TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 411 – 1/2022
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del Giudice designato dott.ssa Barbara Perna,
Visto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da nato a [...] il Parte_1
13/02/1977, C.F.: residente in [...] Roma, tramite C.F._1
l'O.C.C. in persona del gestore della crisi avv. gestore della crisi da Controparte_1 sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi “Presidium Debitores” di
Roma, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss.
CCII;
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 31 marzo 2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e
69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
Vista la relazione depositata in data 24 aprile 2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
Esaminati gli atti del procedimento unitario n. 351 - 1/2025, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente ha emesso la seguente:
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Pag. 1 di 8 Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Osserva
Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Ebbene, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:
- del creditore OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al 100 %. Tale credito è solo
“stimato” poiché l'art. 71 comma 4 CCII stabilisce che “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n.
202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”. A tale scopo si allega il preventivo dell'OCC. (All. 32)
- dei creditori privilegiati e al 100,00 % Parte_2 CP_2
- tutti gli altri creditori (IFIS 2021 NPL € 21.697,57; SIGLA CREDIT SRL € CP_3
15.680,00; 26.460,00) Pt_3
Il pagamento avverrà mediante: n° 78 rate mensili di € 280,00 ciascuna per una durata complessiva del piano di 6 anni e 6 mesi. Si precisa, quanto alle spese prededucibili, che “l'attuale disciplina
Pag. 2 di 8 sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato” (Tribunale di
Roma, sent 586/2024 del 11/10/2024) Il pagamento avverrà secondo la seguente scansione temporale:
rate da n° 1 a n° 6: accantonamento OCC
rate da n° 7 a n° 21: e CP_2 Parte_2
rate da n° 22 a n° 78: creditori chirografari pro-quota.
Quanto alla cessione del quinto deve darsi atto che il piano proposto è opponibile al cessionario del quinto ai sensi dell'art. 67 c. 3 CCII per cui non è necessario alcun ulteriore accertamento specifico dell'Autorità Giudiziaria.
Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo come già accertato in fase di ammissione della presente procedura, stante la qualità di consumatrice della ricorrente;
In ordine alla meritevolezza deve escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Premesso quindi che per escludere la meritevolezza occorre l' aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante “colpa grave”, che in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile
Ciò detto, si osserva in primo luogo che nel caso di specie, nel passivo compaiono tre finanziamenti, contratti nell'arco temporale di 12 anni, per un debito complessivo di poco superiore ai 60.000,00.
Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell' indebitamento, derivano da una sua scelta colposa o gravemente colposa, bensì sono da imputare ad eventi imprevisti ed imprevedibili, estranei alla volontà del IG. (cd. Schock esogeno). Si può individuare il Pt_1 primo evento scatenate la crisi con la fine del matrimonio con la IG.ra , Parte_4 avvenuto nel 2012. In seguito alla separazione, infatti, la e i due figli si sono trasferiti Parte_5
Pag. 3 di 8 presso l'abitazione dei genitori di lei ed il IG. si è ritrovato da solo a dover sostenere il Pt_1 canone di locazione della ex casa coniugale, che ammontava a ben € 600,00 mensili. Inoltre, la sentenza ha stabilito che il IG. dovesse corrispondere mensilmente € 500,00 per il Pt_1 mantenimento dei figli, nonostante questi ultimi vivessero per tre giorni alla settimana con lui.
Dalla relazione dell'OCC è possibile ricostruire l' iter di formazione dell' indebitamento del IG. con chiarezza. Dalla lettura emerge che il debitore è stato sicuramente diligente Pt_1 nell'intraprendere i propri impegni di spesa, poiché sempre mosso da esigenze assolutamente non voluttuose, non superficiali e, soprattutto, non prorogabili. Il denaro chiesto alle finanziarie è servito per provvedere alla crescita, educazione, istruzione e tutto quanto necessario ai propri due figli.
Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili.
Va tuttavia posto in luce che nei 20 giorni previsti dall' art. 70 comma 3 CCII sono state inviate all'OCC alcune osservazioni ed in particolare da parte di , e IGla Credit Srl. Parte_2 Pt_3
La , ha soltanto precisato il proprio credito non ancora passato all'agente della Parte_2 riscossione, aggiornando la propria precedente precisazione, in particolare il credito è di complessivi € 1.116,36 in luogo della precedente indicazione di € 808,22, con un maggior credito di
€ 308,14. Vengono inoltre richiesti gli interessi al tasso legale. Entrambe le osservazioni sono state recepite ex art. 70 comma 6 con lieve modifica del piano,
con le proprie osservazioni, ha richiesto il riconoscimento del proprio credito come CP_4 privilegiato anziché chirografario, visto che il contratto stipulato con il IG. ha la forma Pt_1 della “delega di pagamento” sullo stipendio, oltre a pretendere il riconoscimento del proprio credito per intero.
Sul primo punto la è legittimata a proporre osservazione anche a prescindere dalla eccezione Pt_3 sollevata dall'OCC in ordine alla applicazione dell'art. 69 comma 2. Va infatti chiarito come la
“sanzione processuale” contenuta nella norma citata precluda esclusivamente di contestare la convenienza del piano e non la sua ammissibilità o fattibilità giuridica.
In astratto la contestazione circa la natura privilegiata del credito incide sulla fattibilità giuridica e non sul diverso profilo della convenienza.
Detto ciò, deve ritenersi che le osservazioni della creditrice non sono fondate. Invero nella spiegata eccezione il creditore confonde profili non sovrapponibili. Se la Finanziaria vantasse crediti da lavoro ceduti dall'odierno ricorrente e già maturati anteriormente alla presentazione della domanda,
Pag. 4 di 8 laddove il debitore ceduto (ovvero il datore di lavoro del sovraindebitato) non avesse corrisposto quanto dovuto al cessionario, per questa parte di credito la Finanziaria avrebbe potuto avvalersi del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 nei confronti del datore di lavoro stesso, giacché, a norma dell'art. 1263 c.c., il credito viene ceduto con i suoi privilegi.
Situazione diversa ricorre nel caso di specie in cui, invece, la vorrebbe far valere i crediti Pt_3 futuri della cessione, che maturano successivamente alla presentazione della domanda, rivendicando la titolarità degli stessi in virtù del contratto di cessione e rivendicando il relativo privilegio.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria”
(Cassazione sent. n° 551 del 2012). Del resto il Codice della Crisi consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione “dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno” Pertanto ciò che in questa sede il creditore può far valere sono non già i crediti futuri da lavoro ceduti, ma il credito per il finanziamento erogato, che è chirografario, per cui per questa parte non può avvalersi del privilegio del dipendente.
Giova premettere quanto segue.
La società IGla Srl, nelle osservazioni trasmesse all'OCC contesta sia la meritevolezza in capo al ricorrente sia la convenienza del piano proposto. Entrambe le contestazioni non sono Pt_1 corrette.
Sulla assenza di colpa grave ex art. 69 comma primo CCII, si richiama quanto già argomentato sopra. In ordine alla malafede del debitore al momento della stipula del finanziamento, ed in particolare in ordine al fatto che il ricorrente avrebbe dichiarato il falso, affermando che gli impegni assunti erano compatibili con le proprie possibilità, va posto in luce come nel momento in cui il ricorrente ha assunto l'obbligazione restitutoria nel 2018, egli non aveva ancora subito la trattenuta sullo stipendio di € 331,40 del pignoramento di Ifis, ergo effettivamente in quel momento il pagamento della rata era perfettamente sostenibile. Non vi era quindi contrasto con quanto affermato in sede di stipula.
Pag. 5 di 8 Quanto alla eccezione relativa alla convenienza, va in primo luogo precisato che, sulla scorta della documentazione in atti e di quanto riportato dall'OCC, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 69 comma secondo CCII, sicchè deve ritenersi che la società IGla s.r.l. sia legittimato a proporre osservazioni in ordine alla convenienza del piano.
Nel merito va respinta la eccezione sollevata, in quanto il piano prospettato si profila conveniente
(la convenienza va riguardata rispetto alla alternativa liquidatoria e non come vorrebbe il creditore rispetto alle prospettive di recupero con il debitore “in bonis”).
In ordine alla alternativa liquidatoria possono condividersi le valutazioni operate dall'OCC nella propria relazione:
“Il piano che il IG. propone è certamente più conveniente rispetto all' alternativa Pt_1 liquidatoria. Il proponendo piano ha un valore complessivo di € 21.840,00 somma che permetterà la soddisfazione del: • 100% del creditore prededucibile • 100% dei creditori privilegiati • .24,67 % dei creditori chirografari. A fronte di ciò, il IG. non ha un patrimonio che potrebbe essere Pt_1 oggetto di liquidazione: l'auto non ha oggettivo valore di realizzo essendo una utilitaria di importazione con molti km percorsi e con ben 23 anni. L' alternativa liquidatoria, quindi avrebbe ad oggetto solo e soltanto la cd “quota stipendio” (stipendio netto dal quale infatti va sottratto “quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia”), per un periodo di 36 mesi.
Considerato lo stipendio mensile del ricorrente, liberato dalle varie trattenute attuali (€ 1.500,00 circa) e la composizione del nucleo famigliare (3 persone) si può ragionare come segue. La spesa mensile dichiarata dal IG. nel proprio atto introduttivo (€ 1.250,00) è del tutto conforme a Pt_1 quella che emerge anche mediante il meccanismo di calcolo basato sulla scala ISEE (l'assegno sociale (€ 534,41) aumentato della metà (€ 801,65), moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159”,ovvero € 1.636,00 (€ 801,65 X 2,04) anzi è addirittura più bassa. Quindi venendo alla comparazione che ci interessa, una possibile liquidazione controllata del IG. garantirebbe Pt_1 alla platea creditoria la somma di circa € 9.000,00 (data dalla erogazione mensile di € 250,00 per 36 mesi), con la quale verrebbe pagato: • 100% del creditore prededucibile • 100% dei creditori privilegiati • 4,5 % dei creditori chirografari.”
In conclusione, verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
il rispetto delle regole del procedimento;
ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto
Pag. 6 di 8 conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al
Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da nato a Parte_1
Roma (RM) il 13/02/1977, C.F.: residente in [...] Roma, C.F._1 tramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi avv. gestore della crisi da Controparte_1 sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi “Presidium Debitores” di
Roma;
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che il gestore della crisi avv. relazioni per iscritto al giudice sullo stato di Controparte_1 esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
Pag. 7 di 8 - i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 70 comma 1 e 8 CCII.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Barbara Perna
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del Giudice designato dott.ssa Barbara Perna,
Visto il ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da nato a [...] il Parte_1
13/02/1977, C.F.: residente in [...] Roma, tramite C.F._1
l'O.C.C. in persona del gestore della crisi avv. gestore della crisi da Controparte_1 sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi “Presidium Debitores” di
Roma, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss.
CCII;
Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 31 marzo 2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e
69 CCII ed è stata disposta la sospensione delle cessioni volontarie in corso in quanto ritenute idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
Vista la relazione depositata in data 24 aprile 2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;
Esaminati gli atti del procedimento unitario n. 351 - 1/2025, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente ha emesso la seguente:
SENTENZA
Premesso che
L'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
Pag. 1 di 8 Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.
Osserva
Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dai ricorrenti.
Ebbene, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:
- del creditore OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al 100 %. Tale credito è solo
“stimato” poiché l'art. 71 comma 4 CCII stabilisce che “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n.
202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”. A tale scopo si allega il preventivo dell'OCC. (All. 32)
- dei creditori privilegiati e al 100,00 % Parte_2 CP_2
- tutti gli altri creditori (IFIS 2021 NPL € 21.697,57; SIGLA CREDIT SRL € CP_3
15.680,00; 26.460,00) Pt_3
Il pagamento avverrà mediante: n° 78 rate mensili di € 280,00 ciascuna per una durata complessiva del piano di 6 anni e 6 mesi. Si precisa, quanto alle spese prededucibili, che “l'attuale disciplina
Pag. 2 di 8 sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato” (Tribunale di
Roma, sent 586/2024 del 11/10/2024) Il pagamento avverrà secondo la seguente scansione temporale:
rate da n° 1 a n° 6: accantonamento OCC
rate da n° 7 a n° 21: e CP_2 Parte_2
rate da n° 22 a n° 78: creditori chirografari pro-quota.
Quanto alla cessione del quinto deve darsi atto che il piano proposto è opponibile al cessionario del quinto ai sensi dell'art. 67 c. 3 CCII per cui non è necessario alcun ulteriore accertamento specifico dell'Autorità Giudiziaria.
Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo come già accertato in fase di ammissione della presente procedura, stante la qualità di consumatrice della ricorrente;
In ordine alla meritevolezza deve escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Premesso quindi che per escludere la meritevolezza occorre l' aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante “colpa grave”, che in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile
Ciò detto, si osserva in primo luogo che nel caso di specie, nel passivo compaiono tre finanziamenti, contratti nell'arco temporale di 12 anni, per un debito complessivo di poco superiore ai 60.000,00.
Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell' indebitamento, derivano da una sua scelta colposa o gravemente colposa, bensì sono da imputare ad eventi imprevisti ed imprevedibili, estranei alla volontà del IG. (cd. Schock esogeno). Si può individuare il Pt_1 primo evento scatenate la crisi con la fine del matrimonio con la IG.ra , Parte_4 avvenuto nel 2012. In seguito alla separazione, infatti, la e i due figli si sono trasferiti Parte_5
Pag. 3 di 8 presso l'abitazione dei genitori di lei ed il IG. si è ritrovato da solo a dover sostenere il Pt_1 canone di locazione della ex casa coniugale, che ammontava a ben € 600,00 mensili. Inoltre, la sentenza ha stabilito che il IG. dovesse corrispondere mensilmente € 500,00 per il Pt_1 mantenimento dei figli, nonostante questi ultimi vivessero per tre giorni alla settimana con lui.
Dalla relazione dell'OCC è possibile ricostruire l' iter di formazione dell' indebitamento del IG. con chiarezza. Dalla lettura emerge che il debitore è stato sicuramente diligente Pt_1 nell'intraprendere i propri impegni di spesa, poiché sempre mosso da esigenze assolutamente non voluttuose, non superficiali e, soprattutto, non prorogabili. Il denaro chiesto alle finanziarie è servito per provvedere alla crescita, educazione, istruzione e tutto quanto necessario ai propri due figli.
Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili.
Va tuttavia posto in luce che nei 20 giorni previsti dall' art. 70 comma 3 CCII sono state inviate all'OCC alcune osservazioni ed in particolare da parte di , e IGla Credit Srl. Parte_2 Pt_3
La , ha soltanto precisato il proprio credito non ancora passato all'agente della Parte_2 riscossione, aggiornando la propria precedente precisazione, in particolare il credito è di complessivi € 1.116,36 in luogo della precedente indicazione di € 808,22, con un maggior credito di
€ 308,14. Vengono inoltre richiesti gli interessi al tasso legale. Entrambe le osservazioni sono state recepite ex art. 70 comma 6 con lieve modifica del piano,
con le proprie osservazioni, ha richiesto il riconoscimento del proprio credito come CP_4 privilegiato anziché chirografario, visto che il contratto stipulato con il IG. ha la forma Pt_1 della “delega di pagamento” sullo stipendio, oltre a pretendere il riconoscimento del proprio credito per intero.
Sul primo punto la è legittimata a proporre osservazione anche a prescindere dalla eccezione Pt_3 sollevata dall'OCC in ordine alla applicazione dell'art. 69 comma 2. Va infatti chiarito come la
“sanzione processuale” contenuta nella norma citata precluda esclusivamente di contestare la convenienza del piano e non la sua ammissibilità o fattibilità giuridica.
In astratto la contestazione circa la natura privilegiata del credito incide sulla fattibilità giuridica e non sul diverso profilo della convenienza.
Detto ciò, deve ritenersi che le osservazioni della creditrice non sono fondate. Invero nella spiegata eccezione il creditore confonde profili non sovrapponibili. Se la Finanziaria vantasse crediti da lavoro ceduti dall'odierno ricorrente e già maturati anteriormente alla presentazione della domanda,
Pag. 4 di 8 laddove il debitore ceduto (ovvero il datore di lavoro del sovraindebitato) non avesse corrisposto quanto dovuto al cessionario, per questa parte di credito la Finanziaria avrebbe potuto avvalersi del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 nei confronti del datore di lavoro stesso, giacché, a norma dell'art. 1263 c.c., il credito viene ceduto con i suoi privilegi.
Situazione diversa ricorre nel caso di specie in cui, invece, la vorrebbe far valere i crediti Pt_3 futuri della cessione, che maturano successivamente alla presentazione della domanda, rivendicando la titolarità degli stessi in virtù del contratto di cessione e rivendicando il relativo privilegio.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria”
(Cassazione sent. n° 551 del 2012). Del resto il Codice della Crisi consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione “dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno” Pertanto ciò che in questa sede il creditore può far valere sono non già i crediti futuri da lavoro ceduti, ma il credito per il finanziamento erogato, che è chirografario, per cui per questa parte non può avvalersi del privilegio del dipendente.
Giova premettere quanto segue.
La società IGla Srl, nelle osservazioni trasmesse all'OCC contesta sia la meritevolezza in capo al ricorrente sia la convenienza del piano proposto. Entrambe le contestazioni non sono Pt_1 corrette.
Sulla assenza di colpa grave ex art. 69 comma primo CCII, si richiama quanto già argomentato sopra. In ordine alla malafede del debitore al momento della stipula del finanziamento, ed in particolare in ordine al fatto che il ricorrente avrebbe dichiarato il falso, affermando che gli impegni assunti erano compatibili con le proprie possibilità, va posto in luce come nel momento in cui il ricorrente ha assunto l'obbligazione restitutoria nel 2018, egli non aveva ancora subito la trattenuta sullo stipendio di € 331,40 del pignoramento di Ifis, ergo effettivamente in quel momento il pagamento della rata era perfettamente sostenibile. Non vi era quindi contrasto con quanto affermato in sede di stipula.
Pag. 5 di 8 Quanto alla eccezione relativa alla convenienza, va in primo luogo precisato che, sulla scorta della documentazione in atti e di quanto riportato dall'OCC, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 69 comma secondo CCII, sicchè deve ritenersi che la società IGla s.r.l. sia legittimato a proporre osservazioni in ordine alla convenienza del piano.
Nel merito va respinta la eccezione sollevata, in quanto il piano prospettato si profila conveniente
(la convenienza va riguardata rispetto alla alternativa liquidatoria e non come vorrebbe il creditore rispetto alle prospettive di recupero con il debitore “in bonis”).
In ordine alla alternativa liquidatoria possono condividersi le valutazioni operate dall'OCC nella propria relazione:
“Il piano che il IG. propone è certamente più conveniente rispetto all' alternativa Pt_1 liquidatoria. Il proponendo piano ha un valore complessivo di € 21.840,00 somma che permetterà la soddisfazione del: • 100% del creditore prededucibile • 100% dei creditori privilegiati • .24,67 % dei creditori chirografari. A fronte di ciò, il IG. non ha un patrimonio che potrebbe essere Pt_1 oggetto di liquidazione: l'auto non ha oggettivo valore di realizzo essendo una utilitaria di importazione con molti km percorsi e con ben 23 anni. L' alternativa liquidatoria, quindi avrebbe ad oggetto solo e soltanto la cd “quota stipendio” (stipendio netto dal quale infatti va sottratto “quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia”), per un periodo di 36 mesi.
Considerato lo stipendio mensile del ricorrente, liberato dalle varie trattenute attuali (€ 1.500,00 circa) e la composizione del nucleo famigliare (3 persone) si può ragionare come segue. La spesa mensile dichiarata dal IG. nel proprio atto introduttivo (€ 1.250,00) è del tutto conforme a Pt_1 quella che emerge anche mediante il meccanismo di calcolo basato sulla scala ISEE (l'assegno sociale (€ 534,41) aumentato della metà (€ 801,65), moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159”,ovvero € 1.636,00 (€ 801,65 X 2,04) anzi è addirittura più bassa. Quindi venendo alla comparazione che ci interessa, una possibile liquidazione controllata del IG. garantirebbe Pt_1 alla platea creditoria la somma di circa € 9.000,00 (data dalla erogazione mensile di € 250,00 per 36 mesi), con la quale verrebbe pagato: • 100% del creditore prededucibile • 100% dei creditori privilegiati • 4,5 % dei creditori chirografari.”
In conclusione, verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
il rispetto delle regole del procedimento;
ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto
Pag. 6 di 8 conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al
Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da nato a Parte_1
Roma (RM) il 13/02/1977, C.F.: residente in [...] Roma, C.F._1 tramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi avv. gestore della crisi da Controparte_1 sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi “Presidium Debitores” di
Roma;
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
ii) che il gestore della crisi avv. relazioni per iscritto al giudice sullo stato di Controparte_1 esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
Pag. 7 di 8 - i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 70 comma 1 e 8 CCII.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Barbara Perna
Pag. 8 di 8