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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza
composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2. dr. Stefania Basso. Consigliera
3. dr. Anna Rita Motti Consigliera
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.9.2024 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2282 /2023 . R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Francesco Savanelli ed Parte_1 elettivamente domiciliata/o in Marano di Napoli corso Italia 30 come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
CP_
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRTITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_ 1986 del 22.3. 2023 che aveva rigettato la sua domanda di condanna del fondo di garanzia al pagamento del tfr non versato dal suo datore di lavoro fallito . Non si è costituita la parte appellata.
All'udienza odierna parte appellante non è comparsa ed non ha provato di aver notificato l'appello .
La presente controversia è oggi decisa come da separato dispositivo depositato .
Nel caso di specie, l'appellante non presentandosi in giudizio non ha in alcun modo documentato l'avvenuta notifica del ricorso.
La situazione processuale è di una sostanziale omissione della condotta che l'ordinamento processuale impone all'appellante in ordine alla corretta e tempestiva instaurazione del processo d'appello. In tal senso, infatti, depone l'interpretazione della costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui nel rito del lavoro l'appello , pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. SS.UU.
20604/2008; 9597/2011).
Peraltro, la rilevanza riconosciuta dalla Corte di Cassazione a talune circostanze concrete al fine di consentire la riattivazione del procedimento notificatorio, presuppone che la nullità o il mancato perfezionamento della notifica siano dipendenti da cause estranee alla condotta del notificante.
Si veda, in tal senso, anche se in relazione a fattispecie parzialmente differente, ma quale espressione di un principio già espresso anche da Cass. 6547/2008 e da SS.UU.3818/2009, Cass. 17352/2009 secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà
e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Tale orientamento è stato confermato da una recentissima sentenza della Cassazione che pur ritenendo di non applicare i predetti principi al primo grado ha ritenuto , invece, di poterli applicare al giudizio di appello e ad altri giudizi (Cass., 15.1.2015 n. 1483).
In altri termini in alcun modo la mera inerzia della parte, ovvero l'aver dato deliberatamente luogo alla nullità della notificazione, possono dar luogo all'autorizzazione alla rinotifica, tenuto conto della prevalenza del principio di ragionevole durata dei tempi del processo e dell'esigenza di non premiare, in quest'ottica, la parte che deliberatamente abbia dato luogo alla nullità.
Nel caso di specie poi la notifica non risulta essere mai avvenuta né vi è richiesta di rinotifica .
L'appello è, dunque, improcedibile.
Nulla per le spese attesa la mancanza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) dichiara improcedibile l'appello;
B) nulla per le spese;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 , comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 , per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato , salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente nei cui confronti deve essere applicata la citata disposizione.
Così deciso in Napoli, 20.9.2024 Il Presidente rel.