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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9324/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9324/2023 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1 Parte_1
nato a [...] il [...]; nata a [...]
[...] Controparte_1 (Argentina) il 15/01/1977; nata a [...] il [...]; Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...]; nata a [...] CP_3 Controparte_4 (Argentina) il 21/12/1977; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a [...] CP_6 Controparte_7 (Argentina) il 03/03/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_8 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_9 Controparte_10 nato a [...] il [...]; nato a [...] il Controparte_11 28/04/1988; nata a [...] il [...]; Controparte_12 [...]
nata a [...] il [...]; CP_13 Controparte_14 nato a [...] il [...]; tutti residenti a RO (Argentina), rappresentati e difesi, per procura alle liti da intendersi in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati a Jesolo, via C.F._1 Mameli n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marco Mantovani
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_15 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
pagina 1 di 13 ITERVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare che nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_1 a RO (Argentina) il 15/01/1977, nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a [...]_4 RO (Argentina) il 21/12/1977, nato a [...] il Controparte_5 27/03/1981, nato a [...] il [...], CP_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_8 19/09/1992, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...]_11 RO (Argentina) il 28/04/1988, nata a [...] il Controparte_12 25/01/1991, nata a [...] il [...] e Controparte_13 [...]
nato a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza Controparte_14 italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_1 03/06/1982, nata a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_3
25/06/1984, nata a [...] il [...], Controparte_4 Controparte_5 nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_6 il 26/09/1985, nato a [...] il [...], Controparte_7 Controparte_8 nato a [...] il [...], nato a [...]_9 il 27/09/2000, nato a [...] il [...], Controparte_10 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...]_12 RO (Argentina) il 25/01/1991, nata a [...] il Controparte_13 01/12/1993 e nato a [...] il [...]. Controparte_14
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla CP_ Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
pagina 2 di 13 PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1 Argentina, dove ha avuto discendenza, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, in assenza Controparte_15 di prova sul fatto che gli avi intermedi non abbiano mai perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17.11.2026, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La domanda, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021 (che ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano, con decorrenza 22.06.2022) deve essere esaminata dal Tribunale di Genova, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») che decide in composizione monocratica (cfr. l'articolo 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50- bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La legittimazione attiva dei ricorrenti (intesa come “titolarità”, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) si ricava dall'affermazione del loro status (discendenza in linea retta di Persona_1 tramite figlia dell'avo) e dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...]
“resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla
pagina 3 di 13 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
▪ “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
▪ “Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”, Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, Sezioni Unite Civili.
La discendenza è stata, in particolare, così affermata dai ricorrenti:
▪ è nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO Persona_1
(Argentina) il 21/01/1891 con la cittadina RG;
egli è poi deceduto a Persona_2 RO (Argentina) il 28/03/1934;
▪ da e è nata la loro figlia , la Persona_1 Persona_2 Persona_3 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 24/02/1923 con il cittadino argentino ella è poi deceduta Persona_4 a RO (Argentina) il 07/11/1967;
▪ da e è nata la loro figlia Persona_3 Persona_4 Persona_5
la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO
[...]
(Argentina) il 01/06/1949 con il cittadino argentino;
ella è poi deceduta a Parte_1 RO (Argentina) il 26/10/2013;
▪ da e sono nati i loro cinque figli: Persona_5 Parte_1 Persona_6
il quale è nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a
[...] RO (Argentina) il 11/06/1975 con la cittadina RG;
Persona_7 Persona_8
pagina 4 di 13 , la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_9 matrimonio a RO (Argentina) il 08/11/1975 con il cittadino argentino Per_10 CP_16
odierno ricorrente, il quale è nato a [...] il
[...] Parte_1
20/06/1956 ed ha contratto matrimonio a AR (Argentina) il 24/03/1981 con la cittadina RG;
il quale è nato a [...] il Persona_11 Parte_1 14/09/1958 ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 14/09/1984 con la cittadina RG;
, odierno ricorrente, il quale è Persona_12 Persona_13 nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a TO (Argentina) il 20/09/1986 con la cittadina RG;
Persona_14
▪ da e sono nate le loro due figlie, odierni Persona_6 Persona_7 ricorrenti: , la quale è nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
la quale è nata a [...] il [...];
[...]
▪ da e sono nati i loro tre figli, odierni Persona_15 Parte_2 ricorrenti: la quale è nata a [...] il [...]; Controparte_4 [...]
il quale è nato a [...] il [...]; la CP_5 Controparte_3 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 12/11/2021 con il cittadino argentino;
Persona_16
▪ da e sono nati i loro due figli, odierni ricorrenti: Parte_1 Persona_17
il quale è nato a [...] il [...] ed ha contratto Parte_1 matrimonio a Funes (Argentina) il 08/03/2013 con la cittadina RG Dolores Salas);
[...]
, il quale è nato a [...] il [...]; Persona_18
▪ da e sono nati i loro quattro figli, odierni ricorrenti: Parte_1 Persona_12
il quale è nato a [...] il [...]; , il quale Persona_19 Controparte_7
è nato a [...] il [...]; il quale è nato a [...] Controparte_8 (Argentina) il 19/09/1992; , il quale è nato a [...] il Controparte_9
27/09/2000;
▪ da e sono nati i loro tre figli, odierni Persona_13 Parte_3 ricorrenti: , il quale è nato a [...] il [...]); Controparte_11 [...]
, la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_20 matrimonio a AR (Argentina) il 23/01/2016 con il cittadino argentino Controparte_17 ; - , la quale è nata a [...] il [...].
[...] Persona_21
Il loro interesse ad agire sussiste pacificamente ex art. 100 cpc in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa (ed infatti, come allegato, il Consolato italiano a RO, Argentina, Ufficiale dello Stato Civile competente al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti, non conformandosi alle due sentenze della Corte Costituzionale e a alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite indicate, non riconosce tale diritto ai ricorrenti, dal momento che la loro ascendente è nata da donna italiana anteriormente al 01/01/1948 (in data 21/12/1925). Persona_5
In assenza di recepimento da parte del legislatore dei principi testé enunciati, infatti, gli organismi amministrativi deputati al riconoscimento della cittadinanza negano qualsivoglia istanza, sicché, in tali ipotesi, vale il principio del doppio binario già enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite: “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass pagina 5 di 13 SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008; Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (Tribunale Genova, sent. 802/2025). Cfr. per l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 Tribunale Genova sentenza 30.05.2025 n. 1447.
La domanda è poi fondata nel merito.
Nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
La disciplina dettata dalla legge n. 555/1912 è stata oggetto di due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.
In particolare, la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., pubblicata in data 24/04/1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
La sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983, invece, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La ratio decidendi sottesa a tali sentenze è la violazione, da parte delle norme della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali, del principio di uguaglianza tra uomo e donna tutelato dall'art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare tutelato dall'art. 29 Cost.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, decidendo un caso analogo a quello di specie e risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale relativo agli effetti retroattivi nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale, ha sancito che:
▪ lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
▪ la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
▪ la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
▪ il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° pagina 6 di 13 gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie ne consegue che:
▪ , ascendente dei ricorrenti, nato a [...] il [...], ha acquistato la Persona_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865, essendo figlio di padre cittadino italiano;
▪ , deceduto in Argentina data 28/03/1934, non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_1 RG, e quindi non ha mai perso la cittadinanza italiana (in particolare vedasi documento 03, 04);
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile Persona_1 del 1865 alla propria figlia , nata in [...] il [...]; Persona_3
▪ non ha perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, Persona_3 comma 3, della legge n. 555/1912 per effetto del suo matrimonio il 24/02/1923 con il cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza Per_4 Persona_4 RG del marito per effetto del matrimonio, essendo già cittadina RG jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati anteriormente al 01/01/1948;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Per_3 Persona_3 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, alla propria figlia nata anteriormente al 01/01/1948 (in data 21/12/1925); Persona_5
▪ non ha perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Persona_5 legge n. 555/1912 per effetto del suo matrimonio il 01/06/1949 con il cittadino argentino
, dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza RG del marito Parte_1 per effetto del matrimonio, essendo già cittadina RG jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati successivamente al 01/01/1948;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della legge Persona_5
n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri cinque figli:
➢ nato il [...] Persona_6
➢ nata il [...] Persona_15
➢ , odierno ricorrente, nato il [...], Parte_1
➢ nato il [...] Parte_1
➢ odierno ricorrente, nato il [...]; Persona_13
pagina 7 di 13 ▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Persona_6 legge n. 555/1912 alle proprie due figlie, odierne ricorrenti:
➢ nata il [...]; Controparte_1
➢ nata il [...]; Controparte_2
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. Persona_15
1 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri tre figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_4
➢ nato il [...] Controparte_5
➢ nata il [...]; Controparte_3
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Parte_1
➢ nato il [...]; Persona_18
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della legge Parte_1
n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Persona_19
➢ nato il [...] Controparte_7
ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_8
➢ nato il [...]; Controparte_9
ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Persona_13 legge n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_11
➢ nata il [...] Persona_20
pagina 8 di 13
ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 alla propria figlia, odierna ricorrente:
➢ nata il [...] Persona_21
Sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di donne italiane nati anteriormente al 1° gennaio 1948, si vedano, a titolo esemplificativo: Trib. Roma, ord. del 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 3478/2020; Trib. Roma, sent. n. 8113/2019; Trib Roma, ord. del 22/02/2018; Trib. Roma, sent. n. 21367/2017, Trib. Roma, sent. n. 17080/2014; Trib. Genova, ord. del 13/09/2023.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti quanto sopra indicato ed è la seguente:
▪ documento 01 – estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Savona;
Persona_1
▪ documento 02 – certificato di matrimonio di rilasciato dalla Parrocchia Iglesia Persona_1
Catedral Metropolitana di RO autenticato dall'Arcivescovato di RO;
▪ documento 03 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile Persona_1 di RO ove è attestato dal pubblico ufficiale “cittadino italiano”;
▪ documento 04 – certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina relativo a da cui risulta che l'avo non è stato iscritto nei registri degli elettori;
Persona_1
▪ documento 05 – certificato di nascita di rilasciato dalla Persona_3
Parrocchia Santa Rosa de Lima di RO autenticato dall'Arcivescovato di RO;
▪ documento 06 – certificato di matrimonio di rilasciato Persona_3 dall'Ufficio dello Stato Civile di RO;
▪ documento 07 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio Persona_3 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 08 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_5
Civile di RO;
▪ documento 09 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_5
Stato Civile di RO;
▪ documento 10 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_5
Civile di RO;
▪ documento 11 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_6
Stato Civile di RO;
▪ documento 12 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Persona_6 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 13 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Persona_15 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 14 – certificato di matrimonio di rilasciato Persona_15 dall'Ufficio dello Stato Civile di RO;
▪ documento 15 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile di RO)
▪ documento 16 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di AR;
▪ documento 17 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di RO;
pagina 9 di 13 ▪ documento 18 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di RO;
▪ documento 19 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_13
Stato Civile di RO;
▪ documento 20 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Persona_13 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 21 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile di RO;
▪ documento 22 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_2
Civile di RO;
▪ documento 23 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_4
Civile di RO;
▪ documento 24 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_5
Stato Civile di RO;
▪ documento 25 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_3
Stato Civile di RO;
▪ documento 26 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_3
Stato Civile di RO;
▪ documento 27 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile di RO;
▪ documento 28 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di Funes;
▪ documento 29 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_18
Stato Civile di RO;
▪ documento 30 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_19
Civile di OR;
▪ documento 31 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_7
Civile di RO;
▪ documento 32 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_8
Civile di RO;
▪ documento 33 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_9
Stato Civile di RO;
▪ documento 34 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_11
Stato Civile di RO;
▪ documento 35 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_20
Stato Civile di RO;
▪ documento 36 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_20
Stato Civile di AR;
▪ documento 37 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_21
Stato Civile di AR;
▪ documento 38 – ordinanza del Tribunale di Roma del 22/06/2022 pronunciata nel giudizio RG n. 6386/2021;
▪ documento 39 – ordinanza del Tribunale di Genova del 13/09/2023 pronunciata nel giudizio RG n. 10688/2022;
▪ documento 40 – albero genealogico dei ricorrenti.
Essa si rivela completa ed esaustiva.
pagina 10 di 13 Viceversa, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Ragion per cui le sue istanze istruttorie sono da rigettarsi.
L'amministrazione, infatti, per prima cosa, non ha neppure sostenuto in giudizio l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano e l'acquisto, da parte di questi, di quella RG (ma ha meramente ventilato l'ipotesi che i ricorrenti possano aver perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione).
Non è chiaro se con ciò la convenuta abbia voluto riferirsi alla naturalizzazione involontaria o volontaria dell'avo emigrato all'estero.
In ogni caso (e per completezza) si osserva che l'aver semplicemente stabilito all'estero la residenza - o la mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, come ad esempio nel caso della grande naturalizzazione brasiliana - non sono elementi sufficienti ad integrare la fattispecie estintiva dello "status", cfr Corte di Cassazione a sezioni unite sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022.
La Suprema Corte, infatti, rimarca il fatto che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza, v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08, con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio.
Di conseguenza, nello stabilire, specularmente, a quali condizioni si perde la cittadinanza, si tiene conto di atti e comportamenti ritenuti dal legislatore idonei a rescindere il predetto legame con lo Stato d'origine.
Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 e successivamente dall'art 11 legge n. 91/92, il quale prevede, tuttavia, che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.
Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte:
▪ “La rinuncia allo status di cittadino italiano diritto soggettivo non può essere tacita né risultare da fatti concludenti ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale di inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana”
▪ “La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossata a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza”
▪ La rinuncia a tale status per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. non è sostenibile, secondo quanto allegato e provato, una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato.
Ancora, rispetto agli avi intermedi, l'amministrazione ha poi meramente supposto la perdita del diritto alla cittadinanza per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero.
Sul punto si richiamano, per quanto di interesse, i casi che, sulla base della disciplina applicabile ratione temporis, comportano la perdita automatica della cittadinanza: pagina 11 di 13 1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
Sulla sussistenza di alcuna di tali ipotesi non è stata fornita alcuna allegazione specifica/principio di prova da parte dell'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
Sul punto è la stessa parte resistente ad affermare che “allorché esaminò, pur in senso favorevole ai ricorrenti, la questione della grande naturalizzazione brasiliana, la Cassazione delineò in modo più preciso le ipotesi di perdita della cittadinanza per facta concludentia nel vigore della disciplina codicistica del 1865 e delle leggi del 1912, affermando il principio per il quale «la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 8 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato».
È evidente, quindi, che l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico.
Conclusivamente, spettava a parte resistente:
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare, da parte della persona all'epoca emigrata, un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera;
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare volontario e a supportare la sua richiesta di esibizione/acquisizione di documentazione che, viceversa, si palesa come inammissibile perché del tutto esplorativa (“acquisire l'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento peruviano) di tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti e l'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) dei medesimi ascendenti;
la documentazione di cui si chiede l'acquisizione assume rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (art. 11 CC 1865, art. 8 l. n. 555/1912); e tanto valeva anche per la assunzione di impieghi pubblici (ancorché, quanto a questi ultimi, da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalle SS.UU.”) o irrilevante (è evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare, peraltro volontario, da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata pagina 12 di 13 l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano, fatto che, in base al principio della vicinanza dell'onere della prova, ove esistente, era nella piena disponibilità dell'amministrazione convenuta).
La domanda va quindi accolta perché sussistono i presupposti per la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_1
a RO (Argentina) il 15/01/1977, nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a Controparte_3 Controparte_4 RO (Argentina) il 21/12/1977, nato a [...] il Controparte_5 27/03/1981, nato a [...] il [...], CP_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_8 19/09/1992, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...], nato a Controparte_10 Controparte_11 RO (Argentina) il 28/04/1988, nata a [...] il Controparte_12 25/01/1991, nata a [...] il [...] e Controparte_13 [...]
nato a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza italiana Controparte_14 jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_15 iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 18/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9324/2023 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1 Parte_1
nato a [...] il [...]; nata a [...]
[...] Controparte_1 (Argentina) il 15/01/1977; nata a [...] il [...]; Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...]; nata a [...] CP_3 Controparte_4 (Argentina) il 21/12/1977; nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; nato a [...] CP_6 Controparte_7 (Argentina) il 03/03/1989; nato a [...] il [...]; Controparte_8 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_9 Controparte_10 nato a [...] il [...]; nato a [...] il Controparte_11 28/04/1988; nata a [...] il [...]; Controparte_12 [...]
nata a [...] il [...]; CP_13 Controparte_14 nato a [...] il [...]; tutti residenti a RO (Argentina), rappresentati e difesi, per procura alle liti da intendersi in calce al ricorso ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'avv. Marco Mantovani del foro di Venezia (C.F. ) ed elettivamente domiciliati a Jesolo, via C.F._1 Mameli n. 16, presso lo studio dell'Avv. Marco Mantovani
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_15 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
RESISTENTE
E con l'intervento del
PM in sede
pagina 1 di 13 ITERVENUTO
CONCLUSIONI
PER LE PARTI RICORRENTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare che nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_1 a RO (Argentina) il 15/01/1977, nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a [...]_4 RO (Argentina) il 21/12/1977, nato a [...] il Controparte_5 27/03/1981, nato a [...] il [...], CP_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_8 19/09/1992, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...]_11 RO (Argentina) il 28/04/1988, nata a [...] il Controparte_12 25/01/1991, nata a [...] il [...] e Controparte_13 [...]
nato a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza Controparte_14 italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di Parte_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_1 03/06/1982, nata a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2 nata a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_3
25/06/1984, nata a [...] il [...], Controparte_4 Controparte_5 nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] CP_6 il 26/09/1985, nato a [...] il [...], Controparte_7 Controparte_8 nato a [...] il [...], nato a [...]_9 il 27/09/2000, nato a [...] il [...], Controparte_10 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...]_12 RO (Argentina) il 25/01/1991, nata a [...] il Controparte_13 01/12/1993 e nato a [...] il [...]. Controparte_14
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via istruttoria ordinare ex artt. 210/213 c.p.c. alle parti ricorrenti ovvero alla Repubblica dell' Argentina di esibire documentazione afferente alla occupazione/attribuzioni di impieghi pubblici, nonché all'adempimento degli oneri del servizio militare, relativamente agli ascendenti dei ricorrenti, come identificati nell'albero genealogico delineato in ricorso, nella misura in cui nati entro il 1992; in particolare, comunque, ordinare alla CP_ Repubblica Argentina di depositare gli estratti di leva militare (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nonché gli estratti contributivi (o documentazione equipollente) relativi agli ascendenti come dianzi identificati;
nel merito, a valle, valutare la fondatezza della domanda, se comprovati i requisiti di legge. In ogni caso, con compensazione delle spese di lite”.
pagina 2 di 13 PER IL PM
“CHIEDE che il Tribunale di Genova riconosca e dichiari la cittadinanza italiana dei ricorrenti ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da , cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Persona_1 Argentina, dove ha avuto discendenza, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, in assenza Controparte_15 di prova sul fatto che gli avi intermedi non abbiano mai perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione ovvero per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 17.11.2026, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti agiscono iure proprio per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che non può trovare applicazione retroattiva alle domande presentate in data anteriore (ex art. 11 Preleggi).
La domanda, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021 (che ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano, con decorrenza 22.06.2022) deve essere esaminata dal Tribunale di Genova, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») che decide in composizione monocratica (cfr. l'articolo 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50- bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La legittimazione attiva dei ricorrenti (intesa come “titolarità”, dal punto di vista attivo, del diritto azionato) si ricava dall'affermazione del loro status (discendenza in linea retta di Persona_1 tramite figlia dell'avo) e dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
▪ “lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.” [...]
“resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia. Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata- spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla
pagina 3 di 13 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ. 354/2022);
▪ “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
▪ “Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”, Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, Sezioni Unite Civili.
La discendenza è stata, in particolare, così affermata dai ricorrenti:
▪ è nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO Persona_1
(Argentina) il 21/01/1891 con la cittadina RG;
egli è poi deceduto a Persona_2 RO (Argentina) il 28/03/1934;
▪ da e è nata la loro figlia , la Persona_1 Persona_2 Persona_3 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 24/02/1923 con il cittadino argentino ella è poi deceduta Persona_4 a RO (Argentina) il 07/11/1967;
▪ da e è nata la loro figlia Persona_3 Persona_4 Persona_5
la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO
[...]
(Argentina) il 01/06/1949 con il cittadino argentino;
ella è poi deceduta a Parte_1 RO (Argentina) il 26/10/2013;
▪ da e sono nati i loro cinque figli: Persona_5 Parte_1 Persona_6
il quale è nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a
[...] RO (Argentina) il 11/06/1975 con la cittadina RG;
Persona_7 Persona_8
pagina 4 di 13 , la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_9 matrimonio a RO (Argentina) il 08/11/1975 con il cittadino argentino Per_10 CP_16
odierno ricorrente, il quale è nato a [...] il
[...] Parte_1
20/06/1956 ed ha contratto matrimonio a AR (Argentina) il 24/03/1981 con la cittadina RG;
il quale è nato a [...] il Persona_11 Parte_1 14/09/1958 ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 14/09/1984 con la cittadina RG;
, odierno ricorrente, il quale è Persona_12 Persona_13 nato a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a TO (Argentina) il 20/09/1986 con la cittadina RG;
Persona_14
▪ da e sono nate le loro due figlie, odierni Persona_6 Persona_7 ricorrenti: , la quale è nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
la quale è nata a [...] il [...];
[...]
▪ da e sono nati i loro tre figli, odierni Persona_15 Parte_2 ricorrenti: la quale è nata a [...] il [...]; Controparte_4 [...]
il quale è nato a [...] il [...]; la CP_5 Controparte_3 quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto matrimonio a RO (Argentina) il 12/11/2021 con il cittadino argentino;
Persona_16
▪ da e sono nati i loro due figli, odierni ricorrenti: Parte_1 Persona_17
il quale è nato a [...] il [...] ed ha contratto Parte_1 matrimonio a Funes (Argentina) il 08/03/2013 con la cittadina RG Dolores Salas);
[...]
, il quale è nato a [...] il [...]; Persona_18
▪ da e sono nati i loro quattro figli, odierni ricorrenti: Parte_1 Persona_12
il quale è nato a [...] il [...]; , il quale Persona_19 Controparte_7
è nato a [...] il [...]; il quale è nato a [...] Controparte_8 (Argentina) il 19/09/1992; , il quale è nato a [...] il Controparte_9
27/09/2000;
▪ da e sono nati i loro tre figli, odierni Persona_13 Parte_3 ricorrenti: , il quale è nato a [...] il [...]); Controparte_11 [...]
, la quale è nata a [...] il [...] ed ha contratto Persona_20 matrimonio a AR (Argentina) il 23/01/2016 con il cittadino argentino Controparte_17 ; - , la quale è nata a [...] il [...].
[...] Persona_21
Il loro interesse ad agire sussiste pacificamente ex art. 100 cpc in quanto nella loro linea di discendenza vi è stato un passaggio in linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che è indispensabile ricorrere in via giurisdizionale non essendo possibile agire in via amministrativa (ed infatti, come allegato, il Consolato italiano a RO, Argentina, Ufficiale dello Stato Civile competente al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti, non conformandosi alle due sentenze della Corte Costituzionale e a alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite indicate, non riconosce tale diritto ai ricorrenti, dal momento che la loro ascendente è nata da donna italiana anteriormente al 01/01/1948 (in data 21/12/1925). Persona_5
In assenza di recepimento da parte del legislatore dei principi testé enunciati, infatti, gli organismi amministrativi deputati al riconoscimento della cittadinanza negano qualsivoglia istanza, sicché, in tali ipotesi, vale il principio del doppio binario già enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite: “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass pagina 5 di 13 SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008; Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (Tribunale Genova, sent. 802/2025). Cfr. per l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza avvenuta per via materna ante 1.1.1948 Tribunale Genova sentenza 30.05.2025 n. 1447.
La domanda è poi fondata nel merito.
Nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette per filiazione, attualmente ai sensi della legge n. 91/1992 e in precedenza ai sensi della legge n. 555/1912 e del Codice Civile del 1865.
La disciplina dettata dalla legge n. 555/1912 è stata oggetto di due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.
In particolare, la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., pubblicata in data 24/04/1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
La sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983, invece, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La ratio decidendi sottesa a tali sentenze è la violazione, da parte delle norme della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali, del principio di uguaglianza tra uomo e donna tutelato dall'art. 3 Cost. e dei principi di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare tutelato dall'art. 29 Cost.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, decidendo un caso analogo a quello di specie e risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale relativo agli effetti retroattivi nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale, ha sancito che:
▪ lo stato di cittadino italiano, effetto della filiazione, costituisce un diritto essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo;
▪ la cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912 dichiarate incostituzionali incide automaticamente su tale diritto alla cittadinanza italiana, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile (1° gennaio 1948), essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino italiano, anche in caso di morte degli ascendenti;
▪ la donna coniugata con un cittadino straniero, anche anteriormente al 1° gennaio 1948, non perde la cittadinanza italiana per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912;
▪ il figlio di donna coniugata con un cittadino straniero, nato prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore della legge n. 555/1912, riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 1° pagina 6 di 13 gennaio 1948 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, e dell'art. 2, comma 2, della legge n. 555/1912.
Applicando tali principi di diritto al caso di specie ne consegue che:
▪ , ascendente dei ricorrenti, nato a [...] il [...], ha acquistato la Persona_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865, essendo figlio di padre cittadino italiano;
▪ , deceduto in Argentina data 28/03/1934, non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_1 RG, e quindi non ha mai perso la cittadinanza italiana (in particolare vedasi documento 03, 04);
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile Persona_1 del 1865 alla propria figlia , nata in [...] il [...]; Persona_3
▪ non ha perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, Persona_3 comma 3, della legge n. 555/1912 per effetto del suo matrimonio il 24/02/1923 con il cittadino argentino dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza Per_4 Persona_4 RG del marito per effetto del matrimonio, essendo già cittadina RG jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati anteriormente al 01/01/1948;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Per_3 Persona_3 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, alla propria figlia nata anteriormente al 01/01/1948 (in data 21/12/1925); Persona_5
▪ non ha perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Persona_5 legge n. 555/1912 per effetto del suo matrimonio il 01/06/1949 con il cittadino argentino
, dal momento che ella non ha acquistato la cittadinanza RG del marito Parte_1 per effetto del matrimonio, essendo già cittadina RG jure soli per essere nata in [...]; in ogni caso, la sentenza della C. Cost. n. 87/1975 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3, della legge 555/1912 anche con riferimento ai matrimoni celebrati successivamente al 01/01/1948;
▪ ha quindi trasmesso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della legge Persona_5
n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri cinque figli:
➢ nato il [...] Persona_6
➢ nata il [...] Persona_15
➢ , odierno ricorrente, nato il [...], Parte_1
➢ nato il [...] Parte_1
➢ odierno ricorrente, nato il [...]; Persona_13
pagina 7 di 13 ▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Persona_6 legge n. 555/1912 alle proprie due figlie, odierne ricorrenti:
➢ nata il [...]; Controparte_1
➢ nata il [...]; Controparte_2
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. Persona_15
1 della legge n. 555/1912, come modificato dalla sentenza della C. Cost. n. 30/1983, ai propri tre figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_4
➢ nato il [...] Controparte_5
➢ nata il [...]; Controparte_3
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 Parte_1 della legge n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Parte_1
➢ nato il [...]; Persona_18
▪ ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della legge Parte_1
n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Persona_19
➢ nato il [...] Controparte_7
ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_8
➢ nato il [...]; Controparte_9
ha trasmesso a sua volta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Persona_13 legge n. 555/1912 ai propri due figli, odierni ricorrenti:
➢ nato il [...] Controparte_11
➢ nata il [...] Persona_20
pagina 8 di 13
ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992 alla propria figlia, odierna ricorrente:
➢ nata il [...] Persona_21
Sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di donne italiane nati anteriormente al 1° gennaio 1948, si vedano, a titolo esemplificativo: Trib. Roma, ord. del 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 3478/2020; Trib. Roma, sent. n. 8113/2019; Trib Roma, ord. del 22/02/2018; Trib. Roma, sent. n. 21367/2017, Trib. Roma, sent. n. 17080/2014; Trib. Genova, ord. del 13/09/2023.
La documentazione, esaminata, posta a corredo della domanda, comprova infatti quanto sopra indicato ed è la seguente:
▪ documento 01 – estratto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di Savona;
Persona_1
▪ documento 02 – certificato di matrimonio di rilasciato dalla Parrocchia Iglesia Persona_1
Catedral Metropolitana di RO autenticato dall'Arcivescovato di RO;
▪ documento 03 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile Persona_1 di RO ove è attestato dal pubblico ufficiale “cittadino italiano”;
▪ documento 04 – certificato rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina relativo a da cui risulta che l'avo non è stato iscritto nei registri degli elettori;
Persona_1
▪ documento 05 – certificato di nascita di rilasciato dalla Persona_3
Parrocchia Santa Rosa de Lima di RO autenticato dall'Arcivescovato di RO;
▪ documento 06 – certificato di matrimonio di rilasciato Persona_3 dall'Ufficio dello Stato Civile di RO;
▪ documento 07 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio Persona_3 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 08 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_5
Civile di RO;
▪ documento 09 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_5
Stato Civile di RO;
▪ documento 10 – certificato di morte di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_5
Civile di RO;
▪ documento 11 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_6
Stato Civile di RO;
▪ documento 12 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Persona_6 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 13 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio Persona_15 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 14 – certificato di matrimonio di rilasciato Persona_15 dall'Ufficio dello Stato Civile di RO;
▪ documento 15 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile di RO)
▪ documento 16 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di AR;
▪ documento 17 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di RO;
pagina 9 di 13 ▪ documento 18 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Parte_1
Civile di RO;
▪ documento 19 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_13
Stato Civile di RO;
▪ documento 20 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Persona_13 dello Stato Civile di RO;
▪ documento 21 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile di RO;
▪ documento 22 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_2
Civile di RO;
▪ documento 23 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_4
Civile di RO;
▪ documento 24 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_5
Stato Civile di RO;
▪ documento 25 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_3
Stato Civile di RO;
▪ documento 26 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_3
Stato Civile di RO;
▪ documento 27 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile di RO;
▪ documento 28 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio Parte_1 dello Stato Civile di Funes;
▪ documento 29 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_18
Stato Civile di RO;
▪ documento 30 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Persona_19
Civile di OR;
▪ documento 31 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_7
Civile di RO;
▪ documento 32 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Stato Controparte_8
Civile di RO;
▪ documento 33 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_9
Stato Civile di RO;
▪ documento 34 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Controparte_11
Stato Civile di RO;
▪ documento 35 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_20
Stato Civile di RO;
▪ documento 36 – certificato di matrimonio di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_20
Stato Civile di AR;
▪ documento 37 – certificato di nascita di rilasciato dall'Ufficio dello Persona_21
Stato Civile di AR;
▪ documento 38 – ordinanza del Tribunale di Roma del 22/06/2022 pronunciata nel giudizio RG n. 6386/2021;
▪ documento 39 – ordinanza del Tribunale di Genova del 13/09/2023 pronunciata nel giudizio RG n. 10688/2022;
▪ documento 40 – albero genealogico dei ricorrenti.
Essa si rivela completa ed esaustiva.
pagina 10 di 13 Viceversa, parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Ragion per cui le sue istanze istruttorie sono da rigettarsi.
L'amministrazione, infatti, per prima cosa, non ha neppure sostenuto in giudizio l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano e l'acquisto, da parte di questi, di quella RG (ma ha meramente ventilato l'ipotesi che i ricorrenti possano aver perso il diritto alla cittadinanza italiana per avvenuta naturalizzazione).
Non è chiaro se con ciò la convenuta abbia voluto riferirsi alla naturalizzazione involontaria o volontaria dell'avo emigrato all'estero.
In ogni caso (e per completezza) si osserva che l'aver semplicemente stabilito all'estero la residenza - o la mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, come ad esempio nel caso della grande naturalizzazione brasiliana - non sono elementi sufficienti ad integrare la fattispecie estintiva dello "status", cfr Corte di Cassazione a sezioni unite sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022.
La Suprema Corte, infatti, rimarca il fatto che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza, v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08, con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio.
Di conseguenza, nello stabilire, specularmente, a quali condizioni si perde la cittadinanza, si tiene conto di atti e comportamenti ritenuti dal legislatore idonei a rescindere il predetto legame con lo Stato d'origine.
Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 e successivamente dall'art 11 legge n. 91/92, il quale prevede, tuttavia, che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.
Pertanto, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte:
▪ “La rinuncia allo status di cittadino italiano diritto soggettivo non può essere tacita né risultare da fatti concludenti ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale di inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana”
▪ “La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossata a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza”
▪ La rinuncia a tale status per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. non è sostenibile, secondo quanto allegato e provato, una rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato.
Ancora, rispetto agli avi intermedi, l'amministrazione ha poi meramente supposto la perdita del diritto alla cittadinanza per aver ricoperto uffici pubblici nel paese estero.
Sul punto si richiamano, per quanto di interesse, i casi che, sulla base della disciplina applicabile ratione temporis, comportano la perdita automatica della cittadinanza: pagina 11 di 13 1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
Sulla sussistenza di alcuna di tali ipotesi non è stata fornita alcuna allegazione specifica/principio di prova da parte dell'amministrazione convenuta (cfr. in tema di riparto dell'onere della prova, Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 282).
Sul punto è la stessa parte resistente ad affermare che “allorché esaminò, pur in senso favorevole ai ricorrenti, la questione della grande naturalizzazione brasiliana, la Cassazione delineò in modo più preciso le ipotesi di perdita della cittadinanza per facta concludentia nel vigore della disciplina codicistica del 1865 e delle leggi del 1912, affermando il principio per il quale «la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 8 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della L. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato».
È evidente, quindi, che l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico.
Conclusivamente, spettava a parte resistente:
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare, da parte della persona all'epoca emigrata, un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera;
▪ allegare elementi di fatto specifici atti a comprovare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare volontario e a supportare la sua richiesta di esibizione/acquisizione di documentazione che, viceversa, si palesa come inammissibile perché del tutto esplorativa (“acquisire l'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento peruviano) di tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti e l'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) dei medesimi ascendenti;
la documentazione di cui si chiede l'acquisizione assume rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (art. 11 CC 1865, art. 8 l. n. 555/1912); e tanto valeva anche per la assunzione di impieghi pubblici (ancorché, quanto a questi ultimi, da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalle SS.UU.”) o irrilevante (è evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare, peraltro volontario, da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata pagina 12 di 13 l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano, fatto che, in base al principio della vicinanza dell'onere della prova, ove esistente, era nella piena disponibilità dell'amministrazione convenuta).
La domanda va quindi accolta perché sussistono i presupposti per la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, difesa,
Accerta e dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_1
a RO (Argentina) il 15/01/1977, nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a Controparte_3 Controparte_4 RO (Argentina) il 21/12/1977, nato a [...] il Controparte_5 27/03/1981, nato a [...] il [...], CP_6 Controparte_7 nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_8 19/09/1992, nato a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...], nato a Controparte_10 Controparte_11 RO (Argentina) il 28/04/1988, nata a [...] il Controparte_12 25/01/1991, nata a [...] il [...] e Controparte_13 [...]
nato a [...] il [...] hanno diritto alla cittadinanza italiana Controparte_14 jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_15 iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 18/11/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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