Articolo 39 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 settembre 1995
Art. 39. (Rapporto fra adottato e famiglia adottiva) 1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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