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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
UDIENZA DELL'1.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Baldacci in sost. di . CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3117/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
GI LV
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.2.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 30.7.07 aveva venduto al fratello GI Controparte_4
LV un appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato di vecchia costruzione, di complessive tre unità abitative, posto in Capannori (LU), fraz. Colle di Compito, v. della Ruga 85; che il 16.2.09 GI LV da un lato e e Controparte_4 Parte_1
(padre di GI e ) dall'altro avevano sottoscritto una scrittura privata, nell'ambito CP_4
della quale, oltre ad altre pattuizioni, GI LV si era impegnato a trasferire gratuitamente a GI LV il medesimo immobile entro 10 anni dalla data certa della sottoscrizione;
che il termine decennale era trascorso senza che il (ri-)trasferimento avvenisse.
L'attrice, coniuge superstite ed erede di ha quindi chiesto: in via Controparte_4 principale il trasferimento dell'immobile in questione ex art. 2932 cc;
in via subordinata la declaratoria della nullità per simulazione assoluta della vendita del 30.7.07.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione tanto del diritto al trasferimento dell'immobile, quanto dell'azione di simulazione, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione della domanda principale è manifestamente infondata.
Alla luce delle pattuizioni sopra riferite, è infatti evidente che, dovendo essere l'immobile in questione trasferito entro 10 anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, solo con lo spirare di tale termine GI LV avrebbe potuto essere ritenuto inadempiente al relativo obbligo e solo a partire da allora avrebbe potuto agire per ottenere il trasferimento Controparte_4
coattivo.
Il dies a quo della prescrizione deve dunque essere identificato non con la data della predetta sottoscrizione (16.2.09), bensì con la scadenza del termine in questione, vale a dire il 16.2.19.
Da qui, com'è evidente, la mancata maturazione del termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, e considerato che per il resto il diritto al trasferimento non è contestato e comunque emerge in modo del tutto evidente dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, la domanda principale va senz'altro accolta, con assorbimento di quella subordinata.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, essendo stata l'attrice vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore di quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 133 dpr 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale trasferisce all'attrice, ex art. 2932 cc, l'appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato di vecchia costruzione, di complessive tre unità abitative, posto in Capannori (LU), fraz.
Colle di Compito, v. della Ruga 85, identificato al catasto fabbricati del suddetto comune al foglio
156, particella 733, subalterno 2; condanna il convenuto a rifondere allo Stato, ex art. 133 dpr 115/2002, le spese di lite, che liquida in
€ 7.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge, nonché quelle anticipate a debito ex art. 131 del medesimo dpr.
Michele Fornaciari
UDIENZA DELL'1.4.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Baldacci in sost. di . CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3117/21 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
GI LV
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.2.25.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 30.7.07 aveva venduto al fratello GI Controparte_4
LV un appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato di vecchia costruzione, di complessive tre unità abitative, posto in Capannori (LU), fraz. Colle di Compito, v. della Ruga 85; che il 16.2.09 GI LV da un lato e e Controparte_4 Parte_1
(padre di GI e ) dall'altro avevano sottoscritto una scrittura privata, nell'ambito CP_4
della quale, oltre ad altre pattuizioni, GI LV si era impegnato a trasferire gratuitamente a GI LV il medesimo immobile entro 10 anni dalla data certa della sottoscrizione;
che il termine decennale era trascorso senza che il (ri-)trasferimento avvenisse.
L'attrice, coniuge superstite ed erede di ha quindi chiesto: in via Controparte_4 principale il trasferimento dell'immobile in questione ex art. 2932 cc;
in via subordinata la declaratoria della nullità per simulazione assoluta della vendita del 30.7.07.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione tanto del diritto al trasferimento dell'immobile, quanto dell'azione di simulazione, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione della domanda principale è manifestamente infondata.
Alla luce delle pattuizioni sopra riferite, è infatti evidente che, dovendo essere l'immobile in questione trasferito entro 10 anni dalla sottoscrizione della scrittura privata, solo con lo spirare di tale termine GI LV avrebbe potuto essere ritenuto inadempiente al relativo obbligo e solo a partire da allora avrebbe potuto agire per ottenere il trasferimento Controparte_4
coattivo.
Il dies a quo della prescrizione deve dunque essere identificato non con la data della predetta sottoscrizione (16.2.09), bensì con la scadenza del termine in questione, vale a dire il 16.2.19.
Da qui, com'è evidente, la mancata maturazione del termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, e considerato che per il resto il diritto al trasferimento non è contestato e comunque emerge in modo del tutto evidente dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, la domanda principale va senz'altro accolta, con assorbimento di quella subordinata.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, essendo stata l'attrice vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore di quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 133 dpr 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale trasferisce all'attrice, ex art. 2932 cc, l'appartamento per civile abitazione, posto al piano terra di un fabbricato di vecchia costruzione, di complessive tre unità abitative, posto in Capannori (LU), fraz.
Colle di Compito, v. della Ruga 85, identificato al catasto fabbricati del suddetto comune al foglio
156, particella 733, subalterno 2; condanna il convenuto a rifondere allo Stato, ex art. 133 dpr 115/2002, le spese di lite, che liquida in
€ 7.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge, nonché quelle anticipate a debito ex art. 131 del medesimo dpr.
Michele Fornaciari