TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Marinozzi Ramadori e Daniele Bendia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Senigallia (AN), via Armellini n. 14, giusta procura allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
C.F. ) E Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), RAPPRESENTATA DA P.IVA_2 Controparte_3
( ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Accardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via della Camilluccia n. 19, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1367/2022 in materia di fideiussione;
CONCLUSIONI:
- PER PARTE OPPONENTE (come da prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, in rito:
- dichiarare, per i motivi di cui ai punti A, B e C dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità-inesistenza del qui opposto decreto ingiuntivo N. 1367/2022 (R.G. n. 4981/2022)
Pag. 1 di 11 del Tribunale di Ancona emesso il 27/10/2022 e notificato il 15/11/2022, nella dichiarazione di inammissibilità di ogni avversaria domanda;
nel merito (subordinato):
- per le ragioni ed eccezioni tutte esposte sia ai punti D, E dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia alla prima udienza del 04/04/2023 sia nel presente atto, ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 1367/2022 (R.G. n. 4981/2022) del Tribunale di Ancona emesso il 27/10/2022 e notificato il 15/11/2022 alla SI.ra , Parte_1
nella dichiarazione di inammissibilità e/o nel rigetto di ogni avversaria pure invalida domanda;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di lite”;
- PER PARTE OPPOSTA (come in atti;
si riportano le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.):
“in via preliminare, accertare e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura e di mandato ad litem come dedotte dell'opponente, per
l'effetto dichiarare la piena legittimazione ad agire della deducente e per essa della mandataria
e della sub-mandataria Controparte_2 Controparte_3
- accertare e dichiarare la piena titolarità del credito in capo all'odierna compartente per l'effetto rigettare le avverse eccezioni;
- nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la presente opposizione per l'effetto rigettarla nella sua interezza;
- accertare e dichiarare infondate le contestazioni di nullità delle fideiussioni per l'effetto dichiararle valide ed efficaci e dunque confermarle, anche previa qualificazione delle stesse come “contratti autonomi di garanzia bancaria a prima richiesta”, conseguentemente ritenere legittime le garanzie prestate dalla SI. nei confronti dell'allora (poi Parte_1 Controparte_4
; Controparte_5
- accertare e dichiarare legittimo il giudizio monitorio promosso dalla deducente conseguentemente confermalo, conseguentemente rigettare le contestazioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto come dedotte dall'opponente.
- accertare e dichiarare la legittimità del credito rivendicato attraverso il decreto ingiuntivo n.
1367/2022 (RG n. 4981/2022) per l'effetto confermarlo e comunque, nell'ipotesi di revoca del detto provvedimento, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 120.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio”.
Pag. 2 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20 dicembre 2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 1367/2022 con cui questo Tribunale, su ricorso di (come in epigrafe rappresentata;
per brevità di seguito , le aveva Controparte_1 CP_1
ingiunto il pagamento senza dilazione della somma di euro 120.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di una fideiussione omnibus sottoscritta il 26 febbraio 2001 ed estesa sino alla concorrenza dell'importo anzidetto il successivo 23 marzo 2004, prestata a garanzia dell'imprenditore individuale debitore in virtù di un contratto di conto corrente Controparte_6
e di tre contratti di mutuo conclusi con l'allora fusa per Controparte_4
incorporazione in cedente il credito. Controparte_5
Come motivi di opposizione, ha eccepito: Parte_1
(i) la genericità della procura speciale datata 6 agosto 2018 rep. 70501 racc. 9608 da a CP_1 [...]
, con conseguente nullità della procura speciale conferita da quest'ultima a Controparte_2 [...]
rep. 140487 racc. 35375, e della ulteriore procura da quest'ultima rilasciata, Controparte_3
il che determina la carenza di rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. e la nullità del ricorso e del decreto opposto;
(ii) il difetto di legittimazione attiva e in subordine di titolarità del credito in capo a non CP_1 essendo l'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla G.U. idoneo a provare l'esistenza della cessione, che peraltro non comprende le posizioni di garanzia in difetto di espresso richiamo in tal senso;
(iii) l'indeterminatezza della domanda monitoria, “non essendo stato individuato il soggetto
“beneficiario” della statuizione di condanna ritenuta in decreto né risultando individuati i genericamente riferiti “interessi successivi e maturandi dalle scadenze sino al soddisfo””;
(iv) la nullità - totale o in subordine parziale - delle fideiussioni azionate per conformità allo schema
ABI sanzionato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, in violazione dell'art. 2, lett. a),
L. n. 287/1990;
(iii) la nullità per assenza di causa del negozio, piegato a contratto atipico con natura essenzialmente indennitaria, e per immeritevolezza di tutela, con violazione della buona fede da parte del contraente professionale;
(iv) per l'effetto, la decadenza della creditrice per violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. - non validamente derogato stante la nullità delle fideiussioni - essendo la revoca dei rapporti stata intimata il 25 marzo 2008 ed essendo invece l'insinuazione al passivo fallimentare del debitore
Pag. 3 di 11 principale – quale istanza giudiziale idonea a impedire la decadenza – stata proposta quantomeno il
10 luglio 2009;
(v) inoltre, la prescrizione decennale del diritto, essendo l'azione nei confronti dell'odierna opponente stata proposta per la prima volta il 15 novembre 2022, data di notifica del decreto ingiuntivo;
(vi) in subordine, l'inidoneità a fini probatori della certificazione ex art. 50 TUB versata agli atti del monitorio;
(vii) l'impossibilità di condannare l'opponente al pagamento di “indefiniti maturati interessi in surrettizio ampliamento dell'importo massimo garantito”.
Tanto premesso, ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare:
- revocare o comunque sospendere, ex art. 649 c.p.c, l'efficacia esecutiva del qui opposto decreto ingiuntivo N. 1367/2022 (R.G. n. 4981/2022) del Tribunale di Ancona emesso il 27/10/2022 e notificato il 15/11/2022; in rito:
- dichiarare, per i motivi di cui ai superiori punti A B e C, la nullitàinesistenza del qui opposto decreto ingiuntivo N. 1367/2022 (R.G. n. 4981/2022) del Tribunale di Ancona emesso il 27/10/2022 e notificato il 15/11/2022, nella dichiarazione di inammissibilità di ogni avversaria domanda;
nel merito (subordinato):
- per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ai superiori punti D, E ed in esito alla loro positiva delibazione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo N. 1367/2022 (R.G. n. 4981/2022) del
Tribunale di Ancona emesso il 27/10/2022 e notificato il 15/11/2022 alla SI.ra
, nel rigetto di ogni avversaria pure invalida domanda;
Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di lite”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto a tutti i motivi di opposizione e CP_1
concluso come segue:
“- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1367/2022 (RG n. 4981/2022) per l'effetto confermarlo nella sua esecutività in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, oltre ad essere priva del fumus boni juris e del periculum in mora;
- accertare e dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura e di mandato ad litem come dedotte dell'opponente, per l'effetto dichiarare la piena legittimazione ad agire della deducente e per essa della mandataria e Controparte_2
della sub-mandataria Controparte_3
Pag. 4 di 11 - accertare e dichiarare la piena titolarità del credito in capo all'odierna compartente per l'effetto rigettare le avverse eccezioni;
- nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la presente opposizione, per l'effetto rigettarla nella sua interezza;
- accertare e dichiarare infondate le contestazioni di nullità delle fideiussioni, per l'effetto dichiararle valide e confermarle, ovvero accertare e dichiarare valide ed efficaci le garanzie prestate dalla SI.ra nei confronti dell'allora per l'effetto Parte_1 Controparte_4
confermarle.
- accertare e dichiarare legittimo il giudizio monitorio promosso dalla deducente conseguentemente confermalo al pari del decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente rigettare le contestazioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto come dedotte dall'opponente.
- accertare e dichiarare la legittimità del credito rivendicato attraverso il decreto ingiuntivo n.
1367/2022 (RG n. 4981/2022) per l'effetto confermarlo e comunque, nell'ipotesi di revoca del detto provvedimento, condannare egualmente l'opponente al pagamento della somma di euro 120.000,00 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio”.
3. Sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
4. Ciò posto, l'opposizione è fondata per quanto concerne l'eccezione di prescrizione ivi sollevata, che va accolta, ferma l'infondatezza dei motivi afferenti alla carenza di titolarità del credito e di nullità delle procure, per le considerazioni che seguono.
5. Appare opportuno esaminare in prima battuta l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a , premettendosi che, per come è formulata, con essa è stata contestata in radice CP_1
l'esistenza della cessione (e non la mera inclusione del credito oggetto di giudizio tra quelli ceduti in blocco).
In punto di qualificazione giuridica, il motivo attiene alla titolarità sostanziale del credito e integra un'eccezione (avente natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori) di carenza di un elemento costitutivo della domanda, rilevante in punto di merito della decisione;
al riguardo, l'onere di allegare e provare la sussistenza di tale titolarità grava sull'attore in senso sostanziale (che, nella specie, è l'opposta), mentre la carenza di tale elemento è rilevabile d'ufficio ove emerga dagli atti di causa (cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Pag. 5 di 11 Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione par. 1.2). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che qualora, come nel caso in esame, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, quando l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Peraltro sin da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Venendo al caso di specie va osservato che si è difesa, tra l'altro, facendo rilevare che l'avviso CP_1
Contr di cessione contiene al suo interno un link di rinvio all'elenco integrale dei crediti ceduti da dalla cui consultazione emergerebbe tanto l'NDG assegnato al debitore che il numero identificativo dei rapporti contrattuali da cui è originato il credito.
Tuttavia, dal tentativo di accesso eseguito attraverso il link trascritto nella comparsa di costituzione e risposta (https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx) si è indirizzati alla seguente pagina internet:
Pag. 6 di 11 Dal tentativo di accesso eseguito attraverso il link contenuto nell'avviso di cessione (doc. C4 opposta, https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx) si è invece re-indirizzati alla seguente pagina web:
Pag. 7 di 11 In sostanza, nessuno dei due link consente di esaminare l'elenco dei crediti ceduti, che non è stato neppure versato in atti dall'opposta, sicché il fatto dell'inclusione del credito in tale elenco rimane una mera allegazione di parte sfornita di prova e contestata dalla controparte.
Rimane, allora, da accertare se – attesa la libertà della forma del contratto di cessione e della relativa prova – sussistano ulteriori indizi probanti la cessione, apparendo pertinente premettere al riguardo che, secondo costante giurisprudenza di legittimità in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge (e in particolare dall'art. 2729 c.c.) solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (così Cass., 26 settembre
2018, n. 23153; conformi Cass., 15 gennaio 2014, n. 656; Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; Cass., 9 agosto 2002, n. 12060).
Quanto al caso di specie, sussistono i seguenti elementi:
- la detenzione, da parte di di copia dell'atto di intervento della CP_1 Controparte_4
nella procedura esecutiva immobiliare rg 347/2008 contro il debitore principale Controparte_6
per i medesimi crediti azionati nel presente giudizio;
- la detenzione, da parte di di copia della domanda di insinuazione al passivo della CP_1 [...]
nella procedura fallimentare del debitore principale per i Controparte_4 Controparte_6
medesimi crediti azionati nel presente giudizio;
- la detenzione materiale delle copie dei contratti sottesi alla domanda stipulati tra il e la CP_6
banca cedente e della certificazione ex art. 50 TUB dei relativi saldi, certificazione anch'essa emessa dalla banca cedente;
Trattasi di elementi che difficilmente trovano spiegazione se non con l'effettiva cessione del credito, non essendo peraltro prospettata dall'opponente alcuna logica ragione alternativa che osti al riconoscimento della titolarità del credito in capo a CP_1
6. Tanto osservato, è altresì infondato il motivo relativo alla nullità delle procure e alla nullità derivata del ricorso monitorio e del decreto opposto.
Va premesso che la sequenza di procure rilevanti è la seguente:
1) procura rep. 70501 racc. 9608 da a CP_1 Controparte_2
2) procura rep. 140487 racc. 35375 da a Controparte_2 Controparte_3
3) procura rep. 144391 racc. 37236 da alla procuratrice speciale avv. Cristina Controparte_3
Allegra.
Pag. 8 di 11 Le prime due procure (in cui rispettivamente e sono indicate come CP_1 Controparte_2
“Società”) sono conferite ai fini della gestione “dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i
“Crediti”)”. La terza è invece volta al conferimento dei poteri, tra l'altro, di azione processuale al fine del recupero degli anzidetti crediti.
La produzione della sequenza di procure sopra richiamata induce, allora, a ritenere sufficientemente individuati i crediti oggetto di procura, individuando quale criterio identificativo la titolarità degli stessi.
Titolarità che si è affermata come sussistente, in base a quanto osservato al precedente paragrafo della sentenza.
Invero, in linea teorica si condivide l'orientamento di legittimità, richiamato anche dall'opponente, secondo cui il mandato con rappresentanza e il negozio unilaterale di procura che ne costituisce negozio di attuazione soggiacciono al requisito della determinatezza dell'oggetto (artt. 1346 e, quanto al negozio unilaterale, 1324 c.c.), oltre a venire in rilievo, quanto alla procura, l'eSIenza di tutela dell'interesse dei terzi che vengano in contatto col rappresentante a eSIere giustificazione dei poteri spesi (art. 1393 c.c.): cfr. al riguardo Cass., 7 novembre 2019, n. 28803.
Ora, il riferimento nella procura ai crediti di titolarità rende determinabile, ai fini di cui all'art. 1346
c.c., l'oggetto del negozio, tenuto conto di quanto affermato al precedente paragrafo della sentenza, da valersi anche ai fini della giustificazione dei poteri spesi dal rappresentante a mente dell'art. 1393
c.c..
Peraltro, con riferimento alla già menzionata giurisprudenza della S.C. citata anche da parte opponente (Cass. n. 28803/2019), si osserva che quella pronuncia ha affermato l'indeterminatezza di una procura in cui si faceva riferimento al recupero di crediti “anomali”, categoria che sottende profili valutativi e come tale indeterminata, diversamente da quanto accade nel caso qui in esame.
Ne segue la piena validità delle procure e degli atti processuali compiuti in base alle stesse.
7. Va, invece, accolta l'eccezione di prescrizione del credito.
A tal fine va premesso che i negozi sottoscritti da parte opponente devono essere qualificati come fideiussioni in senso stretto e non come contratti autonomi di garanzia.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia qualora vi siano inserite le clausole “a prima richiesta e senza eccezioni”, cioè laddove sia preclusa al garante la facoltà di eccepire alcunché in merito al pagamento stesso;
si ha, invece, fideiussione se difetta la preclusione a proporre eccezioni e se il fideiussore è obbligato all'esecuzione della medesima prestazione gravante sul debitore (cfr. Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Pag. 9 di 11 Nel caso di specie, trattasi di negozi fideiussori in quanto l'odierna opponente ha assunto la medesima obbligazione gravante sul debitore garantito e perché non è prevista una generalizzata preclusione alla proposizione di eccezioni da parte del garante, essendo invece preclusa soltanto ogni eccezione
“riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dal rapporto con il debitore” (sul punto, in fattispecie recante le medesime condizioni negoziali, vedasi Trib. Roma, 29 dicembre 2022, n. 19159).
Dalla natura fideiussoria dei negozi sottoscritti da consegue la solidarietà dell'obbligazione Parte_1
dalla stessa assunta con quella del debitore garantito, con l'ulteriore conseguenza che sia il ricorso per intervento nella procedura esecutiva con richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato, sia la proposizione di istanza di insinuazione al passivo fallimentare, in quanto atti equiparabili alla domanda giudiziale, determinano, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura esecutiva o concorsuale, anche nei confronti del fideiussore dell'esecutato o del fallito, a mente dell'art. 1310, comma primo, c.c. (cfr. Cass., 9 luglio 2020, n. 14602; Cass., 19 dicembre 2014, n. 26929; Cass.,19 aprile 2018, n. 9638; Cass., 30 agosto 2016, n. 17412; Cass., 17 luglio 2014, n. 16408).
Nella specie, tuttavia, difetta la prova dell'interruzione della prescrizione entro il decennio dalla scadenza delle obbligazioni.
Sul punto va considerato in diritto che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e che il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso
(così Cass., 23 maggio 2019, n. 14135; conforme Cass., n. 15991/2018); adempiuto tale onere da parte dell'eccipiente, che manifesta in tal modo la propria volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo, al giudice è rimessa la identificazione della norma di diritto sulla durata della prescrizione, con riferimento alla fattispecie sostanziale, così come la qualificazione giuridica di quest'ultima (v. Cass., 3 marzo 2003, n. 3126).
Peraltro, fermo che la prescrizione è oggetto di eccezione in senso stretto ad opera della parte a ciò interessata, l'interruzione della prescrizione integra invece un'eccezione in senso lato, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (così da ultimo Cass., 13 aprile 2023, n. 9810).
Quanto al caso di specie, le obbligazioni sono divenute eSIibili a seguito delle revoche delle linee di credito disposte con missive datate 25 marzo 2008, ricevute dal debitore principale e dal fideiussore odierna opponente il 27 marzo 2008, reiterate peraltro il successivo 24 giugno 2008; e questo è il dies
Pag. 10 di 11 a quo espressamente individuato dall'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, ai fini del decorso della prescrizione (v. citazione, pag. 14 e 17 complessivamente esaminate).
Ciò premesso, il giudice osserva che l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.
347/08, datato 6 luglio 2009, è privo di attestazione di deposito in cancelleria, risultando soltanto sottoscritto dalla banca (doc. 11 monitorio).
Analogamente, anche l'istanza di insinuazione al passivo datata 20 settembre 2009 è priva della prova della trasmissione al curatore ai sensi dell'art. 93 L. Fall. (doc. 12).
In difetto di prova di trasmissione nelle forme di rito, tali atti – benché apparentemente riferibili ai medesimi contratti – non possono essere ritenuti validamente interruttivi della prescrizione.
Non giova all'opposta neppure il fatto di aver proposto opposizione al passivo, posto che anche tale ricorso è versato in atti senza attestazione di deposito in cancelleria (v. doc. C8 opposta).
Il primo atto interruttivo della prescrizione diviene, dunque, la diffida inviata da con CP_2
raccomandata datata 21 settembre 2018, con prova di ricezione in data 18 ottobre 2018 (doc. 15): essa, tuttavia, è spedita e ricevuta successivamente al decorso del decennio dalla scadenza dell'obbligazione, sicché va dichiarata la prescrizione del diritto.
8. La reciproca soccombenza sui motivi esaminati induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g.a.c.c.
6025/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta da per intervenuta prescrizione del diritto Parte_1
azionato da tramite rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1367/2022;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ancona il 27 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 11 di 11