVS, mentre gli eventuali redditi (utili) di capitale non sono soggetti ai predetti contributi;
dunque, rimarcava Pt_1 di non aver mai percepito redditi dalla suddetta società, né “di impresa”, né “di capitale”.
In via preliminare, il ricorrente chiedeva fosse sospesa l'esecutorietà degli avvisi di addebito impugnati: sospensione poi concessa dal Giudice.
2.
Si costituiva in giudizio chiedendo – oltre alla CP_1
riunione dei giudizi RGN 101 e 102 del 2023 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva - che la domanda di controparte fosse respinta perché infondata in fatto e in diritto, dopo aver preliminarmente chiesto la revoca della concessa sospensiva del ruolo opposto.
Assumeva che l'iscrizione del ricorrente alla gestione
Commercianti quale socio lavoratore della società in questione era avvenuta su domanda amministrativa dello stesso;
all'atto di presentazione della comunicazione della nascita della società in questione presso l'Ufficio del Registro veniva dichiarato che era socio lavorante e che era “tenuto all'iscrizione alla Pt_1
Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in CP_1
quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (…)”.
Il ricorrete risultava socio al 25%; l'amministratore unico
– socio di maggioranza al 75% - non poteva essere Parte_2
iscritto alla suddetta gestione in quanto lavoratore dipendente a pagina 7 di 12 tempo pieno. Dal marzo 2020 all'ottobre 2021, poi, era presente un lavoratore dipendente con funzioni non apicali e era iscritta come coadiutore familiare. Parte_3
Infine precisava che lo status di pensionato non CP_1
ostava alla possibilità di prestare l'attività lavorativa in forma abituale e prevalente nell'esercizio dell'impresa.
3. La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testimoni e, all'udienza del 22 ottobre 2025, dopo la riunione dei procedimenti, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata posta in discussione.
4.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Le ragioni di risiedono nell'art. 1, comma 203, CP_1 della l. n. 662/1996, il quale stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste a) per i soggetti che siano titolari di imprese organizzate o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano, in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.
Nel caso de quo non può dirsi dimostrato – e l'onere della pagina 8 di 12 prova incombeva sull'istituto previdenziale che ha agito per ottenere il pagamento del preteso credito contributivo - che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nella
Creative Sell International s.r.l. (nel quale risulta socio di minoranza) in maniera abituale e prevalente;
difetta, pertanto, il requisito soggettivo per procedere all'iscrizione.
Peraltro, dalla denuncia di iscrizione emerge che la stessa
è stata effettuata dal consulente del lavoro Persona_3 che dichiara di avere il mandato della ditta e, quindi – in considerazione dei poteri del legale rappresentante – di averlo ricevuto da . Parte_2
Ma vi è di più.
Infatti, oltre alle allegazioni documentali, le altre risultanze istruttorie (le dichiarazioni testimonianze di Pt_2
– il legale rappresentante - e di hanno
[...] Persona_2 confermato la carenza di tali requisiti.
Dalle testimonianze assunte è infatti emerso inequivocabilmente che l'opponente mai ha prestato la propria attività lavorativa, men che meno in modo abituale e prevalente in favore di Creative Sell International s.r.l.
Il teste confermava di essere amministratore Tes_1
e socio di maggioranza di Creative Sell International e che ora era in pensione, ma soprattutto che “non Parte_1 faceva niente per la società, me ne occupo io da solo. La parte operativa sono solo io”; dichiarava, poi che “ è la Parte_3 GL di . non mi ricordo sia mai venuta a Pt_1 Parte_3 lavorare in azienda. Di sicuro non può essere venuta nel 2020-
2021 perché la sede di Forlì era già chiusa a quell'epoca, mi pare dal 2019, l'anno prima del covid” e che unico dipendente della società era . Controparte_4 pagina 9 di 12 Il teste dichiarava di conoscere Persona_2 Parte_1
perché era socio di una società dove era stato
[...] dipendente, fino alla fine del 2023 (si occupava della preparazione dei bancali, delle spedizioni, e di quelli che andavano a fare gli ordini) e che il suo datore di lavoro era specificava di non aver mai visto così come Pt_2 Pt_1 non aveva mai visto lavorare in azienda la di lui GL . Pt_3
All'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi, non è dunque emersa la prova concreta – il cui onere gravava sull'istituto - che il ricorrente abbia svolto alcuna attività commerciale ai fini previdenziali all'interno della società nella quale era socio.
Secondo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) e che l'accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa2. 2 Cassazione civile Sez. Lavoro n. 4440/ 2017 “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. pagina 10 di 12 Dunque, a maggior ragione, nel caso de quo si deve considerare non dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di mancata contribuzione per l'iscrizione alla gestione IVS commercianti - e, quindi, inefficaci gli avvisi di addebito - essendo emerso (non essendo stata data prova contraria da parte dell'istituto) che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nella Creative Sell International s.r.l.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della
n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali CP_ è a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata”.
pagina 11 di 12 vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito opposti e dichiara non dovute le somme ivi rivendicate da;
CP_1
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa SO AF
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