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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1051/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale Avv. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in via Fatebenefratelli, 14 (20121) Milano in forza di procura in calce congiunta telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE
APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
e elettivamente domiciliati in Pescara, alla Via Controparte_1 CP_2
Cesare Battisti n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Emanuele Argento che in unione con l'Avv. Emanuele Liddo li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato, a far parte integrante e sostanziale.
APPELLATI IN VIA PRINCIPALE
APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 606/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il 26.04.2022 e avverso la sentenza definitiva n. 412/2023 del Tribunale di
Pescara pubblicata il 17.03.2023 – Mutuo
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza non definitiva del
Tribunale di Pescara, G.U. Dott.ssa Valeria Battista, n. 606/2022 (R.G. 5027/2018), emessa in data 14 aprile 2022 e pubblicata in data 26 aprile 2022, non notificata, nella parte in cui ha dichiarato nulle le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del Contratto di Mutuo indicizzato al stipulato dai Signori con la in data 25 Controparte_3 CP_1 CP_2 CP_4 novembre 2008 e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate dai medesimi nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti Parte_1
i motivi di cui in atti;
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza definitiva del
Tribunale di Pescara, G.U. Dott.ssa Valeria Battista, n. 412/2023 (R.G. 5027/2018), emessa in data 17 marzo 2023 e pubblicata in pari data, comunicata dalla cancelleria in data 23 marzo 2023, non notificata, nella parte in cui ha recepito le statuizioni della sentenza non definitiva n. 606/2022 del 26 aprile 2022 ed ha conseguentemente determinato l'importo delle somme che i Signori avrebbero dovuto versare alla sulla base CP_1 CP_2 CP_4
del piano di ammortamento come ricalcolato dal CTU alla data del 15/11/2010 in cui hanno richiesto il conteggio per estinzione anticipata e le somme che gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere alla data del 19/11/2018 di proposizione della domanda giudiziale, e per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate dai Signori CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti.
[...] CP_2
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, e respingendo l'appello incidentale svolto dai Signori e porre le spese della CTU svolta nel primo Controparte_1 CP_2
grado di giudizio a carico esclusivo dei Signori e così Controparte_1 CP_2 condannandoli a corrispondere a l'importo di Euro 6.129,74 per onorario Parte_1
oltre cassa di previdenza ed IVA come per legge, già versati dalla in favore del CTU CP_4
dott. (cfr. ns doc. n. 115 fasc. primo grado). Parte_3
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dai Signori e nei confronti di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 accertare e dichiarare che, ai sensi di quanto illustrato in narrativa, l'importo in thesi dovuto dai mutuatari non può che essere determinato alla data della eventuale futura richiesta di estinzione anticipata del mutuo.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
Per gli appellati/appellanti in via incidentale
“Piaccia alla Corte ecc.ma, contrariis rejectis,
1)= Riconoscere e dichiarare l'“irritualità” dell'avverso atto d'appallo per violazione degli artt.
3 e 5 del D.M. 7 agosto 2023, n. 110 e/o per “inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello” anche ex art. 348 bis C.p.c. e/o comunque ritenere l'avverso appello infondato in fatto e diritto e,
2)= in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dello
06.02.2024, riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 412 del 17.03.2023 con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di CTU e di giudizio, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori e difensori.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le impugnate sentenze venivano rese dal Tribunale di Pescara nell'ambito e all'esito del giudizio di primo grado n. 5027/2018 R.G. promosso dai sig.ri nei confronti di CP_1 CP_2
. Parte_1
1.1. Gli attori avevano dedotto: - di avere sottoscritto in data 25.11.2008 con l'allora
[...]
(facente parte del Gruppo Barclays) il contratto di mutuo ipotecario n. 194/225332 CP_5 indicizzato al franco per un importo pari ad € 180.000,00 finalizzato all'acquisto di CP_3
un immobile ad uso abitativo;
- che le clausole 4, 4 bis, 7 e 7 bis di tale tipologia di contratto erano redatte in modo poco chiaro e non comprensibile al consumatore medio, il quale non era messo in grado di conoscere l'effettiva modalità operativa della determinazione degli interessi (per effetto del meccanismo della doppia indicizzazione); - che, in particolare, l'art. 7 presentava un'ambiguità letterale con riferimento all'ipotesi dell'estinzione anticipata del rapporto;
- che nel caso di specie rivestiva valore di prova privilegiata il Provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018 il quale aveva rilevato che tali clausole erano contrarie all'art. 35 del Codice del Consumo, in quanto scarsamente intellegibili per il consumatore;
- che era stato indicato in contratto un ISC/TAEG difforme da quello di fatto applicato in costanza di rapporto con conseguente nullità ex art 125 bis TUB dello stesso;
- che il tasso di interesse pattuito presentava evidenti profili di usurarietà per effetto degli oneri che essi attori avevano dovuto sostenere per la stipula dell'assicurazione obbligatoria da computarsi nel calcolo del
TEG.
Avevano pertanto chiesto l'accertamento della nullità delle clausole contenute negli articoli
4, 4 bis, 7 e 7 bis, la rideterminazione del piano di ammortamento, con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del TUB, tenuto conto delle somme indebitamente percepite dalla Banca.
Si era costituita in giudizio la contestando le allegazioni attoree e Parte_1
chiedendo il rigetto integrale delle domande ex adverso formulate.
1.2. Con l'impugnata sentenza non definitiva n. 606/2022 il Tribunale di Pescara così statuiva: “dichiara, per quanto in parte motiva, la nullità delle clausole di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del Contratto di mutuo per Notaio del 25/11/2008 Persona_1
(rep. n. 70300 e racc. n. 12857) stipulato da e con la Controparte_1 CP_2
; rigetta la domanda attorea di nullità per erronea indicazione Controparte_6 dell'ISC/TAEG in relazione al predetto contratto di mutuo;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.”
1.2.1. Il Tribunale ha rilevato:
-che il contratto oggetto del giudizio, come previsto dall'art. 4, è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero, caratterizzato dal fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro, con la conseguenza che nell'alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione dei tassi di cambio.
- che il meccanismo di indicizzazione, secondo quanto stabilito nell'art. 4 bis, prevede
“conguagli semestrali”, sicché alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello rilevato per valuta l'ultimo giorno del semestre di riferimento”) e l'importo rilevato a titolo di differenziale (“positivo” o
“negativo”) genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della parte mutuataria.
- che il mutuo in questione non è espresso in valuta straniera, nella specie franchi svizzeri, ma in euro (la quale rimane l'unica moneta di pagamento), mentre ai soli fini del calcolo degli interessi viene pubblicizzato e convenuto un meccanismo di calcolo indicizzato al franco svizzero, con la conseguenza che, continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale, non vi è alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere espresso in euro per tutta la sua naturale durata.
- che tale tipologia di contratto è stata vantaggiosa per i mutuatari fino al 2010 ovvero fino a quando il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato favorevole, ma, dall'anno 2010, quando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, i predetti si sono trovati a dover corrispondere rate molto più elevate che in precedenza.
- che gli attori, dopo circa due anni dalla sottoscrizione del finanziamento nell'effettuare richiesta per l'estinzione anticipata per surroga, hanno appreso che avrebbero dovuto corrispondere alla una somma esorbitante, tanto da avere poi desistito Pt_1 dall'iniziativa proseguendo in detto rapporto.
1.2.2 Ha quindi ritenuto:
- che le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo sono nulle in quanto vessatorie e comportanti un evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti, non redatte in modo chiaro e comprensibile secondo quanto previsto dagli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo che ha recepito le disposizioni della Direttiva comunitaria n. 93/13.
-che infatti l'obbligo di trasparenza, di chiarezza e di comprensibilità delle clausole contrattuali, enunciato dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della Direttiva n. 93/13 non riguarda semplicemente la intelligibilità sui piani formale e grammaticale ma deve essere inteso nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche della clausola sui suoi obblighi finanziari come ripetutamente stabilito dalla Corte di Giustizia UE.
- che le clausole relative al meccanismo della doppia indicizzazione violano il principio di trasparenza (art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile non esponendo in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicando le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione.
- che la nullità delle clausole vessatorie è nullità parziale e non travolge l'intero contratto salvo che si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole dichiarate invalide, evenienza da escludersi nel caso di specie.
1.2.3. Ha precisato: - che la nullità della clausola n. 7 riguardante la penale di estinzione anticipata comporta che il capitale residuo che il consumatore è tenuto a restituire, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite ma senza praticare la duplice conversione indicata dalla clausola di cui all'art. 7.
- che la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis inerenti al mutuo indicizzato al franco svizzero comporta l'applicazione, ai capitali mutuati, del tasso d'interesse legale disciplinato all'art. 1284 c.c., in luogo del tasso d'interesse indicizzato al Franco Svizzero.
1.2.4. Ha dato atto:
- che recentemente la Corte di Cassazione (Cass. n. 23655/2021), richiamando dei principi consolidati in punto di efficacia dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in tema di antitrust, ha riconosciuto il carattere di prova privilegiata alla decisione emessa dall'AGCM n. 27214/2018 con la quale è stato stabilito che alcune clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della Pt_1
(artt. 4, 4 bis, 7, 7 bis) sono contrarie agli artt. 33 e ss Codice del Consumo, perché “non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto”.
- che, applicando al caso in esame i principi enunciati dalla Suprema Corte, le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo non possono essere ritenute chiare e comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio, non recando in modo esplicito e con terminologia semplice le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario proprio dei mutui indicizzati al franco svizzero costituito, in particolare, dalla doppia conversione.
- che oltretutto le clausole relative all'estinzione anticipata e alla conversione comportano uno squilibrio dei rischi e degli obblighi a carico dei consumatori addossando loro in via esclusiva le conseguenze di tale scelta e la terminologia “capitale restituito” utilizzata all'art. 7 anziché quella corretta di “capitale residuo o da restituire” è ambigua in quanto in caso di estinzione anticipata quello che deve essere oggetto di determinazione è il capitale ancora da corrispondere in un'unica soluzione.
1.2.5. Ha pertanto disposto che -previa declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo de quo – si procedesse tramite CTU alla rideterminazione del piano di ammortamento facendo applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e quantificazione degli importi corrisposti in più per effetto delle pattuizioni contrattuali alla data della domanda giudiziale nonché la individuazione dell'importo che i mutuatari si sarebbero trovati a dover corrispondere alla in caso di CP_4
estinzione anticipata o conversione del mutuo senza però operare la doppia conversione e sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato anche alla data del 15/12/2010 in cui i mutuatari avevano richiesto l'estinzione anticipata del contratto.
1.2.6. Ha ritenuto invece infondata la censura relativa alla erronea indicazione dell' , trattandosi di indice avente una finalità meramente informativa, con la Pt_4
conseguenza che la sua erronea indicazione non poteva comportare la nullità del contratto, rilevando eventualmente solo a fini risarcitori.
1.2.7 Ha infine escluso l'applicabilità al caso di specie l'art. 125 bis comma VI TUB, non essendo tale norma ancora entrata in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.
1.3. Con l'impugnata sentenza definitiva n. 412/2023 il Tribunale di Pescara così statuiva: “ accerta e dichiara che sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato in applicazione dell'art. 1284 c.c. alla data del 15/11/2010 E Controparte_1 [...]
avrebbero dovuto corrispondere alla l'importo di € CP_2 Parte_1
6.863,76 a titolo di interessi residuando l'importo di € 164.283,78 a titolo di capitale;
alla data del 19/11/2018 gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere la somma di € 19.209,06 a titolo di interesse con residuo da versare a titolo di capitale pari ad € 82.382,17; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in misura pari al
50% su ciascuna parte, con onere di provvedere ai relativi conguagli se dovuti.”
1.3.1. Il Tribunale, premesso che era stata espletata la disposta CTU, ha rappresentato che l'ausiliare ha operato il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sottoscritto in data
25.11.2008 dagli attori: - applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c.; - determinando l'ammontare degli interessi che gli stessi avrebbero eventualmente dovuto corrispondere alla data in cui avevano formulato la richiesta di estinzione anticipata (15.11.2010), nonché quelli che, invece, avrebbero dovuto versare all'Istituto di credito fino alla data di deposito della domanda giudiziale (19.11.2018); - individuando l'entità del capitale residuo da corrispondersi a cura delle parti, tanto alla data della richiesta di estinzione anticipata, che alla data di proposizione della domanda giudiziale.
1.3.2. Ha osservato che, nel rideterminare il piano di ammortamento, il CTU correttamente ha applicato il tasso di interesse legale tenendo conto delle differenti rilevazioni nel tempo, ritenendo non condivisibile l'ipotesi di calcolo -comunque fatta redigere quale oggetto della disposta integrazione dell'elaborato peritale- confluita nell'elaborato peritale da ultimo depositato dal CTU in data 29/11/2022.
Ha rilevato, condividendo le conclusioni del CTU, che alla data del 15.11.2010 (data della richiesta di estinzione anticipata) i mutuatari avevano corrisposto a titolo di interessi l'importo di € 17.497,63 a fronte dell'importo di € 6.863,76 che avrebbero dovuto corrispondere sulla base di un piano di ammortamento al tasso legale, residuando quindi un capitale ancora da corrispondere pari ad € 164.283,78 invece che pari ad € 174.917,64; alla data del
19.11.2018 (data di deposito della domanda giudiziale) gli stessi mutuatari avevano corrisposto l'importo di € 84.207,11 a titolo di interessi mentre, sulla base del piano di ammortamento ricalcolato, avrebbero dovuto corrispondere la minor somma di € 19.209,06 residuando a tale data un capitale da versare pari ad € 82.382,17 in luogo di quello di €
147.380,23.
Ha compensato integralmente le spese di lite e posto a carico delle parti, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU.
2. Avverso tali sentenze ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di dodici motivi di gravame, di seguito indicati.
2.1. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito la nullità degli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del mutuo, sebbene abbia ricostruito il meccanismo di indicizzazione in fase di ammortamento e in fase di estinzione anticipata del mutuo de quo in termini corretti ed identici a quelli illustrati dalla banca.
Rileva, in particolare, che la sentenza si rivela erronea nella parte in cui ha affermato che i mutui in questione non sono espressi in valuta straniera ma in euro (la quale rappresenta l'unica moneta di pagamento), che solo al fine del calcolo degli interessi viene pubblicizzato e convenuto un meccanismo di calcolo indicizzato al franco svizzero e che, continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale, non vi è alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere in euro per tutta la sua durata.
Spiega che in realtà dal testo del contratto e dai documenti annessi emerge che tanto il capitale, quanto gli interessi da rimborsare sono interessati dal meccanismo di indicizzazione valutaria, sicché il meccanismo di indicizzazione valutaria opera a livello generale su qualsiasi componente ed in qualsiasi momento del rapporto.
2.2 Erroneità della sentenza non definitiva nelle parti in cui ha statuito che in sede di estinzione anticipata “il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di Controparte_7 periodo” nell'ambito delle operazioni previste per il calcolo della somma da restituire in sede di estinzione anticipata, e che “il meccanismo della doppia conversione (euro e franchi svizzeri)” “imponeva al soggetto che aveva concluso il contratto di mutuo la restituzione di somme di gran lunga superiori al capitale residuo, nell'ardine anche delle decine di migliaia di euro”.
Spiega che la clausola di indicizzazione valutaria ha natura intrinsecamente aleatoria per entrambe le parti, comportando che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo è indicizzato, con la conseguenza che l'andamento del tasso di cambio può andare, indifferentemente, a favore dell'una o dell'altra parte.
Argomenta che il giudice di primo grado ha erroneamente sostenuto che solo i mutuatari (e non entrambe le parti) sopportano il rischio della riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto al tasso di cambio convenzionale, omettendo di considerare che cosa avviene nell'ipotesi, del tutto speculare, in cui, in luogo di una riduzione del tasso di cambio, si verifichi un aumento dello stesso.
Ribadisce l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che il metodo di calcolo di cui all'art. 7 del contratto di mutuo comporta per il mutuatario di soggiacere ad una “doppia alea”.
Spiega che nella prima fase del procedimento di conversione previsto dall'art. 7 del contratto la banca non fa altro che convertire in franchi svizzeri il capitale residuo di cui al piano di ammortamento (espresso in euro), applicando il tasso di cambio convenzionalmente pattuito che è un tasso di cambio fisso ed invariabile, quindi l'alea, a cui sono soggette entrambe le parti, sussiste solo nel secondo passaggio del calcolo laddove la banca divide il risultato dell'operazione precedente per il tasso di cambio rilevato il giorno dell'estinzione.
2.3. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui, omettendo totalmente di esaminare le difese formulate dalla banca, non ha riconosciuto che il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei menzionati conguagli semestrali.
Evidenzia che il primo giudice, dopo aver statuito che il meccanismo di indicizzazione in sede di conguagli semestrali può determinare un addebito a sfavore della parte mutuataria oppure un accredito a favore della stessa, ha descritto il medesimo meccanismo operante in sede di estinzione anticipata, rilevando che in tale sede il predetto meccanismo porrebbe a carico del mutuatario il rischio della doppia alea, senza in alcun modo considerare che le operazioni di indicizzazione operanti in sede di estinzione anticipata sono esattamente le stesse che operano in sede di conguagli semestrali.
Spiega che, poiché il meccanismo di indicizzazione opera esattamente con le medesime modalità, è evidente che la riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto al valore convenzionale dello stesso spiega i propri effetti tanto durante l'ammortamento che in sede di estinzione anticipata.
Evidenzia anche di aver rappresentato che, nel periodo di interesse, nonostante la riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto a quello convenzionale, tuttavia, i mutuatari hanno potuto beneficiare durante l'ordinario ammortamento di più che cospicui conguagli positivi, atteso che gli effetti di tale riduzione del tasso di cambio erano stati più che compensati dalla corrispondente riduzione dei tassi di interesse.
2.4. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che la clausola di estinzione anticipata (art. 7 del contratto di mutuo), così come la clausola sulla conversione del mutuo (art. 7 bis) addosserebbero alla parte mutuataria il rischio di tale scelta e per questo sarebbero vessatorie ed abusive, determinando un “evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti”.
Denuncia il grave vizio motivazionale della sentenza, stante la radicale assenza di qualsivoglia disamina concreta, sotto il profilo logico o giuridico, in ordine agli elementi del rapporto contrattuale da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento.
Ribadisce che il tasso di cambio e, più in generale, la clausola di indicizzazione è un elemento aleatorio per natura che può andare a vantaggio dell'una o dell'altra parte in relazione alle variazioni di mercato dell'indice di riferimento con la conseguenza che le clausole n. 7 e n. 7 bis del contratto di mutuo non possono essere considerate vessatorie.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la clausola relativa all'estinzione anticipata indipendentemente dal meccanismo di indicizzazione, del quale, invece, la stessa fa parte e al quale è indissolubilmente legata.
Evidenzia che il Tribunale ha ritenuto squilibrata la clausola che disciplina l'estinzione anticipata, non già per la sua struttura ma, unicamente, per gli effetti che essa ha prodotto in ragione del contesto valutario del periodo e, per altro verso, l'ha considerata atomisticamente ed indipendentemente dal meccanismo di indicizzazione del quale essa fa parte ed al quale è indissolubilmente legata (meccanismo di indicizzazione che ha consentito ai mutuatari, da un lato, di mantenere una rata sempre stabile nel corso degli anni e, dall'altro lato, di vedersi accreditare più che cospicue somme sul conto deposito ad essi intestato e collegato al contratto di mutuo). Rappresenta che per effetto dell'operare del meccanismo di indicizzazione durante l'ordinario ammortamento del mutuo, nel conteggio aggiornato alla data del 1.03.2023 il saldo presente sul conto deposito era aumentato sino ad € 61.237,21 rispetto al saldo relativo al conteggio aggiornato alla data del 29.12.2010 (€ 7.499,55), con un incremento di oltre € 50.000,00 a vantaggio dei mutuatari.
2.5. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito, sotto altro profilo, la vessatorietà delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 7 e 7 bis del contratto quale conseguenza della presunta violazione della “regola della trasparenza quindi della obiettivamente agevole comprensibilità” che avrebbe determinato “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” a carico dei mutuatari.
Evidenzia che in realtà nella specie le caratteristiche principali del contratto e la descrizione puntuale del meccanismo di indicizzazione ad esso sotteso sono state ampiamente illustrate nel testo contrattuale, nonché riportate nel documento di sintesi allo stesso allegato e nel foglio informativo.
Spiega che il meccanismo di indicizzazione valutaria previsto in caso di estinzione anticipata
è estremamente chiaro nell'indicazione dei due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo, che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche, seguendo le quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto al mutuatario al fine di estinguere il mutuo.
Rileva oltretutto che il meccanismo di indicizzazione in argomento ha trovato applicazione nel corso di tutto il rapporto contrattuale senza che nel corso di ben dieci anni i mutuatari abbiano sollevato obiezioni o chiesto chiarimenti.
Per mero scrupolo ribadisce l'eccezione di prescrizione in ordine all'azione di responsabilità precontrattuale.
2.6. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che la clausola di estinzione anticipata sarebbe equivoca stante l'”assoluta ambiguità della terminologia
“capitale restituito” utilizzata all'art. 7 anziché quella corretta di “capitale residuo o da restituire”, posto che il capitale restituito è quello già restituito dai mutuatari laddove, di contro, in caso di estinzione anticipata, ciò che deve essere oggetto di determinazione è appunto il capitale ancora da corrispondere in un'unica soluzione.
2.7. Erroneità della sentenza non definitiva, nella parte in cui, in dichiarata adesione ai principi di derivazione comunitaria, nonché a quelli espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23655/2021 ha dichiarato la nullità degli artt. 4 e 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo per violazione degli artt. 33, 34 e 35 Codice del Consumo, sul rilievo che da tali clausole “pur essendo redatte correttamente da un punto di vista lessicale e grammaticale” non emergerebbero le modalità di funzionamento del meccanismo di indicizzazione ed il rischio ad esso sotteso per via della terminologia utilizzata “non comprensibile all'uomo medio”.
Rileva innanzi tutto che in nessuna parte della sentenza è affermato che la banca non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di informazione precontrattuale, sicché il primo giudice ha nella sostanza punito la banca per un obbligo informativo che neppure assume chiaramente violato.
Ribadisce peraltro che nella specie risultano chiaramente fornite (in sede di foglio informativo, documento di sintesi, testo contrattuale, conguagli semestrali, lettere annuali di trasparenza) informazioni adeguate sulle caratteristiche del mutuo, sulla sua indicizzazione ad una valuta straniera, sui rischi ad essi connessi, informazioni tutte rispettose delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.
Con riferimento, infine, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23655/2021 ed al provvedimento AGCM n. 27214/2018, rileva il carattere erroneo e comunque non definitivo di quest'ultimo, nonché l'assenza nella prima di declaratoria di nullità o vessatorietà o illegittimità delle clausole contenute nel contratto di mutuo.
2.8 Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui, pur non avendo affermato il carattere abusivo delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo, sembra poi averle ritenute abusive e vessatorie per violazione degli artt.
33 e ss. del codice del consumo e, per questo, affette da nullità.
Sul punto torna a sostenere che in alcun modo tali clausole possono ritenersi vessatorie o abusive, atteso che il meccanismo di indicizzazione in esse contemplato rispetta le previsioni normative dettate a livello comunitario a tutela dei consumatori.
2.9. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito la vessatorietà e conseguente nullità delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto quale conseguenza della presunta violazione della “regola della trasparenza, in ordine alla disciplina degli interessi” in quanto non esporrebbero in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicherebbero le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione, non permettendo al mutuatario consumatore di conoscere l'effettivo costo del finanziamento ricevuto.
Al riguardo evidenzia che le clausole 4 e 4 bis del contratto di mutuo non sono fonte di alcun dubbio, indicando in maniera chiara, completa e scrupolosa i criteri utilizzati per il calcolo degli importi dovuti dalla parte mutuataria, ivi incluse le variazioni del CHF Libor e del tasso di cambio CHF/EUR rispetto ai valori convenzionali.
Quanto alla mancata indicazione della formula matematica, rileva come l'esplicitazione dei passaggi tecnici in termini discorsivi è senz'altro molto più chiara ed intellegibile della forma matematica che li traduce.
Sostiene infine la piena comprensibilità del piano di ammortamento.
2.10 Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato che le singole clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto sono nulle per violazione del codice del consumo e che, in virtù della detta invalidità parziale –in quanto concernente le menzionate singole clausole – il contratto possa continuare ad esistere e a vincolare parti.
Al riguardo rileva che del tutto apoditticamente il Tribunale ha affermato che i mutuatari avrebbero senz'altro stipulato il mutuo, se privo delle clausole di indicizzazione.
Evidenzia che i mutuatari non hanno mai affermato ciò, avendo semmai affermato il contrario.
2.11. Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'importo delle somme che i signori avrebbero dovuto versare alla sulla base CP_1 CP_2 CP_4 del piano di ammortamento come ricalcolato in applicazione dell'art. 1284 c.c. alla data del
15.11.2010 in cui hanno richiesto il conteggio per estinzione anticipata e le somme che gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere alla data del 19.11.2018 di proposizione della domanda giudiziale: palese illogicità e comunque erroneità della motivazione;
2.12. Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha posto definitivamente a suo carico nella misura del 50% le spese della CTU.
3. Nel presente giudizio di appello si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 [...]
eccependo in via preliminare l'irritualità dell' atto di impugnazione per violazione CP_2 degli artt. 3 e 5 del D.M. 7 agosto 2023, n. 110 e l'inammissibilità dello stesso ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.; nel merito contestando l'impugnazione, con proposizione di appello incidentale sulla base di un unico motivo di gravame con il quale hanno denunciato:
“Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui “compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio” e “pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in misura pari al 50% su ciascuna parte, con l'onere di provvedere ai relativi conguagli se dovuti”.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 5.03.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare con chiarezza le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva inoltre, quanto alla eccepita violazione degli artt. 3 e 5 del D.M.
7 agosto 2023, n. 110, che il legislatore non ha previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto ex art. 121 c.p.c. comporti l'inammissibilità dell'appello.
6. Passando all'esame del merito, si rileva la fondatezza dei motivi di gravame (primi dieci motivi) che attingono la sentenza non definitiva, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
6.1. Giova preliminarmente riportare sinteticamente il contenuto degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo oggetto di causa (mutuo ipotecario dell'importo di € 180.000,00) stipulato in data 25.11.2008.
L'art. 4 prevede: - che il contratto di mutuo sia un contratto in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento ad esso allegato, con l'indicazione del tasso di interesse, stabilito nella sua misura iniziale, e l'indicazione del tasso di cambio indicato convenzionalmente al momento della conclusione del contratto secondo i criteri ivi indicati (“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al , secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di Controparte_3
ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,428% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,140%. Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in NC IZ 1,5553 per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”); - che, fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà: A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il
31 maggio o il 30 novembre: - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR
(London Interbank Offered Rate) sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno Controparte_3
lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su
“Il Sole 24 ore”, maggiorato di una percentuale espressamente indicata (1,400 punti percentuali); - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Franco
Svizzero/Euro e quello rilevato per la valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” …; La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in NC IZ
(calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.; - che analogo meccanismo è indicato per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi;
- che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”, che, nel primo caso, sarà accreditato in “uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca”; nel secondo
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza dell'eventuale saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis disciplina il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo previsto dalla clausola di cui all'art. 4 cit., chiarendo che esso: “…è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione e servizio”.
L'art.
7 - rubricato “estinzione anticipata del mutuo” - prevede che, a determinate condizioni e alle modalità indicate, la parte mutuataria possa estinguere anticipatamente il mutuo e che
“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in NC IZ in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio
Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole
24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.” Infine, l'art. 7 bis individua i criteri di
“Conversione del tasso riferito al franco svizzero”, contemplando il diritto del mutuatario di
“ottenere la conversione del tasso riferito al in uno riferito all'Euro”, nonché Controparte_3 le modalità da rispettare e i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Detta clausole contemplano in modo analitico: - i criteri della doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia con riferimento alla loro componente quale determinata al momento della conclusione del contratto, sia in relazione alle modalità di calcolo da eseguirsi successivamente, mediante raffronto con il tasso Libor a sei mesi, quanto al primo, e con riferimento al tasso di cambio tempo per tempo rilevato, quanto al secondo;
- i criteri da applicare per i conguagli semestrali, che possono condurre ad un accreditamento o addebito sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto;
- il meccanismo di estinzione del contratto il quale si articola in due fasi: nella prima fase si opera la conversione in franchi svizzeri del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, mediante applicazione del tasso di cambio convenzionale fissato al momento della stipulazione;
nella seconda fase si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso rilevato al momento dell'estinzione.
Dall'esame delle clausole emerge che il meccanismo di indicizzazione seguito in sede di estinzione è il medesimo meccanismo utilizzato dalla Banca semestralmente per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero, con la sola differenza che, nell'ipotesi di estinzione, l'unico indice di riferimento è quello del tasso di cambio, non anche quello del tasso di interesse, trattandosi di operazione relativa al solo capitale.
Emerge inoltre che dalla somma ottenuta attraverso l'applicazione del meccanismo di indicizzazione al momento dell'estinzione deve essere aggiunta o sottratta la somma
(passiva o attiva) giacente sul deposito fruttifero per determinare la somma che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
6.2. Le caratteristiche del contratto e, in particolare, l'indicizzazione del prestito ad una valuta straniera (franco svizzero) nonché i rischi allo stesso connessi, sono state illustrate nel Foglio Informativo, nel Documento di Sintesi e nel testo contrattuale.
All'art. 10 del contratto di mutuo i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto il Informativo dichiarando “di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali Pt_5
norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di non essersi avvalsi del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”
Nella Sezione “Caratteristiche e rischi tipici” del Foglio Informativo (cfr. doc. 19 del fascicolo di primo grado dell'appellante) sotto il paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica”, viene precisato che il prodotto “Mutuo è un “mutuo a tasso variabile Controparte_7 indicizzato al ”. Controparte_3
Nel Foglio Informativo si legge inoltre “Principali rischi (generici e specifici).
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- In caso di mutuo a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- In caso di mutuo a tasso fisso: impossibilità di beneficiare della eventuale discesa dei tassi;
- In caso di mutuo in valuta (ad esempio, : variabilità del tasso di Controparte_7
cambio.
6.3 Questa Corte ha già avuto modo di affrontare (vedi sentenza n. 1104/2022 e sentenza n. 892/2023) la questione relativa alla natura abusiva o meno delle clausole contrattuali di cui ai predetti articoli sia in punto di eventuale difetto di trasparenza e chiarezza sia in punto di eventuale ravvisabilità di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dei mutuatari, escludendola sotto entrambi i profili ed esprimendo un orientamento interpretativo al quale si intende in questa sede dare continuità.
6.3.1. Per quanto riguarda il primo profilo, già con la sentenza n. 1104/2022 questa Corte ha avuto modo di affermare che “il calcolo delle somme di volta in volta dovute, per le rate
e per l'estinzione anticipata, è concettualmente semplice: si tratta di tenere conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse, e di convertire la somma dovuta, che è espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all'inizio del rapporto;
e poi di convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento” precisando che la formula matematica attraverso la quale si attua la doppia indicizzazione
(la cui mancata indicazione nel testo degli artt. 4 e 4 bis del contratto, al pari della ritenuta non sufficiente intellegibilità dei meccanismi della doppia indicizzazione, ha indotto la
AGCM, nella decisione n. 27214/2018, a ritenere la formulazione di tali norme poco chiara e trasparente, con conseguente loro contrarietà all'art. 35, comma 1, del Codice del
Consumo) appare “di ben più ardua comprensione rispetto alla descrizione del procedimento di calcolo in termini fattuali” sicché la stessa non aggiungerebbe “chiarezza al procedimento descrittivo del criterio di calcolo necessario per quantificare la rata o la somma dovuta per l'estinzione anticipata”.
Con la sentenza n. 892/2023 questa Corte ha ribadito tale impostazione, affermando, con riferimento agli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto, che “Le clausole in esame, sopra riportate in termini sintetici, appaiono espresse in modo discorsivo e riportano i criteri di calcolo delle rate dovute nel corso del rapporto, così come della somma dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo, in termini di semplice comprensione, quantomeno dal punto di vista concettuale. Nella determinazione delle rate, infatti, le parti stabiliscono di tenere conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse e di convertire la somma dovuta, espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all'inizio del rapporto, per poi convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento.
Alla fine di ogni semestre si calcolerà la differenza originata da tali fluttuazioni di interessi e di tassi di cambio, che potrà essere a debito o a credito per il mutuatario, versandolo su deposito fruttifero. In caso di estinzione anticipata del mutuo o di conversione dello stesso, la somma residua da restituire alla banca verrà calcolata ugualmente convertendo dapprima la somma in euro al franco svizzero secondo il tasso di cambio convenzionale, per poi effettuare di nuovo la conversione della somma così determinata, in euro, ma anche questa volta, al tasso di cambio effettivo al momento del pagamento. Si tratta di operazioni spiegate in modo chiaro nel contratto ed in tutti i documenti indicati dall'appellante, Foglio Illustrativo
e Documento di Sintesi e comunque di criteri e calcoli concettualmente semplici, in quanto esposti in modo discorsivo”…“Diversamente, le formule matematiche di tali metodiche di calcolo” “appaiono del tutto difficili ed incomprensibili a persona non addentro nella materia finanziaria e matematico/finanziaria, cosicchè il fatto di non aver inserito tali formule nel contratto non comporta alcuna mancanza di chiarezza, dato che proprio da tali inserimenti sarebbe derivata una maggiore oltre che inutile complessità dei criteri da applicare per determinare rate di ammortamento e somma da restituire in caso di estinzione anticipata.”
In quest'ultima pronuncia si è altresì affermato, quanto all'asserita ambiguità della locuzione
“capitale restituito” in caso di estinzione anticipata del mutuo o sua riconversione impiegata nell'art. 7 (ambiguità dalla quale, valutata unitamente alla scarsa intellegibilità del meccanismo di indicizzazione e di mancata indicazione delle formule matematiche, l'AGCM ha fatto derivare la contrarietà all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), come “appaia evidente dalla lettura della clausola per intero, dalla volontà delle parti emergente dalla stessa e dal contenuto dell'intero contratto, come l'unico senso possibile sia quello di intendere per “capitale restituito”, il capitale da restituire o residuo al momento dell'estinzione anticipata, da calcolarsi con le modalità già descritte e finalizzato all'estinzione e chiusura contrattuale dei rapporti”. Si è altresì spiegato che “Milita in tal senso, oltre che la logica relativa al senso delle conseguenze relative ad una estinzione anticipata del mutuo, anche la locuzione letterale nell'art. 7 “ai fini del rimborso anticipato”, posta immediatamente prima di “capitale restituito”, con chiara indicazione del senso da dare dalla frase “capitale restituito” di “capitale residuo o da restituire”.
6.3.2. Quanto al secondo profilo, nella pronuncia sopra richiamata n. 892/2023 questa Corte ha chiarito che l'eventuale ambiguità delle clausole (come detto da escludersi in quel caso, come in questo) non determinerebbe di per sé la vessatorietà delle clausole stesse secondo l'art. 36 del Codice del Consumo, non potendo evidentemente farsi derivare dalla ritenuta
(dal primo giudice) mancanza di chiarezza e trasparenza lo squilibrio tra le posizioni delle parti ed i diritti ed obblighi delle stesse, tanto da doverle considerare vessatorie e quindi nulle ex art. 33 Codice del Consumo.
Si è invero evidenziato che non risulta dall'esame delle clausole del rapporto e del complessivo regolamento negoziale alcuno squilibrio tra le posizioni delle parti, “risultando
i differenziali e conguagli a fine semestre e l'ammontare della somma da restituire in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo, dipendente dal fatto che nel tempo il franco svizzero si apprezzasse o deprezzasse sull'euro secondo l'andamento dei mercati, secondo criteri prestabiliti, chiari e che avrebbero potuto essere sia a favore che a sfavore del cliente- consumatore, secondo una normale alea in capo alle parti del contratto”.
Si è altresì rappresentato che “se all'origine della stipula contrattuale la posizione e stabilità del franco svizzero rispetto all'euro portava un indubbio vantaggio per il cliente nella conclusione di un contratto in euro con indicizzazione al franco svizzero, mentre al momento dell'estinzione anticipata il deprezzamento del franco svizzero l'euro aveva comportato uno svantaggio per il mutuatario, ciò non significa che nella struttura del rapporto sia insito uno squilibrio contrattuale tra diritti ed obblighi tra le parti, in quanto il tutto deve essere visto ex ante al momento della stipula, quando, ben indicati e chiari i criteri di determinazione della indicizzazione al franco svizzero, le fluttuazioni potevano essere sia negative che positive per entrambe le parti”.
6.4. Con riferimento al caso di specie va ulteriormente evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (il quale ha dichiarato che il meccanismo di indicizzazione previsto in sede di estinzione anticipata del rapporto porrebbe a carico della parte mutuataria una doppia alea), il meccanismo di indicizzazione opera nei medesimi termini sia in sede di conguagli semestrali che in sede di estinzione anticipata, con la sola differenza che, in sede di estinzione anticipata, trattandosi di un'operazione relativa al solo capitale, viene il rilievo unicamente l'indicizzazione al tasso di cambio e non anche quella relativa al tasso di interesse. Altrettanto erroneamente, nel considerare gli svantaggi nella specie rinvenuti nell'operatività in concreto della clausola cui agli artt. 7 e 7bis (svantaggi peraltro legati non alla struttura della clausole predette -atteso che la clausola di indicizzazione costituisce elemento aleatorio per natura, suscettibile di andare, indifferentemente a vantaggio dell'una o dell'altra parte- ma dovuto agli effetti concreti legati al contesto valutario che aveva visto apprezzarsi l'euro sul franco svizzero), ha considerato detta clausola atomisticamente ed indipendentemente dal complessivo meccanismo di indicizzazione del quale essa fa parte, che ha consentito nel corso degli anni ai mutuatari di pagare una rate costante e di vedersi accreditare cospicue somme sul conto depositi ad essi intestato e collegato dal contratto di mutuo.
6.5. In definitiva, deve ritenersi che le previsioni contrattuali in disamina siano sufficientemente chiare, sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo
(tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco ) sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il CP_3 mutuatario deve restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento a qualsiasi importo e non solo agli interessi.
6.6. Alla luce di quanto spiegato nei precedenti paragrafi, in ordine alla doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, non soltanto dal punto di vista lessicale e grammaticale, ma anche in relazione alle possibili conseguenze, deve ritenersi ininfluente la diversa valutazione operata dalla dall'AGCM n.
27214/2018 sulla mancanza di chiarezza delle clausole sopra esaminate.
La Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 1580/2025 ha chiarito che, diversamente da quanto affermato da Cass. 23655/2021, il provvedimento con il quale l'AGCM accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina, nel giudizio civile, alcuna presunzione legale, suscettibile di prova contraria, atteso che l'esistenza di una presunzione legale non emerge dalla normativa di settore “la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che l'accertamento dell'Autorità garante –o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazione del provvedimento dell'AGCM- abbia un qualche effetto sulla cognizione del giudice (art. 37-bis, comma 4, cod. cons.)”, né del resto può ricavarsi dal sistema,
“dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust”.
6.7. Va per altro verso ribadito che alcuno squilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle parti emerge nel regolamento negoziale in disamina, atteso “l'indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera (cioè l'adeguamento dello stesso sulla base del tasso di cambio vigente con la moneta straniera al momento dell'esecuzione della prestazione rispetto alla sua determinazione in moneta nazionale al momento della conclusione del contratto) è circostanza di per sé del tutto neutra (non idonea cioè a determinare un vantaggio o uno svantaggio per nessuna delle due parti) in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell'entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata ovviamente al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo
l'una o l'altra parte o nessuna delle due” (Corte di Appello di Milano n. 948/2023), sicché dall'eventuale ambiguità della clausole non potrebbe farsi derivare la natura vessatoria delle stesse in alcun modo affermata da AGCM.
6.7. Nella recentissima sentenza sopra richiamata (n. 1580/2025) la Suprema Corte ha anche chiarito che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività della stessa”, essendo evidente che “la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria”, sicché, se “può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore”, tuttavia “poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1. Cod. Cons.”, non esistendo, del resto, “alcuna ragione per privare di efficacia ex art. 33 ss cod. cons. una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”.
6.8. Va in conclusione affermato che l'eventuale mancanza di chiarezza delle clausole (per quanto detto esclusa) non le avrebbe trasformate, per ciò solo, in vessatorie, e come tali nulle ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo: mentre l'eventuale loro ambiguità avrebbe avuto la sola conseguenza (art. 35 del Codice del Consumo) di dover essere interpretate in senso favorevole al consumatore”
9. L'undicesimo motivo e dodicesimo motivo di gravame debbono invece ritenersi assorbiti.
9.1 Quanto all'undicesimo motivo di gravame, si rileva come l'accoglimento dei primi motivi di gravame e la integrale riforma della sentenza non definitiva, con rigetto delle domande proposte in primo grado dagli odierni appellati, travolga anche la sentenza definitiva. 9.2 Con riferimento al dodicesimo motivo di gravame, si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass.
9064/2018; Cass. 11423/2016).
10. Dalla decisione di integrale accoglimento dell'appello principale, deriva infine il rigetto dell'appello incidentale svolto dagli appellati, che hanno invocato la riforma della statuizione che ha compensato le spese di lite e posto a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
11. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che, stante l'evoluzione giurisprudenziale in materia, sia di merito che di legittimità, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
12. Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata nel primo grado debbono essere poste a carico dell'appellante nella misura del 50% ed a carico degli appellati nella restante misura del 50%.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello incidentale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale ed in riforma delle sentenze impugnate
(sentenza non definitiva n. 606/2022 e sentenza definitiva n. 412/2023 del Tribunale di Pescara) RIGETTA le domande proposte da e;
Controparte_1 CP_2
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
4) PONE le spese della CTU di primo grado a carico dell'appellante nella misura del
50% ed a carico degli appellati nella misura del residuo 50%. 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1051/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
in persona del procuratore speciale Avv. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Villani, Loris Bovo e Manuela Caccialanza, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in via Fatebenefratelli, 14 (20121) Milano in forza di procura in calce congiunta telematicamente all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE
APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
e elettivamente domiciliati in Pescara, alla Via Controparte_1 CP_2
Cesare Battisti n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Emanuele Argento che in unione con l'Avv. Emanuele Liddo li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato, a far parte integrante e sostanziale.
APPELLATI IN VIA PRINCIPALE
APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 606/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il 26.04.2022 e avverso la sentenza definitiva n. 412/2023 del Tribunale di
Pescara pubblicata il 17.03.2023 – Mutuo
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza non definitiva del
Tribunale di Pescara, G.U. Dott.ssa Valeria Battista, n. 606/2022 (R.G. 5027/2018), emessa in data 14 aprile 2022 e pubblicata in data 26 aprile 2022, non notificata, nella parte in cui ha dichiarato nulle le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del Contratto di Mutuo indicizzato al stipulato dai Signori con la in data 25 Controparte_3 CP_1 CP_2 CP_4 novembre 2008 e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate dai medesimi nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti Parte_1
i motivi di cui in atti;
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, riformare la sentenza definitiva del
Tribunale di Pescara, G.U. Dott.ssa Valeria Battista, n. 412/2023 (R.G. 5027/2018), emessa in data 17 marzo 2023 e pubblicata in pari data, comunicata dalla cancelleria in data 23 marzo 2023, non notificata, nella parte in cui ha recepito le statuizioni della sentenza non definitiva n. 606/2022 del 26 aprile 2022 ed ha conseguentemente determinato l'importo delle somme che i Signori avrebbero dovuto versare alla sulla base CP_1 CP_2 CP_4
del piano di ammortamento come ricalcolato dal CTU alla data del 15/11/2010 in cui hanno richiesto il conteggio per estinzione anticipata e le somme che gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere alla data del 19/11/2018 di proposizione della domanda giudiziale, e per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate dai Signori CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti.
[...] CP_2
- in accoglimento dell'atto di citazione in appello, e respingendo l'appello incidentale svolto dai Signori e porre le spese della CTU svolta nel primo Controparte_1 CP_2
grado di giudizio a carico esclusivo dei Signori e così Controparte_1 CP_2 condannandoli a corrispondere a l'importo di Euro 6.129,74 per onorario Parte_1
oltre cassa di previdenza ed IVA come per legge, già versati dalla in favore del CTU CP_4
dott. (cfr. ns doc. n. 115 fasc. primo grado). Parte_3
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dai Signori e nei confronti di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 accertare e dichiarare che, ai sensi di quanto illustrato in narrativa, l'importo in thesi dovuto dai mutuatari non può che essere determinato alla data della eventuale futura richiesta di estinzione anticipata del mutuo.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
Per gli appellati/appellanti in via incidentale
“Piaccia alla Corte ecc.ma, contrariis rejectis,
1)= Riconoscere e dichiarare l'“irritualità” dell'avverso atto d'appallo per violazione degli artt.
3 e 5 del D.M. 7 agosto 2023, n. 110 e/o per “inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello” anche ex art. 348 bis C.p.c. e/o comunque ritenere l'avverso appello infondato in fatto e diritto e,
2)= in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione dello
06.02.2024, riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 412 del 17.03.2023 con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di CTU e di giudizio, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori e difensori.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le impugnate sentenze venivano rese dal Tribunale di Pescara nell'ambito e all'esito del giudizio di primo grado n. 5027/2018 R.G. promosso dai sig.ri nei confronti di CP_1 CP_2
. Parte_1
1.1. Gli attori avevano dedotto: - di avere sottoscritto in data 25.11.2008 con l'allora
[...]
(facente parte del Gruppo Barclays) il contratto di mutuo ipotecario n. 194/225332 CP_5 indicizzato al franco per un importo pari ad € 180.000,00 finalizzato all'acquisto di CP_3
un immobile ad uso abitativo;
- che le clausole 4, 4 bis, 7 e 7 bis di tale tipologia di contratto erano redatte in modo poco chiaro e non comprensibile al consumatore medio, il quale non era messo in grado di conoscere l'effettiva modalità operativa della determinazione degli interessi (per effetto del meccanismo della doppia indicizzazione); - che, in particolare, l'art. 7 presentava un'ambiguità letterale con riferimento all'ipotesi dell'estinzione anticipata del rapporto;
- che nel caso di specie rivestiva valore di prova privilegiata il Provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018 il quale aveva rilevato che tali clausole erano contrarie all'art. 35 del Codice del Consumo, in quanto scarsamente intellegibili per il consumatore;
- che era stato indicato in contratto un ISC/TAEG difforme da quello di fatto applicato in costanza di rapporto con conseguente nullità ex art 125 bis TUB dello stesso;
- che il tasso di interesse pattuito presentava evidenti profili di usurarietà per effetto degli oneri che essi attori avevano dovuto sostenere per la stipula dell'assicurazione obbligatoria da computarsi nel calcolo del
TEG.
Avevano pertanto chiesto l'accertamento della nullità delle clausole contenute negli articoli
4, 4 bis, 7 e 7 bis, la rideterminazione del piano di ammortamento, con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del TUB, tenuto conto delle somme indebitamente percepite dalla Banca.
Si era costituita in giudizio la contestando le allegazioni attoree e Parte_1
chiedendo il rigetto integrale delle domande ex adverso formulate.
1.2. Con l'impugnata sentenza non definitiva n. 606/2022 il Tribunale di Pescara così statuiva: “dichiara, per quanto in parte motiva, la nullità delle clausole di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del Contratto di mutuo per Notaio del 25/11/2008 Persona_1
(rep. n. 70300 e racc. n. 12857) stipulato da e con la Controparte_1 CP_2
; rigetta la domanda attorea di nullità per erronea indicazione Controparte_6 dell'ISC/TAEG in relazione al predetto contratto di mutuo;
dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.”
1.2.1. Il Tribunale ha rilevato:
-che il contratto oggetto del giudizio, come previsto dall'art. 4, è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero, caratterizzato dal fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro, con la conseguenza che nell'alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione dei tassi di cambio.
- che il meccanismo di indicizzazione, secondo quanto stabilito nell'art. 4 bis, prevede
“conguagli semestrali”, sicché alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (tasso di cambio convenzionale franco svizzero/euro e quello rilevato per valuta l'ultimo giorno del semestre di riferimento”) e l'importo rilevato a titolo di differenziale (“positivo” o
“negativo”) genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della parte mutuataria.
- che il mutuo in questione non è espresso in valuta straniera, nella specie franchi svizzeri, ma in euro (la quale rimane l'unica moneta di pagamento), mentre ai soli fini del calcolo degli interessi viene pubblicizzato e convenuto un meccanismo di calcolo indicizzato al franco svizzero, con la conseguenza che, continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale, non vi è alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere espresso in euro per tutta la sua naturale durata.
- che tale tipologia di contratto è stata vantaggiosa per i mutuatari fino al 2010 ovvero fino a quando il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato favorevole, ma, dall'anno 2010, quando il franco svizzero si è apprezzato sull'euro, i predetti si sono trovati a dover corrispondere rate molto più elevate che in precedenza.
- che gli attori, dopo circa due anni dalla sottoscrizione del finanziamento nell'effettuare richiesta per l'estinzione anticipata per surroga, hanno appreso che avrebbero dovuto corrispondere alla una somma esorbitante, tanto da avere poi desistito Pt_1 dall'iniziativa proseguendo in detto rapporto.
1.2.2 Ha quindi ritenuto:
- che le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo sono nulle in quanto vessatorie e comportanti un evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti, non redatte in modo chiaro e comprensibile secondo quanto previsto dagli artt. 33 e ss. del Codice del
Consumo che ha recepito le disposizioni della Direttiva comunitaria n. 93/13.
-che infatti l'obbligo di trasparenza, di chiarezza e di comprensibilità delle clausole contrattuali, enunciato dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della Direttiva n. 93/13 non riguarda semplicemente la intelligibilità sui piani formale e grammaticale ma deve essere inteso nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia messo in grado di comprendere il funzionamento concreto del sistema indicato dalla clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche della clausola sui suoi obblighi finanziari come ripetutamente stabilito dalla Corte di Giustizia UE.
- che le clausole relative al meccanismo della doppia indicizzazione violano il principio di trasparenza (art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile non esponendo in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicando le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione.
- che la nullità delle clausole vessatorie è nullità parziale e non travolge l'intero contratto salvo che si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole dichiarate invalide, evenienza da escludersi nel caso di specie.
1.2.3. Ha precisato: - che la nullità della clausola n. 7 riguardante la penale di estinzione anticipata comporta che il capitale residuo che il consumatore è tenuto a restituire, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite ma senza praticare la duplice conversione indicata dalla clausola di cui all'art. 7.
- che la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 4 bis inerenti al mutuo indicizzato al franco svizzero comporta l'applicazione, ai capitali mutuati, del tasso d'interesse legale disciplinato all'art. 1284 c.c., in luogo del tasso d'interesse indicizzato al Franco Svizzero.
1.2.4. Ha dato atto:
- che recentemente la Corte di Cassazione (Cass. n. 23655/2021), richiamando dei principi consolidati in punto di efficacia dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in tema di antitrust, ha riconosciuto il carattere di prova privilegiata alla decisione emessa dall'AGCM n. 27214/2018 con la quale è stato stabilito che alcune clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della Pt_1
(artt. 4, 4 bis, 7, 7 bis) sono contrarie agli artt. 33 e ss Codice del Consumo, perché “non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto”.
- che, applicando al caso in esame i principi enunciati dalla Suprema Corte, le clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo non possono essere ritenute chiare e comprensibili nel loro contenuto tecnico per un consumatore medio, non recando in modo esplicito e con terminologia semplice le modalità di funzionamento del complesso ed oscuro meccanismo finanziario proprio dei mutui indicizzati al franco svizzero costituito, in particolare, dalla doppia conversione.
- che oltretutto le clausole relative all'estinzione anticipata e alla conversione comportano uno squilibrio dei rischi e degli obblighi a carico dei consumatori addossando loro in via esclusiva le conseguenze di tale scelta e la terminologia “capitale restituito” utilizzata all'art. 7 anziché quella corretta di “capitale residuo o da restituire” è ambigua in quanto in caso di estinzione anticipata quello che deve essere oggetto di determinazione è il capitale ancora da corrispondere in un'unica soluzione.
1.2.5. Ha pertanto disposto che -previa declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo de quo – si procedesse tramite CTU alla rideterminazione del piano di ammortamento facendo applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. e quantificazione degli importi corrisposti in più per effetto delle pattuizioni contrattuali alla data della domanda giudiziale nonché la individuazione dell'importo che i mutuatari si sarebbero trovati a dover corrispondere alla in caso di CP_4
estinzione anticipata o conversione del mutuo senza però operare la doppia conversione e sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato anche alla data del 15/12/2010 in cui i mutuatari avevano richiesto l'estinzione anticipata del contratto.
1.2.6. Ha ritenuto invece infondata la censura relativa alla erronea indicazione dell' , trattandosi di indice avente una finalità meramente informativa, con la Pt_4
conseguenza che la sua erronea indicazione non poteva comportare la nullità del contratto, rilevando eventualmente solo a fini risarcitori.
1.2.7 Ha infine escluso l'applicabilità al caso di specie l'art. 125 bis comma VI TUB, non essendo tale norma ancora entrata in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.
1.3. Con l'impugnata sentenza definitiva n. 412/2023 il Tribunale di Pescara così statuiva: “ accerta e dichiara che sulla base del piano di ammortamento come ricalcolato in applicazione dell'art. 1284 c.c. alla data del 15/11/2010 E Controparte_1 [...]
avrebbero dovuto corrispondere alla l'importo di € CP_2 Parte_1
6.863,76 a titolo di interessi residuando l'importo di € 164.283,78 a titolo di capitale;
alla data del 19/11/2018 gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere la somma di € 19.209,06 a titolo di interesse con residuo da versare a titolo di capitale pari ad € 82.382,17; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in misura pari al
50% su ciascuna parte, con onere di provvedere ai relativi conguagli se dovuti.”
1.3.1. Il Tribunale, premesso che era stata espletata la disposta CTU, ha rappresentato che l'ausiliare ha operato il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sottoscritto in data
25.11.2008 dagli attori: - applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c.; - determinando l'ammontare degli interessi che gli stessi avrebbero eventualmente dovuto corrispondere alla data in cui avevano formulato la richiesta di estinzione anticipata (15.11.2010), nonché quelli che, invece, avrebbero dovuto versare all'Istituto di credito fino alla data di deposito della domanda giudiziale (19.11.2018); - individuando l'entità del capitale residuo da corrispondersi a cura delle parti, tanto alla data della richiesta di estinzione anticipata, che alla data di proposizione della domanda giudiziale.
1.3.2. Ha osservato che, nel rideterminare il piano di ammortamento, il CTU correttamente ha applicato il tasso di interesse legale tenendo conto delle differenti rilevazioni nel tempo, ritenendo non condivisibile l'ipotesi di calcolo -comunque fatta redigere quale oggetto della disposta integrazione dell'elaborato peritale- confluita nell'elaborato peritale da ultimo depositato dal CTU in data 29/11/2022.
Ha rilevato, condividendo le conclusioni del CTU, che alla data del 15.11.2010 (data della richiesta di estinzione anticipata) i mutuatari avevano corrisposto a titolo di interessi l'importo di € 17.497,63 a fronte dell'importo di € 6.863,76 che avrebbero dovuto corrispondere sulla base di un piano di ammortamento al tasso legale, residuando quindi un capitale ancora da corrispondere pari ad € 164.283,78 invece che pari ad € 174.917,64; alla data del
19.11.2018 (data di deposito della domanda giudiziale) gli stessi mutuatari avevano corrisposto l'importo di € 84.207,11 a titolo di interessi mentre, sulla base del piano di ammortamento ricalcolato, avrebbero dovuto corrispondere la minor somma di € 19.209,06 residuando a tale data un capitale da versare pari ad € 82.382,17 in luogo di quello di €
147.380,23.
Ha compensato integralmente le spese di lite e posto a carico delle parti, nella misura del
50% ciascuna, le spese di CTU.
2. Avverso tali sentenze ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di dodici motivi di gravame, di seguito indicati.
2.1. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito la nullità degli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis del mutuo, sebbene abbia ricostruito il meccanismo di indicizzazione in fase di ammortamento e in fase di estinzione anticipata del mutuo de quo in termini corretti ed identici a quelli illustrati dalla banca.
Rileva, in particolare, che la sentenza si rivela erronea nella parte in cui ha affermato che i mutui in questione non sono espressi in valuta straniera ma in euro (la quale rappresenta l'unica moneta di pagamento), che solo al fine del calcolo degli interessi viene pubblicizzato e convenuto un meccanismo di calcolo indicizzato al franco svizzero e che, continuando il rapporto fino alla scadenza contrattuale, non vi è alcuna conversione e rivalutazione in senso tecnico del capitale che continua ad essere in euro per tutta la sua durata.
Spiega che in realtà dal testo del contratto e dai documenti annessi emerge che tanto il capitale, quanto gli interessi da rimborsare sono interessati dal meccanismo di indicizzazione valutaria, sicché il meccanismo di indicizzazione valutaria opera a livello generale su qualsiasi componente ed in qualsiasi momento del rapporto.
2.2 Erroneità della sentenza non definitiva nelle parti in cui ha statuito che in sede di estinzione anticipata “il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di Controparte_7 periodo” nell'ambito delle operazioni previste per il calcolo della somma da restituire in sede di estinzione anticipata, e che “il meccanismo della doppia conversione (euro e franchi svizzeri)” “imponeva al soggetto che aveva concluso il contratto di mutuo la restituzione di somme di gran lunga superiori al capitale residuo, nell'ardine anche delle decine di migliaia di euro”.
Spiega che la clausola di indicizzazione valutaria ha natura intrinsecamente aleatoria per entrambe le parti, comportando che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo è indicizzato, con la conseguenza che l'andamento del tasso di cambio può andare, indifferentemente, a favore dell'una o dell'altra parte.
Argomenta che il giudice di primo grado ha erroneamente sostenuto che solo i mutuatari (e non entrambe le parti) sopportano il rischio della riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto al tasso di cambio convenzionale, omettendo di considerare che cosa avviene nell'ipotesi, del tutto speculare, in cui, in luogo di una riduzione del tasso di cambio, si verifichi un aumento dello stesso.
Ribadisce l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che il metodo di calcolo di cui all'art. 7 del contratto di mutuo comporta per il mutuatario di soggiacere ad una “doppia alea”.
Spiega che nella prima fase del procedimento di conversione previsto dall'art. 7 del contratto la banca non fa altro che convertire in franchi svizzeri il capitale residuo di cui al piano di ammortamento (espresso in euro), applicando il tasso di cambio convenzionalmente pattuito che è un tasso di cambio fisso ed invariabile, quindi l'alea, a cui sono soggette entrambe le parti, sussiste solo nel secondo passaggio del calcolo laddove la banca divide il risultato dell'operazione precedente per il tasso di cambio rilevato il giorno dell'estinzione.
2.3. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui, omettendo totalmente di esaminare le difese formulate dalla banca, non ha riconosciuto che il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei menzionati conguagli semestrali.
Evidenzia che il primo giudice, dopo aver statuito che il meccanismo di indicizzazione in sede di conguagli semestrali può determinare un addebito a sfavore della parte mutuataria oppure un accredito a favore della stessa, ha descritto il medesimo meccanismo operante in sede di estinzione anticipata, rilevando che in tale sede il predetto meccanismo porrebbe a carico del mutuatario il rischio della doppia alea, senza in alcun modo considerare che le operazioni di indicizzazione operanti in sede di estinzione anticipata sono esattamente le stesse che operano in sede di conguagli semestrali.
Spiega che, poiché il meccanismo di indicizzazione opera esattamente con le medesime modalità, è evidente che la riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto al valore convenzionale dello stesso spiega i propri effetti tanto durante l'ammortamento che in sede di estinzione anticipata.
Evidenzia anche di aver rappresentato che, nel periodo di interesse, nonostante la riduzione del tasso di cambio di mercato rispetto a quello convenzionale, tuttavia, i mutuatari hanno potuto beneficiare durante l'ordinario ammortamento di più che cospicui conguagli positivi, atteso che gli effetti di tale riduzione del tasso di cambio erano stati più che compensati dalla corrispondente riduzione dei tassi di interesse.
2.4. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che la clausola di estinzione anticipata (art. 7 del contratto di mutuo), così come la clausola sulla conversione del mutuo (art. 7 bis) addosserebbero alla parte mutuataria il rischio di tale scelta e per questo sarebbero vessatorie ed abusive, determinando un “evidente squilibrio dei diritti ed obblighi tra le parti”.
Denuncia il grave vizio motivazionale della sentenza, stante la radicale assenza di qualsivoglia disamina concreta, sotto il profilo logico o giuridico, in ordine agli elementi del rapporto contrattuale da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento.
Ribadisce che il tasso di cambio e, più in generale, la clausola di indicizzazione è un elemento aleatorio per natura che può andare a vantaggio dell'una o dell'altra parte in relazione alle variazioni di mercato dell'indice di riferimento con la conseguenza che le clausole n. 7 e n. 7 bis del contratto di mutuo non possono essere considerate vessatorie.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la clausola relativa all'estinzione anticipata indipendentemente dal meccanismo di indicizzazione, del quale, invece, la stessa fa parte e al quale è indissolubilmente legata.
Evidenzia che il Tribunale ha ritenuto squilibrata la clausola che disciplina l'estinzione anticipata, non già per la sua struttura ma, unicamente, per gli effetti che essa ha prodotto in ragione del contesto valutario del periodo e, per altro verso, l'ha considerata atomisticamente ed indipendentemente dal meccanismo di indicizzazione del quale essa fa parte ed al quale è indissolubilmente legata (meccanismo di indicizzazione che ha consentito ai mutuatari, da un lato, di mantenere una rata sempre stabile nel corso degli anni e, dall'altro lato, di vedersi accreditare più che cospicue somme sul conto deposito ad essi intestato e collegato al contratto di mutuo). Rappresenta che per effetto dell'operare del meccanismo di indicizzazione durante l'ordinario ammortamento del mutuo, nel conteggio aggiornato alla data del 1.03.2023 il saldo presente sul conto deposito era aumentato sino ad € 61.237,21 rispetto al saldo relativo al conteggio aggiornato alla data del 29.12.2010 (€ 7.499,55), con un incremento di oltre € 50.000,00 a vantaggio dei mutuatari.
2.5. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito, sotto altro profilo, la vessatorietà delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 7 e 7 bis del contratto quale conseguenza della presunta violazione della “regola della trasparenza quindi della obiettivamente agevole comprensibilità” che avrebbe determinato “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” a carico dei mutuatari.
Evidenzia che in realtà nella specie le caratteristiche principali del contratto e la descrizione puntuale del meccanismo di indicizzazione ad esso sotteso sono state ampiamente illustrate nel testo contrattuale, nonché riportate nel documento di sintesi allo stesso allegato e nel foglio informativo.
Spiega che il meccanismo di indicizzazione valutaria previsto in caso di estinzione anticipata
è estremamente chiaro nell'indicazione dei due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo, che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche, seguendo le quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto al mutuatario al fine di estinguere il mutuo.
Rileva oltretutto che il meccanismo di indicizzazione in argomento ha trovato applicazione nel corso di tutto il rapporto contrattuale senza che nel corso di ben dieci anni i mutuatari abbiano sollevato obiezioni o chiesto chiarimenti.
Per mero scrupolo ribadisce l'eccezione di prescrizione in ordine all'azione di responsabilità precontrattuale.
2.6. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che la clausola di estinzione anticipata sarebbe equivoca stante l'”assoluta ambiguità della terminologia
“capitale restituito” utilizzata all'art. 7 anziché quella corretta di “capitale residuo o da restituire”, posto che il capitale restituito è quello già restituito dai mutuatari laddove, di contro, in caso di estinzione anticipata, ciò che deve essere oggetto di determinazione è appunto il capitale ancora da corrispondere in un'unica soluzione.
2.7. Erroneità della sentenza non definitiva, nella parte in cui, in dichiarata adesione ai principi di derivazione comunitaria, nonché a quelli espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23655/2021 ha dichiarato la nullità degli artt. 4 e 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo per violazione degli artt. 33, 34 e 35 Codice del Consumo, sul rilievo che da tali clausole “pur essendo redatte correttamente da un punto di vista lessicale e grammaticale” non emergerebbero le modalità di funzionamento del meccanismo di indicizzazione ed il rischio ad esso sotteso per via della terminologia utilizzata “non comprensibile all'uomo medio”.
Rileva innanzi tutto che in nessuna parte della sentenza è affermato che la banca non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di informazione precontrattuale, sicché il primo giudice ha nella sostanza punito la banca per un obbligo informativo che neppure assume chiaramente violato.
Ribadisce peraltro che nella specie risultano chiaramente fornite (in sede di foglio informativo, documento di sintesi, testo contrattuale, conguagli semestrali, lettere annuali di trasparenza) informazioni adeguate sulle caratteristiche del mutuo, sulla sua indicizzazione ad una valuta straniera, sui rischi ad essi connessi, informazioni tutte rispettose delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.
Con riferimento, infine, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23655/2021 ed al provvedimento AGCM n. 27214/2018, rileva il carattere erroneo e comunque non definitivo di quest'ultimo, nonché l'assenza nella prima di declaratoria di nullità o vessatorietà o illegittimità delle clausole contenute nel contratto di mutuo.
2.8 Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui, pur non avendo affermato il carattere abusivo delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo, sembra poi averle ritenute abusive e vessatorie per violazione degli artt.
33 e ss. del codice del consumo e, per questo, affette da nullità.
Sul punto torna a sostenere che in alcun modo tali clausole possono ritenersi vessatorie o abusive, atteso che il meccanismo di indicizzazione in esse contemplato rispetta le previsioni normative dettate a livello comunitario a tutela dei consumatori.
2.9. Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito la vessatorietà e conseguente nullità delle clausole di indicizzazione di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto quale conseguenza della presunta violazione della “regola della trasparenza, in ordine alla disciplina degli interessi” in quanto non esporrebbero in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo in esse previsto e non indicherebbero le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione, non permettendo al mutuatario consumatore di conoscere l'effettivo costo del finanziamento ricevuto.
Al riguardo evidenzia che le clausole 4 e 4 bis del contratto di mutuo non sono fonte di alcun dubbio, indicando in maniera chiara, completa e scrupolosa i criteri utilizzati per il calcolo degli importi dovuti dalla parte mutuataria, ivi incluse le variazioni del CHF Libor e del tasso di cambio CHF/EUR rispetto ai valori convenzionali.
Quanto alla mancata indicazione della formula matematica, rileva come l'esplicitazione dei passaggi tecnici in termini discorsivi è senz'altro molto più chiara ed intellegibile della forma matematica che li traduce.
Sostiene infine la piena comprensibilità del piano di ammortamento.
2.10 Erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato che le singole clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto sono nulle per violazione del codice del consumo e che, in virtù della detta invalidità parziale –in quanto concernente le menzionate singole clausole – il contratto possa continuare ad esistere e a vincolare parti.
Al riguardo rileva che del tutto apoditticamente il Tribunale ha affermato che i mutuatari avrebbero senz'altro stipulato il mutuo, se privo delle clausole di indicizzazione.
Evidenzia che i mutuatari non hanno mai affermato ciò, avendo semmai affermato il contrario.
2.11. Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'importo delle somme che i signori avrebbero dovuto versare alla sulla base CP_1 CP_2 CP_4 del piano di ammortamento come ricalcolato in applicazione dell'art. 1284 c.c. alla data del
15.11.2010 in cui hanno richiesto il conteggio per estinzione anticipata e le somme che gli stessi mutuatari avrebbero dovuto corrispondere alla data del 19.11.2018 di proposizione della domanda giudiziale: palese illogicità e comunque erroneità della motivazione;
2.12. Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha posto definitivamente a suo carico nella misura del 50% le spese della CTU.
3. Nel presente giudizio di appello si sono costituiti gli appellati e Controparte_1 [...]
eccependo in via preliminare l'irritualità dell' atto di impugnazione per violazione CP_2 degli artt. 3 e 5 del D.M. 7 agosto 2023, n. 110 e l'inammissibilità dello stesso ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.; nel merito contestando l'impugnazione, con proposizione di appello incidentale sulla base di un unico motivo di gravame con il quale hanno denunciato:
“Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui “compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio” e “pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in misura pari al 50% su ciascuna parte, con l'onere di provvedere ai relativi conguagli se dovuti”.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 5.03.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare con chiarezza le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva inoltre, quanto alla eccepita violazione degli artt. 3 e 5 del D.M.
7 agosto 2023, n. 110, che il legislatore non ha previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto ex art. 121 c.p.c. comporti l'inammissibilità dell'appello.
6. Passando all'esame del merito, si rileva la fondatezza dei motivi di gravame (primi dieci motivi) che attingono la sentenza non definitiva, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
6.1. Giova preliminarmente riportare sinteticamente il contenuto degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo oggetto di causa (mutuo ipotecario dell'importo di € 180.000,00) stipulato in data 25.11.2008.
L'art. 4 prevede: - che il contratto di mutuo sia un contratto in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento ad esso allegato, con l'indicazione del tasso di interesse, stabilito nella sua misura iniziale, e l'indicazione del tasso di cambio indicato convenzionalmente al momento della conclusione del contratto secondo i criteri ivi indicati (“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al , secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di Controparte_3
ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,428% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,140%. Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in NC IZ 1,5553 per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”); - che, fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà: A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il
31 maggio o il 30 novembre: - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR
(London Interbank Offered Rate) sei mesi rilevato per valuta ultimo giorno Controparte_3
lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su
“Il Sole 24 ore”, maggiorato di una percentuale espressamente indicata (1,400 punti percentuali); - l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Franco
Svizzero/Euro e quello rilevato per la valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” …; La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in NC IZ
(calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.; - che analogo meccanismo è indicato per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi;
- che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”, che, nel primo caso, sarà accreditato in “uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca”; nel secondo
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza dell'eventuale saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis disciplina il funzionamento del deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo previsto dalla clausola di cui all'art. 4 cit., chiarendo che esso: “…è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione e servizio”.
L'art.
7 - rubricato “estinzione anticipata del mutuo” - prevede che, a determinate condizioni e alle modalità indicate, la parte mutuataria possa estinguere anticipatamente il mutuo e che
“ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in NC IZ in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio
Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole
24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso.” Infine, l'art. 7 bis individua i criteri di
“Conversione del tasso riferito al franco svizzero”, contemplando il diritto del mutuatario di
“ottenere la conversione del tasso riferito al in uno riferito all'Euro”, nonché Controparte_3 le modalità da rispettare e i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
Detta clausole contemplano in modo analitico: - i criteri della doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia con riferimento alla loro componente quale determinata al momento della conclusione del contratto, sia in relazione alle modalità di calcolo da eseguirsi successivamente, mediante raffronto con il tasso Libor a sei mesi, quanto al primo, e con riferimento al tasso di cambio tempo per tempo rilevato, quanto al secondo;
- i criteri da applicare per i conguagli semestrali, che possono condurre ad un accreditamento o addebito sul conto speciale fruttifero accessorio al contratto;
- il meccanismo di estinzione del contratto il quale si articola in due fasi: nella prima fase si opera la conversione in franchi svizzeri del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, mediante applicazione del tasso di cambio convenzionale fissato al momento della stipulazione;
nella seconda fase si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso rilevato al momento dell'estinzione.
Dall'esame delle clausole emerge che il meccanismo di indicizzazione seguito in sede di estinzione è il medesimo meccanismo utilizzato dalla Banca semestralmente per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero, con la sola differenza che, nell'ipotesi di estinzione, l'unico indice di riferimento è quello del tasso di cambio, non anche quello del tasso di interesse, trattandosi di operazione relativa al solo capitale.
Emerge inoltre che dalla somma ottenuta attraverso l'applicazione del meccanismo di indicizzazione al momento dell'estinzione deve essere aggiunta o sottratta la somma
(passiva o attiva) giacente sul deposito fruttifero per determinare la somma che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
6.2. Le caratteristiche del contratto e, in particolare, l'indicizzazione del prestito ad una valuta straniera (franco svizzero) nonché i rischi allo stesso connessi, sono state illustrate nel Foglio Informativo, nel Documento di Sintesi e nel testo contrattuale.
All'art. 10 del contratto di mutuo i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto il Informativo dichiarando “di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali Pt_5
norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di non essersi avvalsi del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”
Nella Sezione “Caratteristiche e rischi tipici” del Foglio Informativo (cfr. doc. 19 del fascicolo di primo grado dell'appellante) sotto il paragrafo rubricato “Struttura e funzione economica”, viene precisato che il prodotto “Mutuo è un “mutuo a tasso variabile Controparte_7 indicizzato al ”. Controparte_3
Nel Foglio Informativo si legge inoltre “Principali rischi (generici e specifici).
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- In caso di mutuo a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- In caso di mutuo a tasso fisso: impossibilità di beneficiare della eventuale discesa dei tassi;
- In caso di mutuo in valuta (ad esempio, : variabilità del tasso di Controparte_7
cambio.
6.3 Questa Corte ha già avuto modo di affrontare (vedi sentenza n. 1104/2022 e sentenza n. 892/2023) la questione relativa alla natura abusiva o meno delle clausole contrattuali di cui ai predetti articoli sia in punto di eventuale difetto di trasparenza e chiarezza sia in punto di eventuale ravvisabilità di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dei mutuatari, escludendola sotto entrambi i profili ed esprimendo un orientamento interpretativo al quale si intende in questa sede dare continuità.
6.3.1. Per quanto riguarda il primo profilo, già con la sentenza n. 1104/2022 questa Corte ha avuto modo di affermare che “il calcolo delle somme di volta in volta dovute, per le rate
e per l'estinzione anticipata, è concettualmente semplice: si tratta di tenere conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse, e di convertire la somma dovuta, che è espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all'inizio del rapporto;
e poi di convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento” precisando che la formula matematica attraverso la quale si attua la doppia indicizzazione
(la cui mancata indicazione nel testo degli artt. 4 e 4 bis del contratto, al pari della ritenuta non sufficiente intellegibilità dei meccanismi della doppia indicizzazione, ha indotto la
AGCM, nella decisione n. 27214/2018, a ritenere la formulazione di tali norme poco chiara e trasparente, con conseguente loro contrarietà all'art. 35, comma 1, del Codice del
Consumo) appare “di ben più ardua comprensione rispetto alla descrizione del procedimento di calcolo in termini fattuali” sicché la stessa non aggiungerebbe “chiarezza al procedimento descrittivo del criterio di calcolo necessario per quantificare la rata o la somma dovuta per l'estinzione anticipata”.
Con la sentenza n. 892/2023 questa Corte ha ribadito tale impostazione, affermando, con riferimento agli articoli 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto, che “Le clausole in esame, sopra riportate in termini sintetici, appaiono espresse in modo discorsivo e riportano i criteri di calcolo delle rate dovute nel corso del rapporto, così come della somma dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo, in termini di semplice comprensione, quantomeno dal punto di vista concettuale. Nella determinazione delle rate, infatti, le parti stabiliscono di tenere conto dell'evoluzione dei tassi d'interesse e di convertire la somma dovuta, espressa in euro, in franchi svizzeri, al tasso di cambio esistente all'inizio del rapporto, per poi convertire nuovamente il risultato in euro, ma al tasso di cambio esistente al momento del pagamento.
Alla fine di ogni semestre si calcolerà la differenza originata da tali fluttuazioni di interessi e di tassi di cambio, che potrà essere a debito o a credito per il mutuatario, versandolo su deposito fruttifero. In caso di estinzione anticipata del mutuo o di conversione dello stesso, la somma residua da restituire alla banca verrà calcolata ugualmente convertendo dapprima la somma in euro al franco svizzero secondo il tasso di cambio convenzionale, per poi effettuare di nuovo la conversione della somma così determinata, in euro, ma anche questa volta, al tasso di cambio effettivo al momento del pagamento. Si tratta di operazioni spiegate in modo chiaro nel contratto ed in tutti i documenti indicati dall'appellante, Foglio Illustrativo
e Documento di Sintesi e comunque di criteri e calcoli concettualmente semplici, in quanto esposti in modo discorsivo”…“Diversamente, le formule matematiche di tali metodiche di calcolo” “appaiono del tutto difficili ed incomprensibili a persona non addentro nella materia finanziaria e matematico/finanziaria, cosicchè il fatto di non aver inserito tali formule nel contratto non comporta alcuna mancanza di chiarezza, dato che proprio da tali inserimenti sarebbe derivata una maggiore oltre che inutile complessità dei criteri da applicare per determinare rate di ammortamento e somma da restituire in caso di estinzione anticipata.”
In quest'ultima pronuncia si è altresì affermato, quanto all'asserita ambiguità della locuzione
“capitale restituito” in caso di estinzione anticipata del mutuo o sua riconversione impiegata nell'art. 7 (ambiguità dalla quale, valutata unitamente alla scarsa intellegibilità del meccanismo di indicizzazione e di mancata indicazione delle formule matematiche, l'AGCM ha fatto derivare la contrarietà all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), come “appaia evidente dalla lettura della clausola per intero, dalla volontà delle parti emergente dalla stessa e dal contenuto dell'intero contratto, come l'unico senso possibile sia quello di intendere per “capitale restituito”, il capitale da restituire o residuo al momento dell'estinzione anticipata, da calcolarsi con le modalità già descritte e finalizzato all'estinzione e chiusura contrattuale dei rapporti”. Si è altresì spiegato che “Milita in tal senso, oltre che la logica relativa al senso delle conseguenze relative ad una estinzione anticipata del mutuo, anche la locuzione letterale nell'art. 7 “ai fini del rimborso anticipato”, posta immediatamente prima di “capitale restituito”, con chiara indicazione del senso da dare dalla frase “capitale restituito” di “capitale residuo o da restituire”.
6.3.2. Quanto al secondo profilo, nella pronuncia sopra richiamata n. 892/2023 questa Corte ha chiarito che l'eventuale ambiguità delle clausole (come detto da escludersi in quel caso, come in questo) non determinerebbe di per sé la vessatorietà delle clausole stesse secondo l'art. 36 del Codice del Consumo, non potendo evidentemente farsi derivare dalla ritenuta
(dal primo giudice) mancanza di chiarezza e trasparenza lo squilibrio tra le posizioni delle parti ed i diritti ed obblighi delle stesse, tanto da doverle considerare vessatorie e quindi nulle ex art. 33 Codice del Consumo.
Si è invero evidenziato che non risulta dall'esame delle clausole del rapporto e del complessivo regolamento negoziale alcuno squilibrio tra le posizioni delle parti, “risultando
i differenziali e conguagli a fine semestre e l'ammontare della somma da restituire in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo, dipendente dal fatto che nel tempo il franco svizzero si apprezzasse o deprezzasse sull'euro secondo l'andamento dei mercati, secondo criteri prestabiliti, chiari e che avrebbero potuto essere sia a favore che a sfavore del cliente- consumatore, secondo una normale alea in capo alle parti del contratto”.
Si è altresì rappresentato che “se all'origine della stipula contrattuale la posizione e stabilità del franco svizzero rispetto all'euro portava un indubbio vantaggio per il cliente nella conclusione di un contratto in euro con indicizzazione al franco svizzero, mentre al momento dell'estinzione anticipata il deprezzamento del franco svizzero l'euro aveva comportato uno svantaggio per il mutuatario, ciò non significa che nella struttura del rapporto sia insito uno squilibrio contrattuale tra diritti ed obblighi tra le parti, in quanto il tutto deve essere visto ex ante al momento della stipula, quando, ben indicati e chiari i criteri di determinazione della indicizzazione al franco svizzero, le fluttuazioni potevano essere sia negative che positive per entrambe le parti”.
6.4. Con riferimento al caso di specie va ulteriormente evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (il quale ha dichiarato che il meccanismo di indicizzazione previsto in sede di estinzione anticipata del rapporto porrebbe a carico della parte mutuataria una doppia alea), il meccanismo di indicizzazione opera nei medesimi termini sia in sede di conguagli semestrali che in sede di estinzione anticipata, con la sola differenza che, in sede di estinzione anticipata, trattandosi di un'operazione relativa al solo capitale, viene il rilievo unicamente l'indicizzazione al tasso di cambio e non anche quella relativa al tasso di interesse. Altrettanto erroneamente, nel considerare gli svantaggi nella specie rinvenuti nell'operatività in concreto della clausola cui agli artt. 7 e 7bis (svantaggi peraltro legati non alla struttura della clausole predette -atteso che la clausola di indicizzazione costituisce elemento aleatorio per natura, suscettibile di andare, indifferentemente a vantaggio dell'una o dell'altra parte- ma dovuto agli effetti concreti legati al contesto valutario che aveva visto apprezzarsi l'euro sul franco svizzero), ha considerato detta clausola atomisticamente ed indipendentemente dal complessivo meccanismo di indicizzazione del quale essa fa parte, che ha consentito nel corso degli anni ai mutuatari di pagare una rate costante e di vedersi accreditare cospicue somme sul conto depositi ad essi intestato e collegato dal contratto di mutuo.
6.5. In definitiva, deve ritenersi che le previsioni contrattuali in disamina siano sufficientemente chiare, sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo
(tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco ) sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il CP_3 mutuatario deve restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento a qualsiasi importo e non solo agli interessi.
6.6. Alla luce di quanto spiegato nei precedenti paragrafi, in ordine alla doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, non soltanto dal punto di vista lessicale e grammaticale, ma anche in relazione alle possibili conseguenze, deve ritenersi ininfluente la diversa valutazione operata dalla dall'AGCM n.
27214/2018 sulla mancanza di chiarezza delle clausole sopra esaminate.
La Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 1580/2025 ha chiarito che, diversamente da quanto affermato da Cass. 23655/2021, il provvedimento con il quale l'AGCM accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina, nel giudizio civile, alcuna presunzione legale, suscettibile di prova contraria, atteso che l'esistenza di una presunzione legale non emerge dalla normativa di settore “la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che l'accertamento dell'Autorità garante –o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazione del provvedimento dell'AGCM- abbia un qualche effetto sulla cognizione del giudice (art. 37-bis, comma 4, cod. cons.)”, né del resto può ricavarsi dal sistema,
“dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust”.
6.7. Va per altro verso ribadito che alcuno squilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle parti emerge nel regolamento negoziale in disamina, atteso “l'indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera (cioè l'adeguamento dello stesso sulla base del tasso di cambio vigente con la moneta straniera al momento dell'esecuzione della prestazione rispetto alla sua determinazione in moneta nazionale al momento della conclusione del contratto) è circostanza di per sé del tutto neutra (non idonea cioè a determinare un vantaggio o uno svantaggio per nessuna delle due parti) in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell'entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata ovviamente al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo
l'una o l'altra parte o nessuna delle due” (Corte di Appello di Milano n. 948/2023), sicché dall'eventuale ambiguità della clausole non potrebbe farsi derivare la natura vessatoria delle stesse in alcun modo affermata da AGCM.
6.7. Nella recentissima sentenza sopra richiamata (n. 1580/2025) la Suprema Corte ha anche chiarito che “l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività della stessa”, essendo evidente che “la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria”, sicché, se “può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore”, tuttavia “poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1. Cod. Cons.”, non esistendo, del resto, “alcuna ragione per privare di efficacia ex art. 33 ss cod. cons. una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti”.
6.8. Va in conclusione affermato che l'eventuale mancanza di chiarezza delle clausole (per quanto detto esclusa) non le avrebbe trasformate, per ciò solo, in vessatorie, e come tali nulle ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo: mentre l'eventuale loro ambiguità avrebbe avuto la sola conseguenza (art. 35 del Codice del Consumo) di dover essere interpretate in senso favorevole al consumatore”
9. L'undicesimo motivo e dodicesimo motivo di gravame debbono invece ritenersi assorbiti.
9.1 Quanto all'undicesimo motivo di gravame, si rileva come l'accoglimento dei primi motivi di gravame e la integrale riforma della sentenza non definitiva, con rigetto delle domande proposte in primo grado dagli odierni appellati, travolga anche la sentenza definitiva. 9.2 Con riferimento al dodicesimo motivo di gravame, si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass.
9064/2018; Cass. 11423/2016).
10. Dalla decisione di integrale accoglimento dell'appello principale, deriva infine il rigetto dell'appello incidentale svolto dagli appellati, che hanno invocato la riforma della statuizione che ha compensato le spese di lite e posto a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
11. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado, che deve avvenire sulla base dell'esito definitivo del giudizio, si rileva che, stante l'evoluzione giurisprudenziale in materia, sia di merito che di legittimità, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
12. Per le medesime ragioni le spese della CTU espletata nel primo grado debbono essere poste a carico dell'appellante nella misura del 50% ed a carico degli appellati nella restante misura del 50%.
13. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello incidentale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale ed in riforma delle sentenze impugnate
(sentenza non definitiva n. 606/2022 e sentenza definitiva n. 412/2023 del Tribunale di Pescara) RIGETTA le domande proposte da e;
Controparte_1 CP_2
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
4) PONE le spese della CTU di primo grado a carico dell'appellante nella misura del
50% ed a carico degli appellati nella misura del residuo 50%. 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)