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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7376 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna MA
NE, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 21.10.2025, n.r.g ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 7376 /2025
TRA
– CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MASTURZI ANTONIO ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il e le Amministrazioni scolastiche chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) accertato e dichiarato l'inadempimento del
, in persona del p.t., ai propri obblighi Controparte_1 CP_2
di attribuzione della cosiddetta carta docenti sin dall'anno 2017, come indicato nel corpo del presente atto, per l'effetto 2) ordinare e/o condannare il
[...]
, in persona del all'attribuzione della Controparte_1 CP_3
cosiddetta carta docenti alla sig.ra per un valore pari ad Euro 3.500,00, oltre Pt_1
interessi dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto alla consegna della carta stessa 3) in via subordinata, salvo gravame, condannare il Controparte_1
, in persona del al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti
[...] CP_3
e subendi, dalla sig.ra , quantificato in Euro 3.500,00, oltre interessi dalla Pt_1
data di sottoscrizione di ciascun contratto al saldo, ovvero di quella somma, maggiore
o minore che, in sua giustizia ed equità, l'adito Tribunale riterrà dovuta, maggiorata degli interessi dal sorgere del singolo credito al saldo, nonché dell'indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno ,ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria
e perdita della redditività del denaro, ed interessi, sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare il Controparte_1
, in persona del al pagamento delle spese, diritti ed onorari
[...] CP_3
del giudizio ,oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario”.
Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti fino al CP_1
termine delle attività didattiche per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del
16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli insegnanti precari CP_4
a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta
Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 nonché le pertinenti norme del CCNL comparto scuola, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Si costituiva tempestivamente il eccependo preliminarmente il difetto di CP_1
giurisdizione la prescrizione per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e nel merito, con molteplici argomentazioni, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva pertanto il rigetto, con vittoria di spese.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto . CP_1
Tale eccezione non può trovare accoglimento e va pertanto affermata la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus
Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre
Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Va disattesa in parte invece la formulata eccezione di prescrizione quinquennale con riguardo alle annualità 2017/2018 e 2018/2019.
In particolare per quanto riguarda l'a.s. 2017/2018 si rileva che Una recente ordinanza della Corte di Cassazione , la n. n. 17494/2025 ha fornito un chiarimento fondamentale sulla prescrizione carta docente, stabilendo con precisione il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine di cinque anni per richiedere il bonus.I giudici di legittimità hanno chiarito che, in base al principio sancito dall'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno in cui il titolare è messo in condizione di esercitare il proprio diritto, e non dall'ultimo. Nel caso specifico della Carta Docente per l'anno 2017/2018, la piattaforma online per la registrazione dei beneficiari era accessibile dal 1° settembre 2017. Tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato che, qualora la presa di servizio del docente avvenga in una data successiva, è da quel momento che il diritto sorge e può essere concretamente esercitato. Per parte ricorrente, la presa di servizio era avvenuta il 12 ottobre 2017, come da documentazione in atti.
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione scadeva nella stessa data del
2022. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero la diffida, era stata inviata soltanto il 15 aprile 2023 esso risultava tardivo, in quanto a quella data, il diritto del docente per l'annualità 2017/2018 si era già estinto per prescrizione.
Per le stesse motivazioni va rigettata, a contrario, l'eccezione di prescrizione per l'.a.s.
2018/ 2019 che vedeva la presa di servizio l'11 ottobre 2018, dal momento che la stessa diffida del 15 aprile 2023 per quest'anno scolastico risulta idonea all'interruzione dei termini.
Nel merito il ricorso quindi è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che
«la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023 confermato da Cassazione con ordinanza n. 9984/2024.
Con la sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono parzialmente nella fattispecie in esame.
Ed infatti parte ricorrente ha dedotto ed ha provato di avere prestato servizio per l'anno scolastico anno scolastico 2018 –2019 da 11 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;per l'anno scolastico 2019 –2020 dal 25 ottobre 2019 al 30 giugno 2020; per l'anno scolastico
2020 –2021 dal 23 settembre 2020 al 31 ago 2021; per l' anno scolastico 2021 –2022 dal 3 novembre 21 al 30 giugno 2022, per l'anno scolastico 2023 –2024 dal 29 novembre 2023 al 30 giugno 2024 :si tratta quindi di tipologia di incarico di cui all'art.
4. co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
Per quanto riguarda l'a.s. 2022/2023, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto un servizio dal 21 novembre 2022 al 10 giugno 2023, servizio che rientra pertanto tra le cd. supplenze brevi.
Orbene la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 luglio 2025, ha stabilito che i docenti con supplenze brevi, anche da Graduatoria d'Istituto, hanno diritto alla Carta
Docente, ribaltando la precedente esclusione. La sentenza ha chiarito che l'esclusione dei supplenti brevi dalla Carta, a causa della durata del contratto, è una discriminazione contraria al diritto europeo, dal momento che non è la durata del contratto a determinare il diritto alla Carta, ma le funzioni svolte.
La Corte ha evidenziato che i supplenti brevi svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo e non vi è motivo per trattarli diversamente riguardo alla Carta Docente e pertanto il bonus di 500 euro deve essere erogato per intero, anche per contratti di breve durata, come per l'annualità adesso esaminata.
La ricorrente, inoltre, risulta essere ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto ha fornito prova di essere inserita nelle graduatorie biennali
2024- 2026, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il convenuto va condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici
2018/2019,2019/2020, 2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, tenuto conto altresì del carattere seriale della controversia e dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
MA NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda condanna il Controparte_1
all'assegnazione, in favore della ricorrente della “ Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022-2023 e 2023-2024 con conseguente emissione di n° 6 buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991.
Condanna il al pagamento di metà delle spese di Controparte_1
lite liquidate ex DM 147/022 in euro 1.054,00 oltre su tali importi, spese generali, iva e c.p.a come per legge , con attribuzione, oltre contributo unificato.
Si comunichi. Napoli 28 .10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna MA NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna MA
NE, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 21.10.2025, n.r.g ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 7376 /2025
TRA
– CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MASTURZI ANTONIO ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il e le Amministrazioni scolastiche chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) accertato e dichiarato l'inadempimento del
, in persona del p.t., ai propri obblighi Controparte_1 CP_2
di attribuzione della cosiddetta carta docenti sin dall'anno 2017, come indicato nel corpo del presente atto, per l'effetto 2) ordinare e/o condannare il
[...]
, in persona del all'attribuzione della Controparte_1 CP_3
cosiddetta carta docenti alla sig.ra per un valore pari ad Euro 3.500,00, oltre Pt_1
interessi dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto alla consegna della carta stessa 3) in via subordinata, salvo gravame, condannare il Controparte_1
, in persona del al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti
[...] CP_3
e subendi, dalla sig.ra , quantificato in Euro 3.500,00, oltre interessi dalla Pt_1
data di sottoscrizione di ciascun contratto al saldo, ovvero di quella somma, maggiore
o minore che, in sua giustizia ed equità, l'adito Tribunale riterrà dovuta, maggiorata degli interessi dal sorgere del singolo credito al saldo, nonché dell'indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno ,ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria
e perdita della redditività del denaro, ed interessi, sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare il Controparte_1
, in persona del al pagamento delle spese, diritti ed onorari
[...] CP_3
del giudizio ,oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario”.
Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti fino al CP_1
termine delle attività didattiche per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del
16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli insegnanti precari CP_4
a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta
Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 nonché le pertinenti norme del CCNL comparto scuola, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Si costituiva tempestivamente il eccependo preliminarmente il difetto di CP_1
giurisdizione la prescrizione per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e nel merito, con molteplici argomentazioni, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva pertanto il rigetto, con vittoria di spese.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto . CP_1
Tale eccezione non può trovare accoglimento e va pertanto affermata la giurisdizione dell'adito giudice in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus
Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016).
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre
Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore.
Va disattesa in parte invece la formulata eccezione di prescrizione quinquennale con riguardo alle annualità 2017/2018 e 2018/2019.
In particolare per quanto riguarda l'a.s. 2017/2018 si rileva che Una recente ordinanza della Corte di Cassazione , la n. n. 17494/2025 ha fornito un chiarimento fondamentale sulla prescrizione carta docente, stabilendo con precisione il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine di cinque anni per richiedere il bonus.I giudici di legittimità hanno chiarito che, in base al principio sancito dall'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal primo giorno in cui il titolare è messo in condizione di esercitare il proprio diritto, e non dall'ultimo. Nel caso specifico della Carta Docente per l'anno 2017/2018, la piattaforma online per la registrazione dei beneficiari era accessibile dal 1° settembre 2017. Tuttavia, la Corte ha ulteriormente precisato che, qualora la presa di servizio del docente avvenga in una data successiva, è da quel momento che il diritto sorge e può essere concretamente esercitato. Per parte ricorrente, la presa di servizio era avvenuta il 12 ottobre 2017, come da documentazione in atti.
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione scadeva nella stessa data del
2022. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero la diffida, era stata inviata soltanto il 15 aprile 2023 esso risultava tardivo, in quanto a quella data, il diritto del docente per l'annualità 2017/2018 si era già estinto per prescrizione.
Per le stesse motivazioni va rigettata, a contrario, l'eccezione di prescrizione per l'.a.s.
2018/ 2019 che vedeva la presa di servizio l'11 ottobre 2018, dal momento che la stessa diffida del 15 aprile 2023 per quest'anno scolastico risulta idonea all'interruzione dei termini.
Nel merito il ricorso quindi è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che
«la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023 confermato da Cassazione con ordinanza n. 9984/2024.
Con la sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono parzialmente nella fattispecie in esame.
Ed infatti parte ricorrente ha dedotto ed ha provato di avere prestato servizio per l'anno scolastico anno scolastico 2018 –2019 da 11 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;per l'anno scolastico 2019 –2020 dal 25 ottobre 2019 al 30 giugno 2020; per l'anno scolastico
2020 –2021 dal 23 settembre 2020 al 31 ago 2021; per l' anno scolastico 2021 –2022 dal 3 novembre 21 al 30 giugno 2022, per l'anno scolastico 2023 –2024 dal 29 novembre 2023 al 30 giugno 2024 :si tratta quindi di tipologia di incarico di cui all'art.
4. co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
Per quanto riguarda l'a.s. 2022/2023, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto un servizio dal 21 novembre 2022 al 10 giugno 2023, servizio che rientra pertanto tra le cd. supplenze brevi.
Orbene la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 luglio 2025, ha stabilito che i docenti con supplenze brevi, anche da Graduatoria d'Istituto, hanno diritto alla Carta
Docente, ribaltando la precedente esclusione. La sentenza ha chiarito che l'esclusione dei supplenti brevi dalla Carta, a causa della durata del contratto, è una discriminazione contraria al diritto europeo, dal momento che non è la durata del contratto a determinare il diritto alla Carta, ma le funzioni svolte.
La Corte ha evidenziato che i supplenti brevi svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo e non vi è motivo per trattarli diversamente riguardo alla Carta Docente e pertanto il bonus di 500 euro deve essere erogato per intero, anche per contratti di breve durata, come per l'annualità adesso esaminata.
La ricorrente, inoltre, risulta essere ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto ha fornito prova di essere inserita nelle graduatorie biennali
2024- 2026, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il convenuto va condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della CP_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici
2018/2019,2019/2020, 2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, tenuto conto altresì del carattere seriale della controversia e dell' attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
MA NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda condanna il Controparte_1
all'assegnazione, in favore della ricorrente della “ Carta elettronica per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022-2023 e 2023-2024 con conseguente emissione di n° 6 buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.16 c.6 l.n.412/1991.
Condanna il al pagamento di metà delle spese di Controparte_1
lite liquidate ex DM 147/022 in euro 1.054,00 oltre su tali importi, spese generali, iva e c.p.a come per legge , con attribuzione, oltre contributo unificato.
Si comunichi. Napoli 28 .10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna MA NE