Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
977/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 11/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MASI ANGELA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis VI comma CPC
1-La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2-L'opposizione è inammissibile.
3- Parte ricorrente in sede di opposizione ex art. 445 bis cpc è tenuta a specificare,
a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
Infatti, sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342
e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere "motivi specifici", necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata con l'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012.
Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (v., tra le altre, Cass.
24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
Ovvero, quando, come nel caso di specie, le contestazioni non sono minimamente specifiche ed atte a confutare le valutazioni e le conclusioni del CTU della prima fase.
Infatti, parte opponente si è limitata a ribadire la sussistenza (in termini astratti) delle condizioni legittimanti la concessione della prestazione pretesa:
“- Dalla documentazione medica allegata al fascicolo, emerge chiaramente, un quadro clinico abbastanza complesso, tale da non consentire il normale svolgimento delle principali funzioni vitali;
- Non può tralasciarsi, neanche un ulteriore aspetto, che le patologie possedute dalla Signora necessitavano di una assistenza costante e continuativa che con Parte_1 il riconoscimento della esatta entità dell'invalidità e la consequenziale corresponsione
Pag. 2 di 5 dell'indennità di accompagnamento ex legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, avrebbero potuto garantire alla stessa la corretta assistenza che non è stato possibile garantire a causa dell'erroneo riconoscimento del solo 100% e non anche dell'indennità di accompagnamento.”.
Si tratta di deduzioni astratte e che non contengono alcuna confutazione delle risultanze della CTU espletata nella prima fase.
Sicché l'opposizione non ha i requisiti minimi dell'ammissibilità.
3- Per completezza, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata dal
CTU dott. nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u., dott. ha espresso il proprio Per_1
giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, , e della Parte_1
documentazione medica prodotta:
Pag. 3 di 5 Di tal che, atteso anche l'intervenuto decesso dell'assistibile, non vi è neppure motivo di integrare e tanto più di rinnovare la CTU.
4 - In assenza della dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc, le spese (ridotte in ragione della qualità della causa e dell'attività svolta) anche di CTU della prima dì fase del procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di , con ricorso depositato il 31/01/2024, nella causa iscritta al n. CP_1
977/2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna il ricorrente a rifondere le spese all' liquidate in E. 1.050,00 e in 1150,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CAP;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 11/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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