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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 giugno 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 808 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 02/09/1984, residente a Gavorrano, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Villani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Follonica, Via Albereta n.4, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito (reddito di cittadinanza). CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti dell' CP_1
provvedimento di decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza di cui alla comunicazione – CP_1
sede provinciale di Grosseto del 16.09.2022, consegnata il 04.10.2022, ed del correlato avviso di
pagamento qualificato da codice 0470022475781001 / numero indebito 17213280; CP_1
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a Parte_1 [...]
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza Controparte_1
percepito; conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
a trattenere la complessiva somma di € 3.990,00 percepita a titolo di Reddito di
[...]
Cittadinanza;
- condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente Parte_1
del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal Luglio 2022 a
Febbraio 2023 per un importo pari ad € 10.640,00 più interessi e rivalutazione monetaria o in
subordine condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a CP_1
favore del ricorrente della medesima somma a titolo di risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale.
- condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente Parte_1
del beneficio aggiuntivo previsto e disciplinato dall'art. 8, comma 4, del decreto legge n. 4/2019, e
quindi al pagamento a favore del ricorrente della somma di € Parte_1
4.680,00 o in subordine condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento, a favore del ricorrente della medesima somma a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni
respingere il ricorso avversario, essendo l' impossibilitato al ripristino della prestazione. CP_1
Si chiede che venga evocato in giudizio il Ministero a chiarimenti sui fatti di causa”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 ha chiesto Parte_1
l'annullamento del provvedimento di decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, di cui alla comunicazione di Grosseto del 16.09.2022, e del CP_1
connesso avviso di pagamento n. 0470022475781001 per indebito identificato dall' con il n. 17213280 (all.11 ric.). CP_1
Deduceva in fatto (i) di essere stato ammesso al beneficio del reddito/pensione di cittadinanza a seguito di domanda presentata il 14.01.2022 (prot. INPSRDC-2022-
5122909; all. 1), percependolo dal Febbraio 2022 fino al Giugno 2022 (all. 2); (iii) che volendo dare avvio a un'attività lavorativa in forma autonoma nel Marzo 2022
assumeva le relative informazioni dal sito dell' (all.3), riprese nella modulistica CP_1
dell'Istituto (all.4), al fine di non perdere il beneficio del reddito di cittadinanza, così
apprendendo che avrebbe dovuto comunicare all' la variazione occupazionale CP_1
entro 30 giorni;
(iv) che quindi in data 8.4.2022 provvedeva a inoltrare, per il tramite del e nel rispetto del termine suddetto, rituale Controparte_3
comunicazione attestante l'intervenuta variazione della propria situazione lavorativa (apertura di Partita Iva – all. 15 e l'avvio di un'attività lavorativa in forma autonoma con decorrenza dal 21.3.2022; cfr. all. 5); (v) che tuttavia l' a mezzo CP_1
comunicazione del 16.09.2022,consegnata il 04.10.2022, comunicava l'intervenuta revoca/decadenza dal beneficio del reddito/pensione di cittadinanza con la seguente motivazione: “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3, co. 8 e
co. 9 L. 26/2019”, invocando la restituzione dell'importo di € 3.990, corrisposto quale reddito di cittadinanza tra Aprile 2022 e Giugno 2022 (cfr. all. 6 e successiva comunicazione di agosto all. 7); (vi) il ricorso proposto veniva respinto in quanto la comunicazione inerente l'inizio dell'attività autonoma era successiva mentre l' CP_1
sosteneva che andasse fatta entro il giorno antecedente (All.9) dal momento che la normativa era cambiata;
(vii) che, a causa delle erronee informazioni fornite dal' aveva perso il beneficio del reddito di cittadinanza tra il Luglio 2022 e CP_1
Febbraio 2022 subendo un danno pari ad € 10.640 (corrispondente ad 8 mensilità di reddito di cittadinanza) potendo nuovamente beneficiare del reddito di cittadinanza solo a patire dal mese di Marzo 2023; (viii) che inoltre, avendone tutti i requisiti,
avrebbe avuto diritto al beneficio aggiuntivo ex art. 8, comma 4, del decreto legge n.
4/2019 (all.13), richiesto a mezzo dell'apposita modulistica il quale dispone la CP_1
possibilità per i beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività
lavorativa autonoma, un'impresa individuale o una società cooperativa di usufruire di un bonus addizionale corrispondente ad € 4.680.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe riportato.
2. L' resisteva alla domanda sollevando eccezione preliminare di decadenza ex CP_1
art. 47 DPR 639/1970. Nel merito replicava che l'eventuale erroneità delle informazioni non esonerava il ricorrente dall'informarsi compiutamente onde non incorrere in decadenze.
3. Documentalmente istruita, la causa è stata decisa all'odierna udienza svoltasi nelle forme della trattazione scritta.
***
4. Infondata è l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970. Vero è che l'azione giudiziale è stata proposta ben oltre l'anno dall'intervenuto rigetto del reclamo al comitato proposto dall'interessato (cfr. doc. nn. 8 e 9ric.), tuttavia la norma in esame non si applica al caso di specie.
Il reddito di cittadinanza non rientra infatti tra le prestazioni di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.88. Esso (ora sostituito in parte dall'Assegno di Inclusione) è
una misura introdotta a sostegno delle famiglie in difficoltà e allo scopo di promuovere l'inclusione sociale. Si tratta di uno strumento di politica attiva di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che non rientra né tra le prestazioni pensionistiche né tra le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cui fanno riferimento, rispettivamente, il co. 1 e il co. 2 dell'art. 47 cit.
5. Nel merito.
In ordine alla invocata restituzione dell'importo di € 3.990, corrisposto al ricorrente a titolo di cittadinanza tra Aprile 2022 e Giugno 2022, ha agito in via CP_1
stragiudiziale per ripetere una prestazione che ritiene indebita.
L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte)
sprovvisto di un corrispondente diritto di credito. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ.,
dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali
sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. L'art. 52
della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o
fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si
fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al
funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.” La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412,
secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte
in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta
segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità
delle somme indebitamente percepite".
2.L' procede annualmente alla verifica delle CP_1
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza (…). Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., tale norma,
superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28
agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza,
senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90). Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come
“non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per
quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità
del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o
dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo, Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448). In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. da ultimo Cass. sent. n. 28771/2018) un quadro tale per cui,
in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione,
in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi:
− all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
− all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Da ciò – ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059,
riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario. La S.C. ha quindi stabilito che “l'indebito
assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire
dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si
provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio
allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il
venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far
venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità
dell'indebito”. L'organo nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
In altre parole, l'orientamento della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell' debbano pesare su chi senza colpa ha ricevuto somme in CP_1
realtà non dovute. La Corte ha quindi motivatamente respinto l'opposta tesi,
propugnata dall' che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni CP_1
volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione. Tale linea interpretativa è stata di recente confermata dalla stessa S.C. con la sentenza 12
giugno 2019, n. 15759. La Corte di Cassazione è poi ritornata sul tema degli indebiti assistenziali con la recente sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, tracciando da un lato una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989,
articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, dall'altro riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Il Supremo
Collegio, richiamando una consolidata giurisprudenza della stessa Corte (Sentenza
n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che “in tema
di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.”
6. Nel caso in esame si tratta di una prestazione assistenziale. Ai sensi dell'art. 1 del
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, (oggi abrogato ad opera della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197) il reddito di cittadinanza era infatti una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro,
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Quindi trovano applicazione i principi espressi dalla S.C. in tale materia e, in particolare, quello della tutela dell'affidamento in buona fede.
Il ricorrente è chiamato a restituire quanto percepito a titolo di RdC tra Aprile 2022
e Giugno 2022 (3.990 euro) perché non ha preventivamente comunicato d'aver intrapreso un'attività autonoma. Egli tuttavia nel mese di marzo 2022 si era rivolto al di Grosseto, il quale - il dato è pacifico – sulla scorta della modulistica e CP_3
delle informazioni istituzionali fornite dall' ha fatto presentare al ricorrente CP_1
domanda ben prima dello scadere dei 30 giorni previsti dalla normativa vigente fino alla fine del 2021 (articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26). La normativa era tuttavia cambiata da alcuni mesi. L'articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 310 del 31 dicembre 2021, ha infatti modificato l'articolo 3, comma 9, del decreto-
legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, nei seguenti termini: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle
forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma
individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel
corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' il giorno CP_1
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Come detto, tuttavia, tanto nel sito che nella modulistica fornita dall'istituto, CP_1
ancora a distanza di mesi dalla modifica, nessun accenno a essa era stato introdotto.
L'interessato, cittadino straniero, ha fatto quindi legittimo affidamento sulle indicazioni fornitegli dal CAF, a quest'ultimo a sua volta risultante dalla modulistica dell' e dal contenuto del sito istituzionale. La circostanza che il ricorrente abbia CP_1
utilizzato un modello disponibile sul sito internet e messo a disposizione dei CP_1
patronati è pacifica (si vd. anche verbale udienza del 4.12.2024).
L'istituto ha quindi diffuso informazioni erronee che legittimavano la tesi della persistente
applicabilità della precedente disciplina che consentiva di inoltrare la richiesta entro 30
giorni dall'avviamento della nuova attività autonoma. Addirittura, ancora nella seconda richiesta del 3 Agosto 2023 di restituzione delle somma percepite dal ricorrente CP_1
a titolo di reddito di cittadinanza, l' ha continuato a fare riferimento al detto CP_1
termine non più in vigore fondando la propria richiesta sulla ”Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni art. 3, co. 8 D.L. 4/2019 e succ. mod.”.
Non si è trattato quindi di un ritardo nell'aggiornamento di pochi giorni, né si ha prova che avesse fornito per altra via istruzioni differenti rispetto a quelle CP_1
precedenti. Semmai può ipotizzarsi una corresponsabilità del CAF per aver a sua volta ignorato una legge dello Stato. Diversamente è a dirsi rispetto al richiedente una prestazione assistenziale di cui ha usufruito facendo legittimo affidamento sulle informazioni ricevute da soggetti istituzionali qualificati.
La domanda deve essere quindi accolta, dichiarandosi non ripetibili dall' la CP_1
somma di euro 3.990 percepita dal ricorrente quale reddito di cittadinanza tra Aprile
2022 e Giugno 2022.
7. Natura risarcitoria ha invece la domanda volta a ottenere (a) quanto il ricorrente ha perduto per il medesimo titolo nel periodo tra il Luglio 2022 e Febbraio 2023 pari a € 10.640 (corrispondente ad 8 mensilità di reddito di cittadinanza avendo nuovamente potuto beneficiare del reddito di cittadinanza solo a patire dal mese di
Marzo 2023) e (b) quanto avrebbe avuto diritto a percepire ex art. 8, comma 4, del decreto legge n. 4/2019, norma prevista in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma, un'impresa individuale o una società cooperativa di usufruire;
si tratta di un bonus addizionale una tantum pari a € 4.680, che il soggetto ha richiesto all' come risulta dalla domanda all. 13 CP_1
al ricorso introduttivo.
Ebbene, il diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'assicurato nei confronti
dell' ben può trovare fondamento nell'erroneità delle informazioni da quest'ultimo CP_1
fornitegli. Ciò in quanto tale condotta viola lo specifico obbligo di comportamento in capo
all'Istituto di far uso della dovuta diligenza e professionalità nello svolgimento delle
operazioni amministrative di propria competenza e gravanti sull'ente parte del rapporto
assicurativo (cfr. Cass. sent. n. 8036/1996 relativa all'obbligo, ribadito dall'art. 54 della legge
9 marzo 1989 n. 88, in capo all'ente previdenziale di fornire all'assicurato tutti i dati utili
per la ricognizione della singola posizione previdenziale rilasciando all'uopo una comunicazione con valore certificativo della situazione in essa descritta). Altri, più recenti,
arresti (Cass. sent. n. 6911/2000 e Cass. ord. n. 3338/2020) confermano la configurabilità di
un obbligo di fonte contrattuale di agire secondo regole di correttezza, diligenza e buona fede
ex artt. 1175 e 1176 cod.civ. Tale responsabilità ha quindi natura contrattuale poiché si fonda
sulla violazione di obblighi di comportamento cui l' è tenuto nell'ambito del rapporto CP_1
giuridico con l'assicurato e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno
extracontrattuale (cfr., ex multis, Cass. sent. nn. 1800/1999, 14953/2000, 3613/2002 e
8181/2008).
Nel caso specifico, si ribadisce, è lo stesso che riconosce il mancato aggiornamento dei CP_1
dati sui propri siti. Tale comportamento ha inciso indubbiamente sulla perdita del beneficio
per i mesi da luglio 2022 a febbraio 2023 e, sulla perdita del beneficio una tantum in favore di
coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e avviano un'attività lavorativa autonoma,
un'impresa individuale o una società cooperativa. Esso appare irrispettoso dei suddetti
canoni di comportamento improntati a diligenza, correttezza e buona fede. Principi, questi,
che devono essere intesi e declinati in senso oggettivo quali espressione di un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile
(Cass. SS.UU. 25.11.2008, n.28056).
L' deve dunque rispondere delle erronee comunicazioni a titolo di CP_1
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. con conseguente condanna dell' CP_4
resistente al risarcimento del danno patrimoniale patito equivalente a quanto egli avrebbe potuto percepire, se non fosse incorso nella mancata comunicazione della variazione occupazionale entro il giorno antecedente all'inizio della stessa e se, per gli stessi motivi non avesse perduto il beneficio una tantum previsto ex art. 8,
comma 4, del decreto legge n. 4/2019 in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma, un'impresa individuale o una società cooperativa di usufruire, come da istanza presentata dall'interessato.
Tale norma prevede infatti che “Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società' cooperativa entro i primi dodici
mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale
pari a sei mensilità' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili”.
Nessun elemento in senso contrario l' ha fornito a eventuale giustificazione CP_1
della non spettanza del beneficio a sostegno dell'autoimprenditorialità in favore del ricorrente per il caso in cui egli fosse stato titolare del RdC al momento della presentazione della domanda.
8. Il ricorso quindi deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa;
stante l'ammissione al gratuito patrocinio in favore di parte ricorrente, esse vanno liquidate ex art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accertata e dichiarata l'illegittimità l'annullamento del provvedimento di decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, di cui alla comunicazione di Grosseto CP_1
del 16.09.2022, e del connesso avviso di pagamento n. 0470022475781001 per indebito identificato dall' con il n. 17213280 CP_1
- dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione di euro 3.990, corrisposte al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza tra Aprile 2022 e Giugno 2022;
- accerta e dichiara la responsabilità dell' per aver indotto in errore il ricorrente CP_1
e per l'effetto, condanna l'Istituto al risarcimento del danno patrimoniale patito dal ricorrente pari a euro 10.640, ovvero a quanto non percepito dal ricorrente per il medesimo titolo nel periodo tra il Luglio 2022 e Febbraio 2023, e a euro 4.680 ex art. 8, comma 4, del decreto legge n. 4/2019, oltre interessi sino al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 5.388 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge,
con obbligo di versamento in favore dell'Erario.
Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso