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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4491/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Antonella Podavitte e Alberto Lorini, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Rossella Angiolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 10.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Premesso che il Tribunale è chiamato a pronunziarsi sulle conclusioni delle parti ed, in specie,
quanto al sulle conclusioni precisate con atto depositato telematicamente il 14.02.2025, si Parte_1
rileva che in esse il non ha reiterato l'istanza ex art. 281 duodecies, IV c., c.p.c., richiesta Parte_1 alla udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. del 17.12.2024 senza specificazione alcuna, come emerge dalla lettura del relativo verbale.
Fermo restando ciò, il Tribunale si limita a rilevare che all'udienza del 17.12.2024 ex art. 281
duodecies c.p.c. il a fronte delle eccezioni della opposta in comparsa di costituzione, non Parte_1
ha proposto le eventuali eccezioni opponibili a quelle proposte dalla incorrendo, Controparte_1
quindi, nella decadenza di cui all'art. 281 duodecies, III c., c.p.c..
Pertanto, appaiono inammissibili le eccezioni formulate dal per la prima volta con la Parte_1
comparsa conclusionale depositata il 26.02.2025.
Rilevata, comunque, la tempestività della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., atteso che il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. è stato depositato il 27 luglio 2024, ossia entro il termine di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c., il Tribunale, passando al merito della controversia, osserva che la mancata notifica del titolo esecutivo (ossia dell'atto unilaterale ricognitivo di mutuo fondiario con concessione di ipoteca ex art. 38 e ss. T.ub. del 26.01.2011) unitamente al precetto non è tale da determinare la nullità del precetto medesimo, atteso che trova applicazione nella specie de qua la sanatoria di cui all'art. 156, III c., c.p.c..
Atteso, infatti, che il con il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha eccepito vizi attinenti al Parte_1
contratto di mutuo, contestando, in particolare, l'importo precettato a titolo di capitale e dimostrando, di conseguenza, di avere avuto conoscenza del detto contratto, potendolo visionare ed esaminare, si può ritenere che la notifica dell'atto di precetto in assenza del titolo ha comunque raggiunto il suo scopo.
Considerata la conoscenza del contenuto del contratto da parte del ciò prova ex sé che sia Parte_1
stato raggiunto lo scopo cui la notifica del mutuo ipotecario sarebbe stata preposta, ossia quello di dare contezza all'opponente del titolo in virtù del quale si sarebbe proceduto esecutivamente (cfr.
Cass. Civ., 08.02.2022, n. 7509).
La Suprema Corte ha precisato che “La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il
suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi
particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale).
Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e
quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha
un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo dev'essere
accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste
un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire
impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta
solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole.
La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività
processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in
procedendo è prevista un'apposita azione (art.617 c.p.c.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli
atti esecutivi dev'essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez.
VI - 3, Ordinanza n. 25900 del 15 dicembre 2016, Rv. 642319), sicché con l'opposizione di cui
all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c., ultimo comma.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad
agire in concreto egli abbia.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé
considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal
regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ., n. 3967/2019).
Parte opponente si duole dell'indeterminatezza dell'atto di precetto, in ragione della mancata indicazione dei criteri e parametri di calcolo che conducono all'esposizione debitoria.
L'argomento è privo di pregio. Al riguardo, occorre precisare che l'indicazione omnicomprensiva delle somme dovute in relazione al mutuo non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini della indeterminatezza dell'atto di precetto, posto che le cause di nullità dello stesso sono tassativamente indicate dall'art. 480, comma 2, c.p.c..
Pertanto, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti alla sola indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido (in tal senso Cass. Civ. n. 8096/2022, a conferma di numerosi precedenti univoci).
Quanto, poi, all'eccepita carenza di legittimazione attiva della opposta, il Tribunale rileva che col ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'opponente ha contestato formalmente non già la intervenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo tra la cedente e la cessionaria Controparte_3
bensì la carenza di prova della inclusione del credito precettato tra quelli oggetto Controparte_1
della sola detta cessione (e non di quelle precedenti, non oggetto di contestazione nell'atto introduttivo del presente giudizio) a favore della creditrice procedente, conseguendone l'assenza di titolarità dello stesso in capo a quest'ultima.
Ora, deve rammentarsi che il contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto – dunque, anche dei singoli crediti ceduti - può essere data liberamente, anche per presunzioni.
Deve rammentato, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. n. 4277/2023 e Cass. Civ. n.
15884/2019).
Ebbene, della cessione dei crediti del 19.04.2022 ex artt. 4 e 7 legge n. 130/199 è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 19.04.2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, con riferimento ai crediti “a sofferenza”
derivanti, inter alia, da contratti di finanziamento sorti tra il 01.01.1950 ed il 01.01.2022, coma da lista identificativa dei singoli crediti ceduti consultabile su due siti internet, tra cui, in effetti, risulta compreso il credito de quo, siccome deducibile dalla combinata lettura dei documenti dimessi in atti dalla opposta sub nn. 11, 12, 13 del relativo fascicolo di parte.
In tale quadro istruttorio, assume un rilievo decisivo la dichiarazione resa sul punto dalla creditrice cedente (vd. sub doc. n. 11 fasc. opposta) circa l'inclusione del credito Controparte_3
precettato tra quelli oggetto della indicata cessione.
Rammentato che la Suprema Corte ha chiarito, con ordinanza n. 10200/21 del 16 aprile 2021, che la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello,
al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa, deve evidenziarsi che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria,
non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Alla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente bisogna attribuire un significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria.
Dunque, anche l'eccepita carenza di legittimazione attiva della opposta è destituita di fondamento.
E' parimenti destituita di fondamento l'eccepita remissione del debito siccome enunciata dal
Parte_1
Infatti, si osserva che la volontà di rimettere il debito non si presume e deve essere comunque espressa in modo inequivoco (cfr. Cass. Civ., n. 1724/2021) e che l'art. 1238 c.c. prevede che “la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito”. Ne discende che il mancato intervento della opposta quale creditrice iscritta ex art. 498 c.p.c. nel procedimento espropriativo immobiliare n. 517/2015 R.G. avanti al Tribunale di Bergamo non può
essere letto inequivocabilmente, in assenza di altri elementi idonei a lumeggiare in tali termini la condotta della opposta (anzi, in presenza di elementi di segno contrario, siccome emergente dalla lettura dei documenti sub n. 10 del fascicolo della , come volontà di remissione Controparte_1
del debito ex art. 1236 c.c..
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande del che Parte_1
vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna del a rifondere alla convenuta opposta le spese del Parte_1
presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del Parte_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% nonchè i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Così deciso in Bergamo il 02 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4491/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Antonella Podavitte e Alberto Lorini, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Rossella Angiolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 10.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Premesso che il Tribunale è chiamato a pronunziarsi sulle conclusioni delle parti ed, in specie,
quanto al sulle conclusioni precisate con atto depositato telematicamente il 14.02.2025, si Parte_1
rileva che in esse il non ha reiterato l'istanza ex art. 281 duodecies, IV c., c.p.c., richiesta Parte_1 alla udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. del 17.12.2024 senza specificazione alcuna, come emerge dalla lettura del relativo verbale.
Fermo restando ciò, il Tribunale si limita a rilevare che all'udienza del 17.12.2024 ex art. 281
duodecies c.p.c. il a fronte delle eccezioni della opposta in comparsa di costituzione, non Parte_1
ha proposto le eventuali eccezioni opponibili a quelle proposte dalla incorrendo, Controparte_1
quindi, nella decadenza di cui all'art. 281 duodecies, III c., c.p.c..
Pertanto, appaiono inammissibili le eccezioni formulate dal per la prima volta con la Parte_1
comparsa conclusionale depositata il 26.02.2025.
Rilevata, comunque, la tempestività della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., atteso che il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. è stato depositato il 27 luglio 2024, ossia entro il termine di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c., il Tribunale, passando al merito della controversia, osserva che la mancata notifica del titolo esecutivo (ossia dell'atto unilaterale ricognitivo di mutuo fondiario con concessione di ipoteca ex art. 38 e ss. T.ub. del 26.01.2011) unitamente al precetto non è tale da determinare la nullità del precetto medesimo, atteso che trova applicazione nella specie de qua la sanatoria di cui all'art. 156, III c., c.p.c..
Atteso, infatti, che il con il ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha eccepito vizi attinenti al Parte_1
contratto di mutuo, contestando, in particolare, l'importo precettato a titolo di capitale e dimostrando, di conseguenza, di avere avuto conoscenza del detto contratto, potendolo visionare ed esaminare, si può ritenere che la notifica dell'atto di precetto in assenza del titolo ha comunque raggiunto il suo scopo.
Considerata la conoscenza del contenuto del contratto da parte del ciò prova ex sé che sia Parte_1
stato raggiunto lo scopo cui la notifica del mutuo ipotecario sarebbe stata preposta, ossia quello di dare contezza all'opponente del titolo in virtù del quale si sarebbe proceduto esecutivamente (cfr.
Cass. Civ., 08.02.2022, n. 7509).
La Suprema Corte ha precisato che “La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il
suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un'ipotesi
particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale).
Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e
quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha
un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo dev'essere
accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste
un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire
impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta
solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole.
La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività
processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in
procedendo è prevista un'apposita azione (art.617 c.p.c.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli
atti esecutivi dev'essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez.
VI - 3, Ordinanza n. 25900 del 15 dicembre 2016, Rv. 642319), sicché con l'opposizione di cui
all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c., ultimo comma.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad
agire in concreto egli abbia.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé
considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal
regolare svolgimento del processo esecutivo” (Cass. Civ., n. 3967/2019).
Parte opponente si duole dell'indeterminatezza dell'atto di precetto, in ragione della mancata indicazione dei criteri e parametri di calcolo che conducono all'esposizione debitoria.
L'argomento è privo di pregio. Al riguardo, occorre precisare che l'indicazione omnicomprensiva delle somme dovute in relazione al mutuo non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini della indeterminatezza dell'atto di precetto, posto che le cause di nullità dello stesso sono tassativamente indicate dall'art. 480, comma 2, c.p.c..
Pertanto, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti alla sola indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido (in tal senso Cass. Civ. n. 8096/2022, a conferma di numerosi precedenti univoci).
Quanto, poi, all'eccepita carenza di legittimazione attiva della opposta, il Tribunale rileva che col ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l'opponente ha contestato formalmente non già la intervenuta cessione del credito portato dal titolo esecutivo tra la cedente e la cessionaria Controparte_3
bensì la carenza di prova della inclusione del credito precettato tra quelli oggetto Controparte_1
della sola detta cessione (e non di quelle precedenti, non oggetto di contestazione nell'atto introduttivo del presente giudizio) a favore della creditrice procedente, conseguendone l'assenza di titolarità dello stesso in capo a quest'ultima.
Ora, deve rammentarsi che il contratto di cessione di crediti non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto – dunque, anche dei singoli crediti ceduti - può essere data liberamente, anche per presunzioni.
Deve rammentato, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. Civ. n. 4277/2023 e Cass. Civ. n.
15884/2019).
Ebbene, della cessione dei crediti del 19.04.2022 ex artt. 4 e 7 legge n. 130/199 è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 19.04.2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, con riferimento ai crediti “a sofferenza”
derivanti, inter alia, da contratti di finanziamento sorti tra il 01.01.1950 ed il 01.01.2022, coma da lista identificativa dei singoli crediti ceduti consultabile su due siti internet, tra cui, in effetti, risulta compreso il credito de quo, siccome deducibile dalla combinata lettura dei documenti dimessi in atti dalla opposta sub nn. 11, 12, 13 del relativo fascicolo di parte.
In tale quadro istruttorio, assume un rilievo decisivo la dichiarazione resa sul punto dalla creditrice cedente (vd. sub doc. n. 11 fasc. opposta) circa l'inclusione del credito Controparte_3
precettato tra quelli oggetto della indicata cessione.
Rammentato che la Suprema Corte ha chiarito, con ordinanza n. 10200/21 del 16 aprile 2021, che la dichiarazione del cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello,
al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa, deve evidenziarsi che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria,
non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Alla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente bisogna attribuire un significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria.
Dunque, anche l'eccepita carenza di legittimazione attiva della opposta è destituita di fondamento.
E' parimenti destituita di fondamento l'eccepita remissione del debito siccome enunciata dal
Parte_1
Infatti, si osserva che la volontà di rimettere il debito non si presume e deve essere comunque espressa in modo inequivoco (cfr. Cass. Civ., n. 1724/2021) e che l'art. 1238 c.c. prevede che “la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito”. Ne discende che il mancato intervento della opposta quale creditrice iscritta ex art. 498 c.p.c. nel procedimento espropriativo immobiliare n. 517/2015 R.G. avanti al Tribunale di Bergamo non può
essere letto inequivocabilmente, in assenza di altri elementi idonei a lumeggiare in tali termini la condotta della opposta (anzi, in presenza di elementi di segno contrario, siccome emergente dalla lettura dei documenti sub n. 10 del fascicolo della , come volontà di remissione Controparte_1
del debito ex art. 1236 c.c..
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande del che Parte_1
vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna del a rifondere alla convenuta opposta le spese del Parte_1
presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del Parte_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% nonchè i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Così deciso in Bergamo il 02 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni