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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5221/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNELLO Parte_1
GRAZIELLA, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BETTIOL MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Convenuta
in punto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
“Nel merito: accertato che il valore dei beni sottratti al momento del furto è superiore al massimale di polizza n. 350662037 di € 22.000,00, condannare Controparte_1
al pagamento dell'indennizzo nei limiti di detto massimale o, in subordine, secondo quanto è risultato in corso di causa o, in ulteriore subordine secondo la stima eseguita dal perito di pari a € 11.270,00, o comunque in via equitativa. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche di CTU.”
Per parte convenuta:
“Nel merito
Respingere ogni domanda svolta dalla Sig.ra nei confronti di Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto atteso il mancato rispetto Controparte_1
da parte della attrice delle condizioni di polizza n. 350662037, in particolare in relazione all'articolo n.
5.1 delle condizioni contrattuali e, in ogni caso, in quanto non sussistono le condizioni di operatività della invocata garanzia.
Spese di lite interamente rifuse.
In via subordinata
Per ogni denegata e non creduta ipotesi, ridurre la domanda attorea a termini di giustizia, con esclusione in ogni caso delle voci di danno non provate e per le quali non
è stata comunque provata la sussistenza delle condizioni di risarcibilità pattuite in polizza. Dichiarare per ogni denegata ipotesi tenuta alla garanzia nei Controparte_1
limiti di massimale ed alle condizioni tutte pattuite dalle parti nella invocata polizza n.
350662037.
Spese di lite ed onorari di causa compensati.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
esponendo di aver stipulato in data 24.3.2015 con la polizza Controparte_1
“ ” n. 350662037 per la copertura di vari rischi, tra cui quello di Controparte_2
furto con la formula TOP, per l'importo assicurato di 20.000,00 euro, aumentato del
10% in forza dell'art.
4.6 del contratto;
che in data 17.7.2021 l'esponente, mentre si trovava in montagna con la propria famiglia, era stata avvisata dal cognato della possibile intrusione di estranei nella sua abitazione di MI, via Argine Destro n. 161,
in quanto aveva visto una finestra aperta al piano terra;
che, ritornata immediatamente a casa, aveva constatato che ignoti, dopo aver rotto una persiana e una finestra a piano terra, si erano introdotti nella sua abitazione mettendola tutta a soqquadro e si erano impossessati di numerosi oggetti di sua proprietà; che nella stessa giornata del
17.7.2021, aveva presentato denuncia del furto alla Stazione dei Carabinieri di MI,
integrata in seguito con l'elenco dettagliato dei beni sottratti;
che Controparte_1
una volta ricevuta la denuncia di sinistro, aveva nominato un proprio perito nella persona del sig. dello Studio Peritale RDA che, svolto un sopralluogo, Persona_1
aveva accertato l'effrazione perpetrata nell'abitazione; che lo stesso perito, sulla base delle fotografie trasmesse, aveva stimato in 11.270,00 euro il danno relativo ai beni sottratti e agli infissi danneggiati, pur avanzando delle riserve;
che, infine,
[...]
aveva riconosciuto a titolo di risarcimento danno soltanto l'importo di CP_1
1.050,00 euro, relativo ai costi necessari per la riparazione degli infissi, mentre nulla era stato liquidato per gli oggetti rubati.
Ciò premesso, chiedeva che la convenuta, accertata l'operatività della sopramenzionata polizza, determinato il valore dei beni sottratti al momento del furto, fosse condannata al pagamento dell'indennizzo nei limiti del massimale ovvero, in subordine, della diversa somma determinata in corso di causa o, comunque, in via equitativa.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
rilevando come l'attrice non avesse fornito una descrizione particolareggiata dei beni asseritamente sottratti nella propria abitazione, né dimostrato la proprietà degli stessi e la loro presenza all'interno dell'abitazione. In subordine, chiedeva che la condanna fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza.
All'udienza di comparizione delle parti del 15.12.2022, celebrata in modalità cartolare,
chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e il Giudice vi provvedeva,
fissando l'udienza del 30.03.2023 per la decisione sui mezzi di prova. A scioglimento della riserva assunta in tale sede, il Giudice con ordinanza del 07.07.2023, ammetteva parte attrice alla prova testimoniale limitatamente ai capitoli indicati e parte convenuta alla prova contraria. All'udienza del 26.09.2023 dinnanzi al GOP delegato venivano quindi escussi quali testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e, in seguito, all'esito dell'istruttoria, il Giudice con ordinanza di data Persona_1 15.01.2024 disponeva C.T.U. per determinare il valore dei beni oggetto del furto.
All'esito, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda formulata dall'attrice può trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che risulta pacifica l'operatività della polizza n.
350662037 stipulata dalla nel caso di specie, in quanto l'art 2.1 delle Parte_1
Condizioni generali (v. doc. 1 attore, pag. 38) estende la copertura assicurativa alle ipotesi di “il furto operato mediante scasso”, e, in base a quanto rilevato dal perito nominato da nell'atto di accertamento conservativo, la causa del sinistro è CP_1
stata indentificata in un “FURTO con asportazione di contenuto, di CP_4
preziosi e oggetti di argenteria, di proprietà dell'Assicurata” (v. doc. 8 attore) .
In relazione alla prova del danno subito a seguito del furto, va osservato che l'art. 5.1.
delle Condizioni generali di polizza onera colui che chiede il risarcimento di: “dare la
dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e
valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite
derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi
altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto”. Colui che fa valere la polizza deve quindi dimostrare la presenza degli oggetti sottratti nella propria abitazione, il loro asporto da parte di terzi estranei e che tali oggetti gli appartenevano,
fornendo prova, ove possibile del relativo titolo di acquisto. Ad avviso di questo giudice, parte attrice è riuscita ad assolvere l'onere probatorio imposto dal contratto, ossia la sottrazione di una serie di beni di sua proprietà presenti nella sua abitazione al momento del furto.
Al riguardo devono essere valorizzate le deposizioni dei testimoni assunti, ed, in particolar modo, le dichiarazioni rese da e , che pur non Testimone_1 Testimone_3
vivendo nell'abitazione della la frequentano con regolarità, per motivi Parte_1
familiari ( è la figlia dell'attrice) o per motivi lavorativi ( Testimone_1 Testimone_3
è la colf della v. la dichiarazione “io comunque svolgo servizio presso Parte_1
quella casa da trentacinque anni quindi so molte cose”, pag. 8 verbale d'udienza del
26.09.2023).
Tali testimonianze devono infatti ritenersi attendibili sia sotto il profilo oggettivo, in considerazione della intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza di queste con gli altri elementi di prova acquisiti, sia sotto il profilo soggettivo in quanto la deposizione della figlia dell'attrice è stata coerente con quella resa da una persona estranea al nucleo famigliare.
Innanzitutto, dalla testimonianza di emerge chiaramente come la Testimone_4
sia la proprietaria dei beni elencati nell'atto integrativo della denuncia Parte_1
presentata ai Carabinieri del 26.07.2021, nel numero e nella qualità indicata.
All'udienza del 26.09.2023, infatti, la testimone ha provveduto con accuratezza ad attestare in capo all'attrice l'appartenenza dei beni di cui al suddetto elenco e a specificarne la provenienza, indicando o confermando anche il periodo e il luogo preciso dell'acquisto, precisando altresì come, nella maggioranza di casi, le sue affermazioni fossero supportate da una scienza diretta del fatto essendo stata presente al momento dell'acquisto (v. le dichiarazioni a pag. 2, verbale d'udienza “li ho portati
io a casa assieme alla nonna, portandoli a mano di peso”; a pag. 3 “Sì è vero;
posso
confermarlo con certezza in quanto c'ero sempre io con il papà a scegliere i regali di
natale; lui aveva l'abitudine di acquistare i doni il giorno 24 di dicembre con me
presente, come ho detto, che lo aiutavo a sceglierli;
questo vale sia per le borse, sia
per l'orologio sia per il bracciale d'oro su cui ho riferito nei capitoli precedenti;
tutti
regali di Natale”).
Deve del pari ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva esistenza dei beni in esame all'interno della casa della al momento della realizzazione del furto: tanto Parte_1
quanto infatti, hanno confermato la presenza degli Testimone_1 Testimone_3
oggetti nell'abitazione suindicata e la loro scomparsa in seguito al furto del 17.07.2021.
In particolare, una volta riconosciuti gli oggetti mostrati in foto, ha Testimone_1
precisato la loro ubicazione all'interno della casa della madre (“Vero che ho verificato
che mancava un candelabro in argento ad una candela (lampada) che era sopra il
comodino nella camera da letto della sig.ra Sì è vero;
preciso che si Parte_1
trattava di candela (lampada) elettrica”, verbale d'udienza del 26.09.2023, pag. 2), o il luogo in cui erano custoditi (“Vero che ho verificato che mancavano tre orologi EI
custoditi nello Studio;
Sì è vero;
si trovavano nel cassetto destro della scrivania
francese”; “Vero che ho verificato che mancavano un visore notturno barca e un Gps
Raymarine tenuti all'interno di una scatola sopra una mensola in studio;
Sì è vero;
c'erano delle mensole a forma di L e lì c'erano delle scatole ingombranti contenenti quei materiali che il papà portava a casa sempre di ritorno dalla barca” e “Vero che
ho verificato che mancava un set di posate placcate in oro per 12 persone con mestolo
che erano state regalate a dalla suocera, come da foto che mi Parte_1
si rammostra;
Sì è vero;
queste le conservava nella cristalliera in soggiorno” (verbale d'udienza del 26.09.2023, pag. 3). Del pari, , da un lato ha confermato Testimone_3
quanto già dichiarato dalla in merito alla collocazione di vari oggetti Tes_1
nell'abitazione sita a MI (“non so dire dove fosse stato acquistato, io lo vedevo
sempre sopra il tavolo in sala”, verbale d'udienza del 26.09.2023, pag. 8; “Vero che
ho verificato che mancava un set di posate placcate in oro per 12 persone con mestolo
che erano state regalate a dalla suocera, come da foto che mi Parte_1
si rammostra; Sì, è vero, le custodiva dentro la credenza in sala”, pag. 9), dall'altro ha affermato senza esitazione e contraddizioni che a seguito il furto gli oggetti indicati erano scomparsi dall'abitazione (“quando c'è stato il furto, mi pare a luglio 2021, non
ricordo il giorno, la signora mi ha chiamato e dopo una settimana abbiamo sistemato
e io ho visto che non c'erano più quegli oggetti” e “prima del furto ho comunque visto
quegli oggetti;
dopo il furto non ho più visto nulla” - verbale d'udienza del 26.09.2023,
pag. 7).
Ritenuto quindi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito ai fatti costitutivi della domanda proposta, si deve disporre la condanna nei confronti di al pagamento dell'indennizzo relativo al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti in conseguenza del furto dei beni presenti all'interno dell'abitazione sita a MI, via Argine Destro n. 161 in data 17.07.2021, di cui all'elenco allegato alla integrazione della denuncia svolta presso la stazione dei Carabinieri di MI del 26.07.2021.
Tale indennizzo si ritiene debba essere liquidato nella misura corrispondente al valore dei beni sottratti, identificato ad opera del C.T.U. nella somma complessiva di
14.950,00 euro, sulla base di una stima per comparizione con altri analoghi presenti nel mercato (relazione depositata il 21.06.2024), allo stato l'unica possibile data l'impossibilità “di visionare gli stessi se non mediante fotografie”.
Su tale somma saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, comprensive della fase della mediazione, seguono come per legge la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate nei limiti del decisum.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta gli oneri di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
così provvede:
- In accoglimento della domanda svolta da , condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di 14.950,00 euro, oltre
[...]
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
- Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in 5.077,00
euro per compensi, oltre 340,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge,
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta gli oneri di CTU. Così deciso in Venezia il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero