Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. iscritto al n. 49853/2023 del
Ruolo Generale e promosso da
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in AZ AN AO (BG) Piazza IV Novembre, n. 6,
presso lo studio dell'avv. Alberto Raimondi, dal quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
), in persona del Ministro pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
pagina 1
dichiarare il diritto a ricongiungersi tra il sig. C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e la C.F._1
moglie , nata a [...] il [...], CP_3
Passaporto n. e di conseguenza ordinare all' Numero_1 CP_4
a e al
[...] CP_2 Controparte_1
l'immediato rilascio del visto per
[...]
ricongiungimento familiare in favore della sig.ra , nata a [...]
Gujrat (Pakistan) il 28.01.2000, Passaporto n. con Numero_1
decreto provvisoriamente esecutivo;
in ogni caso, condannare il
e l'ambasciata d'Italia a alla Controparte_1 CP_2
rifusione delle spese di lite in favore del sig. da liquidarsi in Parte_1
favore del procuratore antistatario'.
Per il convenuto: CP_1
'…chiede […] il rigetto del ricorso perché infondato'.
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…il provvedimento di diniego n. 1186 Codice pratiche
20230003095, emesso dall' a Islamabad Controparte_2
(Pakistan) in data 14.04.2023'. Premette il ricorrente che '…in data
22.06.2022, dopo molti mesi di attesa, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione della Prefettura di Bergamo ha rilasciato il Nulla Osta
al ricongiungimento familiare in favore della moglie , CP_3
inviandolo telematicamente dallo stesso Sportello Unico
all'ambasciata d'Italia a;
[che] immediatamente la sig.ra CP_2
pagina 2 si attivava richiedendo agli uffici comunali la CP_3
documentazione richiesta dall'Ambasciata (certificato e atto di
matrimonio, Family registration certificate, certificati di nascita ecc.)
che otteneva nel mese di luglio dell'anno 2022; [che] la suddetta
documentazione veniva consegnata all'Ufficio incaricato CP_5
dall' a per l'acquisizione della Controparte_2 CP_2
documentazione e in data 27.02.2023 la stessa veniva legalizzata
dall' ; [che] in data 10.03.2023 […], dopo aver ottenuto la CP_2
legalizzazione dei documenti, la sig.ra presentava CP_3
all' a domanda di visto di ingresso Controparte_2 CP_2
riconsegnando la suddetta documentazione, precedentemente
legalizzata; [che] in data 14.04.2023 l'ambasciata d'Italia a
notificava alla sig.ra il provvedimento di diniego CP_2 CP_3
nn. 1186 emesso nei suoi confronti;
[…] [che] la documentazione
precedentemente consegnata dalla sig.ra non veniva restituita CP_3
per cui parte ricorrente dispone soltanto di alcune fotografie di alcuni
documenti scattate prima della riconsegna'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l'ambasciata ha rifiutato il rilascio del visto asserendo che la documentazione depositata a corredo della domanda sia contraffatta senza meglio specificare alcunché. Chiede, dunque, che sia accertato il suo diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge e che, pertanto, la parte convenuta sia condannata al rilascio del visto.
pagina 3 Si è costituito il Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e
[...]
chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente notiziata dell'azione proposta, l CP_2
a non si è costituita in giudizio.
[...] CP_2
* * *
Deve anzi tutto premettersi come legittimato passivo alla presente azione sia soltanto il Controparte_1
, non avendo l a
[...] Controparte_2
, in quanto mera articolazione interna del primo, una CP_2
soggettività autonoma atta a permettergli la partecipazione al giudizio.
Sempre in via preliminare ed al fine di chiarire gli esatti termini del
thema decidendum va osservato come il diritto rivendicato dall'odierno ricorrente sia disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, laddove al primo comma prescrive che '…lo straniero
può chiedere il ricongiungimento [tra gli altri] per [il] coniuge non
legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni'. L'azione proposta nella corrente sede deve essere conseguentemente ricondotta, giusto il disposto del sesto comma del successivo art. 30,
a quella di cui all'art. 20 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa ma il diritto soggettivo dell'istante al pagina 4 ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Giova premettere in punto di diritto che, per come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione VI, 28 febbraio 2013 n. 4984), il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico,
destinate a sfociare nel rilascio del nulla osta, vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, funzionali alla verifica dei presupposti per il rilascio del visto. All'autorità consolare compete, tra l'altro, l'accertamento della situazione soggettiva del richiedente il visto, da vagliare anche attraverso la verifica della genuinità della documentazione presentata.
Orbene, nel caso di specie, l'Ambasciata italiana ad ha CP_2
rigettato l'istanza di visto presentata dal coniuge dell'odierno ricorrente in quanto '…nel corso degli accertamenti per verificare il
pagina 5 possesso dei requisiti, è emerso che la documentazione presentata
sia stata contraffatta [e] sulla base dell'art. 4 comma 2 del Decreto
Legislativo 286 del 28 luglio 1998, la presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda [e]
costituisce, inoltre, la violazione dell'art. 12 comma 1 del Decreto
Legislativo 286 del 25 luglio 1998'.
Dall'esame degli atti di causa non appare possibile comprendere le ragioni dell'asserita falsità documentale né le stesse sono state esplicitate dall'amministrazione all'atto della costituzione in giudizio, essendosi quest'ultima limitata ad osservare che non è
'…pervenut[o] il rapporto da parte dell'Amministrazione circa i fatti oggetto del presente giudizio'.
Non essendo dunque intelligibile la ragione della decisione, il diniego opposto al rilascio del visto deve considerarsi illegittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
Considerato che
il difensore del ricorrente si è
dichiarato antistatario, le spese vanno distratte in suo favore.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
pagina 6 - in accoglimento del proposto ricorso, ordina al convenuto CP_1
il rilascio del visto di ingresso in favore di , nata a [...] CP_3
(Pakistan) il 28.01.2000;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15%,
cpa ed iva se dovuta come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Roma, 24 dicembre 2024.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7