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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nata Parte_1 C.F._1
a Palermo il 10.09.1967, (c.f. Parte_2
) nata a [...] in data [...], in C.F._2 proprio e nella qualità di eredi di entrambe Persona_1 con l'avv. Giovanni Piazza (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICI
CONTRO
(P. IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e , rispettivamente madre Parte_1 Parte_2
e sorella di convengono il Persona_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...]
patrimoniali e non - sia iure proprio che iure hereditatis - patiti in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguenza del fatale sinistro occorso al loro congiunto, all'epoca ventenne, nel comprensorio del detto comune, nelle prime ore del
19.07.2019.
Espongono in particolare che, intorno alle ore 02:30 del
19.07.2019, , dopo aver raggiunto insieme a due Persona_1
amici il parcheggio comunale nei pressi della spiaggia di Macari in contrada Bue Marino, animato dall'intento di farsi un bagno a mare,
si era incamminato da solo ed alla luce della torcia del proprio cellulare, verso spiaggia, finendo, però, per precipitare tragicamente all'interno di una grande voragine non recintata della profondità di
8 metri e della larghezza di circa 10 metri, sita a poca distanza dal parcheggio comunale e da due altre strade (una asfaltata adiacente il parcheggio e una sterrata che conduce alla spiaggia).
All'atto dell'arrivo dei soccorritori, il giovane era già deceduto a causa della caduta a cui era conseguito un “politrauma da
precipitazione con interessamento cranico”.
In relazione a tale sinistro, le attrici fanno espressamente valere “La responsabilità civile ai sensi degli artt.2051 e 2043 cod. civ. del
Comune quale soggetto detentore e custode delle zone Controparte_1
di demanio marittimo interessata dal sinistro per l'insufficienza ed
inidoneità delle misure adottate in contrada Macari” (cfr. pag. 10
dell'atto di citazione), ed, infatti, imputano all'Ente Locale
convenuto:
- la mancata segnalazione e recinzione della voragine in questione;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- ritardi ed omissioni nell'esecuzione del Piano di Utilizzo del
Demanio Marittimo (P.U.D.M.), approvato con D.D.G. n. 747 del
12.09.2012 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente - Sicilia (A.R.T.A.);
- la lacunosità e l'insufficienza del predetto P.U.D.M.;
- la mancata adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000) di interdizione al pubblico dell'area in questione.
A conferma della riconducibilità degli esaminati obblighi di controllo, intervento e salvaguardia in capo al convenuto, CP_1
le attrici producono altresì una nota emanata dal Dirigente Generale
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Sicilia (prot. n.
12216 del 26.02.2018).
L'ente locale convenuto, nel costituirsi chiede il rigetto dell'avversa domanda, tra l'altro contestando la propria legittimazione passiva (recte titolarità passiva del rapporto controverso). In particolare, sostiene che l'obbligo di custodia del tratto di costa in questione grava non su esso comune, ma sull'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Sicilia, essendo pacifico che l'area interessata dal tragico evento per cui è causa ricade all'interno del demanio marittimo.
*.*.*
Ritiene il Tribunale che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_1
convenuto, mancando nei confronti di quest'ultimo, il necessario
Tribunale di Trapani Sezione Civile
presupposto del rapporto (tanto giuridico, quanto di fatto) con la cosa che consente di configurare gli obblighi di custodia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 2051 c.c., né
potendosi ravvisare alcuna condotta causalmente connessa con l'evento per cui è causa ascrivibile nell'ambito dell'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie l'obbligo di custodia del bene in cui si è
verificato il sinistro - pacificamente appartenente al
[...]
- deve ritenersi sussistente esclusivamente in capo alla CP_2
Regione Siciliana. Ed Invero:
- l'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla
Regione Siciliana la titolarità dei beni demaniali dello Stato esistenti in Sicilia, compreso il;
Controparte_2
- l'art. 4 del DPR 684/1977, con disposizione transitoria (“Fino a
quando non si sarà diversamente provveduto”) prevedeva che l'Amministrazione della Regione Siciliana per l'esercizio delle attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo “si avvale delle
capitanerie di porto e degli uffici da essi dipendenti nonché degli altri
organi dello Stato competenti in materia”;
- all'epoca dei fatti era cessato, ex lege, il regime dell'avvalimento previsto dall'art. 4 del DPR 684/1977, in quanto l'art. 6 comma 7
della legge 172 del 2003 ha previsto che “A decorrere dal 1 luglio 2004,
le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla
regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio
1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale”.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il , privo com'è di un autonomo Controparte_1
potere di controllo e gestione della non può, dunque essere giuridicamente considerato custode dell'arenile ai sensi dell'art. 2051 c.c., né le altre circostanze dedotte dalle attrici permettono di ritenere configurabile, l'assunzione, in via di fatto, da parte convenuto ente locale di una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza in relazione al bene altrui.
In proposito, risulta irrilevante la circostanza che in un'area del demanio marittimo limitrofa rispetto a quella interessata dalla voragine (ma comunque da questa ben spazialmente separata), il abbia creato un parcheggio pubblico. Invero, dalla CP_1
produzione documentale di parte attrice si apprezza chiaramente che il pericoloso cratere, lungi dal trovarsi immediatamente di fronte (lato mare) al parcheggio in questione, dista da questo circa trenta metri, è spostato sulla sinistra, ed è situato al di là di una larga trazzera demaniale (dunque di competenza regionale) che non
è stata in alcun modo interessata dalle opere eseguite dal comune.
Parimenti irrilevante, in quanto certamente non integra una delega di poteri e di competenze dalla Regione all'E.L. (apparendo piuttosto un mero invito alla collaborazione inter-istituzionale), è la nota n. 12216 del 26.02.2018 con cui il direttore generale dell'Assessorato Regionale Ambiente e Territorio - dopo aver fatto una puntuale ricognizione degli obblighi di custodia e salvaguardia inerenti al pubblico demanio marittimo gravanti esclusivamente sulla Regione Siciliana - in un'ottica di “leale e costruttiva
Tribunale di Trapani Sezione Civile
collaborazione” istituzionale “rivolta al raggiungimento del superiore
interesse pubblico”, invita “tutti i comuni costieri dell'isola” a segnalare al Dipartimento Regionale eventuali situazioni di pericolo,
“suggerendo” anche di adottare i primi e più urgenti interventi ai sensi dell'art. 54 D.L.gs. 267/2000.
Ebbene, anche a voler ritenere che il quale “ente CP_1
locale più prossimo al territorio”, avrebbe dovuto eseguire gli interventi di somma urgenza necessari per la tutela della pubblica incolumità (ivi compresi quelli di segnalazione del pericolo e di interdizione dell'accesso all'arenile del “Bue Marino”), deve, in ogni caso, rilevarsi che ai sensi dell'art. 54 D.L. 267/2000 (rubricato
“attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”) , il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è riconosciuto al
“Sindaco”, quale “ufficiale del Governo”, e ciò impedisce di radicare in capo alla comunità locale gli effetti dell'esercizio (ovvero del non esercizio, come nel caso di specie) di detto potere.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui: “L'attività svolta dal sindaco non implica automatica
responsabilità del per l'adempimento delle conseguenti CP_1
obbligazioni, atteso che il sindaco stesso cumula in sé la qualità di capo
dell'amministrazione comunale e quella di ufficiale di governo, con la
conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità,
occorre verificare di volta in volta ed in base alla disciplina normativa di
riferimento, l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito,
risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al a seconda della CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
titolarità dell'interesse medesimo” (Cass. 26691/2005). Ed ancora: “Il
potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei
provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse
appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano impliciti interessi
locali, poiché il Sindaco agisce quale ufficiale di Governo, sicché dei danni
derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato” (Cass.
17715/2014).
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, va dunque esclusa la configurabilità di una responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi
(in ragione dell'unicità della questione giuridica risolutiva) previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da e Parte_1 Pt_2
nei confronti del;
[...] Controparte_1
Condanna e al Parte_1 Parte_2 Con pagamento delle spese di lite, in favore del di CP_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 3.820,00 per compensi oltre
[...] spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 14/02/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ) nata Parte_1 C.F._1
a Palermo il 10.09.1967, (c.f. Parte_2
) nata a [...] in data [...], in C.F._2 proprio e nella qualità di eredi di entrambe Persona_1 con l'avv. Giovanni Piazza (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICI
CONTRO
(P. IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, con l'avv. Santo P.IVA_2
Spagnolo (pec domiciliazione:
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e , rispettivamente madre Parte_1 Parte_2
e sorella di convengono il Persona_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...]
patrimoniali e non - sia iure proprio che iure hereditatis - patiti in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguenza del fatale sinistro occorso al loro congiunto, all'epoca ventenne, nel comprensorio del detto comune, nelle prime ore del
19.07.2019.
Espongono in particolare che, intorno alle ore 02:30 del
19.07.2019, , dopo aver raggiunto insieme a due Persona_1
amici il parcheggio comunale nei pressi della spiaggia di Macari in contrada Bue Marino, animato dall'intento di farsi un bagno a mare,
si era incamminato da solo ed alla luce della torcia del proprio cellulare, verso spiaggia, finendo, però, per precipitare tragicamente all'interno di una grande voragine non recintata della profondità di
8 metri e della larghezza di circa 10 metri, sita a poca distanza dal parcheggio comunale e da due altre strade (una asfaltata adiacente il parcheggio e una sterrata che conduce alla spiaggia).
All'atto dell'arrivo dei soccorritori, il giovane era già deceduto a causa della caduta a cui era conseguito un “politrauma da
precipitazione con interessamento cranico”.
In relazione a tale sinistro, le attrici fanno espressamente valere “La responsabilità civile ai sensi degli artt.2051 e 2043 cod. civ. del
Comune quale soggetto detentore e custode delle zone Controparte_1
di demanio marittimo interessata dal sinistro per l'insufficienza ed
inidoneità delle misure adottate in contrada Macari” (cfr. pag. 10
dell'atto di citazione), ed, infatti, imputano all'Ente Locale
convenuto:
- la mancata segnalazione e recinzione della voragine in questione;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- ritardi ed omissioni nell'esecuzione del Piano di Utilizzo del
Demanio Marittimo (P.U.D.M.), approvato con D.D.G. n. 747 del
12.09.2012 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente - Sicilia (A.R.T.A.);
- la lacunosità e l'insufficienza del predetto P.U.D.M.;
- la mancata adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000) di interdizione al pubblico dell'area in questione.
A conferma della riconducibilità degli esaminati obblighi di controllo, intervento e salvaguardia in capo al convenuto, CP_1
le attrici producono altresì una nota emanata dal Dirigente Generale
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Sicilia (prot. n.
12216 del 26.02.2018).
L'ente locale convenuto, nel costituirsi chiede il rigetto dell'avversa domanda, tra l'altro contestando la propria legittimazione passiva (recte titolarità passiva del rapporto controverso). In particolare, sostiene che l'obbligo di custodia del tratto di costa in questione grava non su esso comune, ma sull'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Sicilia, essendo pacifico che l'area interessata dal tragico evento per cui è causa ricade all'interno del demanio marittimo.
*.*.*
Ritiene il Tribunale che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_1
convenuto, mancando nei confronti di quest'ultimo, il necessario
Tribunale di Trapani Sezione Civile
presupposto del rapporto (tanto giuridico, quanto di fatto) con la cosa che consente di configurare gli obblighi di custodia rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 2051 c.c., né
potendosi ravvisare alcuna condotta causalmente connessa con l'evento per cui è causa ascrivibile nell'ambito dell'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie l'obbligo di custodia del bene in cui si è
verificato il sinistro - pacificamente appartenente al
[...]
- deve ritenersi sussistente esclusivamente in capo alla CP_2
Regione Siciliana. Ed Invero:
- l'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla
Regione Siciliana la titolarità dei beni demaniali dello Stato esistenti in Sicilia, compreso il;
Controparte_2
- l'art. 4 del DPR 684/1977, con disposizione transitoria (“Fino a
quando non si sarà diversamente provveduto”) prevedeva che l'Amministrazione della Regione Siciliana per l'esercizio delle attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo “si avvale delle
capitanerie di porto e degli uffici da essi dipendenti nonché degli altri
organi dello Stato competenti in materia”;
- all'epoca dei fatti era cessato, ex lege, il regime dell'avvalimento previsto dall'art. 4 del DPR 684/1977, in quanto l'art. 6 comma 7
della legge 172 del 2003 ha previsto che “A decorrere dal 1 luglio 2004,
le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla
regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio
1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale”.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il , privo com'è di un autonomo Controparte_1
potere di controllo e gestione della non può, dunque essere giuridicamente considerato custode dell'arenile ai sensi dell'art. 2051 c.c., né le altre circostanze dedotte dalle attrici permettono di ritenere configurabile, l'assunzione, in via di fatto, da parte convenuto ente locale di una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza in relazione al bene altrui.
In proposito, risulta irrilevante la circostanza che in un'area del demanio marittimo limitrofa rispetto a quella interessata dalla voragine (ma comunque da questa ben spazialmente separata), il abbia creato un parcheggio pubblico. Invero, dalla CP_1
produzione documentale di parte attrice si apprezza chiaramente che il pericoloso cratere, lungi dal trovarsi immediatamente di fronte (lato mare) al parcheggio in questione, dista da questo circa trenta metri, è spostato sulla sinistra, ed è situato al di là di una larga trazzera demaniale (dunque di competenza regionale) che non
è stata in alcun modo interessata dalle opere eseguite dal comune.
Parimenti irrilevante, in quanto certamente non integra una delega di poteri e di competenze dalla Regione all'E.L. (apparendo piuttosto un mero invito alla collaborazione inter-istituzionale), è la nota n. 12216 del 26.02.2018 con cui il direttore generale dell'Assessorato Regionale Ambiente e Territorio - dopo aver fatto una puntuale ricognizione degli obblighi di custodia e salvaguardia inerenti al pubblico demanio marittimo gravanti esclusivamente sulla Regione Siciliana - in un'ottica di “leale e costruttiva
Tribunale di Trapani Sezione Civile
collaborazione” istituzionale “rivolta al raggiungimento del superiore
interesse pubblico”, invita “tutti i comuni costieri dell'isola” a segnalare al Dipartimento Regionale eventuali situazioni di pericolo,
“suggerendo” anche di adottare i primi e più urgenti interventi ai sensi dell'art. 54 D.L.gs. 267/2000.
Ebbene, anche a voler ritenere che il quale “ente CP_1
locale più prossimo al territorio”, avrebbe dovuto eseguire gli interventi di somma urgenza necessari per la tutela della pubblica incolumità (ivi compresi quelli di segnalazione del pericolo e di interdizione dell'accesso all'arenile del “Bue Marino”), deve, in ogni caso, rilevarsi che ai sensi dell'art. 54 D.L. 267/2000 (rubricato
“attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”) , il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti è riconosciuto al
“Sindaco”, quale “ufficiale del Governo”, e ciò impedisce di radicare in capo alla comunità locale gli effetti dell'esercizio (ovvero del non esercizio, come nel caso di specie) di detto potere.
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui: “L'attività svolta dal sindaco non implica automatica
responsabilità del per l'adempimento delle conseguenti CP_1
obbligazioni, atteso che il sindaco stesso cumula in sé la qualità di capo
dell'amministrazione comunale e quella di ufficiale di governo, con la
conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità,
occorre verificare di volta in volta ed in base alla disciplina normativa di
riferimento, l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito,
risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al a seconda della CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
titolarità dell'interesse medesimo” (Cass. 26691/2005). Ed ancora: “Il
potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei
provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse
appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano impliciti interessi
locali, poiché il Sindaco agisce quale ufficiale di Governo, sicché dei danni
derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato” (Cass.
17715/2014).
Alla luce di tutti i rilievi che precedono, va dunque esclusa la configurabilità di una responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi
(in ragione dell'unicità della questione giuridica risolutiva) previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte da e Parte_1 Pt_2
nei confronti del;
[...] Controparte_1
Condanna e al Parte_1 Parte_2 Con pagamento delle spese di lite, in favore del di CP_1 CP_1 che liquida in complessivi euro 3.820,00 per compensi oltre
[...] spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Trapani, in data 14/02/2025. Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile