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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11592 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17470 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. RAFFAELE RUGGIERO giusta procura in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. GIANCARLO MORO CP_1 giusta procura in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 17470/2024, Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al giudice adito di accogliere CP_1 le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto di , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t., alla ripetizione della maggiore somma pagata alla Sig.ra per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla alla CP_1 restituzione della somma di euro 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, co. 2., c.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge”. Esponeva la ricorrente che con ricorso depositato al Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento RG. 464/2017, la Sig.ra CP_1
, unitamente alle Sig.re e nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_3 Pt_4
deceduto il 23.7.2016 , con il patrocinio degli Avv.ti MORO Persona_1
AN e CE LA, chiedevano la condanna della R.F.I. SP, quale datore di lavoro del loro defunto congiunto “a pagare a favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento jure hereditatis dei danni non patrimoniali sofferti in vita dal Sig. e conseguenti alla patologia professionale da cui è stato colpito, la Persona_1 somma complessiva di euro 174.000,00” o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché “al risarcimento in favore delle ricorrenti sofferto iure proprio per la morte del loro congiunto, da quantificarsi in euro 200.000,00 ciascuna”
o nelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive decorrenze al saldo;
che si costituiva la R.F.I. SP chiedendo il rigetto delle domande svolte dalle Sigg.re , e in quanto CP_1 Pt_3 Pt_4 inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
che all'esito di istruttoria svolta con assunzione di alcune testimonianze ed espletamento di CTU medico-legale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.218/2019, pubblicata il 9.4.2019, accoglieva la domanda e condannava R.F.I. SP a corrispondere alle ricorrenti: a) l'importo di euro 142.541,35, da ripartire tra di esse in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario;
b) l'importo di euro 200.000,00 ciascuna a titolo di danno non patrimoniale jure proprio;
c) oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi liquidate in complessivi euro 15.500,00 oltre Cpa e Iva ed al rimborso forfettario del 15% e spese del contributo unificato di euro 843,00 ; che la sentenza veniva spedita in forma esecutiva il 28.5.2019 e con atto di precetto notificato alla R.F.I. SP in data 1.10.2019, in esecuzione della citata sentenza, le ricorrenti intimavano il pagamento degli importi di cui in sentenza, comprensivi delle spese legali distratte, per complessivi euro 777.597,03, incluse le spese di precetto;
che al fine di evitare l'azione esecutiva, ma con salvezza dei diritti di impugnazione, in data 22.11.2019 la R.F.I. SP, a mezzo della Società controllante FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SP, pagava a ciascuna ricorrente, a mezzo del difensore Avv. MORO AN, quanto a ciascuna rispettivamente dovuto in forza della sentenza n.218/2919 del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, ovvero in proporzione alla propria quota ereditaria nella misura di 1/3, la somma di euro 247.513,78 cad. ; che proposto appello dalla R.F.I. SP (procedimento RG. 801/19) avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia di primo grado, la Corte di Appello di Venezia, Sezione lavoro, con Sentenza n. 484/2023 pubbl. 28.08.2023, accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava il risarcimento del danno iure hereditario nella minore misura di
€.77.055,35 e quello iure proprio in €.127.870,00 per ciascuna appellata;
compensava per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannava
[...]
al pagamento dei ¾ residui, frazione liquidata in €.8.496,00 Parte_2 quanto al primo grado, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ed in €.6.359,00 quanto al grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege;
che conseguentemente, il credito restitutorio per maggiori somme percepite in forza del titolo giudiziale di primo grado dalle Sigg.re Parte_5
e ammontava per ciascuna di essa ad euro 93.958,66, oltre interessi
[...] Pt_4 legali;
che vano era stato il tentativo di recuperare dalla Sig.ra le CP_1 maggiori somme alla medesima corrisposte in forza della sentenza di primo grado, come da richiesta avanzata dalla R.F.I. SP con pec 19.10.2023 inviata dall'Avv. Francesca Politi, per conto della Società, alle controparti a mezzo dei loro CP_1 difensori, diversamente dalle Sigg.re e che si accordavano per Parte_3 Pt_4 la restituzione delle maggiori somme dalle stesse conseguite, con un pagamento di euro 90.000,00 a carico di ciascuna delle due controparti.
Tanto premesso in fatto, ampiamente argomentando in punto di diritto, insisteva nell' accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando l' avversa pretesa e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza funzionale rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio in quanto non rientrante tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.;
- sempre in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Venezia, rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio;
- in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; sempre in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 377, 2° comma, c.p.c.; - nel merito ed in via principale: rigettare la domanda azionata, perché inammissibile e comunque infondata;
- nel merito ed in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, ridurre il quantum richiesto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
L' eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.
Quanto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, appare corretto tener presente che nella fattispecie in esame il credito restitutorio azionato riguarda somme corrisposte in forza di sentenza resa dal giudice del lavoro.
In ogni caso, giova ricordare che la competenza del giudice del lavoro si estende, ad ogni controversia in cui un rapporto di lavoro si presenti come antecedente e presupposto necessario – non meramente occasionale – della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale tanto più quando questa incida sui diritti del lavoratore (ex pluris, Cass. SU n. 11726/97).
Va, poi, respinta l' eccezione di sospensione del giudizio sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, n. 1277) . Tali principi sono stati ribaditi anche nella ord. Cass. Ord. N. 29302 del 2022 ).
Quanto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem, osserva il giudice che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio ( Così Cass. 6579/2003 ; Cass. Ord. 30389 del 2019 ).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “… la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale “(cfr. Cass. 24.5.2019 n. 14253, Cass. 21.11.2019 n. 30495)” (Corte di Cass. L, sent. 15/2021).
Quanto al merito, premesso che non vi è stata alcuna contestazione da parte della convenuta, appare sufficiente osservare che per effetto della Sentenza n. 484/2023 della Corte di Appello di Venezia, Sezione lavoro, il titolo giudiziale in forza del quale venne eseguito il pagamento in favore della Sig.ra - CP_1 analogamente alle litisconsorti Sig.re e è venuto almeno in parte Pt_3 Pt_4 meno;
pertanto, è diritto della società scrivente ottenere la restituzione delle maggiori somme alla medesima corrisposte per dette causali come sopra esposto, pari ad euro 93.958,66, maggiorate di interessi legali dal momento della corresponsione.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( v. sent. Cass. Civ. sez. lav. 5.8.2005, n.16559; ord. Cass. N. 24475 del 2019) che “l'azione di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (…) non si inquadra nell'istituto della
“condictio indebiti” (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo stati soggettivi di buona o mala fede dell'”accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, trattandosi per l'appunto di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti” (Cass. 23169/2011; Cass. Sez. III, n.6098/2006; Cass. Sez.II, n.9018/1993). Quanto alla prova del pagamento eseguito in adempimento del titolo provvisorio di condanna, R.F.I. SP ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle maggiori somme corrisposte alla Sig.ra come da prospetto conteggi CP_1 allegato sub doc. 9).
Nulla è stato contestato da controparte.
Sulla somma che dovrà essere restituita, dovranno essere corrisposti oltre agli interessi legali, anche il danno da svalutazione monetaria (ex art. 1224, co. 2 c.c).Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato : “In caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto”. (Sentenza n. 25589 del 17/12/2010; cfr. Cass. S.U. 19499/2008).
Quanto alla questione della prova del maggior danno, il Supremo Collegio ha chiarito che ( v. sent. n.22096/2013) “in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore – del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell'attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione”.
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, il ricorso va accolto.
Pertanto, va dichiarato il diritto di alla ripetizione Parte_2 della maggiore somma pagata dalla convenuta e , per l' effetto, CP_1 condanna quest' ultima alla restituzione della somma di € 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria e art. 1224 , co 2, c.c. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto di alla ripetizione della Parte_2 maggiore somma pagata dalla convenuta e , per l' effetto, condanna CP_1 quest' ultima alla restituzione della somma di € 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria e art. 1224 , co 2, c.c.
Condanna , altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 6.900,00, oltre iva e cpa.
Roma, 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17470 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv. RAFFAELE RUGGIERO giusta procura in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. GIANCARLO MORO CP_1 giusta procura in atti, con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 17470/2024, Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al giudice adito di accogliere CP_1 le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto di , in persona del Parte_2 legale rapp.te p.t., alla ripetizione della maggiore somma pagata alla Sig.ra per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla alla CP_1 restituzione della somma di euro 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, co. 2., c.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge”. Esponeva la ricorrente che con ricorso depositato al Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento RG. 464/2017, la Sig.ra CP_1
, unitamente alle Sig.re e nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_3 Pt_4
deceduto il 23.7.2016 , con il patrocinio degli Avv.ti MORO Persona_1
AN e CE LA, chiedevano la condanna della R.F.I. SP, quale datore di lavoro del loro defunto congiunto “a pagare a favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento jure hereditatis dei danni non patrimoniali sofferti in vita dal Sig. e conseguenti alla patologia professionale da cui è stato colpito, la Persona_1 somma complessiva di euro 174.000,00” o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché “al risarcimento in favore delle ricorrenti sofferto iure proprio per la morte del loro congiunto, da quantificarsi in euro 200.000,00 ciascuna”
o nelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive decorrenze al saldo;
che si costituiva la R.F.I. SP chiedendo il rigetto delle domande svolte dalle Sigg.re , e in quanto CP_1 Pt_3 Pt_4 inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
che all'esito di istruttoria svolta con assunzione di alcune testimonianze ed espletamento di CTU medico-legale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.218/2019, pubblicata il 9.4.2019, accoglieva la domanda e condannava R.F.I. SP a corrispondere alle ricorrenti: a) l'importo di euro 142.541,35, da ripartire tra di esse in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario;
b) l'importo di euro 200.000,00 ciascuna a titolo di danno non patrimoniale jure proprio;
c) oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi liquidate in complessivi euro 15.500,00 oltre Cpa e Iva ed al rimborso forfettario del 15% e spese del contributo unificato di euro 843,00 ; che la sentenza veniva spedita in forma esecutiva il 28.5.2019 e con atto di precetto notificato alla R.F.I. SP in data 1.10.2019, in esecuzione della citata sentenza, le ricorrenti intimavano il pagamento degli importi di cui in sentenza, comprensivi delle spese legali distratte, per complessivi euro 777.597,03, incluse le spese di precetto;
che al fine di evitare l'azione esecutiva, ma con salvezza dei diritti di impugnazione, in data 22.11.2019 la R.F.I. SP, a mezzo della Società controllante FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SP, pagava a ciascuna ricorrente, a mezzo del difensore Avv. MORO AN, quanto a ciascuna rispettivamente dovuto in forza della sentenza n.218/2919 del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, ovvero in proporzione alla propria quota ereditaria nella misura di 1/3, la somma di euro 247.513,78 cad. ; che proposto appello dalla R.F.I. SP (procedimento RG. 801/19) avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia di primo grado, la Corte di Appello di Venezia, Sezione lavoro, con Sentenza n. 484/2023 pubbl. 28.08.2023, accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava il risarcimento del danno iure hereditario nella minore misura di
€.77.055,35 e quello iure proprio in €.127.870,00 per ciascuna appellata;
compensava per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannava
[...]
al pagamento dei ¾ residui, frazione liquidata in €.8.496,00 Parte_2 quanto al primo grado, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ed in €.6.359,00 quanto al grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege;
che conseguentemente, il credito restitutorio per maggiori somme percepite in forza del titolo giudiziale di primo grado dalle Sigg.re Parte_5
e ammontava per ciascuna di essa ad euro 93.958,66, oltre interessi
[...] Pt_4 legali;
che vano era stato il tentativo di recuperare dalla Sig.ra le CP_1 maggiori somme alla medesima corrisposte in forza della sentenza di primo grado, come da richiesta avanzata dalla R.F.I. SP con pec 19.10.2023 inviata dall'Avv. Francesca Politi, per conto della Società, alle controparti a mezzo dei loro CP_1 difensori, diversamente dalle Sigg.re e che si accordavano per Parte_3 Pt_4 la restituzione delle maggiori somme dalle stesse conseguite, con un pagamento di euro 90.000,00 a carico di ciascuna delle due controparti.
Tanto premesso in fatto, ampiamente argomentando in punto di diritto, insisteva nell' accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando l' avversa pretesa e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza funzionale rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio in quanto non rientrante tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.;
- sempre in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Venezia, rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio;
- in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; sempre in via preliminare: sospendere il presente giudizio ex art. 377, 2° comma, c.p.c.; - nel merito ed in via principale: rigettare la domanda azionata, perché inammissibile e comunque infondata;
- nel merito ed in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, ridurre il quantum richiesto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
L' eccezione di incompetenza per territorio è infondata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.
Quanto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, appare corretto tener presente che nella fattispecie in esame il credito restitutorio azionato riguarda somme corrisposte in forza di sentenza resa dal giudice del lavoro.
In ogni caso, giova ricordare che la competenza del giudice del lavoro si estende, ad ogni controversia in cui un rapporto di lavoro si presenti come antecedente e presupposto necessario – non meramente occasionale – della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale tanto più quando questa incida sui diritti del lavoratore (ex pluris, Cass. SU n. 11726/97).
Va, poi, respinta l' eccezione di sospensione del giudizio sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, n. 1277) . Tali principi sono stati ribaditi anche nella ord. Cass. Ord. N. 29302 del 2022 ).
Quanto alla lamentata violazione del principio del ne bis in idem, osserva il giudice che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio ( Così Cass. 6579/2003 ; Cass. Ord. 30389 del 2019 ).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “… la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale “(cfr. Cass. 24.5.2019 n. 14253, Cass. 21.11.2019 n. 30495)” (Corte di Cass. L, sent. 15/2021).
Quanto al merito, premesso che non vi è stata alcuna contestazione da parte della convenuta, appare sufficiente osservare che per effetto della Sentenza n. 484/2023 della Corte di Appello di Venezia, Sezione lavoro, il titolo giudiziale in forza del quale venne eseguito il pagamento in favore della Sig.ra - CP_1 analogamente alle litisconsorti Sig.re e è venuto almeno in parte Pt_3 Pt_4 meno;
pertanto, è diritto della società scrivente ottenere la restituzione delle maggiori somme alla medesima corrisposte per dette causali come sopra esposto, pari ad euro 93.958,66, maggiorate di interessi legali dal momento della corresponsione.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( v. sent. Cass. Civ. sez. lav. 5.8.2005, n.16559; ord. Cass. N. 24475 del 2019) che “l'azione di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (…) non si inquadra nell'istituto della
“condictio indebiti” (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo stati soggettivi di buona o mala fede dell'”accipiens”, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, trattandosi per l'appunto di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti” (Cass. 23169/2011; Cass. Sez. III, n.6098/2006; Cass. Sez.II, n.9018/1993). Quanto alla prova del pagamento eseguito in adempimento del titolo provvisorio di condanna, R.F.I. SP ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle maggiori somme corrisposte alla Sig.ra come da prospetto conteggi CP_1 allegato sub doc. 9).
Nulla è stato contestato da controparte.
Sulla somma che dovrà essere restituita, dovranno essere corrisposti oltre agli interessi legali, anche il danno da svalutazione monetaria (ex art. 1224, co. 2 c.c).Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato : “In caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione - pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto”. (Sentenza n. 25589 del 17/12/2010; cfr. Cass. S.U. 19499/2008).
Quanto alla questione della prova del maggior danno, il Supremo Collegio ha chiarito che ( v. sent. n.22096/2013) “in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore – del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell'attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione”.
Sulla base delle ragioni sin qui esposte, il ricorso va accolto.
Pertanto, va dichiarato il diritto di alla ripetizione Parte_2 della maggiore somma pagata dalla convenuta e , per l' effetto, CP_1 condanna quest' ultima alla restituzione della somma di € 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria e art. 1224 , co 2, c.c. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto di alla ripetizione della Parte_2 maggiore somma pagata dalla convenuta e , per l' effetto, condanna CP_1 quest' ultima alla restituzione della somma di € 93.958,66 per sorte ed accessori di legge già percepiti, oltre interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria e art. 1224 , co 2, c.c.
Condanna , altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 6.900,00, oltre iva e cpa.
Roma, 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini