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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7205/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci); Parte_1
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle “discopatie con ernie lombari” quali conseguenze dirette del lavoro espletato negli anni, già riconosciuta dall'istituto nella misura del 6%. Nelle more l' ha riconosciuto il 9.5.24 altra malattia CP_1 professionale, tendinopatia della cuffia dei rotatori Bilaterale, valutata nella misura del 4%, giungendo a valutazione complessiva del 9%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato l'inabilità permanente complessiva scaturita in capo alla parte ricorrente, nella misura complessiva dell'11%. Le spese processuali nonché quelle di CTU sono liquidate e distratte come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente complessiva dell'11% con decorrenza, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella
1 misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci); Parte_1
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle “discopatie con ernie lombari” quali conseguenze dirette del lavoro espletato negli anni, già riconosciuta dall'istituto nella misura del 6%. Nelle more l' ha riconosciuto il 9.5.24 altra malattia CP_1 professionale, tendinopatia della cuffia dei rotatori Bilaterale, valutata nella misura del 4%, giungendo a valutazione complessiva del 9%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato l'inabilità permanente complessiva scaturita in capo alla parte ricorrente, nella misura complessiva dell'11%. Le spese processuali nonché quelle di CTU sono liquidate e distratte come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente complessiva dell'11% con decorrenza, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella
1 misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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