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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, a seguito dell'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9496/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Consoli n.74 int. 5, Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Micali per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pierluigi Tomaselli e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131); Persona_1
- Resistente-
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa decorrenza da accertarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 instava per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell' 11 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Cardiopatia ischemica, trattata chirurgicamente, con
BY-Pass Diabete mellito tipo II, moderato deficit ventilatori a patogenesi
1 restrittiva””) lo rendono invalido “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” nella misura dell'85% a partire dal mese di Febbraio 2025 e che “Nel caso de quo, dal quadro obiettivo, dall'anamnesi resa dal ricorrente, dalla documentazione specialistica allegata agli atti, NON emergono gravi alterazioni della vita sociale e/o disordini del comportamento, condizioni che giustificherebbero, il riconoscimento dell'indennità da accompagnamento” (cfr Relazione di CTU); inoltre che il ricorrente è soggetto portatore di handicap ai sensi dell' Art.3 Comma 1 Legge 104/92, così confermandosi il giudizio della Commissione medica e del CTU della fase di ATP.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta, tenuto conto della valutazione della documentazione prodotta e della esaustività e condivisibilità delle osservazioni svolte in considerazione dell'obiettività in concreto rilevata e di cui alla relazione peritale (cfr relazione di CTU con riferimento all'esame obiettivo e alle considerazioni diagnostiche e conclusioni medico legali).
Le spese di lite della presente fase nonché della fase di ATP vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9496/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: 85%, senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza per il compimento di atti quotidiani della vita, nonché soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 Legge 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite della presente fase nonché della fase di ATP;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, a seguito dell'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9496/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Consoli n.74 int. 5, Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Francesco Micali per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pierluigi Tomaselli e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131); Persona_1
- Resistente-
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa decorrenza da accertarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 instava per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell' 11 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Cardiopatia ischemica, trattata chirurgicamente, con
BY-Pass Diabete mellito tipo II, moderato deficit ventilatori a patogenesi
1 restrittiva””) lo rendono invalido “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età” nella misura dell'85% a partire dal mese di Febbraio 2025 e che “Nel caso de quo, dal quadro obiettivo, dall'anamnesi resa dal ricorrente, dalla documentazione specialistica allegata agli atti, NON emergono gravi alterazioni della vita sociale e/o disordini del comportamento, condizioni che giustificherebbero, il riconoscimento dell'indennità da accompagnamento” (cfr Relazione di CTU); inoltre che il ricorrente è soggetto portatore di handicap ai sensi dell' Art.3 Comma 1 Legge 104/92, così confermandosi il giudizio della Commissione medica e del CTU della fase di ATP.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta, tenuto conto della valutazione della documentazione prodotta e della esaustività e condivisibilità delle osservazioni svolte in considerazione dell'obiettività in concreto rilevata e di cui alla relazione peritale (cfr relazione di CTU con riferimento all'esame obiettivo e alle considerazioni diagnostiche e conclusioni medico legali).
Le spese di lite della presente fase nonché della fase di ATP vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9496/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: 85%, senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza per il compimento di atti quotidiani della vita, nonché soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 Legge 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite della presente fase nonché della fase di ATP;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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