Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'INPS al risarcimento del danno cagionatogli per avere l'Istituto determinato, con errate comunicazioni circa la misura della contribuzione volontaria necessaria per la pensione di anzianità, una meno favorevole decorrenza di tale trattamento pensionistico appartiene alla competenza per materia del giudice del lavoro a norma dell'art. 442 cod.proc.civ.. Essa, infatti, fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod.civ.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, dà vita ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto stesso (come tale rientrante nell'ampia formulazione del citato art. 442) e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1999, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Attilio Celentano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO IN, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana 28, presso l'avv. Alessandro Garlatti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1500 del 25 marzo - 13 maggio 1997. R.G. 3103/94 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Michele di Lullo per delega dell'avv. Giancarlo de Angelis;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, ha concluso in via preliminare per la declaratoria di incompetenza in favore del Pretore in funzione di Giudice del lavoro, in subordine per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1500 in data 25 marzo 1997 - 13 maggio 1997, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di quella Città 21 ottobre - 18 novembre 1993, respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da MO IN avverso l'INPS, fondata su di un asserito errore dell'Istituto che avrebbe comunicato dati inesatti in ordine alla posizione assicurativa di esso attore, così provocando le dimissioni dal posto di lavoro, cui non seguiva peraltro il trattamento pensionistico.
Ha proposto ricorso per cassazione MO IN ed ha avanzato quattro ordini di motivi, afferenti all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, alla violazione dell'art. 345 C.P.C., alla violazione dell'art. 78 terzo comma R.D. 28.8.l924 n. 1422 e dell'art. 4 legge 9.3.1989 n. 88, al regime delle spese. Ha resistito con controricorso l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
Nel corso dell'orale discussione il Procuratore Generale ha rilevato l'incompetenza per materia del giudice adito ed ha chiesto quindi la declaratoria della competenza del Pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Generale nel senso del rilievo di ufficio dell'incompetenza per materia del giudice adito, atteso che la domanda andava introdotta non già con rito ordinario dinanzi al Tribunale sibbene con lo speciale rito disciplinato dagli artt. 409 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Tale soluzione, le cui ragioni ci si accinge ad illustrare, preclude l'esame dei motivi addotti dal ricorrente e sinteticamente indicati in narrativa.
Si premette che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 1991 e pertanto il rilievo dell'incompetenza risulta disciplinato, ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353 così come sostituito con l'art. 9 della legge 20 dicembre 1995 n. 534, dall'art. 38 Codice di Procedura Civile, nel testo vigente prima della riforma introdotta con il testo normativo sopra citato. L'incompetenza per materia è quindi suscettibile di rilievo anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi incluso il giudizio di legittimità. Nessun effetto ha la circostanza che le parti non abbiano introdotto apposito motivo di ricorso attesa l'ampiezza della formulazione usata dal Legislatore.
In tal senso si è già espressa questa Corte nella sentenza n. 379 del 30 gennaio 1975. RV 373623, ove si afferma che "l'incompetenza per materia del tribunale a decidere le controversie derivanti dall'applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 (sui licenziamenti individuali e riservate dall'art. 6 di questa legge alla cognizione esclusiva del Pretore, ove non sia stata eccepita dalle parti, deve essere rilevata di ufficio da parte dei giudici del merito e in mancanza, deve essere pronunziata in sede di legittimità."
Si precisa che le preclusioni al rilievo dell'incompetenza poste nell'art. 428 C.P.C. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge n.533 del 1973), tanto per il convento quanto per il giudice,
riguardano solo i processi iniziati davanti al giudice del lavoro (v. Cass. n. 2593-77) e che anche in tal caso, esse preclusioni si riferiscono unicamente all'incompetenza territoriale e non anche all'incompetenza per materia, la quale è, perciò, rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass. n. 1064-83, n. 1160-85, n. 1920-85. N. 441 -90).
Rimane salva ovviamente l'ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, di pronuncia del Giudice di merito sullo specifico tema della competenza per materia con formazione di giudicato interno sul punto in caso di mancanza di apposito motivo di cassazione (Cass. Sez. Terza Civile, Sent. 4525 del 19 maggio 1990). Richiamati tali principi la Corte osserva che nel caso in esame ricorre l'incompetenza per materia posto che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, per vero consolidatosi dopo la pronuncia di primo grado ma in epoca anteriore alla sentenza denunciata in questa sede, la domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'Inps al risarcimento del danno cagionatogli per aver determinato, con errate comunicazioni circa la misura della contribuzione volontaria necessaria per la pensione di anzianità, una meno favorevole decorrenza di tale trattamento pensionistico, appartiene alla competenza del Pretore - Giudice del Lavoro a norma dell'art. 442 C.P.C., fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l'istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, e dando vita per tanto ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto, come tale rientrante nell'ampia formulazione del citato art. 442, non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.
Per vero questa Corte, in epoca non recente, aveva ripetutamente affermato che esula dalla competenza del giudice del lavoro la controversia promossa dall'assicurato nei confronti dell'INPS al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla anticipata cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'errata comunicazione da parte dell'Istituto del numero dei contributi versati, ritenendosi la domanda dell'assicurato attinente ad una ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale per danni, non già rivolta al riconoscimento di una prestazione assicurativa (ex pluribus Cass. 12 dicembre 1986 n. 7445, Cass. 16 luglio 1987 n. 6283, Cass. 2 febbraio 1989 n 638, Cass. 9 marzo 1992 n. 2820, Cass.11 agosto 1993 n. 8619, Cass. 19 agosto 1993 n. 8782) .
Con sentenza n. 8613 dell'11 agosto 1993, si è affermato invece, per la prima volta, che nelle controversie sopra indicate sussiste la competenza per materia del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 C.P.C. . A sostegno del nuovo orientamento si è posto anzitutto in rilievo che l'assicurato fonda la sua pretesa risarcitoria sulla violazione, ascrivibile al piano della responsabilità contrattuale, su uno specifico obbligo dell'Istituto previdenziale, la cui posizione è ben diversa da quella del terzo che abbia leso un'altrui posizione giuridica. Si è ancora osservato che le controversie in discorso rientrano fra quelle riguardanti le assicurazioni sociali che l'art. 442 C.P.C., cui rimanda il successivo art. 444, attribuisce alla competenza per materia del giudice del lavoro e tale ampia formula è stata dal legislatore adottata allo scopo di assegnare tutte le cause, aventi una medesima natura, alla cognizione di un giudice specializzato, appositamente istituito. Invero nella controversia instaurata sulla base di un asserito errore di informazione da parte dell'Istituto previdenziale si discute della interpretazione e dell'applicazione di disposizioni di legge riguardanti le assicurazioni sociali, non potendosi altrimenti valutare la difformità fra tale comportamento e quello imposto dalla norma ed ancora quantificare il danno subito.
In effetti l'attribuzione della controversia in questione alla cognizione del giudice del lavoro ben si armonizza con la linea adottata nella disciplina delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, di devolvere la cognizione di una materia in continua evoluzione, sia per lo sviluppo del quadro normativo, sia per le nuove esigenze espresse dal contesto sociale, ad apposito organo giurisdizionale che meglio può affinare gli strumenti conoscitivi ed operativi, grazie alla specificità dei compiti svolti.
L'indirizzo sopra menzionato è stato riaffermato nelle coeve sentenze n. 9775 e n. 9776 di questa Sezione Lavoro, entrambe in data 8 novembre 1996, ove è stato svolto un nuovo e decisivo argomento nel senso che in tali controversie si discute non della responsabilità aquiliana dell'Istituto previdenziale, ma della responsabilità contrattuale del medesimo. Si è posto in rilievo che "il rapporto giuridico previdenziale fra l'ente pubblico e l'assicurato sorge, unitamente a quello contributivo, nel momento stesso in cui vengono in essere quei presupposti di fatto - consistenti in determinati atti giuridici leciti compiuti da particolari soggetti - presi in considerazione dalla legge, come, ad esempio, l'inizio di una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o l'iscrizione in particolari albi, o la costituzione di un rapporto di parentela o di coniugio con un soggetto già assicurato. In tale situazione, che realizza una delle fattispecie previste dall'art. 1173 c.c. e che si colloca, in base alla definizione datane da una parte della dottrina, nell'ampia categoria delle obbligazioni che trovano la loro fonte "in una attribuzione normativa pubblica o in un atto amministrativo", la responsabilità, che deriva a carico di una delle parti dalla violazione di uno specifico dovere o di un determinato obbligo oggetto del rapporto, non è aquiliana o extracontrattuale, ma contrattuale. La responsabilità contrattuale, infatti, come giustamente viene precisato dalla dottrina civilistica, quale espressione di un'ampia eccezione non limitata alle fonti negoziali "è generalmente impiegata per indicare non solo la responsabilità da contratto, ma anche ogni altra responsabilità - da altri atti o fatti, ai sensi del suddetto art. 1173 - diversa dalla responsabilità da fatto illecito". Di guisa che, quando l'assicurato lamenta, secondo la locuzione usata nelle massime giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo, "l'errata comunicazione da parte dell'ente previdenziale del numero dei contributi versati, in modo tale da indurre l'assicurato stesso all'erroneo convincimento di aver maturato la pensione di anzianità" e, sulla base di tale doglianza - con la quale, in sostanza, viene addebitata alla controparte la violazione delle ordinarie regole di correttezza e di diligenza (artt. 1175 e 1176 c.c., i quali, nei rapporti fra i privati e la pubblica amministrazione, trovano il loro completamento negli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990 n.241) - chiede che l'ente sia condannato a risarcirgli il danno derivatogli dall'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, la domanda attiene non già "ad una ordinaria azione di responsabilità per danni", come si sostiene nelle sentenze che hanno contribuito a formare il tradizionale filone giurisprudenziale, bensì, come è stato affermato nella per ora isolata pronuncia n. 8613 del 1993, a una tipica azione di responsabilità contrattuale."" Non si ravvisano ragioni per rivedere un indirizzo fondato sulla chiara enunciazione normativa e le argomentazioni sopra riportate trovano del tutto consenziente questo Collegio.
Si deve pertanto affermare la competenza per materia del Pretore di Milano in funzione di giudice del Lavoro.
Le sentenze di primo e di secondo grado devono essere annullate senza rinvio ai sensi dell'art. 382 ultimo comma del Codice di Procedura Civile. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese per l'intero giudizio, atteso il mutamento di giurisprudenza intervenuto in corso di causa e la mancanza di qualsiasi iniziativa di parte per far valere il più recente orientamento.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara la competenza per materia del Pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Cassa senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999