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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 14878 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IGNAZIO Parte_1
FIORE, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Palermo, Via Il Cancelliere
SAMMARTINO 6;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 15/10/2025 , ha pronunciato
S E N T E N Z A
1 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore
dell'Avv. IGNAZIO FIORE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, , convenne in giudizio Parte_1
l' per il riconoscimento del proprio diritto a percepire nell'ambito del proprio CP_1
trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7
aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al
31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020; dall'01.07.2020 al 19.07.2020;
dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020; dall'01.09.2020 al 13.09.2020 e dal 28.09.2020 al
30.09.2020; dall'01.10.2020 al 04.10.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al
02.05.2021; dal 27.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al
31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.2021 e la condanna dell' a corrisponderle le correlative differenze, oltre accessori e spese di lite. CP_1
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, che CP_1
non era stato possibile accogliere per incapienza del Fondo, sono state poi accolte, atteso che in virtù di risparmi effettuati, alla seduta del Comitato Amministratore del Fondo di
Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale dell'08/04/2025
era stato deliberato un aumento degli importi autorizzati per le deliberazioni oggetto di uno
2 stanziamento insufficiente al pagamento di tutte le prestazioni integrative richieste per i beneficiari
e lo scrivente ha provveduto a ripristinare le domande inizialmente respinte per la generalità Pt_2
dei lavoratori coinvolti tra cui la ricorrente, ed infine la sede di Palermo ha tempestivamente
provveduto, per quanto di sua competenza, ai relativi pagamenti.
Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere per le mensilità liquidate ed il rigetto della domanda per quelle non liquidate per incapienza del . CP_2
All'udienza odierna, il procuratore della ricorrente, preso atto dei pagamenti intervenuti,
ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' ha concluso come in memoria. CP_1
Rileva il Tribunale che l' , nella memoria di costituzione, non precisa in alcun modo CP_3
quali siano le ulteriori mensilità non liquidate per insufficiente capienza del ma CP_2
anzi, nel corpo dell'atto ha affermato che, a seguito della delibera del Comitato
Amministratore dell'8/04/2025, si era provveduto ad aumentare la provvista del CP_2
con conseguente ripristino delle domande inizialmente respinte ed effettuazione dei relativi pagamenti.
Alla luce di ciò, poiché la ricorrente, che ne avrebbe avuto, interesse ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nulla rivendicando in più rispetto ai pagamenti ricevuti, mentre l'Istituto difetta di un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di parziale rigetto, riferita ad un oggetto ( le mensilità non liquidate per incapienza del fondo), rimasto assolutamente privo di specificazione, deve ritenersi venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti, cosicchè va dichiarata, in conformità della richiesta della ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti nel 2025, in epoca successiva al deposito del ricorso, per il principio della soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento CP_1
delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Ignazio FIORE, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
3 Così deciso in Palermo, il 15/10/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 14878 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IGNAZIO Parte_1
FIORE, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, in Palermo, Via Il Cancelliere
SAMMARTINO 6;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 15/10/2025 , ha pronunciato
S E N T E N Z A
1 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore
dell'Avv. IGNAZIO FIORE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, , convenne in giudizio Parte_1
l' per il riconoscimento del proprio diritto a percepire nell'ambito del proprio CP_1
trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7
aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al
31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020; dall'01.07.2020 al 19.07.2020;
dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020; dall'01.09.2020 al 13.09.2020 e dal 28.09.2020 al
30.09.2020; dall'01.10.2020 al 04.10.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al
02.05.2021; dal 27.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al
31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al 07.10.2021 e la condanna dell' a corrisponderle le correlative differenze, oltre accessori e spese di lite. CP_1
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, che CP_1
non era stato possibile accogliere per incapienza del Fondo, sono state poi accolte, atteso che in virtù di risparmi effettuati, alla seduta del Comitato Amministratore del Fondo di
Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale dell'08/04/2025
era stato deliberato un aumento degli importi autorizzati per le deliberazioni oggetto di uno
2 stanziamento insufficiente al pagamento di tutte le prestazioni integrative richieste per i beneficiari
e lo scrivente ha provveduto a ripristinare le domande inizialmente respinte per la generalità Pt_2
dei lavoratori coinvolti tra cui la ricorrente, ed infine la sede di Palermo ha tempestivamente
provveduto, per quanto di sua competenza, ai relativi pagamenti.
Ha chiesto, quindi, la cessazione della materia del contendere per le mensilità liquidate ed il rigetto della domanda per quelle non liquidate per incapienza del . CP_2
All'udienza odierna, il procuratore della ricorrente, preso atto dei pagamenti intervenuti,
ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' ha concluso come in memoria. CP_1
Rileva il Tribunale che l' , nella memoria di costituzione, non precisa in alcun modo CP_3
quali siano le ulteriori mensilità non liquidate per insufficiente capienza del ma CP_2
anzi, nel corpo dell'atto ha affermato che, a seguito della delibera del Comitato
Amministratore dell'8/04/2025, si era provveduto ad aumentare la provvista del CP_2
con conseguente ripristino delle domande inizialmente respinte ed effettuazione dei relativi pagamenti.
Alla luce di ciò, poiché la ricorrente, che ne avrebbe avuto, interesse ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nulla rivendicando in più rispetto ai pagamenti ricevuti, mentre l'Istituto difetta di un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia di parziale rigetto, riferita ad un oggetto ( le mensilità non liquidate per incapienza del fondo), rimasto assolutamente privo di specificazione, deve ritenersi venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti, cosicchè va dichiarata, in conformità della richiesta della ricorrente, la cessazione della materia del contendere.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti nel 2025, in epoca successiva al deposito del ricorso, per il principio della soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento CP_1
delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Ignazio FIORE, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
3 Così deciso in Palermo, il 15/10/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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