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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2131/2022 R.G.A.C., posta in deli- berazione all'udienza del 26.11.2024, vertente tra
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Botricello, alla via Napoli, n. 3, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Pietro Funaro (cod. fisc. pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: CP_1
), elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, alla C.F._3
via S. Domenica, n. 14, presso lo studio dell'avv. Serafina Cavaliere (cod. fisc.
1 , pec: , che la rappresenta C.F._4 Email_2
e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22.11.2022 premesso: di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in Isola di Capo CP_2
Rizzuto il giorno 26.12.1988 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comu- ne di Isola di Capo Rizzuto, al n. 64 parte II Serie A anno 1988); che non aveva- no avuto figli;
che la convivenza era divenuta progressivamente intollerabile;
che la era stata riconosciuta invalida al 100% in data 3.12.2013 dalla CP_1
Commissione Inps e riconosciuta meritevole di accompagnamento dal Tribuna- le di Crotone in data 16.6.2020; che egli aveva sempre accudito la moglie, fino a sviluppare un disturbo psicologico psichiatrico come da attestazione medica del
24.2.2021, in atti;
che successivamente aveva avuto anche problemi fisici;
che era andato via di casa, per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, do- po averne dato preavviso alla moglie ed a sua madre;
che aveva lasciato in uso alla moglie il libretto ove era accreditata la sua pensione di invalidità.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione giu- diziale dei coniugi, con assegnazione della casa alla moglie.
2. Si costituiva con propria comparsa, deducendo: che la CP_1
decisione di separarsi era stata assunta unilateralmente dal marito, che aveva deciso di lasciare la moglie ammalata che comunque durante il matrimonio aveva cercato di far pesare il meno possibile la sua disabilità; che il marito ave- va riferito alla moglie di avere una relazione extraconiugale da oltre trent'anni;
2 che egli aveva improvvisamente abbandonato la moglie senza preavviso, tanto che ella ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Isola di Capo Rizzu- to;
che la moglie aveva la sola pensione di invalidità mentre il marito poteva contare su diverse proprietà immobiliari e una pensione mensile derivante dall'attività svolta come collaboratore scolastico.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale, con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del marito di € 500,00 mensili.
3. All'udienza presidenziale del 27.6.2023, dopo alcuni rinvii, erano senti- ti i coniugi. Il Presidente delegato dava i provvedimenti temporanei e urgenti, prevedendo che il corrispondesse la somma mensile di € 150,00 in favo- Pt_1
re della a titolo di assegno di mantenimento. CP_1
4. Svolta l'istruttoria orale e documentale, all'udienza del 26.11.2024 i di- fensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
Il P.M. interveniva con proprio “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, stima il Tribunale che la causa sia matura per la decisione nel suo complesso, senza che appaia ne- cessario od anche solo opportuno procedere all'espletamento di ulteriore attivi- tà istruttoria;
giova, infatti, osservare che le parti hanno esibito la documenta- zione reddituale e patrimoniale in loro possesso, che è stata svolta istruttoria orale e che la causa può essere complessivamente decisa.
Nel merito deve ritenersi che la proposta domanda di separazione è fon- data e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Isola di Capo Rizzuto il giorno
26.12.1988 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola di Capo
Rizzuto, al n. 64 parte II Serie A anno 1988), e non hanno avuto figli.
3 Ormai i coniugi sono separati di fatto dal 2022 e il negativo esito del pre- liminare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, il contenuto degli atti difensivi, la comprovata indisponibilità a pervenire ad una soluzione concorda- ta, attestano con assoluta univocità quanto dedotto da entrambe le parti in meri- to alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimo- niale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniu- gi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricosti- tuzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fat- to e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co. 1, c.c.
6. Quanto alla domanda di addebito formulata da osser- CP_1
va il Collegio la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Per fondare una pronuncia di addebito della separazione devono essere addotte e dimostrate azioni delle parti che costituiscano “...comportamento vo- lontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimo- nio...” che sia causa necessaria e sufficiente a determinare “l'irreversibile intol- lerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 12383 del 11/06/2005).
Nel caso di specie, la addebita al marito di averla abbandonata no- CP_1
nostante ella fosse ammalata, di aver deciso unilateralmente di porre fine alla convivenza matrimoniale e di averle pertanto fatto mancare l'assistenza morale e materiale.
Per tale motivo ella chiede l'addebito della separazione al marito.
La domanda della ha trovato riscontro nell'istruttoria orale svolta. CP_1
In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non ren- dono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno
4 delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che finisce per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale (Cass., 24.5.2023, n. 13496).
Ciò premesso, vai la pena di evidenziare che è noto che l'art. 151, co 2,
c.c. dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che deri- vano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conse- guenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi e ritornando all'esame della fattispecie, deve premettersi ancora che l'indagine sulla intollerabilità della convivenza de- ve essere condotta valutando complessivamente le condotte di entrambi i co- niugi, poiché va valutata la rilevanza che ogni singolo comportamento ha avuto nella crisi coniugale, proprio al fine di verificare la sussistenza del nesso di cau- salità tra il comportamento e la crisi coniugale (cfr. Cass. n. 14162/2001, Cass. n.
279/2000).
Nel caso di specie la coppia, che aveva avuto una relazione serena nel corso della lunga convivenza matrimoniale (dal 1988 al 2022) è giunta al disfa- cimento dell'unione a causa del comportamento del marito, il quale improvvi- samente ha deciso di andare via di casa, dando un mero preavviso alla moglie ed alla di lei madre.
I fratelli del ricorrente, e , hanno Persona_1 Persona_2
riferito di una convivenza matrimoniale serena, delle cure e attenzioni che sem- pre il marito ha prestato in favore della moglie, anche nel corso di un ricovero a
Milano o nei successivi controlli dei quali ella aveva bisogno, e della circostanza
5 che la famiglia del marito non immaginava che la fosse affetta da una ma- CP_1
lattia neurologica e che tale notizia fu appresa solo dopo un certo tempo dal matrimonio ( ha riferito di averlo saputo dopo un anno e mez- Persona_2
zo dal matrimonio), mentre la e la sua famiglia ne erano a conoscenza da CP_1
prima del matrimonio. ha dichiarato che solo un mese Persona_1
prima di andare via di casa aveva preso la decisione in quan- Parte_1
to non riusciva più a reggere il peso psicologico della malattia della moglie;
ha dichiarato che i coniugi da un po' di tempo prima della se- Persona_2
parazione litigavano, non andavano d'accordo, e che lui sapeva che il fratello aveva intenzione di lasciare la moglie).
La teste (madre della ha dichiarato che il fatto che la Testimone_1 CP_1
figlia aveva subito un'operazione avente a che fare con il sistema neurologico nel 1980 non era stato taciuto al marito al momento del matrimonio e che co- munque la figlia poi, fino al 1992, era stata bene. Ha inoltre dichiarato che tutti sapevano che il aveva un'altra donna nel corso della convivenza matri- Pt_1
moniale, che questa notizia la si diceva in giro e che anche il marito aveva con- fermato la circostanza. Al momento in cui il marito aveva deciso di andare via di casa, inoltre, la teste ha confermato che aveva inviato una lettera a lei, ma so- lo dopo essersi allontanato da casa.
La teste sorella della resistente, ha confermato che la mo- Tes_2
glie necessitava dell'assistenza del marito, tant'è che da quando il marito è an- dato via di casa la stessa è peggiorata e c'è sempre bisogno di qualcuno che l'assista, non può stare da sola. Ha inoltre confermato che il intrattiene Pt_1
una relazione con una signora da molti anni prima della fine della convivenza matrimoniale.
L'esito della prova per testi conduce il Collegio a ritenere che indubita- bilmente si è verificata una frattura dell'armonia familiare, che può essere ad- debitata al marito, il quale ha in sostanza deciso, per motivi personali, di mette-
6 re fine alla convivenza matrimoniale, non sentendosela più di assistere la mo- glie.
7. Nessuna pronuncia può essere assunta sull'assegnazione della casa coniugale, in quanto la casa coniugale può essere assegnata soltanto al coniuge che conviva con i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamen- te, mentre nel caso di specie la coppia non ha avuto figli.
8. La domanda di di corresponsione di un assegno di CP_1
mantenimento in suo favore è fondata e può essere accolta.
Il marito ha un reddito da pensione decisamente non elevato, come risul- tante dalla certificazione reddituale e patrimoniale esibita.
La invece, non lavora, non ha mai lavorato a causa delle patologie CP_1
dalle quali è affetta ma è stata riconosciuta invalida al 100% ed ha ottenuto l'accompagnamento.
Considerata la posizione delle parti, pertanto, il Tribunale stima equo ri- conoscere una somma di € 100,00, data la situazione di entrambi, a titolo di as- segno di mantenimento che il dovrà corrispondere in favore della Pt_1 CP_1
con decorrenza dalla data della presente decisione, che è peggiorativa rispetto alla decisione assunta in sede di provvedimenti provvisori.
9. Considerata la peculiarità della vicenda processuale e la situazione reddituale delle parti, si stima equo compensare integralmente le spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione per- sonale formulata da nato a [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc. ), nei confronti di nata a [...] C.F._5 CP_1
di Capo Rizzuto il 24.9.1962 (cod. fisc.: ) (R.G. n. C.F._3
2131/2022) così provvede:
- Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi Pt_2
7 go e i quali hanno contratto matrimonio in Isola di Pt_1 CP_1
Capo Rizzuto il giorno 26.12.1988 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Isola di Capo Rizzuto, al n. 64 parte II Serie A anno 1988, certificato in atti);
- Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Isola di
Capo Rizzuto per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_3
e per l'effetto addebita la separazione al marito
[...] Parte_1
- Non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
- Accoglie la domanda di assegno di mantenimento formulata da Parte_4
[... per sé e dispone l'obbligo di di corrispondere in suo favo- Parte_1
re a titolo di mantenimento la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della presente decisione;
- - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 10 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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