Sentenza 9 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, ne' è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2003, n. 9208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9208 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER CA, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 166, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Domenico Ponturo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura - avverso la sentenza n. 98/2000, decisa il 7 febbraio 2000 e pubblicata il 2 maggio 2000, resa dal Tribunale di La Spezia nel procedimento n. 942/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Clementina Pulli per delega dell'avv. Fabrizio Correra, nell'interesse dell'istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19 maggio 1994, ER CA affermava di essere stata illegittimamente cancellata dall'elenco dei coltivatori diretti. Conveniva perciò in giudizio dinanzi al Pretore di La Spezia in funzione di Giudice del Lavoro il Servizio Contributi Agricoli Unificati, al quale in corso di causa è subentrato l'INPS, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a mantenere detta iscrizione.
Con sentenza n. 16 in data 30 gennaio - 3 aprile 1998, il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello la ER e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 98/2000, emessa in data 7 febbraio - 2 maggio 2000 dal Tribunale di La Spezia. La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che, secondo le risultanze della consulenza tecnica, la ER aveva dedicato alla coltivazione del fondo solamente 73 giornate lavorative, rispetto alle 118 complessivamente necessarie, siccome coadiuvata dai familiari. Richiamava l'orientamento espresso da questo Supremo Collegio nella sentenza n. 4810 del 2 maggio 1995, nel senso che il numero di 104 giornate lavorative annue di fabbisogno minimo del fondo si deve intendere altresì come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 7 settembre 2000, propone ricorso per Cassazione la ER con atto notificato in data 3 novembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'INPS si costituisce col solo deposito di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge 9 gennaio 1963, in relazione all'art. 2 legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nonché degli artt. 1647 e 2083 cc. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che il numero di 104 giornate lavorative è previsto per il nucleo familiare e non già per il singolo componente dello stesso.
La censura è fondata, nei termini che di seguito si precisano. Il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza di questa Corte n. 4810 in data 2 maggio 1995 ove testualmente si afferma che "la lavorazione del fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3, primo comma e art. 4 legge n. 9/1963, da intendersi anche come giornate lavorative minime del coltivatore". Detta pronuncia di legittimità richiama quale precedente la sentenza n. 4374 del 4 luglio 1981. Nella stessa linea si sono espresse Cass. 4 febbraio 1997 n. 1047, Cass., 6 luglio 1998 n. 6566, Cass. 22 giugno 2000, n. 8508 e da ultimo Cass. 13 febbraio 2002 n. 6155. Questo Collegio ritiene tuttavia di rivedere tale orientamento, pur se consolidato, anche in riferimento ai principi formulati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 616 in data 1 settembre 1999. Si premette che la sentenza di questa Corte n. 4374 del 4 luglio 1981 aveva esaminato una fattispecie ancora regolata dagli artt. 1, 2^ comma, e 3 legge 26 ottobre 1957 n. 1047, abrogati con la legge 9 gennaio 1963 n.
9. Tale particolarità è ben evidenziata nella massima rv 415069 che di seguito si riporta:
"Dal coordinamento sistematico dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), con l'art. 3 della stessa legge, si evince che per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è sufficiente la coltivazione di un fondo che richieda l'impiego di mano d'opera superiore alle trenta giornate lavorative annue, mentre, una volta costituitosi il rapporto assicurativo, per il godimento delle prestazioni, previdenziali è necessaria una contribuzione di 104 giornate lavorative per il capofamiglia e di 52 per ogni altro componente il nucleo familiare. Pertanto, ove il coltivatore diretto, mezzadro o colono, coltivi un fondo per il quale sia necessaria una forza lavorativa superiore alle trenta giornate lavorative, ma inferiore alle 104, lo stesso, se non può chiedere l'accredito ai sensi del successivo art. 14 della stessa legge dei periodi di lavoro che abbia effettuato presso terzi in agricoltura o in altri settori, perde il diritto alle prestazioni, ma non il diritto all'iscrizione all'assicurazione, che gli può consentire di conseguire i benefici pensionistici attraverso l'accredito di cui al citato art. 14. Tale sistema è stato modificato dalla legge 9 gennaio 1963 n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), che, oltre a immutare radicalmente la materia circa le condizioni per il diritto all'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anzidetto personale, ha escluso dall'assicurazione i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che coltivavano fondi per i quali il lavoro occorrente fosse inferiore alle centoquattro giornate lavorative annue".
La nuova disciplina stabilisce (art. 2 secondo comma legge 9 gennaio 1963 n. 9) che il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente per coloro che "si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività". Non sembra sostenibile che l'esclusività o la prevalenza debbano esser ricondotte al mero dato numerico poiché il supporto normativo indicato nella sentenza n. 4374/81 è venuto a mancare e la nuova disciplina non contiene alcun riferimento in tal senso. È il caso di osservare che le sentenze 3022 del 10 aprile 1990 e 6566 del 6 luglio 1998 hanno affrontato, nell'ambito delle censure sottoposte all'esame del giudice di legittimità, piuttosto il diverso problema del fabbisogno di manodopera del fondo, mentre le successive pronunzie si rifanno ai precedenti, senza indicare alcun argomento ulteriore.
Le Sezioni Unite, nella già richiamata sentenza n. 616 in data 1 settembre 1999, sono state chiamate a pronunciarsi su un contrasto attinente alla necessità della destinazione, almeno parziale, del prodotto agricolo al mercato, coerentemente con la connotazione di "piccolo imprenditore", riconoscibile nella suddetta categoria di lavoratori autonomi ovvero se la sussistenza di quell'obbligo non possa essere esclusa in base alla sola circostanza che la produzione venga utilizzata esclusivamente e direttamente dal coltivatore e dai suoi familiari, senza alcuna destinazione allo scambio. Il contrasto è stato risolto considerandosi conforme alla normativa in tema di assicurazione dei coltivatori diretti l'orientamento che afferma l'irrilevanza della destinazione del prodotto al consumo diretto della famiglia o allo scambio.
Il principio di diritto enunciato al riguardo è peraltro di ampia portata e questo Collegio ne ravvisa l'operatività anche per la fattispecie in esame.
Affermano infatti le Sezioni Unite che "ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 l. 26 ottobre 1957 n. 1047, 2 e 3 l. 9 gennaio 1963 n. 9, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o diretto e abituale allevamento e governo del bestiame, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) necessità che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e che la lavorazione del fondo richieda un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, quindi, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto, col suddetto connotato della prevalenza, sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia".
Il limite di 104 giornate lavorative viene dunque considerato con riferimento al fondo, mentre per quanto attiene alla posizione del singolo lavoratore il diritto all'assicurazione viene ricollegato al diverso presupposto che l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività o anche in modo soltanto prevalente, cioè in modo che le attività stesse lo impegnino per il maggior periodo dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Non è perciò sufficiente stabilire che il lavoratore abbia in concreto prestato, per la coltivazione di un fondo che richiede non meno di 104 giornate lavorative annue, un numero di giornate inferiore a tale limite, essendo la differenza coperta da altri familiari, ma si deve stabilire se l'interessato vi si dedichi in modo quanto meno prevalente, traendone la maggior parte di reddito. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame del materiale probatorio, al fine di compiere la verifica sopra indicata, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2003